Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale civile, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 12780 | Data di udienza: 18 Aprile 2018

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esenzione da lCI degli immobili concretamente strumentali all’attività agricola a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme – Efficacia retroattiva quinquennale – Classificazione della ruralità dei fabbricati – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale – Impugnazione – Profili di jus superveniens – Modalità (di variazione-annotazione) – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli – Presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contenzioso tributario – Comunicazione della data di trattazione della causa.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Maggio 2018
Numero: 12780
Data di udienza: 18 Aprile 2018
Presidente: CHINDEMI
Estensore: STALLA


Premassima

* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esenzione da lCI degli immobili concretamente strumentali all’attività agricola a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme – Efficacia retroattiva quinquennale – Classificazione della ruralità dei fabbricati – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale – Impugnazione – Profili di jus superveniens – Modalità (di variazione-annotazione) – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli – Presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contenzioso tributario – Comunicazione della data di trattazione della causa.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ 23/05/2018 (Ud. 18/04/2018), Ordinanza n.12780



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Esenzione da lCI degli immobili concretamente strumentali all’attività agricola a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme – Efficacia retroattiva quinquennale – Classificazione della ruralità dei fabbricati – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale – Impugnazione – Profili di jus superveniens – Modalità (di variazione-annotazione) – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli – Presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale – Giurisprudenza.
 
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta". A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16. Va altresì osservato, Cass. SSUU sentenza n.18565/09, anche sotto i profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del co.3 bis dell’art.9 d.l. 557/93 conv.in 1.133/94, come  introdotto dall’articolo 42 bis d.l. 159/07 conv.in 1.222/07; sia del co.1 bis dell’art.23 d.l. 207/08 conv.in 1.14/09, la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da lei. La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (d.l. n.70/11, conv. in l. n. 106/11; d.l. 201/11 conv.in L. 214/11; d.l. 102/13 conv.in L. 124/13) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente. Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione lCI; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.
 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Contenzioso tributario – Comunicazione della data di trattazione della causa.
 
In tema di contenzioso tributario, la Commissione tributaria ha il solo obbligo, ex art. 31 del d.lg. n. 546 del 1992, di comunicare la data di trattazione della causa, la quale avverrà poi in camera di consiglio, o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti – o meno – l’istanza di cui all’art. 33 del d.lg. citato. Ma, anche in tale ultima evenienza, nessun’altra comunicazione sarà di per sè dovuta, in quanto, salva l’ipotesi di un differimento, anche in tal caso l’udienza si terrà nel giorno indicato nell’avviso previsto dall’art. 31 cit. 
 
(riforma sentenza n. 693/2014 – COMM.TRIB.REG. di FIRENZE – 01/04/2014) Pres. CHINDEMI, Rel. STALLA, Ric. Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) contro  Società Agricola San Felice Spa
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ 23/05/2018 (Ud. 18/04/2018), Ordinanza n.12780

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. 5^ 23/05/2018 (Ud. 18/04/2018), Ordinanza n.12780
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 20851-2014 proposto da: COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO FINETTI;
– ricorrente –
contro
 
SAN FELICE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;
– controricorrente –
 
avverso la sentenza n. 693/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 01/04/2014; 
 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA. 

RILEVATO CHE:
 
§ 1. Il Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 693/13/14 del 1"’ aprile 2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana – a conferma, sebbene con diversa motivazione, della prima decisione – ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per lei 2007 notificato alla Società Agricola San Felice spa; ciò con riguardo a vari immobili (abitativi e produttivi) da quest’ultima posseduti in territorio comunale, e strumentali all’esercizio dell’attività agricola (vitivinicola) da essa svolta.
 
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – per quanto concerneva gli immobili abitativi, la società aveva prodotto in giudizio istanza 28 settembre 2011 di attribuzione retroattiva della categoria catastale di ruralità A6, ex art.7 co.2 bis 1.106/11, ed art. 2 d.l. 102/13 conv.in 1.124/13; – per quanto concerneva il fabbricato adibito all’imbottigliamento ed alla conservazione del vino, si trattava di immobile transitoriamente iscritto in categoria catastale D1, ma ‘parificato’ alla categoria D10 stante la sua strumentalità all’attività agricola.
 
