* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso avverso il silenzio – Art. 117 c.p.a. – Silenzio inadempimento – Contravvenzione ad un preciso obbligo di provvedere – Norma di legge, regolamento o atto amministrativo o ragioni di giustizia e di equità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Reggio Calabria
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2018
Numero: 353
Data di udienza: 6 Giugno 2018
Presidente: Criscenti
Estensore: De Col
Premassima
* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso avverso il silenzio – Art. 117 c.p.a. – Silenzio inadempimento – Contravvenzione ad un preciso obbligo di provvedere – Norma di legge, regolamento o atto amministrativo o ragioni di giustizia e di equità.
Massima
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 12 giugno 2018, n. 353
PROCESSO AMMINISTRATIVO – Ricorso avverso il silenzio – Art. 117 c.p.a. – Silenzio inadempimento – Contravvenzione ad un preciso obbligo di provvedere – Norma di legge, regolamento o atto amministrativo o ragioni di giustizia e di equità.
Il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c. p. a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 13/10/2017, n. 10340).
Pres. Criscenti, Est. De Col – F.V. (avv.ti Condò e Patera) c. Regione Calabria (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ - 12 giugno 2018, n. 353SENTENZA
TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1^ – 12 giugno 2018, n. 353
Pubblicato il 12/06/2018
N. 00353/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2018, proposto da
Fedele Vincenzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Condò e Donato Patera domiciliato ex art. 25 c.p.a.
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
per l’annullamento
del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza trasmessa dal ricorrente in data 12.5.2017, ricevuta dalla Regione Calabria in data 15.5.2017, volta ad ottenere l’adozione del provvedimento amministrativo definitivo a seguito della sospensione dell’atto autorizzativo nr. 5146 del 21.11.2014 disposta con provvedimento datato 30.12.2014 prot.n.5736;
di ogni ulteriore atto idoneo ai fini della valutazione di illegittimità dell’operato amministrativo ed utile ai fini ed agli interessi di cui è portatore il sig. Vincenzo Fedele;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Premette il ricorrente che:
-con provvedimento prot.n. 5164 del 21.11.2014 la Regione Calabria – Dipartimento agricoltura foreste e forestazione settore 5 – lo aveva autorizzato ad effettuare “nei soli riguardi idrogeologici forestali l’esecuzione del taglio raso matricinato del bosco ceduo di castagno con rilascio di circa 40 matricine per ettaro, identificato nel NCT foglio 4 particelle n. 463 – 466 – 470, per una superficie complessiva di ha 07.27.50 e una superficie utilizzata di Ha 7.00.00 circa come da progetto redatto e sottoscritto .. ..”;
-che l’attività oggetto della sopra descritta autorizzazione era stata sospesa sine die e con decorrenza immediata giusta nota protocollo nr. 5736 della Regione Calabria in data 30.12.2014 – dipartimento agricoltura foreste e forestazione servizio settore 2 -, sulla base di presunte irregolarità e/o inottemperanze alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo;
-l’Amministrazione regionale era stata da lui sollecitata con lettera datata 8.5.2017 ad adottare il provvedimento formale e conclusivo teso a sbloccare gli effetti della sospensione adottata, ma che di fronte a questo sollecito faceva riscontro il comportamento inerte dell’Amministrazione stessa.
2.Tanto premesso, il ricorrente, osservando come da ciò scaturisse l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte della propria richiesta di ottenere da un lato “un provvedimento amministrativo espresso che elimini la fase di sospensione sine die” e,dall’altro, “l’obbligo della P.A. alla adozione del provvedimento amministrativo formale poiché trattasi di vicenda che attiene l’ambiente, il territorio, la tutela dei boschi e foreste”, presentava ricorso avverso il silenzio opposto dalla Regione Calabria, assumendo viziato da violazione di legge ed eccesso di potere il comportamento inerte della Regione, anche perché, a fronte della sospensione dell’autorizzazione al taglio di una parte delimitata e definita di bosco, ove sussiste il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 d.l. vo 42/2004, a maggior ragione vi sarebbe –a suo dire- l’obbligo di adottare un provvedimento finale espresso.
3.La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
4.All’udienza in camera di consiglio del 6 giugno 2018 il Collegio rilevava d’ufficio ai sensi dell’art.73, comma 3, c.p.a. la questione relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica alla Regione Calabria.
La causa quindi passava in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione rilevabile d’ufficio in ordine all’inammissibilità del ricorso per la notifica presso indirizzi PEC della Regione non presenti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ex art. 14 del D.M. n. 40/2016, dal momento che lo stesso è manifestamente infondato alla stregua delle ragioni di seguito esposte.
Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso introduttivo, l’istanza inoltrata all’Amministrazione Regionale in data 12 maggio 2017 risulta generica, non precisando nemmeno il tipo e il contenuto del provvedimento richiesto e che l’Amministrazione sarebbe tenuta ad emanare.
L’istanza infatti si limita ad invocare l’illegittimità della sospensione per violazione dell’art.21 quater della L.241/90, provvedimento peraltro mai impugnato, oltre a paventare altrettanto generiche ipotesi risarcitorie derivanti sia da siffatta legittimità che dal successivo silenzio serbato dalla Regione ed oggi gravato.
In quanto tale, essa è inidonea a fondare in capo all’Amministrazione un puntuale obbligo di provvedere tutelabile in via giurisdizionale ex art.31 e 117 c.p.a.
Vero che in materia vige il principio, recentemente espresso nella massima che segue: “Il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c. p. a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori” (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 13/10/2017, n. 10340).
Purtuttavia, nel caso che viene oggi in decisione, il ricorrente non ha individuato in modo preciso né la pretesa né il provvedimento finale volto a soddisfarla né il parametro normativo del dedotto "obbligo di provvedere" cui ancorare il giudizio richiesto circa la sussistenza o meno dell’invocato inadempimento.
5.In definitiva, deve ritenersi insussistente l’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione su un’istanza generica e priva di ogni concretezza.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, non essendosi la Regione Calabria costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Referendario
Andrea De Col, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Andrea De Col
IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti
IL SEGRETARIO