Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 2141 | Data di udienza: 31 Gennaio 2018

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso in materia ambientale – Regime di pubblicità tendenzialmente integrale – Legittimazione attiva – Profilo oggettivo – Informazioni ricomprese nelle Relazioni Annuali redatte ex art. 29 decies d.lgs. n. 50/2016 – Istanza di accesso – Legittimato passivo – Individuazione – Informazioni ambientali – Copiosa mole dei dati richiesti – Possibile causa di diniego di ostensione – Esclusione  – Possibile pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari – Sottrazione all’accesso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^ ter
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 27 Febbraio 2018
Numero: 2141
Data di udienza: 31 Gennaio 2018
Presidente: Morabito
Estensore: Gatto Costantino


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso in materia ambientale – Regime di pubblicità tendenzialmente integrale – Legittimazione attiva – Profilo oggettivo – Informazioni ricomprese nelle Relazioni Annuali redatte ex art. 29 decies d.lgs. n. 50/2016 – Istanza di accesso – Legittimato passivo – Individuazione – Informazioni ambientali – Copiosa mole dei dati richiesti – Possibile causa di diniego di ostensione – Esclusione  – Possibile pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari – Sottrazione all’accesso.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 27 febbraio 2018, n. 2141


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso in materia ambientale – Regime di pubblicità tendenzialmente integrale – Legittimazione attiva – Profilo oggettivo.

La disciplina dell’accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel d.lg. 19 ottobre 2005 n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale), sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli art. 22 e ss.,l. n. 241 del 1990). Sotto il secondo profilo, il novero delle notizie accessibili riguarda le "informazioni ambientali", che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste, assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione (v. T.A.R. lazio, Roma sez. I 07 marzo 2017 n. 3206);


PROCEDIMENTO AMMINISTRATTIVO – Informazioni ambientali – Informazioni ricomprese nelle Relazioni Annuali redatte ex art. 29 decies d.lgs. n. 50/2016 – Istanza di accesso – Legittimato passivo – Individuazione.

Le informazioni ambientali ricomprese nelle Relazioni Annuali redatte e trasmesse a cura del gestore alla Regione in applicazione dell’art. 29 decies del Dlgs n. 152/2006, comma 2,  devono essere richieste a quest’ultimo Ente, che è individuato ex lege quale legittimato passivo dell’istanza di accesso. A mente del menzionato art. 29 decies, infatti, “l’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’art. 29 quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 29 quater comma 2”
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazioni ambientali – Copiosa mole dei dati richiesti – Possibile causa di diniego di ostensione – Esclusione

A fronte della particolare ampiezza delle informazioni ambientali, non osta alla loro divulgazione una eventuale “copiosa mole” dei dati richiesti, posto che si tratta di una condizione intrinseca alla qualità delle informazioni stesse che, per loro natura, hanno ad oggetto molteplici e complessi indicatori di natura tecnica e specialistica; del resto, è proprio la particolare complessità della informazione ambientale che, nell’interesse di una conoscenza diffusa delle condizioni degli elementi costituitivi dell’ecosistema e dei fenomeni antropici, richiede la condivisione con gli interessati di tutti i dati scientifici relativi agli elementi fisici, chimici e biologici che ne determinano l’assetto.
 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Informazioni ambientali – Possibile pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari – Sottrazione all’accesso.

Le informazioni ambientali sono sottratte all’accesso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. “c” del Dlgs 195/2005, ove possano recare pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari e per l’accertamento di illeciti.


Pres. Morabito, Est. Costantino – Associazione R. (avv.ti Terracciano, Teofilatto e Di Matteo) c. A.M.A. S.p.A. (avv.ti Cutolo e Libretti)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter - 27 febbraio 2018, n. 2141

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 2^ ter – 27 febbraio 2018, n. 2141

Pubblicato il 27/02/2018

N. 02141/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07297/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7297 del 2017, proposto da:
Associazione Raggio Verde, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Terracciano, Vittorina Teofilatto, Alessandro Di Matteo, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Terracciano in Roma, viale delle Milizie 1;

contro

A.M.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Cutolo, Roberto Libretti, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Cutolo in Roma, corso del Rinascimento 49;

nei confronti di

Regione Lazio non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego, disposto con nota dell’AMA S.p.A., prot. n. 33490/0 del 22 giugno 2017, dell’istanza di accesso ambientale della ricorrente ex d.lgs. 195/2005 in data 24 giugno 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.M.A. S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ricorre l’associazione Raggio Verde che espone di occuparsi da anni delle problematiche ambientali nel territorio ove è sito, tra gli altri impianti potenzialmente inquinanti, anche il termovalorizzatore di rifiuti sanitari, gestito dalla società AMA S.p.A., per il quale la Regione Lazio ha emesso per tale impianto Autorizzazione Integrata Ambientale n. B02442 del 30/04/2012.

