Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 6999 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali – Momento consumativo delle varie ipotesi di illecita gestione – Natura istantanea o permanente della violazione –  Cessazione della permanenza del reato – Fattispecie: attività di demolizione e costruzione – Ciclo dei rifiuti – Differenza tra deposito incontrollato e deposito controllabile – Omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione in materia – Codice Ambiente – Artt. 183 e 256 c.2 d.lgs n.152/2006. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2018
Numero: 6999
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GAI


Premassima

RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali – Momento consumativo delle varie ipotesi di illecita gestione – Natura istantanea o permanente della violazione –  Cessazione della permanenza del reato – Fattispecie: attività di demolizione e costruzione – Ciclo dei rifiuti – Differenza tra deposito incontrollato e deposito controllabile – Omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione in materia – Codice Ambiente – Artt. 183 e 256 c.2 d.lgs n.152/2006. 



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/02/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.6999

 
RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali – Momento consumativo delle varie ipotesi di illecita gestione – Natura istantanea o permanente della violazione –  Cessazione della permanenza del reato – Fattispecie: attività di demolizione e costruzione – Artt. 183 e 256 c.2 d.lgs n.152/2006.
 
Il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell’attività svolta: mentre la raccolta o il trasporto si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo, lo smaltimento può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi e il deposito incontrollato, invece, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento perdura fino al compimento di tali attività. Mentre, la cessazione della permanenza, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione, deve essere individuata nella cessazione dell’antigiuridicità con il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale, ovvero con la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 25429 del 01/07/2015, Gai; Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino,; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano). Fattispecie: attività edile e deposito in modo incontrollato rifiuti speciali derivanti dalla sua attività (materiale derivante da demolizione, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche). 
 
 
RIFIUTI – Ciclo dei rifiuti – Differenza tra deposito incontrollato e deposito controllabile – Omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, c.1°, lett. bb), D.L.vo n.152/2006.
 
Il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell’attività svolta, pertanto, nei casi in cui alla condotta di deposito incontrollato segue il mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma contenuta nel d.lgs n.152/2006, donde l’inosservanza di dette condizioni integra un’omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ed ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un’ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro. 

 
(conferma sentenza del 04/03/2016 – TRIBUNALE DI FIRENZE) Pres. DI NICOLA, Rel. GAI, Ric. Paglia

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/02/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.6999

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/02/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.6999
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Paglia Michele, nato a Campagna il 07/05/1950;
 
avverso la sentenza del 04/03/2016 del Tribunale di Firenze; 
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 4 marzo 2016, il Tribunale di Firenze ha condannato Michele Paglia, alla pena di € 5.000 di ammenda, per il reato di cui all’art. 256 comma 2 del d.lgs n. 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante della PMN Costruzioni srl, avente ad oggetto attività edile, depositava in modo incontrollato rifiuti speciali derivanti dalla sua attività (materiale derivante da demolizione, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) per un quantitativo di circa 3 mila metri cubi, in un’area sita nel località Carresi del Comune di Figline e Incisa Valdarno, tra il 2012 e 2013. 
 
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso, Michele Paglia, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod.proc.pen.
 
Argomenta il ricorrente che il giudice non avrebbe correttamente applicato la legge penale ed avrebbe erroneamente ritenuto non ancora prescritto il reato di deposito incontrollato, ritenuta la natura permanente, alla data della pronuncia della sentenza.
 
Evidenzia, in punto di fatto, che l’abbandono dei rifiuti era pacificamente avvenuto nel 2009 e, in punto di diritto, che la contravvenzione di cui all’art. 256 comma 2 del d.lgs n. 152 del 2006 sarebbe un reato istantaneo, caratterizzato dalla volontà dismissiva del soggetto autore dell’abbandono, di tal chè il termine di prescrizione decorrerebbe dall’abbandono. Nel caso in esame l’abbandono contestato al Paglia sarebbe stato commesso nel 2009, non rilevando che l’imputato, nel 2013, avesse unicamente spostato i rifiuti sulla stessa area, trattandosi questa ulteriore condotta un mero post factum non punibile. Chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
 
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso non appare fondato per le ragioni qui di seguito esposte.
 
