* APPALTI – Eterointegrazione della disciplina di gara – Limiti – Interpretazione della legge di gara secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. – Requisito della regolarità fiscale e contributiva – Termine della presentazione delle offerte – Regolarizzazione postuma – Preclusione – Ratio – Successiva rottamazione o rateizzazione – Non può rilevare.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2018
Numero: 847
Data di udienza: 12 Aprile 2018
Presidente: Scafuri
Estensore: D'Alterio
Premassima
* APPALTI – Eterointegrazione della disciplina di gara – Limiti – Interpretazione della legge di gara secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c. – Requisito della regolarità fiscale e contributiva – Termine della presentazione delle offerte – Regolarizzazione postuma – Preclusione – Ratio – Successiva rottamazione o rateizzazione – Non può rilevare.
Massima
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 7 giugno 2018, n. 847
APPALTI – Eterointegrazione della disciplina di gara – Limiti – Interpretazione della legge di gara secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c..
L’eterointegrazione della disciplina di gara è configurabile esclusivamente in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme. Così, al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all’art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512; Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615; 5 settembre 2011, n. 4980; Consiglio di Stato, sez. 6, 11 marzo 2015 n. 1250)
APPALTI – Requisito della regolarità fiscale e contributiva – Termine della presentazione delle offerte – Regolarizzazione postuma – Preclusione – Ratio – Successiva rottamazione o rateizzazione – Non può rilevare.
Il requisito della regolarità fiscale e contributiva, indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, onde assicurare la piena affidabilità del concorrente, deve inderogabilmente sussistere al momento ultimo della presentazione delle offerte e permanere per tutto l’arco di svolgimento della gara, senza alcuna soluzione di continuità e senza alcuna possibilità di regolarizzazione postuma: diversamente si consentirebbe in una integrazione dell’offerta, in violazione della par condicio. Né può rilevare la successiva rottamazione/rateizzazione dal momento che, come precisato dall’art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016, l’esclusione dalla gara non si applica all’operatore economico che abbia ottemperato ai suoi obblighi “pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. La ratio sottesa alla su richiamata disposizione normativa – che attiene ai requisiti di onorabilità e opera perciò sul piano della valutazione della moralità del partecipante alla gara – è quella di ammettere alle procedure selettive i soli operatori che abbiano profuso almeno uno sforzo diligente al fine di assicurare l’estinzione dei propri debiti tributari, assumendo l’impegno vincolante di adempiervi e dimostrando, sin da prima dell’avvio della procedura e per tutto il corso della stessa, la persistenza del predetto requisito soggettivo di onorabilità.
Pres. Scafuri, Est. D’Alterio – A. s.r.l. e altri (avv. Romito) c. Comune di Bari (avv. Cioffi) e Città Metropolitana di Bari (avv.ti Dipierro e Gallo)
Allegato
Titolo Completo
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 7 giugno 2018, n. 847SENTENZA
TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 7 giugno 2018, n. 847
Pubblicato il 07/06/2018
N. 00847/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autolinee Marino Michele s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. soc. Unipersonale e Speedy Enterprise s.r.l.; Autolinee Roberto & Dongiovanni s.r.l. Soc. Unipersonale; Speedy Enterprise s.r.l.; rappresentate e difese dall’avvocato Tommaso Romito, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, p.zza Luigi di Savoia, 5;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro, Monica Gallo, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;
nei confronti
Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Ceglie Eurobus s.r.l., Sabato Viaggi di Sabato Michele, Ciccimarra Carlo & Figli s.r.l., Padovano Vittorio, Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.; rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8;
per l’annullamento
– della Determinazione nr. 2017/9631 – 2017/160/1557 del 30 agosto 2017 del Comune di Bari nonché della relativa nota di trasmissione prot. nr. 210594 del 4 settembre 2017 con cui veniva disposta l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Scoppio Paolo & Figlio Autolinee s.r.l./Ceglie Eurobus s.r.l./Sabato Viaggi di Michele Sabato/Ciccimarra Carlo & Figli s.r.l./Padovano Vittorio/Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., con riferimento a tutti i lotti, della gara per l’affidamento del servizio di trasporto riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado di pertinenza comunale per la durata di anni tre suddiviso in 5 lotti – S16015 – CIG 6809853478 – 6809863CB6 – 68098734F9 – 680989464D – 6809904E8B da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ciascun lotto secondo i criteri indicati nel disciplinare e ponendo a base d’asta la somma complessiva di € 6.434.160,00 per i 5 lotti;
