Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia Numero: C-325/16 | Data di udienza:

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Proroga – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 2010/28/UE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 9^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Maggio 2018
Numero: C-325/16
Data di udienza:
Presidente: Vajda
Estensore: Juhász


Premassima

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Proroga – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 2010/28/UE.



Massima

 


CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 9^, 17 maggio 2018 Sentenza C-325/16



AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Agricoltura – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Proroga – Rinvio pregiudiziale – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 2010/28/UE.
 
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil, dev’essere interpretato nel senso che il termine da esso previsto, che scade il 31 dicembre 2010, per consentire agli Stati membri di modificare o di revocare, conformemente alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, costituisce un termine perentorio, che non può essere prorogato da tali Stati.
 
 
Pres. Vajda, Rel. Juhász e C. Lycourgos, Industrias Químicas del VallésSA contro Administración General del Estado, Sapec Agro SA

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.9^, 17 maggio 2018 Sentenza C-325/16

SENTENZA

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

17 maggio 2018

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 2010/28/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Proroga»

Nella causa C‑325/16,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisione del 6 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2016, nel procedimento

Industrias Químicas del VallésSA

contro

Administración General del Estado,

Sapec Agro SA

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione, E. Juhász e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 novembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Industrias Químicas del Vallés SA, da C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert, I. Moreno-Tapia Rivas e J. Robles, abogados;

–        per la Sapec Agro SA, da G. Pérez del Blanco e T. González Cueto, abogados;

–        per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e F. Moro, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil (GU 2010, L 104, pag. 57).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Industrias Químicas del Vallés SA (in prosieguo: la «IQV») e, dall’altro, l’Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato, Spagna) e la Sapec Agro SA in merito a una procedura di riesame delle autorizzazioni di immissione in commercio (AIC) dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.

 Contesto normativo

 Direttiva 91/414

3        La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto del fatto che tale abrogazione ha effetto dal 14 giugno 2011 e che i fatti di causa nel procedimento principale sono precedenti a tale data, occorre fare riferimento alla direttiva 91/414, come modificata dalla direttiva 2010/28. I considerando dal quinto al settimo e nono della direttiva 91/414 così recitavano:

«considerando che, tenuto conto dei pericoli esistenti, in quasi tutti gli Stati membri l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari è disciplinata da apposite normative; che tali normative presentano differenze che ostacolano non solo gli scambi di prodotti fitosanitari, ma anche gli scambi dei prodotti vegetali ed incidono pertanto direttamente sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno;

considerando che è quindi opportuno eliminare tale ostacolo ravvicinando le disposizioni esistenti negli Stati membri;

considerando che gli Stati membri devono applicare norme uniformi per quanto riguarda le condizioni e le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

(…)

considerando che le condizioni di autorizzazione debbono garantire un elevato livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano autorizzati prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente non siano stati adeguatamente studiati; che la protezione della salute dell’uomo e degli animali e la protezione dell’ambiente sono prioritarie rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale».

4        L’articolo 8, paragrafo 2, primo e quarto comma, di tale direttiva prevedeva quanto segue:

«In deroga all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE [del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU 1979, L 33, pag. 36], uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.

(…)

Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui all’articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la sostanza attiva può essere iscritta nell’allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all’articolo 5 non sono soddisfatti o l’informazione e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato. Gli Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto».

5        L’articolo 13, paragrafo 1, della richiamata direttiva così disponeva:

«Gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, esigono che alla richiesta di autorizzazione di un prodotto fitosanitario l’interessato alleghi:

a)      un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato III, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche,

b)      per ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche».

6        L’allegato I della medesima direttiva conteneva l’elenco delle sostanze attive che potevano essere contenute nella composizione dei prodotti fitosanitari ai fini della loro commercializzazione. Tale allegato è stato oggetto di numerose modifiche, tra l’altro ad opera della direttiva 2010/28 che vi ha aggiunto il metalaxil. Gli allegati II e III della direttiva 91/414 prevedevano i requisiti ai quali dovevano rispondere, rispettivamente, il fascicolo per l’inclusione di una sostanza attiva nell’allegato I e il fascicolo per l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario.

 Direttiva 2010/28

7        Il considerando 8 della direttiva 2010/28 così recita:

«(8)      Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva [91/414] come conseguenza dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva [91/414], in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, come disposto dalla direttiva [91/414]. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva [91/414]».

