Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto demaniale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28786 | Data di udienza: 16 Maggio 2018

* DIRITTO DEMANIALE – Concessione demaniale marittima – Reati edilizi e paesaggistici – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie in assenza delle necessarie autorizzazioni – Strutture ricreative – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza – Motivando "per relationem" – Condizioni di legittimità della motivazione per relationem – Giurisprudenza – Ipotesi della motivazione apparente – Presupposti. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28786
Data di udienza: 16 Maggio 2018
Presidente: SARNO
Estensore: GALTERIO


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Concessione demaniale marittima – Reati edilizi e paesaggistici – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie in assenza delle necessarie autorizzazioni – Strutture ricreative – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza – Motivando "per relationem" – Condizioni di legittimità della motivazione per relationem – Giurisprudenza – Ipotesi della motivazione apparente – Presupposti. 



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28786 


DIRITTO DEMANIALE – Concessione demaniale marittima – Reati edilizi e paesaggistici – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere edilizie in assenza delle necessarie autorizzazioni – Strutture ricreative – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sequestro preventivo – Esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza – Motivando "per relationem".
 
La previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 – dep. 21/03/2017, Marra), di talché si ritiene la suddetta previsione osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando "per relationem", gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016 – dep. 23/08/2016, PM in proc. Elezi).  Fattispecie: contestazioni di reati edilizi e paesaggistici per aver eseguito e permesso al gerente, nella qualità di titolare di concessione demaniale marittima a carattere annuale, una serie di strutture ricreative, sull’area demaniale, in assenza delle necessarie autorizzazioni, le suddette strutture ricreative.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Condizioni di legittimità della motivazione per relationem – Giurisprudenza.
 
E’ necessario, ai fini delle condizioni di legittimità della motivazione per relationem, che l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o comunque estensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 – dep. 21/09/2000, Primavera e altri). Pertanto nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia avuto, in difetto di notifica, cognizione diretta dell’atto richiamato, costituisce condizione sufficiente, ai fini della sua conoscibilità, la menzione dei suoi dati identificativi i quali consentono, in quanto riferiti ad atti ritualmente depositati e perciò presenti nel fascicolo di ufficio, di ritenere tale atto agevolmente estensibile al destinatario della misura disposta nei suoi confronti (Sez. 5, n. 11191 del 12/02/2002 – dep. 19/03/2002, Soriano, secondo cui la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l’atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall’interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l’unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo). 


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ipotesi della motivazione apparente – Presupposti. 
  
L’ipotesi della motivazione apparente, ricorre quando le ragioni della decisione siano del tutto avulse dalle risultanze processuali o vengano utilizzate argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 – dep. 05/03/2015).
 
 
(dich. inammissibile i ricorsi avverso ordinanza in data 6/9/2017 – TRIBUNALE DI COSENZA) Pres. SARNO, Rel. GALTERIO, Ric. Pizzimenti ed altro 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28786

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 16/05/2018), Sentenza n.28786
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
PIZZIMENTI BRUNO, nato a Reggio Calabria il 9.6.1937
VICECONTE ANTONIO, nato ad Episcopia il 31.7.1955
 
avverso la ordinanza in data 6. 9. 2017 del Tribunale di Cosenza;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
 
udito il difensore, avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo, in sostituzione dell’avv. Fabrizio Costarella per Viceconte Antonio e dell’avv. Giancarlo Pittelli per Pizzimenti Bruno, che si è riportato ai motivi dei ricorsi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con ordinanza in data 6.9.2017 il Tribunale di Cosenza, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Paola su un’area demaniale marittima estesa circa 3.000 mq. nei confronti di Bruno Pizzimenti e di Antonio Viceconte cui erano stati contestati reati edilizi e paesaggistici per aver eseguito, il primo nella qualità di titolare di concessione demaniale marittima a carattere annuale ed il secondo quale A.U. della Cassiopea s.r.l. gerente il Villaggio Hotel Summer Day, all’interno del quale erano state realizzate una serie di strutture ricreative, sull’area demaniale, in assenza delle necessarie autorizzazioni, le suddette strutture ricreative.
 
Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite dei propri difensori, ricorso per cassazione. Con essi, essendone il contenuto sostanzialmente sovrapponibile, viene articolato un unico motivo con il quale si deduce il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321, 292 e 125 c. p. p. censurandosi il ricorso ai poteri integrativi da parte del tribunale del riesame a fronte della motivazione del tutto apparente resa dal GIP che, nell’emettere il decreto di sequestro, si era limitato a richiamare per relationem la richiesta di sequestro formulata dal PM e la comunicazione delta notizia di reato e ad affermare apoditticamente la sussistenza dei presupposti normativi per l’adozione della misura cautelare reale. 
 