– di tutti gli atti di gara e, in particolare, dei verbali tutti della commissione giudicatrice nella parte e sotto i profili incidenti negativamente sull’interesse del costituendo R.T.I. ricorrente;
– della graduatoria di gara nella quale il R.T.I. odierno controinteressato, anziché escluso, risulta illegittimamente collocato in tutti i lotti al primo posto dinanzi al costituendo R.T.I. ricorrente nonché delle presupposte operazioni della Commissione giudicatrice nella parte e sotto i profili incidenti negativamente sull’interesse del costituendo R.T.I. ricorrente;
– della nota prot. nr.141423 del 9 giugno 2017 con cui la Rip. PEG del Comune di Bari affermava che “sulla base dell’istruttoria condotta dalla Civica Amministrazione non sono emersi i presupposti di legge necessari per imputare alla ditta Ceglie Eurobus s.r.l. significative carenze nell’esecuzione del contratto relativo al servizio trasporto alunni disabili da settembre 2015 a marzo 2016”;
– di tutti gli atti di gara specificamente indicati in ricorso e nei motivi aggiunti depositati il 17 novembre 2017, ivi incluso il contratto di appalto ove stipulato e/o a stipularsi;
e per il risarcimento del danno in forma specifica mercé l’aggiudicazione della gara di appalto in favore del ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto di appalto o al relativo subentro, o in via subordinata, risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, della società Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l. e della Città Metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il R.T.I. ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Bari con bando del 10 ottobre 2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio triennale di trasporto scolastico, riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado di pertinenza comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a base d’asta di € 6.434.160,00 per 5 lotti.
2. All’esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche da parte della Commissione giudicatrice, è risultato aggiudicatario, giusta verbale del 19 aprile 2017, per tutti i cinque lotti, il R.T.I. Scoppio Paolo e figlio Autolinee con Ceglie Eurobus s.r.l., Sabato Viaggi, Cimarra e Padovano e Autolinee Dover.
3. Con il ricorso in esame, il raggruppamento di imprese con mandataria la società Autolinee Marino, classificatosi secondo in graduatoria, ha impugnato gli esiti della procedura di gara, asserendo, alla stregua di tre articolati motivi di impugnazione, l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti in epigrafe indicati.
3.1 Con il primo motivo, ci si duole della mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario dalla procedura di gara, sia per l’asserita violazione degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 che per aver reso, in tesi, una autocertificazione di ottemperanza ai predetti obblighi – espressamente richiesta a pena di esclusione dall’art. 9 lett. a) del bando di gara – non veritiera, in macroscopica violazione dell’art. 80, comma 5 lett. i) del D.lgs. 50/2016, dell’art. 17 L. n. 68/1999 e dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso, sotto altro profilo, viene dedotta l’assenza del requisito di moralità professionale in capo al R.T.I. controinteressato, essendo emersi gravi comportamenti a carico di ben tre ditte facenti parte di tale raggruppamento (tra cui la capogruppo), in tesi del ricorrente rilevanti ex art. 80, comma 5, lett. c) ed f ter), del D.lgs. n. 50/2016.
3.3 Infine, con il terzo motivo di ricorso si è censurata l’aggiudicazione della gara per come disposta in favore del R.T.I. Scoppio, stante l’accertata anomalia dell’offerta presentata in tutti i lotti ex art. 97, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 ed in assenza di qualsivoglia valutazione delle relative giustificazioni, sebbene un loro approfondito esame risultasse in tesi necessario per appurare la complessiva attendibilità e congruità dell’offerta tecnica.
3.4 Con atto notificato in data 16 novembre 2017, ovvero a seguito dell’accesso alla ulteriore documentazione in possesso della S.A. (la cui visione non era stata consentita in occasione dei precedenti accessi agli atti di gara), la società Marino ha spiegato ulteriori motivi di ricorso, deducendo, in estrema e doverosa sintesi, la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. i) e lamentando la mancata esclusione del RTI Scoppio anche alla luce delle violazioni di natura tributaria emerse a carico della mandante Padovano e sussistenti alla data di scadenza del termine di gara, a nulla rilevando la sopravvenuta regolarizzazione della relativa posizione debitoria in corso di procedura.