Con istanza di accesso inoltrata ad AMA S.p.A., e da questa protocollata al n. 27315 del 24/05/2017, l’Associazione richiedeva informazioni ambientali e copia dell’eventuale documentazione, secondo quanto meglio elencato in ricorso.

In data 22 giugno 2017 la società AMA S.p.A. riscontrava l’istanza accogliendola, secondo la ricorrente, solo in minima parte.

In particolare, risultava negato l’accesso richiesto per conoscere l’esito del tavolo tecnico indetto per estendere il monitoraggio anche al depuratore a servizio dello stabilimento AMA ed ai verbali e documenti inerenti tale tavolo, in quanto, secondo l’AMA Spa, si tratterebbe di informazioni e documenti detenuti esclusivamente dalla Regione Lazio (poiché al tavolo tecnico partecipano solo gli enti preposti); sostiene la ricorrente che il rifiuto, pur riconoscendone la legittimità con riferimento alla richiesta documentazione dei verbali, resterebbe, invece, illegittimo nella parte in cui non rende l’informazione avente ad oggetto l’esito del suddetto tavolo, non essendo verosimile che AMA S.p.A. non sappia se il monitoraggio doveva estendersi anche al depuratore.

Veniva poi negato l’accesso avente alle rilevazioni fatte sui rifiuti in entrata e accettati

dall’impianto riguardanti lo stato fisico, la composizione chimica, caratteristiche di pericolosità dei

rifiuti nonché gli esami fatti sui campioni prelevati.

Tale richiesta di informazione era volta, con particolare interesse, alle rilevazioni sui rifiuti risultati positivi al controllo radiometrico.

Non venivano quindi fornite le informazioni richieste circa l’esito delle analisi svolte sulle scorie e ceneri prodotte dal processo di incenerimento, prescritte dall’A.I.A. del 2012; le informazioni richieste circa le misurazioni rilevate dai dispositivi di misurazione delle emissioni gassose e degli scarichi idrici; lo studio idrogeologico, la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, l’ubicazione dei piezometri nonché i prelievi effettuati al fine di verificare lo stato chimico-fisico delle acque sotterranee, attività tutte prescritte dall’A.I.A. del 2012.

L’AMA S.p.A. negava poi l’informazione circa i controlli e gli interventi di manutenzione che avrebbe dovuto eseguire sulla strumentazione di monitoraggio, con particolare attenzione ai controlli radiometrici; l’informazione ambientale relativa ai rilevamenti del sistema informatico in relazione al controllo radiometrico e la natura e frequenza delle positività registrate, nonché, in relazione al monitoraggio in continuo, la natura e frequenza degli sforamenti rilevati e l’elenco degli stessi.

A tutte le suddette informazioni AMA S.p.A. negava l’accesso affermando, tra l’altro

genericamente, che le suddette informazioni sarebbero riportate nelle Relazioni Annuali trasmesse alla Regione Lazio cui, secondo il resistente, dover far riferimento per l’accessibilità agli stessi; che le informazioni “circa la rilevazione della massa di ciascuna categoria di rifiuti nonché le informazioni acquisite sugli stessi (stato fisico, composizione chimica, codice elenco europeo dei rifiuti, caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)” e “le misurazioni rilevate dai dispositivi di misurazione delle emissioni gassose e degli scarichi idrici” sarebbero generiche.

Avverso il rifiuto all’accesso espresso dall’AMA S.p.A. nel provvedimento impugnato, la ricorrente lamenta la “VIOLAZIONE DEL D.LGS. 195/2005 ART. 5, COMMA 1 LETT.A) – DIFETTO DI

MOTIVAZIONE ED ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 LETT. C, E DELL’ART. 3 DEL D. LGS. 195/2005 – ECCESSO DI POTERE”.

Deduce, in punto di legittimazione, che l’art. 3 del d. lgs. 195/2005, che disciplina il diritto e le modalità di accesso alle informazioni ambientali, è chiaro nello statuire che tale diritto è riconosciuto a “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Nettamente in linea con le previsioni contenute nella Convenzione di Aarhus, ratificata con l. n. 108/2001, la norma garantisce l’accesso alle informazioni ambientali in via decisamente ampliata – sia soggettivamente che oggettivamente – rispetto al generale diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla l. n. 241/1990. Di conseguenza, la legittimazione di Raggio Verde non è in discussione da nessun punto di vista, tanto più che l’associazione ha come finalità statutaria proprio la tutela dell’ambiente, ed inoltre gode di un forte radicamento nella zona limitrofa all’impianto.