8        Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:

«L’allegato I della direttiva [91/414] è modificato come specificato nell’allegato della presente direttiva».

9        L’articolo 3 della richiamata direttiva così prevede:

«1.      In conformità alla direttiva [91/414], gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 dicembre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva.

Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metalaxil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.

2.      In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metalaxil come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva [91/414] entro il 30 giugno 2010 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva [91/414], sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al metalaxil figurante nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva [91/414].

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)      nel caso di un prodotto contenente metalaxil come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014; oppure

b)      nel caso di un prodotto contenente metalaxil e altre sostanze attive, modificano o revocano se necessario l’autorizzazione entro il 30 giugno 2014 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca dalle direttive che hanno iscritto tali sostanze nell’allegato I della direttiva [91/414]».

10      L’articolo 4 della medesima direttiva così dispone:

«La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2010».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      La IQV è una società di diritto spagnolo le cui attività comprendono la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici e fitosanitari. In particolare, essa importa in Spagna metalaxil e commercializza in diversi Stati membri prodotti contenenti questa sostanza attiva.

12      La Sapec Agro è una società di diritto portoghese il cui oggetto sociale consiste nello sviluppo di prodotti e soluzioni fitosanitari nonché di fitonutrienti. Quest’ultima società è titolare di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.

13      Il 2 maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la decisione 2003/308/CE concernente la non iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU 2003, L 113, pag. 8). Tale decisione è stata annullata dalla Corte con la sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443). In seguito a tale annullamento è stata adottata la direttiva 2010/28. Essa è entrata in vigore il 1o luglio 2010 e, di conseguenza, alla stessa data il metalaxil è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414.

14      Il 30 aprile 2010 è stata avviata in Spagna una procedura di riesame d’ufficio riguardante le AIC di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28.

15      A tal fine, la IQV ha presentato all’amministrazione spagnola competente una domanda di riesame dei propri prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, corredata di un fascicolo che tale amministrazione ha dichiarato completo relativamente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414.

16      Il 29 giugno 2010 anche la Sapec Agro ha presentato una domanda di riesame dei propri prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.

17      Il 30 dicembre 2010, vale a dire un giorno prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2010 fissato all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, la Sapec Agro ha chiesto all’amministrazione spagnola competente di concederle un termine supplementare al fine di consentirle di completare il fascicolo che essa aveva presentato relativamente ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414.

18      Il 3 marzo 2011 la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos (direzione generale delle risorse agricole e dell’allevamento, Spagna) ha concesso alla Sapec Agro la proroga del termine richiesta.

19      Con decisione del 5 aprile 2011 la direzione generale delle risorse agricole e dell’allevamento ha dichiarato che il fascicolo presentato dalla Sapec Agro relativo alla sostanza attiva metalaxil era completo alla luce dell’allegato II della direttiva 91/414.

20      La IQV ha impugnato tale decisione dinanzi alla Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (Segretariato generale degli affari rurali del Ministero dell’Ambiente e degli Ambienti rurale e marino, Spagna). Tale ricorso è stato respinto con decisione del 7 novembre 2011 per mancanza di legittimazione ad agire.

21      La IQV ha proposto un ricorso contenzioso amministrativo avverso tale decisione di rigetto, il quale è stato parimenti respinto dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna) per mancanza di legittimazione ad agire.

22      La IQV ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), il giudice del rinvio, sostenendo, in particolare, che la decisione di concedere alla Sapec Agro un termine supplementare, successivo al 31 dicembre 2010, al fine di consentirle di completare il suo fascicolo, era illegittima, non soltanto alla luce del testo della direttiva 2010/28, ma anche tenuto conto della necessità di proteggere gli investimenti effettuati per produrre i dati da comunicare ai fini della valutazione della sostanza attiva da parte della Commissione o del prodotto fitosanitario da parte dello Stato membro interessato.

23      Il giudice del rinvio ritiene che sia necessario, per la soluzione della controversia di cui è investito, interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 alla luce del considerando 8 di tale direttiva. Il giudice del rinvio rileva che la sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), risulta pertinente in materia e sembra pronunciarsi a favore della legittimità della proroga del termine accordata dalla direzione generale delle risorse agricole e dell’allevamento.