Resiste con controricorso la Società Agricola San Felice spa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
 
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex articolo 33 d.lgs. 546/92. Per avere la commissione tributaria regionale deciso la causa in esito ad udienza pubblica, nonostante erronea rubricazione di cancelleria (avviso e dispositivo di consultazione telematica) di trattazione in camera di consiglio.
 
§ 2.2 Il motivo è infondato.
 
L’invocata nullità processuale non potrebbe infatti desumersi dall’erronea rubricazione della causa, da parte della segreteria della commissione tributaria regionale, tra quelle da trattarsi in camera di consiglio. Dal momento che l’avviso dalla segreteria inoltrato al Comune appellante faceva – come è pacifico – corretta menzione della data di trattazione; allorquando il Comune stesso, in quanto destinatario della relativa istanza così come formulata dalla controparte fin dalla sua costituzione nel giudizio di appello, era già stato posto a conoscenza del fatto che, nella data così fissata, vi sarebbe stata trattazione in pubblica udienza.
 
Ricorre, in proposito, l’orientamento secondo cui (Cass. 3936/02): "In tema di contenzioso tributario, la Commissione tributaria ha il solo obbligo, ex art. 31 del d.lg. n. 546 del 1992, di comunicare la data di trattazione della causa, la quale avverrà poi in camera di consiglio, o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti – o meno – l’istanza di cui all’art. 33 del d.lg. citato. Ma, anche in tale ultima evenienza, nessun’altra comunicazione sarà di per sè dovuta, in quanto, salva l’ipotesi di un differimento, anche in tal caso l’udienza si terrà nel giorno indicato nell’avviso previsto dall’art. 31 cit. ".
 
§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce omessa pronuncia, e violazione degli articoli 7 e 10 d.lgs. 504/92. Per non avere la commissione tributaria regionale dato conto del motivo di appello concernente il fatto che la società contribuente non avesse mai presentato dichiarazione lei per gli immobili in questione; il che ne precludeva di per sè l’esenzione dall’imposta, indipendentemente dal loro carattere rurale.
 
§ 3.2 Il motivo è infondato.
 
La mancata decisione sul punto da parte della commissione tributaria regionale trovava giustificazione nel fatto che gli immobili in questione erano dalla stessa reputati esenti da lei, così da non ingenerare l’obbligo di dichiarazione ex art.10 d.lgs. 504/92 (obbligo poi soppresso, con alcune limitazioni, dall’art.37, co.53, d.l. 223/06 conv.in 1.248/06). Sicchè non di vizio di omessa pronuncia è dato parlare, quanto di rigetto implicito del relativo motivo di gravame.
 
Quest’ultima decisione appare inoltre corretta in diritto posto che, nella specie, non si controverteva di modificazioni oggettive o soggettive incidenti sul concreto regime di tassazione (effettivamente necessitanti di specifica denuncia), bensì di esenzione ‘piena’ ed ex lege in dipendenza della accertata sussistenza del requisito di ruralità degli immobili (tali da escluderne la rilevanza normativa quali fabbricati imponibili); requisito a sua volta riconducibile, non a circostanze giuridiche o fattuali devolute alla dichiarazione del contribuente, bensì al dato obiettivo rappresentato dal classamento catastale nelle categorie A6 ovvero D10. 
 
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce – ex art.360, 1 A co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 d.lgs.  504/92; nonché 23, co.1 bis, d.l. 207/08 e 7, co.2 bis, d.l. 70/11. Per avere la commissione tributaria regionale esteso l’esenzione lei anche all’immobile produttivo (fg.83 part.10), nonostante che quest’ultimo fosse iscritto, nell’anno 2007, in categoria catastale D1; a nulla rilevando la parificazione di quest’ultima alla categoria catastale D10 (comunque non risultante nell’annualità di riferimento).
 