Si è costituita l’AMA che resiste al ricorso eccependo la carenza di legittimazione attiva di Raggio Verde e l’infondatezza del ricorso.

Quanto al primo aspetto eccepisce che ai fini della legittimazione ad agire di un’associazione o di un comitato, non è sufficiente il mero scopo associativo o la finalità statutaria per differenziare l’interesse diffuso, specie quando tale scopo si risolva nella finalità di proporre un’azione giurisdizionale o di svolgere un controllo generalizzato sulla legittimità di qualsiasi azione amministrativa nel contesto territoriale di riferimento, "in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa" (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2546; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 marzo 2010, n. 866).

Se si considera che RAGGIO VERDE non figura nell’elenco delle Associazioni di protezione ambientali riconosciute, ai sensi dell’art. 13 legge n. 349/86 e successive modificazioni, i requisiti dichiarati vanno verificati in concreto accertando a) la finalità ambientale da tutelare e che deve essere presente a livello statutario; b) la consistenza organizzativa e l’adeguata rappresentatività dell’ente stesso (stabilità organizzativa ed associativa); c) la stabilità territoriale, consistente nel collegamento effettivo tra l’associazione e l’area che si intende tutelare; d) la stabilità temporale, consistente nello svolgimento dell’attività in via protratta nel tempo, con preesistenza in ogni caso rispetto all’iniziativa che si intende contrastare (ex multis, Tar Umbria, sez. I, sent. 581/2016).

Secondo AMA Spa, in alcun modo la ricorrente avrebbe dimostrato di possedere i requisiti in parola. Nel merito, poi, eccepisce che le informazioni richieste e non ostese sarebbero, quanto ad un primo gruppo di documenti, di competenza della Regione Lazio; per altre informazioni, dettagliate nella memoria di costituzione, si tratterebbe di richieste eccessivamente generiche ed inoltre relative ad indagini volte ad individuare possibili illeciti ambientali e come tali non accessibili.

Nella camera di consiglio del 31 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

In punto di accesso alle informazioni ambientali, ha chiarito la giurisprudenza che la disciplina dell’accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel d.lg. 19 ottobre 2005 n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale), sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli art. 22 e ss.,l. n. 241 del 1990). Sotto il secondo profilo, il novero delle notizie accessibili riguarda le "informazioni ambientali" (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione (v. T.A.R. lazio, Roma sez. I 07 marzo 2017 n. 3206); pertanto, sono legittimati a proporre ricorso giurisdizionale a tutela del diritto di accesso i soggetti residenti nel territorio in cui una ditta gestisce un impianto che può potenzialmente interferire o pregiudicare le condizioni di salubrità e sicurezza ambientale dei luoghi; sotto il profilo soggettivo, in materia ambientale, la platea dei soggetti legittimati a ricorrere è estesa a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, in conformità con le previsioni di cui all’art. 3 sexies, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal d.lg. n. 128 del 29 giugno 2010, attuativo del trattato internazionale di Aarhus (finalizzato a garantire ai cittadini il diritto alla trasparenza, nonchè ad assicurare la partecipazione ai processi decisionali locali, nazionali e transfrontalieri concernenti le tematiche ambientali, vedasi T.A.R. Pescara, sez. I 09 ottobre 2017 n. 277).

Nel caso di specie, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente, nei limiti dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di informazioni ambientali, quest’ultima ha depositato in giudizio la copia dello Statuto e del bilancio sociale, documentando così sia la coerenza tra la richiesta di accesso e le proprie finalità statutarie, sia l’effettiva attualità del vincolo associativo; la sede dell’Associazione risulta essere in Roma, così coincidendo l’ambito di operatività con quello territoriale al quale è interessata e nel quale insiste l’impianto alle cui informazioni è stato richiesto l’accesso.

Deve quindi ritenersi comprovata, ai fini dell’accesso alle informazioni ambientali richieste, la legittimazione attiva dell’Associazione richiedente.

II) Nel merito, si osserva che, in evasione della richiesta di accesso, risulta che l’AMA spa ha fornito copia di alcuni documenti oggetto dell’istanza, e precisamente: la determinazione dirigenziale della Provincia di Roma n. 520 del 6/2/2008, la procedura adottata nei casi in cui sul rifiuto in ingresso sia stata registrata contaminazione radioattiva ed elenco di tali rifiuti ricevuti dall’impianto, nonché la dichiarazione dd. 27/04/2012 a firma dell’Esperto Qualificato; l’AMA S.p.A. ha, altresì, fornito l’informazione avente ad oggetto lo stato del termovalorizzatore, dichiarando che ha cessato l’accettazione dei rifiuti il 29/4/2015 e quindi l’attività dal 1/5/2015, nonché l’avvenuto aggiornamento della polizza fideiussoria con scadenza 30/04/2019.

