Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, Sicurezza sul lavoro Numero: 31398 | Data di udienza: 11 Maggio 2018

RIFIUTI – Gestione di categorie particolari di rifiuti – Rifiuti di amianto – Raccordo della disciplina ordinaria con le discipline speciali – Sussistenza delle condizioni di legge – Onere della prova – Assenza di esecuzione di prove sul coefficiente di dispersione delle fibra – Artt. 183, 227, 256 e 265 d. Lgs. 152/2006 – Definizione di rifiuto – Eterogeneità dei rifiuti – Deposito incontrollato – SICUREZZA SUL LAVORO – Presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto – Abbandono dei rifiuti – Accorgimento tecnico-preventivo – Esclusione della configurabilità del deposito temporaneo – D.M. 29/07/2004, n. 248, D.M. Sanità 6/09/1994, D.M. Sanità 26/10/1995 e D.M. Sanità 20/08/1999.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2018
Numero: 31398
Data di udienza: 11 Maggio 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione di categorie particolari di rifiuti – Rifiuti di amianto – Raccordo della disciplina ordinaria con le discipline speciali – Sussistenza delle condizioni di legge – Onere della prova – Assenza di esecuzione di prove sul coefficiente di dispersione delle fibra – Artt. 183, 227, 256 e 265 d. Lgs. 152/2006 – Definizione di rifiuto – Eterogeneità dei rifiuti – Deposito incontrollato – SICUREZZA SUL LAVORO – Presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto – Abbandono dei rifiuti – Accorgimento tecnico-preventivo – Esclusione della configurabilità del deposito temporaneo – D.M. 29/07/2004, n. 248, D.M. Sanità 6/09/1994, D.M. Sanità 26/10/1995 e D.M. Sanità 20/08/1999.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.31398
 
 

RIFIUTI – Gestione di categorie particolari di rifiuti – Rifiuti di amianto – Raccordo della disciplina ordinaria con le discipline speciali – Sussistenza delle condizioni di legge – Onere della prova – Assenza di esecuzione di prove sul coefficiente di dispersione delle fibra – Artt. 183, 227, 256 e 265 d. Lgs. 152/2006.
 
In tema di rifiuti contenenti amianto, la disciplina generale dei rifiuti è applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico dalla legge. L’applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (v., con riferimento al deposito temporaneo Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci; Sez. 3, n. 30647del 15/06/2004, Dell’Angelo). Inoltre, i rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche, legge n. 257 del 1992, riguardano in via principale, la cessazione dell’impiego dell’amianto e si occupano dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento di amianto, cosicché, viene contemplato fra i "rifiuti di amianto" qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili, alle attività disciplinate dalla legge n.257/92 e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti). 
 

RIFIUTI – Definizione di rifiuto – Eterogeneità dei rifiuti – Deposito incontrollato – SICUREZZA SUL LAVORO – Presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto – Abbandono dei rifiuti – Accorgimento tecnico-preventivo – Esclusione della configurabilità del deposito temporaneo – D.M. 29/07/2004, n. 248, D.M. Sanità 6/09/1994, D.M. Sanità 26/10/1995 e D.M. Sanità 20/08/1999.
 
Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera a), d.lgs. 1526, nella sua attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». La eterogeneità dei rifiuti e l’assenza di cautele volte ad impedire pericoli o lesioni dell’integrità dell’ambiente sono dati fattuali certamente indicativi della presenza di un deposito incontrollato. Nel nostro ordinamento, i presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto sono specificamente previsti non solo dalla norma generale dell’art. 183 del D.Lgs. cit. ma anche dal D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e da quelli del D.M. Sanità 6 settembre 1994, D.M. Sanità 26 ottobre 1995 e D.M. Sanità 20 agosto 1999, sicché anche la mancanza di presidi di sicurezza, determina l’abbandono dei rifiuti, escludendo la configurabilità del deposito temporaneo. Fattispecie: deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da materiale cementizio tipo "eternit": vasche, onduline e raccordi di tubo contenenti fibre di amianto. 
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Capuzzi 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.31398

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.31398
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
CAPUZZI ROMEO nato il 19/09/1940 a GUARDIAGRELE;
 
avverso la sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione.
 
Udito il difensore 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza dell’8/7/2016 ha parzialmente riformato la sentenza in data 18/5/2015 il Tribunale di Chieti, dichiarando l’imputato non punibile in riferimento ai fatti di cui ai punti B) e C) dell’imputazione ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. e rideterminando la pena relativamente alla residua condotta, contestata al punto A) della medesima imputazione a Romeo CAPUZZI e concernente la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 152\06, per avere effettuato in un sito di sua proprietà, quale titolare di un ditta artigianale, un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi costituiti da materiale cementizio tipo "eternit": vasche, onduline e raccordi di tubo contenenti fibre di amianto (fatto accertato in Guardiagrele, il 25/9/2012).
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
 
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, affermando che la sentenza impugnata sarebbe fondata sull’erroneo presupposto che tutti i materiali contenenti amianto siano pericolosi, prescindendo da ogni accertamento tecnico, così configurandosi in ogni caso, con la mera detenzione o il deposito in un’area privata, un "deposito temporaneo di rifiuti pericolosi", soggetto alla relativa disciplina.
 
