* APPALTI – Costo orario del personale – Parametri rivenienti dalla contrattazione collettiva – Derogabilità – Consistente scostamento – Indice di anomalia.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 7 Maggio 2018
Numero: 3048
Data di udienza: 7 Marzo 2018
Presidente: Veneziano
Estensore: Di Popolo
Premassima
* APPALTI – Costo orario del personale – Parametri rivenienti dalla contrattazione collettiva – Derogabilità – Consistente scostamento – Indice di anomalia.
Massima
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 7 maggio 2018 n. 3048
APPALTI – Costo orario del personale – Parametri rivenienti dalla contrattazione collettiva – Derogabilità – Consistente scostamento – Indice di anomalia.
L’inosservanza dei (non inderogabili) parametri determinativi del costo orario del personale rivenienti dalla contrattazione collettiva non comporta l’automatica esclusione dalla gara; essa rappresenta tuttavia pur sempre un significativo e fondamentale indice di anomalia dell’offerta, dal quale la valutazione globale di remuneratività non può non restare sfavorevolmente condizionata, allorquando lo scostamento dai cennati parametri risulti particolarmente consistente, fino ad incidere, in relazione all’importanza del fattore lavoro, sull’affidabilità della stima complessiva e, quindi, sull’equilibrio economico dell’appalto (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 4847/2008; sez. VI, n. 4783/2010; sez. III, n. 1419/2011; TAR Campania, , Napoli, sez. III, n. 831/2017; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 87/2017).
Pres. Veneziano, Est. Di Popolo – Impresa I. s.r.l. (avv.ti Lilli e Pellicano) c. Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA s.c.p.a. (avv. Mariniello)
Allegato
Titolo Completo
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ - 7 maggio 2018 n. 3048SENTENZA
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1^ – 7 maggio 2018 n. 3048
Pubblicato il 07/05/2018
N. 03048/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03905/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2017, proposto da
Impresa I Giardini del Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale presso la p.e.c. professionale dei difensori;
contro
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Mariniello, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via G. Filangieri, n. 48;
nei confronti
Bonifico Group s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del 25 luglio 2017, prot. CIRA-CIP-17-2094, comunicato con nota del 27 luglio 2017, prot. ACQU-0792/CIRA-POO-17-0652: esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CIRA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– col ricorso in epigrafe, l’Impresa I Giardini del Sud s.r.l. (in appresso, Giardini del Sud), in proprio e in qualità di capogruppo del RTI costituendo con l’Impresa Eurogiardinaggio Nicola Maisto s.r.l. (in appresso, Eurogiardinaggio), impugnava, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA s.c.p.a. (in appresso, CIRA), per l’affidamento (col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) del servizio di manutenzione delle aree a verde: — provvedimento del 25 luglio 2017, prot. CIRA-CIP-17-2094, comunicato con nota del 27 luglio 2017, prot. ACQU-0792/CIRA-POO-17-0652, col quale il r.u.p. aveva escluso dalla gara il RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio per incongruità dell’offerta, così come accertata con verbale prot. CIRA-VER-17-0238 del 6 luglio 2017; — verbali e atti relativi al subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta del RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio; — ove occorrente, bando, disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto, siccome non indicanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla manodopera adibita all’appalto;
– richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’impresa aggiudicataria ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente monetario del danno derivante dall’operato asseritamente illegittimo della stazione appaltante;
– in particolare, il gravato giudizio di incongruità dell’offerta del RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio era motivato in base al rilievo che “il costo della manodopera offerta è inferiore di almeno il 35% rispetto a quello che” la compagine concorrente “avrebbe dovuto esporre considerando tutte le componenti irrinunciabili”, tanto da risultare “inferiore ai minimi salariali, come desunti dal contratto provinciale (fonte Confagricoltura) e nazionale”;