24      Tuttavia il giudice del rinvio ritiene che, a differenza dei fatti all’origine della causa che ha dato luogo a tale sentenza, i fatti di cui trattasi nel procedimento dinanzi ad esso pendente non riguardino un comportamento contraddittorio delle autorità che ha ingenerato confusione in capo alla parte interessata, e che il termine in questione, come ripetutamente precisato dalla direttiva 2010/28, scada il 31 dicembre 2010.

25      In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte Suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la data di scadenza prevista dalla direttiva [2010/28] con la locuzione “entro il 31 dicembre 2010” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o “entro tale data” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ugualmente riferita al 31 dicembre 2010, congiuntamente con il termine di sei mesi di cui al considerando 8 della direttiva [2010/28], costituisca un termine perentorio in ragione del fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva [91/414], che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo deve essere effettuato conformemente alla direttiva [2010/28].

2)      Nel caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se la decisione concernente detta proroga debba essere adottata a prescindere da disposizioni procedurali specifiche riguardanti la richiesta e la concessione della stessa, oppure, rientrando tale decisione nella sfera di competenza degli Stati membri, essi debbano decidere conformemente alla loro normativa nazionale, in quanto sono i destinatari delle disposizioni che disciplinano il procedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 2010/28]».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

26      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 debba essere interpretato nel senso che il termine da esso previsto, che scade il 31 dicembre 2010, per consentire agli Stati membri di modificare o di revocare, conformemente alla direttiva 91/414, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, costituisca un termine perentorio o se quest’ultimo possa essere prorogato da tali Stati.

27      A tale proposito occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 2016, Thomas Philipps, C‑419/15, EU:C:2016:468, punto 18, e del 26 luglio 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:586, punto 73 e giurisprudenza citata).

28      Per quanto attiene, in primo luogo, al testo dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, il suo primo comma dispone che «[i]n conformità alla direttiva [91/414] gli Stati membri (…) modificano o revocano entro il 31 dicembre 2010 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva». Il secondo comma di tale disposizione prevede che, «[e]ntro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metalaxil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva».

29      Da tale testo emerge che la data del 31 dicembre 2010 che vi è menzionata risulta una data limite, per la quale non è prevista alcuna possibilità di proroga.

30      Per quanto concerne, in secondo luogo, il contesto nel quale la disposizione in questione si inserisce, l’esame di quest’ultimo tende a riconoscere al termine ivi previsto un carattere perentorio e, pertanto, non prorogabile.

31      Infatti, anzitutto, il primo comma di tale articolo 3, paragrafo 1, elenca chiaramente le conseguenze del mancato rispetto, al 31 dicembre 2010, delle condizioni previste al secondo comma del predetto articolo, in particolare dell’obbligo, per il titolare di un’autorizzazione esistente di un prodotto fitosanitario contenente metalaxil, di possedere a tale data un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414 o di potervi accedere. Tali conseguenze consistono nella modifica o nella revoca di tale autorizzazione da parte dello Stato membro interessato.

32      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 stabilisce quindi, conformemente all’obiettivo contemplato al settimo considerando della direttiva 91/414, un quadro uniforme in tutta l’Unione contenente le condizioni alle quali gli Stati membri procedono alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, così come gli obblighi imposti ai titolari di tali autorizzazioni per quanto attiene alla presentazione dei fascicoli relativi ai suddetti prodotti. Il fatto di autorizzare gli Stati membri a derogare al termine la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2010 metterebbe a repentaglio il carattere uniforme di tale quadro e, in tal modo, il rispetto della parità di trattamento tra i titolari delle autorizzazioni esistenti.

33      In secondo luogo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/28 prevede, in deroga al paragrafo 1 del medesimo articolo, termini più lunghi di quello previsto da tale ultimo paragrafo per consentire agli Stati membri di procedere a un riesame dei prodotti fitosanitari autorizzati contenenti metalaxil come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive. Orbene, se gli Stati membri fossero legittimati, come sostiene il governo spagnolo, a prorogare, per motivi debitamente giustificati, il termine previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, l’inserimento, nel paragrafo 2 di tale articolo, di una siffatta deroga esplicita al termine previsto al paragrafo 1 sarebbe stato inutile.