§ 4.2 Il motivo va accolto nei termini che seguono.
 
Va in primo luogo ribadito che non vi sono ragioni per discostarsi da quanto stabilito in materia da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta". A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), più recentemente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.
 
Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del co.3 bis dell’art.9 d.l. 557/93 conv.in 1.133/94, come  
introdotto dall’articolo 42 bis d.l. 159/07 conv.in 1.222/07; sia del co.1 bis dell’art.23 d.l. 207/08 conv.in 1.14/09.
 
Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da lei.
 
La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (d.l. n.70/11, conv. in l. n. 106/11; d.l. 201/11 conv.in L. 214/11; d.l. 102/13 conv.in L. 124/13) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.
 
Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione lci; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.
 
§ 4.3 Ciò premesso, nella sentenza qui impugnata la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione di tali principi, nella parte in cui appunto sul presupposto del carattere dirimente della classificazione catastale – ha affermato l’esenzione da lCI degli immobili abitativi; i quali erano stati fatti oggetto, in applicazione del su richiamato jus superveniens, di istanza autocertificata 28 settembre 2011 di assegnazione, con efficacia retroattiva quinquennale, della corrispondente classificazione di ruralità A6. E ciò a valere, stante l’efficacia retroattiva quinquennale, anche per l’annualità dedotta in giudizio (2007).
 
Per contro, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto esente da lCI anche il fabbricato non abitativo (identificato in atti a fg.83 part.10) nonostante che, nell’annualità di riferimento, esso non risultasse iscritto catastalmente in categoria D10.
 
Né questa classificazione poteva derivare dalla ‘parificazione’ alla categoria D1 transitoriamente applicata in forza della Circolare Min Fin. – Ag.Territorio 9 aprile 1998 n.96 (concernente il DM Fin. 28/98: "Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale").
 
Va in proposito considerato che tale circolare – fonte normativa interna all’amministrazione finanziaria, – non ‘attribuisce’ classamento ‘rurale’ D10 a fabbricati diversamente censiti, ma si limita a disciplinare in via transitoria e di prima applicazione le domande di assegnazione alla categoria catastale D10, di nuova istituzione.
 
Si prevede infatti in essa che "nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo. In questa fattispecie in via transitoria e fino all’adeguamento delle procedure informatiche suddette, sui documenti di aggiornamento prodotti con Docfa devono essere riportati (. . .) i seguenti dati: (. .. ) la dicitura ‘categoria parificata alla D10’ (. . .). Successivamente, con procedura automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta categoria."
 
Si aggiunge inoltre che "per le denunce di variazione delle costruzioni censite nella categoria speciale D10 ovvero in altra categoria ordinaria, vengono osservate le normali procedure vigenti per il catasto edilizio urbano. 
 
La valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all’accertamento delle imposte sugli immobili".
 
Ferma restando la previsione della possibilità di una istanza di classificazione dei fabbricati D1 nella nuova categoria D10, previa annotazione della richiesta ‘parificazione’, trova comunque conferma la necessità di verificare, da parte dell’amministrazione finanziaria, l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai fini fiscali, della categoria ‘parificata’ richiesta (così Cass.24892/16).
 
Cosa che, nel caso di specie, non risultava essere stata effettuata per l’annualità 2007; alla quale la stessa società contribuente ancora attribuisce il regime provvisorio di ‘parificazione’.
 
Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata sotto quest’ultimo profilo. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente relativamente all’immobile non abitativo di cui a fg.83 part.10, non iscritto nel 2007 in categoria catastale D10.
 
Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese dell’intero giudizio debbano essere compensate.
 
PQM
 
La Corte
 
accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri;
 
cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art.384 cod.proc.civ., rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente relativamente all’immobile non abitativo di cui a fg.83 part.10, non iscritto nell’annualità 2007 in categoria catastale D10;
 
compensa le spese dell’intero giudizio.
 
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 18 aprile 2018.
 

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