Quanto al resto dei documenti e delle informazioni per le quali l’accesso è stato negato, si osserva quanto segue.

III) Per un primo gruppo di documenti, è fondata l’eccezione difensiva di AMA spa, secondo cui essi hanno ad oggetto informazioni che devono essere richieste ad altra Amministrazione, che l’AMA spa puntualmente individua (ed indica alla ricorrente nella nota impugnata) nella Regione Lazio.

Si tratta, nello specifico, di quanto elencato nella richiesta di accesso ai punti da 3 ad 11, laddove sono indicate informazioni e documenti ricomprese nelle Relazioni Annuali redatte e trasmesse alla Regione Lazio in applicazione dell’art. 29 decies del Dlgs n. 152/2006, comma 2 a cura del gestore; a mente della disposizione indicata “l’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’art. 29 quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 29 quater comma 2”. In base al menzionato art. 29 decies del Dlgs n. 152/2006, le informazioni ambientali contenute nei dati che il gestore dell’impianto deve trasmettere periodicamente alla Regione devono essere richieste a quest’ultimo Ente, che è individuato ex lege quale legittimato passivo dell’istanza di accesso.

IV) Con riferimento alla richiesta relativa ai dati inerenti “la rilevazione della massa di ciascuna categoria di rifiuti nonché le informazioni acquisite sugli stessi (stato fisico, composizione chimica, codice elenco europeo dei rifiuti, caratteristiche e pericolosità dei rifiuti)…e alle misurazioni rilevate dai dispositivi di misurazione delle emissioni gassose e degli scarichi idrici”, la difesa di AMA spa ne eccepisce la genericità, significando che l’ampiezza del diritto riconosciuto agli istanti, ex D.Lgs. n. 195 del 2005, non può affatto dare titolo né ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, né tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere, atteso che simile esercizio finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono (richiama sul punto TAR Lazio, I quater, n. 9878 del 21 settembre 2016); inoltre, si tratterebbe di informazioni da sottrarsi all’accesso anche per la ragione che esso potrebbe recare pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari e per l’accertamento di illeciti, atteso che l’impianto di cui si discute è stato oggetto di indagini da parte della Polizia Giudiziaria alla quale l’AMA aveva reso le richieste informazioni e sussistendo, dunque, per questa ragione, le condizioni di esclusione della divulgazione delle informazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. “c” del Dlgs 195/2005.

Osserva il Collegio che mentre quest’ultima eccezione difensiva trova puntuale riscontro nella giurisprudenza di questo stesso Tribunale richiamata dalla parte ricorrente (TAR Lazio, I quater, nr. 9878/2016), diversamente è a dirsi per l’argomento circa la genericità della richiesta sul punto.

A fronte della particolare ampiezza delle informazioni ambientali, non osta alla loro divulgazione una eventuale “copiosa mole” dei dati richiesti, posto che si tratta di una condizione intrinseca alla qualità delle informazioni stesse che, per loro natura, hanno ad oggetto molteplici e complessi indicatori di natura tecnica e specialistica; del resto, è proprio la particolare complessità della informazione ambientale che, nell’interesse di una conoscenza diffusa delle condizioni degli elementi costituitivi dell’ecosistema e dei fenomeni antropici, richiede la condivisione con gli interessati di tutti i dati scientifici relativi agli elementi fisici, chimici e biologici che ne determinano l’assetto. Si tratta inoltre di dati ed informazioni che, secondo la normale diligenza esigibile dall’operatore pubblico specializzato nella tutela dell’ambiente, quale l’AMA Spa deve intendersi, non possono che essere pienamente conosciuti ed organizzati in maniera da assicurarne la pronta ed immediata conoscibilità, anche allo scopo della migliore efficienza del servizio.

Pertanto, l’informazione richiesta dalla ricorrente non costituisce un caso di istanza manifestamente esorbitante rispetto alla finalità cui l’istituto è informato.

Il diniego di accesso è dunque legittimo solamente in quanto potenzialmente incidente in procedimenti di indagine in corso.

Deve precisare il Collegio che tale circostanza è, invero, puntualmente dedotta dalla resistente e non specificatamente contestata dalla parte ricorrente; per questa ragione, non v’è luogo ad approfondire ulteriormente il tema della sufficienza o meno della mera allegazione dell’esistenza delle indagini ai fini di cui è causa.

L’esposizione che precede comporta giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino
        
IL PRESIDENTE
Pietro Morabito
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!