34      In terzo luogo, l’improrogabilità del termine previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 è inoltre corroborata dal testo dell’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, tale disposizione prevede che, in seguito alla decisione della Commissione di includere o meno una sostanza attiva nell’allegato I di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni pertinenti siano rilasciate, revocate o modificate, a seconda dei casi, «entro un termine prescritto». Orbene, tale termine dev’essere inteso come quello la cui scadenza corrisponde alla data indicata all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, ossia il 31 dicembre 2010.

35      Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, la finalità della direttiva 2010/28, si deve rilevare che quest’ultima è una direttiva di esecuzione della direttiva 91/414. In virtù di una giurisprudenza costante della Corte, essa deve quindi essere interpretata, per quanto possibile, in conformità con il suo atto di base, ossia la direttiva 91/414 (v., in tal senso, sentenze del 22 maggio 2008, Feinchemie Schwebda e Bayer CropScience, C‑361/06, EU:C:2008:296, punto 49, e del 26 luglio 2017, Repubblica ceca/Commissione, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, punto 33).

36      Secondo i considerando quinto, sesto e nono, la direttiva 91/414 mira all’eliminazione degli ostacoli agli scambi intracomunitari di prodotti fitosanitari, mantenendo altresì un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana ed animale (sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, punto 74).

37      In tale contesto, consentire la proroga del termine previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 comporterebbe il rischio che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil che non soddisfano le condizioni derivanti dall’allegato I della direttiva 91/414, come modificata dalla direttiva 2010/28, in particolare il limite di purezza fissato, rimangano sul mercato oltre la data del 31 dicembre 2010. Tale conseguenza sarebbe contraria all’obiettivo perseguito di assicurare un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.

38      Dalle considerazioni esposte ai punti da 29 a 37 della presente sentenza deriva che il termine previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 costituisce un termine perentorio, che non può essere prorogato dagli Stati membri.

39      La sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), non può rimettere in discussione tale conclusione. A tale proposito si deve ricordare, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, che la causa che ha dato origine a tale sentenza riguardava un termine fissato dalla Commissione nell’ambito della procedura di iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414, e la possibilità per tale istituzione, e non per gli Stati membri, di modificare tale termine. Per contro, nel procedimento principale, che verte sulla procedura di riesame, da parte degli Stati membri, delle AIC esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, si tratta di stabilire se, per quanto riguarda un termine fissato dalla Commissione e contenuto nelle disposizioni di una direttiva, gli Stati membri possano, unilateralmente, prorogare tale termine.

40      Dall’altro lato, nella sentenza del 18 luglio 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissione (C‑326/05 P, EU:C:2007:443), la Corte si è basata sul fatto che la parte interessata era stata impossibilitata a depositare un fascicolo completo entro il termine impartito, in parte a causa del comportamento contraddittorio delle autorità competenti, compresa la Commissione. Orbene, dall’ordinanza di rinvio risulta che, contrariamente a quanto avvenuto nella causa che ha dato origine alla predetta sentenza, la Sapec Agro non ha dovuto subire, nel caso di specie, circostanze di questo tipo indipendenti dalla sua volontà. Al contrario, l’obbligo di possedere o di poter accedere, entro il termine impartito, a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 91/414 era chiaramente stabilito sin dall’inizio della procedura, poiché esso era previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28.

41      Alla luce di tutti gli elementi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 dev’essere interpretato nel senso che il termine da esso previsto, che scade il 31 dicembre 2010, per consentire agli Stati membri di modificare o di revocare, conformemente alla direttiva 91/414, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, costituisce un termine perentorio, che non può essere prorogato da tali Stati.

 Sulla seconda questione

42      La seconda questione si fonda sulla premessa secondo la quale la data del 31 dicembre 2010 prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 costituisce un termine prorogabile dagli Stati membri. Orbene, dalla risposta alla prima questione risulta che la data di cui trattasi non può essere prorogata da tali Stati.

43      Ne consegue che non occorre rispondere alla seconda questione.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del 23 aprile 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil, dev’essere interpretato nel senso che il termine da esso previsto, che scade il 31 dicembre 2010, per consentire agli Stati membri di modificare o di revocare, conformemente alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, costituisce un termine perentorio, che non può essere prorogato da tali Stati.

Firme

 

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