Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 4201 | Data di udienza: 28 Novembre 2017

* RIFIUTI – Attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – Configurabilità della raccolta – Elementi necessari – Assoluta occasionalità della condotta – Fattispecie: raccolta di materiale ferroso, componenti elettrici, parti meccaniche di auto e tubazioni in assenza di autorizzazioni – Art. 256, lett. a) d.lgs 152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Gennaio 2018
Numero: 4201
Data di udienza: 28 Novembre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: GALTERIO


Premassima

* RIFIUTI – Attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – Configurabilità della raccolta – Elementi necessari – Assoluta occasionalità della condotta – Fattispecie: raccolta di materiale ferroso, componenti elettrici, parti meccaniche di auto e tubazioni in assenza di autorizzazioni – Art. 256, lett. a) d.lgs 152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 30/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.4201
 

RIFIUTI – Attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi – Configurabilità della raccolta – Elementi necessari – Assoluta occasionalità della condotta – Fattispecie: raccolta di materiale ferroso, componenti elettrici, parti meccaniche di auto e tubazioni in assenza di autorizzazioni – Art. 256, lett. a) d.lgs 152/2006 – Giurisprudenza.
 
Affinché si possa integrare la fattispecie incriminata dall’art. 256 d. lgs. 152/2006, (gestione di rifiuti non autorizzata), l’azione, deve consistere in un’attività, rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del d. lgs. 152/2006, connessa alla durevole necessità, e perciò non caratterizzata da assoluta occasionalità, di gestire rifiuti, sia pure espletata in via di fatto o in modo secondario, ma comunque in assenza dei necessari titoli abilitativi (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro). Tuttavia, si può escludere il carattere non occasionale della condotta posta in essere dal mero produttore o detentore di rifiuti, ovverosia da un soggetto privo dei caratteri dell’imprenditorialità o professionalità stante la natura di reato comune rivestita dalla contravvenzione in esame, in quanto vengano in evidenza elementi rivelatori di un’attività commerciale che possono consistere o nella quantità ingente, sintomatica di per sé di un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. Revello), ovvero nella eterogeneità dei rifiuti, o nel dato ponderale o nella loro provenienza o, ancora, nelle loro caratteristiche indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. (Sez. 3, n. 36819 del 04/07 /2017 – dep. 25/07/2017, Ricevuti). Nella specie, quand’anche l’unicità dell’episodio possa essere in astratto sufficiente ad integrare un’attività di gestione di rifiuti attesa la natura istantanea del reato, non risulta tuttavia essere stato individuato dal Tribunale alcun segno rivelatore di un’attività svolta a scopo di lucro e comunque non occasionale, nulla essendo stato verificato in relazione alla natura dei materiali, alla loro quantità o alla loro origine, che, invece, il fatto stesso di essere stati collocati nel bagagliaio dell’auto dell’imputato e dunque in un vano di ridotte dimensioni, unitamente al luogo in cui l’auto è stata trovata parcheggiata, lascerebbe supporre di provenienza domestica.


(annulla con rinvio sentenza in data 6/12/2016 – TRIBUNALE DI COSENZA) Pres. RAMACCI, Rel. GALTERIO, Ric. Frincu

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 30/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.4201

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 30/01/2018 (Ud. 28/11/2017), Sentenza n.4201
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da FRINCU ION, nato in Romania il 30.7.1979;
 
avverso la sentenza in data 6.12.2016 del Tribunale di Cosenza; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza in data 6.12.2016 il Tribunale di Cosenza ha condannato Ion Frincu alla pena di € 3.000 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 256, lett. a) d.lgs 152/2006 per aver effettuato in data 25.6.2015 attività abusiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da materiale ferroso, componenti elettrici, parti meccaniche di auto e tubazioni, in assenza della prescritta autorizzazione.
 
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con il quali lamenta: 
 
1) l’insussistenza della condotta contestata per mancata dimostrazione dell’attività di traffico illecito di rifiuti, essendo stati questi rinvenuti all’interno del bagagliaio di una macchina parcheggiata ed assolutamente ferma, senza alcuna verifica di un’attività di trasporto tracciabile;
 
2) l’applicabilità della confisca del mezzo in conseguenza dell’insussistenza del trasporto abusivo;
 
3) la mancanza di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., senza che fosse stato tenuto peraltro in alcun conto la mancanza di valore economico dei rifiuti rinvenuti all’interno dell’auto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso deve ritenersi fondato.
 
La stringata motivazione della sentenza impugnata non soltanto non da conto di un’attività di trasporto ascrivibile all’imputato, di per sé non desumibile dal rinvenimento dei rifiuti all’interno del bagagliaio dell’auto dell’imputato, trovata dai verbalizzanti parcheggiata nei pressi della sua abitazione, senza elementi che consentissero di desumere la pregressa messa in circolazione dei materiali ivi contenuti, ma neppure individua gli elementi necessari alla configurabilità della raccolta che, affinché possa integrare la fattispecie incriminata dall’art. 256 d. lgs. 152/2006, deve consistere in un’attività, rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, connessa alla durevole necessità, e perciò non caratterizzata da assoluta occasionalità, di gestire rifiuti, sia pure espletata in via di fatto o in modo secondario, ma comunque in assenza dei necessari titoli abilitativi (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 26026601). In tanto può essere escluso il carattere non occasionale della condotta posta in essere dal mero produttore o detentore di rifiuti, ovverosia da un soggetto privo dei caratteri dell’imprenditorialità o professionalità stante la natura di reato comune rivestita dalla contravvenzione in esame, in quanto vengano in evidenza elementi rivelatori di un’attività commerciale che possono consistere o nella quantità ingente, sintomatica di per sé di un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305), ovvero nella eterogeneità dei rifiuti, o nel dato ponderale o nella loro provenienza o, ancora, nelle loro caratteristiche indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. (Sez. 3, n. 36819 del 04/07 /2017 – dep. 25/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995). Quand’anche l’unicità dell’episodio possa essere in astratto sufficiente ad integrare un’attività di gestione di rifiuti attesa la natura istantanea del reato, non risulta tuttavia essere stato individuato dal Tribunale calabrese alcun segno rivelatore di un’attività svolta a scopo di lucro e comunque non occasionale, nulla essendo stato verificato in relazione alla natura dei materiali, alla loro quantità o alla loro origine, che, invece, il fatto stesso di essere stati collocati nel bagagliaio dell’auto dell’imputato e dunque in un vano di ridotte dimensioni, unitamente al luogo in cui l’auto è stata trovata parcheggiata, lascerebbe supporre di provenienza domestica.
 
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, restando gli altri motivi assorbiti, con rinvio innanzi al Tribunale di Cosenza che dovrà procedere a nuovo giudizio al fine di valutare, sulla base dei rilievi sovra esposti, se possa ritenersi integrata la condotta tipica richiesta per la consumazione della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 1 d. lgs. 152/2006 da parte del prevenuto

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame
 
Così deciso il 28.11.2017
 

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