3.5 Dunque, tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati; la declaratoria del suo diritto all’aggiudicazione della gara e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica – mediante subentro nel contratto, ove medio tempore stipulato – ovvero per equivalente.
4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Bari e il R.T.I. Scoppio, insistendo per la reiezione del gravame, assunto come inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
5. Il raggruppamento controinteressato ha anche presentato ricorso incidentale, con cui ha ex adverso dedotto l’illegittimità del provvedimento di ammissione delle imprese ricorrenti, asserendo, in tesi, l’inidoneità della documentazione prodotta a comprova del possesso dei requisiti dichiarati e richiesti dagli artt. 9 del Bando e 5 del C.S.A., posto che sia il contratto di comodato di autobus da noleggio con conducente e sia la proposta contrattuale di leasing non dimostrerebbero la disponibilità dei mezzi necessari all’espletamento dell’appalto da parte del raggruppamento ricorrente.
6. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 12 aprile 2018, all’esito della quale la causa è passata in decisione.
7. E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, disposta dal Comune di Bari in favore dell’ATI Scoppio, in relazione al servizio triennale di trasporto scolastico comunale, per cinque lotti.
8. Per ragioni di priorità logica occorre principiare dall’esame del ricorso incidentale, avente natura escludente posto che, con l’unico motivo dedotto, il raggruppamento controinteressato contesta la legittimità dell’ammissione alla gara delle imprese ricorrenti, in quanto in tesi prive dei requisiti di partecipazione richiesti dagli artt. 9 del Bando e 5 del CSA, ancorché dichiarati in sede di domanda.
8.1 In tesi del deducente, il R.T.I. Marino non avrebbe adeguatamente comprovato l’effettiva disponibilità dei mezzi necessari all’espletamento dell’appalto, non costituendo il contratto di comodato all’uopo indicato un valido titolo giuridico, non essendo ricompreso tra i titoli di disponibilità elencati dal D.M. 31 gennaio 1997 recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, a mente del quale il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo può essere effettuato da parte di imprese di trasporto con “autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus … immatricolati in uso terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing)” (cfr. art. 1 del cit. D.M.).
La censura è infondata.
8.1.a L’art. 5 del CSA e l’art. 9 del Bando hanno richiesto tra i “requisiti di capacità tecniche e professionali” la disponibilità dei mezzi “a titolo di proprietà o ad altro titolo giuridicamente rilevante” di modo che, stante la formula elastica e non tassativa utilizzata dalla lex specialis di gara, il contratto di comodato de quo risulta senz’altro titolo di per sé idoneo ad attestare l’effettiva disponibilità dei mezzi derivante dalla posizione di detentore della predetta società, oltre a risultare più rispondente all’esigenza di garantire una più ampia concorrenzialità (cfr. in termini Tar Sardegna, sez. I, n. 1158/2015).
Né all’uopo giova a parte ricorrente invocare l’applicazione del principio di eterointegrazione della lex specialis (con le prescrizioni ricavabili dal D.M. 31 gennaio 1997), non ravvisando il Collegio nelle norme di cui innanzi quell’imprescindibile carattere cogente che ne legittimerebbe l’inserimento automatico nella lex specialis. Ed invero, “l’eterointegrazione della disciplina di gara è configurabile esclusivamente in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme. Così, non v’è dubbio come al potere di eterointegrazione debba farsi ricorso in modo accorto, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all’art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512; Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615; 5 settembre 2011, n. 4980)” – così Consiglio di Stato, sez. 6, 11 marzo 2015 n. 1250.
Peraltro, come dedotto dalla difesa ricorrente, il R.T.I. Marino ha previsto ben 99 mezzi a fronte dei 62 richiesti dalla lex specialis, con la conseguenza che, anche senza tener conto dei 14 mezzi oggetto del suddetto contratto di comodato, l’offerta sarebbe risultata corrispondente alle richieste della S.A. e, dunque, pienamente ammissibile.