– avverso siffatta determinazione estromissiva la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: — in difetto di motivazione, la stazione appaltante avrebbe omesso di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL non rinvenibile con riguardo allo specifico settore della manutenzione del verde e non identificato in sede di lex specialis) e le tabelle ministeriali di riferimento, l’entità dello scostamento dai minimi salariali, le lacune delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di verifica di anomalia; — per converso, l’offerente avrebbe correttamente quantificato il costo della manodopera sulla base del contratto Confagricoltura Caserta 2015 (valevole anche per il 2017), esaustivamente computando in esso l’incidenza degli oneri sociali, contributivi e assistenziali (nella misura dell’11,947%), del TFR (nella misura dell’8,63%), della tredicesima mensilità; — giammai, peraltro, il CIRA avrebbe potuto escludere dalla gara il RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio in ragione del mero scostamento dai parametri salariali di riferimento, non integranti un limite inderogabile alla modulazione dell’offerta economica;
– costituitosi l’intimato CIRA, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto;
– all’udienza pubblica del 7 marzo 2018, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato, nel merito, che:
– nell’ambito dell’instaurato subprocedimento di verifica di anomalia, la commissione all’uopo deputata, con nota del 1° giugno 2017, prot. ACQU-0549/CIRA-POO-17-0463, ha invitato il RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio, tra l’altro, a “fornire evidenza degli oneri sociali, contributivi e assistenziali, nonché dei ratei di tredicesima, del TFR, ecc., considerati nello sviluppo del costo orario della manodopera”;
– in questo modo, ha inteso richiedere le analisi (corrispondenti alle diverse qualifiche ed ai diversi livelli di operai da impiegare) del costo orario del personale destinato all’esecuzione dell’appalto, sviluppate in rapporto alle singole componenti di quest’ultimo (retribuzione, oneri contributivi e assicurativi, TFR, tredicesima mensilità, oneri per DPI sicurezza, formazione obbligatoria per la sicurezza, costi mensa o ticket);
– viceversa, in riscontro tale richiesta, la compagine concorrente si è limitata a fornire quantificazioni forfettarie del costo della manodopera, senza specificarne le voci costitutive su base oraria (cfr. giustificazioni del 28 marzo 2017 e del 9 giugno 2017);
– al riguardo, nel verbale n. 3 del 6 luglio 2017, prot. n. CIRA-VER-17-0238, la stazione appaltante ha rilevato che il RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio “nel tasso orario esposto non ha considerato le componenti relative a: — oneri sociali, contributivi e assistenziali, quantificati dallo stesso concorrente in una misura percentuale dell’11,947% della retribuzione; — TFR, quantificati dallo stesso concorrente in una misura percentuale dell’8,63% della retribuzione; — tredicesima e quattordicesima, ambedue previste dal contratto di riferimento secondo Confagricoltura”;
– in altri termini, ad avviso del CIRA, il RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio non ha fornito il richiesto “sviluppo del costo orario della manodopera” nelle sue singole voci costitutive, avendo effettivamente considerato solo quella (principale, ma, di certo, non unica ed assorbente) retributiva;
– in effetti, – come acclarato in esito ai ragguagli resi dall’interpellata Confagricoltura Caserta con la mail del 27 giugno 2017, avente per oggetto “Approfondimento sulle tabelle salariali di Confagricoltura Caserta” – le tabelle salariali utilizzate dall’offerente – e cioè, per espressa ammissione di parte ricorrente, proprio quelle pubblicate dalla menzionata Confagricoltura Caserta – contemplano la sola retribuzione lorda, e non anche le altre componenti del costo orario della manodopera del settore agricolo;
– di qui, dunque, l’emersione di un apprezzabile scostamento (corrispondente all’incidenza delle cennate voci di costo complementari a quella retributiva, pari a circa il 35% dell’ammontare complessivo) della proiezione elaborata dal RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio rispetto ai valori territorialmente correnti nel mercato del lavoro, non solo così come assunti a parametro di quantificazione della base d’asta (‘tabelle Assoverde’), ma anche così come recepiti dalla medesima compagine concorrente (‘tabelle Confagricoltura Caserta’);
– di fronte a tale oggettivo rilievo si infrangono le proposizioni di parte ricorrente sia in tema di presunta adeguatezza del costo della manodopera esposto sia in tema di denunciata carenza di motivazione infirmante l’espresso giudizio di incongruità;
– ed invero, fermo restando che non si imponeva, di certo, all’amministrazione aggiudicatrice di indicare, in sede di disciplina concorsuale, il contratto collettivo nazionale di lavoro nella specie operante, trattandosi di profilo appieno rientrante nella sfera di conoscibilità degli operatori economici professionalmente qualificati nel settore di mercato riguardato dall’appalto in gara, in esito all’espletato subprocedimento di verifica di anomalia è univocamente emerso ed è stato debitamente rimarcato dalla stazione appaltante che, qualsivoglia fosse il parametro di riferimento applicabile ai fini della determinazione del costo del lavoro (‘tabelle Assoverde’ ovvero ‘tabelle Confagricoltura Caserta’), esso è rimasto macroscopicamente disatteso dal RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio (nel senso della irragionevolezza di una compressione del costo orario del lavoro nella misura del 30%, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2252/2017);
– in ogni caso, a definitiva smentita della rassegnata censura di deficit motivazionale, il CIRA risulta aver perspicuamente e compiutamente enunciato sia i valori salariali assunti quali parametri di riferimento (‘tabelle Confagricoltura Caserta’, in quanto non integrate delle necessarie voci di costo orario della manodopera, identificabili negli oneri contributivi e assicurativi, nel TFR, nella tredicesima mensilità, negli oneri per DPI sicurezza, formazione obbligatoria per la sicurezza, nei costi mensa o ticket), sia l’entità dello scostamento da essi (circa 35%), sia le lacune delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di verifica di anomalia (mancato “sviluppo del costo orario della manodopera” nelle sue singole voci costitutive) (cfr. verbale n. 3 del 6 luglio 2017, prot. n. CIRA-VER-17-0238; nota del 27 luglio 2017, prot. ACQU-0792/CIRA-POO-17-0652);
– nemmeno è accreditabile, poi, la propugnata tesi di non risolutività del rilevato scostamento del costo del lavoro esposto dal RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio rispetto ai valori salariali territorialmente correnti nel settore di mercato riguardato dall’appalto in gara;
– in argomento, è di intuitiva e logica evidenza assumere che, se, da un lato, l’inosservanza dei (non inderogabili) parametri determinativi del costo orario del personale rivenienti dalla contrattazione collettiva non comporta l’automatica esclusione dalla gara, d’altro lato, essa rappresenta pur sempre un significativo e fondamentale indice di anomalia dell’offerta, dal quale la valutazione globale di remuneratività non può non restare sfavorevolmente condizionata, allorquando – come, appunto, nel caso in esame – lo scostamento dai cennati parametri risulti particolarmente consistente, fino ad incidere, in relazione all’importanza del fattore lavoro, sull’affidabilità della stima complessiva e, quindi, sull’equilibrio economico dell’appalto (cfr., Cons. Stato, sez. V, n. 4847/2008; sez. VI, n. 4783/2010; sez. III, n. 1419/2011; TAR Campania, , Napoli, sez. III, n. 831/2017; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 87/2017);
– pertanto, seppure il rilievo di un simile scostamento rimarchevole è insuscettibile di convertirsi, ex se, in un giudizio di incongruità dell’offerta, esso, per essere superato, richiede, comunque, una giustificazione puntuale e rigorosa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1633/2013; sez. III, n. 1743/2015; TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 1706/2014; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2420/2017; sez. III, n. 4772/2017);
– ebbene, alla stregua della superiore ricostruzione, siffatta giustificazione puntuale e rigorosa (vieppiù necessaria, a fronte, tra l’altro, di un utile di impresa pari ad appena l’1% dell’importo offerto) non può dirsi, di certo, fornita in concreto dal RTI Giardini del Sud – Eurogiardinaggio;
Ritenuto, in conclusione, che:
– stante l’acclarata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;
– le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente;
– dette spese vanno liquidate in complessivi € 2.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore del CIRA;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna l’Impresa I Giardini del Sud s.r.l. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA s.c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Olindo Di Popolo
IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano
IL SEGRETARIO