Si censura il ricorso a tale tecnica redazionale che per poter essere legittima deve fare riferimento ad una atto del procedimento che non soltanto presenti una motivazione congrua rispetto alle esigenze di giustificazione dell’atto di destinazione, ma che sia altresì, ove non trascritto, sia conoscibile dal destinatario, condizione questa indefettibilmente esclusa sia per la richiesta di sequestro che per la comunicazione della notizia di reato. A fronte di tale vizio radicale del provvedimento genetico il tribunale avrebbe dovuto conseguentemente annullare il decreto impugnato, onde il ricorso da parte dei giudici alla cd. motivazione integrativa, inibita dall’art. 309, 9 comma c.p.p., richiamato in materia di misure cautelari reali dall’art. 324, 7 comma c.p.p., deve ritenersi illegittimo, imponendosi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza gravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
La previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (introdotta in materia di misure cautelari personali nell’art. 309, 9 comma c.p.p. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) impone al giudice del riesame l’annullamento del provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e degli elementi forniti dalla difesa. Tale previsione normativa trova applicazione anche nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, in cui le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma 7, dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 18954, rv. 266789).
 
Va ciò nondimeno rilevato che la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017 – dep. 21/03/2017, Marra, Rv. 269648), di talché si ritiene la suddetta previsione osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando "per relationem", gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016 – dep. 23/08/2016, PM in proc. Elezi, Rv. 268113). Dunque, la necessità di autonoma valutazione da parte del Gip rispetto alle richieste del pubblico ministero non esclude che il primo possa ricorrere legittimamente alla tecnica del richiamo solo parzialmente utilizzata nel caso qui in esame – non essendo tale tecnica incompatibile con un’autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso Gip. In particolare, il giudice ha preso in considerazione le circostanze del fatto costituite dall’occupazione abusiva, in quanto effettuata in assenza di rinnovo o proroga della concessione demaniale marittima già conseguita dall’imputato nel 2009, cui fa espresso rinvio unitamente alla documentazione fotografica riproducente l’attuale stato dei luoghi, del suolo demaniale mediante una struttura turistico ricreativa costituita da campi per lo svolgimento di attività sportivi e locali adibiti ad esercizio dell’attività di ristoro, dimostrando così di aver autonomamente valutato la sussistenza di un compendio indiziario idoneo alla configurabilità dei reati in contestazione. A ciò aggiunge la considerazione, in ordine al concorrente requisito del periculum, dell’aggravio che la continuazione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico recherebbe alla libera fruizione del territorio occupato dai suddetti manufatti.
 
A fronte di tale motivazione del provvedimento genetico, in cui il Gip ha correttamente applicato le disposizioni di cui all’art. 292 c.p.p., perché, pur avendo sintetizzato le richieste del pubblico ministero, ne ha vagliato la fondatezza in modo autonomo, sia con riferimento al fumus beni juris sia con riferimento al periculum in aderenza a singoli elementi facenti parte del compendio indiziario illustrato nella richiesta di sequestro, del tutto legittimo risulta il ricorso da parte dei giudici del riesame ai propri poteri integrativi sul piano motivazionale. Non è invero in tal caso ravvisabile l’ipotesi della motivazione apparente, che ricorre, a differenza del caso di specie, quando le ragioni della decisione siano del tutto avulse dalle risultanze processuali o vengano utilizzate argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del
19/05/2010 – dep. 01/07/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 – dep. 05/03/2015, Rv. 263100).
 
Né può ritenersi che preclusivo al rinvio alla richiesta di sequestro formulata dal PM così alla notizia di reato fosse il fatto che questi fossero atti non conosciuti dagli interessati. Va al riguardo rilevato che, come già affermato da questa Corte nel suo supremo consesso, è necessario, ai fini delle condizioni di legittimità della motivazione per relationem, che l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o comunque estensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000 – dep. 21/09/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Pertanto nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia avuto, in difetto di notifica, cognizione diretta dell’atto richiamato, costituisce condizione sufficiente, ai fini della sua conoscibilità, la menzione dei suoi dati identificativi i quali consentono, in quanto riferiti ad atti ritualmente depositati e perciò presenti nel fascicolo di ufficio, di ritenere tale atto agevolmente estensibile al destinatario della misura disposta nei suoi confronti (Sez. 5, n. 11191 del 12/02/2002 – dep. 19/03/2002, Soriano, Rv. 221127, secondo cui la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando l’atto di riferimento, non allegato o non trascritto nel provvedimento da motivare, sia specificato attraverso dati identificativi e, se non conosciuto, sia agevolmente conoscibile dall’interessato, indipendentemente dalla esistenza e dalla validità della sua notificazione, posto che questa non rappresenta l’unico modo attraverso cui gli atti sono conoscibili nel processo). Condizione questa che risulta essere stata, nel caso di specie, puntualmente osservata.
 
L’assenza dell’eccepito vizio motivazionale del provvedimento genetico rende pertanto entrambi i ricorsi inammissibili. Segue a tale esito la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende
 
P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende ciascuno
 
Così deciso il 16.5.2018
 

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