8.1.b Quanto poi alle ulteriori doglianze con cui il raggruppamento controinteressato ha rimarcato il mancato rispetto delle specifiche tecniche richieste dall’art. 5 punto d2) del CSA e dall’art. 9 punto d2) del bando, secondo cui i mezzi offerti non potevano avere“un’età non superiore a 10 anni”, basti rilevare che l’anno di immatricolazione dei mezzi indicati nel contratto di comodato risulta correttamente verificato con riferimento alla data di presentazione della domanda (novembre 2016), sicché, essendo essi immatricolati negli anni 2006 e 2007, le richieste della S.A. risultano pacificamente rispettate.
8.1.c Né, sotto ulteriore profilo, coglie nel segno la censura relativa alla data di scadenza del contratto di comodato (fissata entro il 31 dicembre 2019), che, a dire della controinteressata, risulterebbe anteriore alla data di scadenza dell’appalto, posto che la stessa risulta fissata dagli atti di gara proprio per il giorno 31 dicembre 2019.
8.1.d Infine, deve rilevarsi l’infondatezza delle ulteriori doglianze con cui la ricorrente incidentale lamenta la mancata produzione da parte del R.T.I. Marino della documentazione attestante le caratteristiche degli automezzi concessi in comodato e in leasing (quali carte di circolazione e relative autorizzazioni), trattandosi di documentazione propedeutica alla stipula del contratto ovvero alla consegna anticipata del servizio, che la legge di gara (cfr. art. 5, ultima parte, del CSA) poneva solo a carico dell’aggiudicataria.
8.2 Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso incidentale va dunque respinto.
9. Passando allo scrutinio delle censure dedotte dalla ricorrente, in assenza di graduazione dei motivi di ricorso ed in virtù del principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti, con cui il R.T.I. Marino ha dedotto l’assenza del requisito di regolarità fiscale in capo al R.T.I. Scoppio.
9.1 Tuttavia, prima di scrutinare nel merito la questione innanzi prospettata, occorre in limine esaminare l’eccezione di tardività dei motivi ulteriori sollevata dalle resistenti.
9.2 L’eccezione è infondata.
9.2.a Invero, alla luce dello svolgimento concreto dei fatti, il computo dei termini per l’impugnativa non può che decorrere dall’effettiva conoscenza della documentazione che ha lasciato emergere il vizio poi dedotto con ricorso per motivi aggiunti, dovendosi rimarcare come – a fronte di diverse richieste di accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica relativa alla gara in questione, tempestivamente e diligentemente formulate dalla ricorrente – solo in data 7 novembre 2017 la S.A. abbia trasmesso il carteggio che dà contezza, alla luce delle verifiche svolte, della situazione di dubbia regolarità fiscale della Padovano (mandante del raggruppamento aggiudicatario).
9.2.b Né può valere a giustificare la mancata tempestiva ostensione di detta documentazione da parte della S.A. il carattere asseritamente circostanziato dell’istanza di accesso formulata dalla Marino, posto che il riferimento contenuto nell’istanza a specifici atti ha avuto uno scopo dichiaratamente esemplificativo e fermo restando che, con ogni evidenza, la stessa ha riguardato ogni atto e documento relativo alla gara de qua, funzionale alla verifica della trasparenza e correttezza dell’agire della S.A. e alla tutela della posizione giuridica dell’istante (sicché non vi era alcuna plausibile giustificazione per escludere dalla richiesta de qua i certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate).
9.3 Nel merito, il raggruppamento ricorrente si duole della mancata esclusione dell’aggiudicataria, rimarcando la doverosità del provvedimento espulsivo da parte del Comune di Bari, una volta accertato che alla data di presentazione della domanda la mandante Padovano versasse in una situazione di irregolarità tributaria.
9.4 Il motivo è fondato.
9.4.a Come emerge dalla ricostruzione dei fatti risultante dagli atti di causa, alla data della domanda di partecipazione alla gara, sulla società Padovano gravavano debiti di natura fiscale/tributaria (solo successivamente rottamati e rateizzati), che risultavano:
– certi quanto all’an, essendo stati riconosciuti dalla stessa società debitrice in sede di autodichiarazione e non oggetto di contestazione alcuna; peraltro la stessa presentazione dell’istanza di rateizzazione rappresenta una admissio in ordine alla sussistenza dell’insoluto fiscale, in tal modo palesandone il carattere di definitività (in termini cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1028);
– determinati nel quantum in misura tale da connotare l’irregolarità del carattere della gravità (per €. 28.709,22, risultanti dal “modello liquidazione 770 semplificato” ed €. 129.953,13, risultanti dal “modello liquidazione unica” per l’anno 2013);
– sicuramente esigibili alla data di partecipazione, essendo infruttuosamente scaduto il termine di pagamento, senza che il ritardo fosse in alcun modo giustificato.
