Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 28739 |
Data di udienza: 27 Aprile 2018
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione del manufatto abusivo – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Istanza di revoca – Art. 444 cod. proc. pen. – Artt.31 c.9 e 44, lett. e) d.P.R. 380 1 e 181 d.lgs. 422004 – Giurisprudenza Corte EDU – Natura di sanzione amministrativa – Funzione ripristinatoria del bene leso – Obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio – Assenza di finalità punitive – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Giugno 2018
Numero: 28739
Data di udienza: 27 Aprile 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione del manufatto abusivo – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Istanza di revoca – Art. 444 cod. proc. pen. – Artt.31 c.9 e 44, lett. e) d.P.R. 380 1 e 181 d.lgs. 422004 – Giurisprudenza Corte EDU – Natura di sanzione amministrativa – Funzione ripristinatoria del bene leso – Obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio – Assenza di finalità punitive – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.28739
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Demolizione del manufatto abusivo – Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Istanza di revoca – Art. 444 cod. proc. pen. – Artt.31 c.9 e 44, lett. e) d.P.R. 380 1 e 181 d.lgs. 422004 – Natura di sanzione amministrativa – Giurisprudenza della Corte EDU.
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. e, pertanto, è altresì da escludere, sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 3/5/2016, Porcu; Sez. 3, n. 49331 del 10/11 /2015, P.M. in proc. Delorier).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di rimessione in pristino e ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa – Funzione ripristinatoria del bene leso – Obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio – Assenza di finalità punitive – Giurisprudenza.
La natura di sanzione amministrativa dell’ordine di rimessione in pristino è stata pure riconosciuta in giurisprudenza sicché valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all’ordine di demolizione. (Sez. 3, n. 11 58 del 08/11/2016 (dep.2017), Tarallo; Sez. 3, n. 441 del 4/2/1999, De Laurentiis; Sez. 3, n. 12697 del 20/10/1998, P.M. in proc. Boscarato) Tale principio, è stato ribadito dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla "pena".
(dich. inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 15/11/2017 – TRIBUNALE di TORINO) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Digiovannantonio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.28739
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/06/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.28739
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIGIOVANNANTONIO WILMA nato il 02/03/1973 a TORINO;
avverso l’ordinanza del 15/11/2017 del TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG: l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto, ai sensi dell’art. 181 d.lgs. 42\2004 con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 14/5/2012 dal Tribunale di Torino, irrevocabile in data 11 /1 /2013 in ordine ai reati di cui agli artt. 44, lett. e) d.P.R. 380\01 e 181 d.lgs. 42\2004.
Avverso tale pronuncia Wilma DIGIOVANNANTONIO propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce l’illogicità della motivazione lamentando che il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nel non considerare la natura sanzionatoria dell’ordine di riduzione in pristino.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
2. La ricorrente ha sostanzialmente omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, con la quale non si confronta minimamente, limitandosi a riproporre, peraltro in maniera del tutto vaga, le medesime doglianze che il Tribunale ha motivatamente respinto.
Tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Sez. 2, n. 11951 del 29/01 /2014 – dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425 ed altre prec. conf.), determina la mancanza di specificità dei motivi, desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
3. Il Tribunale, peraltro, ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito che la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. (Sez. 3, n. 49331 del 10/11 /2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540).
Il principio, pronunciato, come ricorda il Tribunale, in occasione dell’annullamento del provvedimento del Tribunale di Asti richiamato dalla ricorrente, è stato successivamente ribadito dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 3/5/2016, Porcu, Rv. 267977).
Come ricordato dal Tribunale, la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di rimessione in pristino è stata pure riconosciuta da questa Corte (Sez. 3, n. 11 58 dello 08/11/2016 (dep.2017), Tarallo, Rv. 269357; Sez. 3, n. 441 del 4/2/1999, De Laurentiis L, Rv. 213552; Sez. 3, n. 12697 del 20/10/1998, P.M. in proc. Boscarato A, Rv. 212419) sicché valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento all’ordine di demolizione.
Di tutto ciò non tiene conto la ricorrente, limitandosi a sommarie ed aspecifiche censure.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 27/4/2018