5. Va preliminarmente osservato che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito con motivazione insindacabile in questa sede, in un’area sita in località Carresi del Comune di Figline e Incisa Valdarno, erano stati rinvenuti, perché abbandonati dal ricorrente Paglia, rifiuti speciali derivanti dall’attività di demolizione e costruzione (codice CER 17.01.01 cemento, CER 17.01.07 miscugli e scorie di mattonelle e ceramiche e CER 17.03.02 miscele bituminose) per oltre 3.000 mc., derivanti dall’attività edilizia svolta dalla PMN Costruzioni srl, di cui il Paglia è legale rappresentante, in esito a sopralluogo del 05/02/2014, scaturito da segnalazione dei proprietari limitrofi dell’area che avevano ripetutamente segnalato l’accumulo di rifiuti e lo stato di abbandono del luogo. L’ampio testimoniale, non contestato, era concorde sul fatto che l’abbandono dei rifiuti era avvenuto nel 2009, e che nonostante numerose sollecitazioni a liberare il terreno dai rifiuti, il Paglia si era determinato, solo nel 2013, ad accatastarli in una porzione di terreno e, dunque, a spostarli all’interno della stessa area, impegnandosi allo smaltimento, area che, priva di recinzione, era stata ricettacolo di ulteriore deposito di rifiuti di terzi. 
 
In tale contesto fattuale, a fronte del motivo di appello che invocava la prescrizione del reato di deposito incontrollato, attesa la natura istantanea dello stesso e risalendo la condotta di abbandono a molti anni prima dell’accertamento, la Corte d’appello, sul rilievo che i rifiuti erano stati spostati nel 2013, ha ritenuto non prescritta la contravvenzione in oggetto non essendo decorsi i cinque anni alla data della pronuncia della sentenza del 4 marzo 2016. Ora il ricorrente pone nuovamente la questione della prescrizione del reato deducendo l’erronea applicazione della legge penale sul rilievo della natura istantanea del reato e della conseguente maturazione della prescrizione del reato (decorrente dal 2009) alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
 
6. Premesso che non costituisce motivo di censura l’affermazione della responsabilità del Paglia per la contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti speciali, rileva il Collegio che sulla questione, sollevata dal ricorrente, della natura istantanea o permanente della violazione in esame, si rinvengano indirizzi interpretativi non univoci. In tale ambito, il Collegio condivide e intende dare continuità all’orientamento, di recente assunto, da questa Corte con la sentenza Cusini (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Cusini e altro, Rv. 262410), che, inserendosi nel solco giurisprudenziale secondo cui il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell’attività svolta (cfr. Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969), ha affermato che ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l’inosservanza di dette condizioni integra un’omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ed ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un’ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento,
il recupero o l’eventuale sequestro. 
 
7. Quanto alla cessazione della permanenza, momento dal quale inizia a decorrere la prescrizione, deve essere individuata nella cessazione dell’antigiuridicità con il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale, ovvero con la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 25429 del 01/07/2015, Gai, Rv. 267183; Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969).
 
In assenza di provvedimento cautelare, di autorizzazione, la decorrenza della prescrizione deve essere individuata nel momento dell’accertamento nel quale è stata constatata la protrazione della situazione antigiuridica per la mancata rimozione dei rifiuti, peraltro oggetto di piano di recupero dell’area mai attuato, che aveva, anche, consentito, sull’area priva di recinzione e di controllo, l’ulteriore dismissione di rifiuti di terzi.
 
Dunque, secondo l’indirizzo giurisprudenziale a cui aderisce il Collegio, deve ribadirsi che il momento consumativo del reato relativo al ciclo dei rifiuti varia in funzione della natura dell’attività svolta: mentre la raccolta o il trasporto si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo, lo smaltimento può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi e il deposito incontrollato, invece, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento perdura fino al compimento di tali attività.
 
Ne consegue che la contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti sull’area in questione con impegno al recupero e/p smaltimento, non si era prescritta alla data della pronuncia della sentenza, né è tuttora prescritta tenuto conto dell’accertamento avvenuto il 5 febbraio 2014.
 
8. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 22/11/2017
 
 

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