9.4.b Irrilevante, pertanto, alla luce delle superiori premesse è la circostanza che l’Agenzia delle Entrate abbia attestato una situazione di regolarità contributiva alla data del 12 luglio 2017, in quanto conseguente solo all’avvenuta ammissione alla definizione agevolata e concessione della rateizzazione di pagamento, avvenuta in corso di gara, in tal modo confermando l’assenza di una situazione continuativa di correntezza fiscale.
9.4.c Come oramai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, il requisito della regolarità fiscale e contributiva, indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (e già prima dall’art. 38 D.lgs. 163/2006), onde assicurare la piena affidabilità del concorrente, deve inderogabilmente sussistere al momento ultimo della presentazione delle offerte e permanere per tutto l’arco di svolgimento della gara, senza alcuna soluzione di continuità e senza alcuna possibilità di regolarizzazione postuma: diversamente si consentirebbe in una integrazione dell’offerta, in violazione della par condicio (cfr.ex multis Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580).
9.4.d Né, come accennato, può rilevare la successiva rottamazione/rateizzazione dal momento che, come precisato dall’art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016, l’esclusione dalla gara non si applica all’operatore economico che abbia ottemperato ai suoi obblighi “pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
La ratio sottesa alla su richiamata disposizione normativa – che attiene ai requisiti di onorabilità e opera perciò sul piano della valutazione della moralità del partecipante alla gara – è quella di ammettere alle procedure selettive i soli operatori che abbiano profuso almeno uno sforzo diligente al fine di assicurare l’estinzione dei propri debiti tributari, assumendo l’impegno vincolante di adempiervi e dimostrando, sin da prima dell’avvio della procedura e per tutto il corso della stessa, la persistenza del predetto requisito soggettivo di onorabilità.
Il giusto punto di equilibrio rinvenibile nella norma de qua è frutto di una scelta coerente e consapevole, tesa ad armonizzare nel modo ottimale il principio del favor partecipationis con quello della par condicio nonché con l’altro principio superiore costituito dall’interesse pubblico al corretto e funzionale svolgimento delle gare pubbliche (cfr. in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2016, n. 2803).
Il tema peraltro è stato anche affrontato, come è noto, dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2013, con cui si è precisato che “L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica (…) la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate (…). La configurazione del meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.”.
9.4.e Nel caso esaminato, dunque, illegittimamente la S.A. non ha proceduto alla doverosa esclusione del raggruppamento controinteressato dalla gara de qua, una volta accertata, attraverso l’Agenzia delle Entrate (cfr. certificazione del 22 giugno 2017), l’esistenza – alla data della dichiarazione di partecipazione alla gara – di un debito fiscale superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2–bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per quanto esposto incontestatamente riconosciuto dallo stesso contribuente nelle proprie dichiarazioni fiscali e oggetto di successiva istanza di rateizzazione (con valore confessorio dell’esistenza di una situazione di irregolarità contributiva).
9.5 Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso per motivi aggiunti è accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione ed assorbimento degli ulteriori motivi dedotti con ricorso principale.
9.6 Va peraltro respinta l’istanza risarcitoria, atteso che, in ragione dell’accoglimento della domanda impugnatoria, parte ricorrente ha conseguito la concreta possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto de quo, previo svolgimento delle verifiche eventualmente ritenute necessarie dalla S.A., non risultando nelle more stipulato il contratto con il raggruppamento aggiudicatario.
9.7 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
10. Le spese di lite cedono a carico del Comune di Bari e del R.T.I. Scoppio e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate tra le restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide:
– respinge il ricorso incidentale;
– accoglie il ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
– respinge l’istanza risarcitoria.
Condanna il Comune di Bari e il R.T.I. controinteressato in solido alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €. 4.000,00, (€. 2.000,00 a carico di ciascuna parte) oltre accessori come per legge. Spese compensate tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Maria Grazia D’Alterio
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO