* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Delibera di diniego di riconoscimento del debito fuori bilancio – Controversie – Giurisdizione – AGO – Lesività derivante dall’inadempimento del rapporto sostanziale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 3 Maggio 2018
Numero: 262
Data di udienza: 10 Aprile 2018
Presidente: Potenza
Estensore: Carrarelli
Premassima
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Delibera di diniego di riconoscimento del debito fuori bilancio – Controversie – Giurisdizione – AGO – Lesività derivante dall’inadempimento del rapporto sostanziale.
Massima
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 3 maggio 2018, n. 262
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Delibera di diniego di riconoscimento del debito fuori bilancio – Controversie – Giurisdizione – AGO – Lesività derivante dall’inadempimento del rapporto sostanziale.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha escluso il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000; ciò in quanto l’atto di regolarizzazione contabile – il riconoscimento del debito fuori bilancio – non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto (vale a dire, l’arricchimento per l’Ente), ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’Amministrazione locale del debito irregolarmente assunto (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 13 marzo 2015, n. 90). Il riconoscimento fuori bilancio è, infatti, una procedura di regolarizzazione contabile necessaria all’adempimento del debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, ma non incide sulla qualificazione giuridica delle posizioni giuridiche involte, in quanto il rapporto di debito/credito tra le parti, è, in astratto, del tutto indipendente dalle ricadute contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento. Nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento (in tal senso T.A.R. Liguria, sez. I, 5 febbraio 2014, n. 187).
Pres. Potenza, Est. Carrarelli – O.M. (avv.ti Garzuglia e Ranalli) c. Comune di Polino (avv. De Angelis)
Allegato
Titolo Completo
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 3 maggio 2018, n. 262SENTENZA
TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 3 maggio 2018, n. 262
Pubblicato il 03/05/2018
N. 00262/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2015, proposto da:
Ortenzio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia, Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Polino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;
per l’annullamento
della Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Polino n. 45 del 5 agosto 2015 nella parte in cui viene negato il riconoscimento, tra i debiti fuori bilancio, dell’indennità di fine mandato a sindaco;
di ogni atto presupposto conseguente o comunque connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Polino n. 46 del 5 agosto 2015, nella parte in cui viene confermato il diniego al riconoscimento, tra i debiti fuori bilancio, dell’indennità di fine mandato a sindaco nei riguardi del ricorrente e in ogni altra parte lesiva della posizione giuridica del ricorrente stesso;
la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Polino n. 44 del 5 agosto 2015 2015, nella parte in cui dovesse essere lesiva della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Polino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 870/2015, il sig. Ortenzio Matteucci ha impugnato la D.C.C. n. 45 del 5 agosto 2015, chiedendone l’annullamento nella parte in cui è stato negato il riconoscimento, tra i debiti fuori bilancio, dell’indennità di fine mandato a Sindaco nei riguardi dello stesso ricorrente e in ogni altra parte lesiva della posizione giuridica dello stesso, nonché, ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese la D.C.C. n. 46 del 5 agosto 2015 e la D.C.C. n. 44 del 5 agosto 2015.
2. Si è costituito il Comune di Polino, nella persona del Sindaco pro tempore, contestando l’avverso ricorso, in quanto irricevibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato nel merito, chiedendone, pertanto, il rigetto. In particolare, si eccepisce il difetto di giurisdizione e la prescrizione dell’indennità relativa alle annualità 2004-2008.
3. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una nota di discussione eccependo la tardività delle memorie di controparte.
4. La controversia ha ad oggetto le deliberazioni del Consiglio comunale richiamate per quanto concerne il mancato riconoscimento quali debiti fuori bilancio dell’indennità di fine mandato reclamata dall’odierno ricorrente relative alla carica di Sindaco ricoperta dallo stesso per due mandati consecutivi.
5. Preliminarmente va esaminata la questione di giurisdizione che, benché oggetto di eccezione tardiva, può comunque essere vagliata, potendo essere affrontata anche d’ufficio dal Collegio.
Il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, in attuazione dell’art. 82, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 267 del 2000, determina l’indennità di funzione spettante tra gli altri al sindaco, prevedendo all’art. 10 che «[a] fine mandato, l’indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno».
Quella richiesta dal ricorrente si configura come una indennità puntualmente prevista dalla legge e predeterminata nel suo ammontare. La natura giuridica della posizione sostanziale effettivamente azionata dal ricorrente è di diritto soggettivo, riguardando un credito derivante da un trattamento necessariamente previsto dalla norma – nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificato nell’importo – senza che, in proposito, assuma rilievo dirimente il fatto che, ove il Comune non abbia provveduto negli anni alla corretta iscrizione di tali spettanze, possa risultare necessaria per l’adempimento lo svolgimento della procedura di iscrizione fuori bilancio.
Il riconoscimento fuori bilancio è, infatti, una procedura di regolarizzazione contabile necessaria all’adempimento del debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, ma non incide sulla qualificazione giuridica delle posizioni giuridiche involte, in quanto il rapporto di debito/credito tra le parti, è, in astratto, del tutto indipendente dalle ricadute contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento. Nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall’inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento (in tal senso T.A.R. Liguria, sez. I, 5 febbraio 2014, n. 187).
Del resto la giurisprudenza ha già avuto occasione di affermare che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’impugnazione di una deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha escluso il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000; ciò in quanto l’atto di regolarizzazione contabile – il riconoscimento del debito fuori bilancio – non ha natura provvedimentale, ma solo ricognitiva del presupposto (vale a dire, l’arricchimento per l’Ente), ai fini dell’inserimento nel bilancio dell’Amministrazione locale del debito irregolarmente assunto, sicché la posizione correlata non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo, con conseguente cognizione spettante al g.o. (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 13 marzo 2015, n. 90)
Si evidenzia che anche la giurisprudenza contabile, con riferimento proprio all’ipotesi dell’erogazione dei ratei di indennità di funzione e di fine mandato ad un ex Sindaco, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000, in assenza di corrispondente stanziamento nei relativi bilanci consuntivi e di previsione, ha ribadito che «la prestazione del Sindaco discende dalla legge, ossia dalla consultazione elettorale, e la prestazione indennitaria è prevista anch’essa dalla normativa di settore; quindi, la verifica dell’utilità e dell’arricchimento dell’Ente sono superate e non necessarie nel caso di specie». Ove non siano stati previsti i necessari stanziamenti di bilancio, una volta acclarato che il credito è giuridicamente esistente (valutazione rimessa all’Ente) ciò che necessita è il reperimento delle risorse di bilancio; «[l]’Ente, pertanto, può ricorrere in modo atipico alla procedura di cui all’art. 194 al fine di reperire le risorse necessarie, qualora gli stanziamenti di bilancio finalizzati alle spese in esame non siano capienti. Di contro, qualora le risorse siano già presenti nel bilancio dell’Ente, nulla esclude che si possa dare copertura alla spesa in esame sul bilancio corrente» (Corte conti, sez. reg. controllo Liguria, del. 12 dicembre 2016, n. 99).
Da quanto esposto deriva che la controversia portata all’attenzione di questo Collegio involge, quindi, la lesione di diritti soggettivi estranea alla giurisdizione di legittimità del g.a.
6. In conclusione deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Si ravvisa la sussistenza di giusti mortivi per compensare le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Daniela Carrarelli
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
IL SEGRETARIO