Aggiunge che la sentenza impugnata sarebbe stata assunta in violazione di plurime disposizioni di legge, poiché nessuna norma consentirebbe di qualificare, a priori, come pericoloso il materiale contenente amianto ed, inoltre, i dd.mm.2917/2004 n. 248, 26/10/1995 e 20/8/1999, sarebbero destinati agli operatori di settore e non anche ai privati, mentre la Corte di appello avrebbe dovuto considerare quanto disposto dal d.m. 6/9/1994.
 
Rileva che nella relazione dell’ARTA (allegata al ricorso) non vi sarebbe alcun riferimento alla esecuzione di prove destinate ad accertare il grado di conservazione dei materiali rinvenuti ed il coefficiente di dispersione delle fibra.
 
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, osservando che la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato il materiale rinvenuto come rifiuto, pur avendo egli contestato tale natura, ritenendone necessario lo smaltimento che, invece, in base a quanto disposto dall’art. 2 L. 257\ 1992 e dagli artt. 1 e 7 dell’Allegato 1 al d.m. 6/9/1994, sarebbe obbligatorio solo in caso di pericolo di dispersione delle relative fibre dovuto ad un cattivo stato di conservazione della sostanza o ad interventi di manutenzione.
 
Aggiunge che il materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito non consentirebbe di supportare le conclusioni adottate dalla Corte di appello, non risultando eseguite le necessarie prove tecniche per attribuire al materiale rinvenuto la natura di rifiuto pericoloso.
 
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza avrebbe erroneamente qualificato l’area oggetto di accertamento come aperta al pubblico ed il deposito del materiale quale deposito incontrollato.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
Nella sentenza impugnata viene data atto che, nell’appello, la difesa aveva dedotto, con riferimento ai beni contenenti amianto rinvenuti nell’area oggetto di controllo, che gli stessi, acquistati in precedenza dalla società dell’imputato "come beni in libera vendita", erano stati poi rinvenuti in locali originariamente destinati a magazzino e collocati all’esterno, su bancali di legno, in attesa che una società destinata al loro smaltimento ne curasse il ritiro.
 
Sulla base di tale premessa l’appellante osservava anche che, all’atto del controllo, non era ancora spirato il termine annuale di cui all’art. 183 d.lgs. 152\06. 
 
2. Alla luce di tali premesse risulta, dunque, evidente che i materiali rinvenuti erano certamente rifiuti, emergendo, dalle affermazioni contenute nell’atto di appello, che il detentore aveva l’intenzione di disfarsene, tanto che li aveva destinati allo smaltimento rivolgendosi ad una società che avrebbe dovuto curarne il ritiro.
 
E’ appena il caso di ricordare, infatti, che secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera a), d.lgs. 152\06, nella sua attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi».
 
3. E’ altrettanto evidente che l’appellante, richiamando l’art. 183 e riferendosi ad un termine annuale, aveva inteso riferirsi all’istituto del deposito temporaneo, all’epoca dei fatti definito, nel medesimo art. 183, alla lettera bb). come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
 
Il deposito temporaneo, sempre secondo la richiamata disposizione nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, era soggetto alle seguenti condizioni:
– i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
– i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
– il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
– devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
– per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
 
4. A tali specifiche censure si è dunque riferita la Corte territoriale, la quale, seppure talvolta con termini non del tutto pertinenti alla materia trattata, ha chiaramente e motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per la sussistenza di un deposito temporaneo.
 
In particolare, i giudici del gravame hanno preso in considerazione il luogo ove i rifiuti erano depositati e le modalità di collocazione degli stessi e, affermando che i rifiuti erano in un’area aperta accessibile a tutti, in un posto che non era un "cantiere di lavoro", si riferiscono chiaramente al fatto che il raggruppamento era avvenuto in luogo diverso da quello di produzione del rifiuto e che le modalità di deposito non erano compatibili con quelle indicate dalla norma di riferimento, come meglio si intende successivamente, laddove si esclude espressamente la sussistenza dei presupposti per il deposito temporaneo, ritenendosi in definitiva configurabile, nella fattispecie, il deposito incontrollato di cui all’imputazione.
 
Invero, la eterogeneità dei rifiuti e l’assenza di cautele volte ad impedire pericoli o lesioni dell’integrità dell’ambiente sono dati fattuali certamente indicativi della presenza di un deposito incontrollato.
 
Va peraltro osservato che, invocando l’applicazione, nel caso in esame, della disciplina del deposito temporaneo, l’imputato avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché, come più volte affermato da questa Corte, l’applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione (v., con riferimento al deposito temporaneo Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci, non massimata; Sez. 3, n. 30647del 15/06/2004, Dell’Angelo, non massimata).
 
5. Il ricorso, tuttavia, non prende in considerazione, se non in parte, gli argomenti sviluppati dalla Corte di appello e, continuando a negare la natura di rifiuto del materiale rinvenuto, natura che, però, come si è detto, nell’atto di appello aveva chiaramente riconosciuto, sposta l’attenzione sulla disciplina applicabile ai rifiuti contenenti amianto con le considerazioni sintetizzate in premessa e riferite al primo motivo di ricorso.
 
6. Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che il Titolo Terzo della Parte Quarta del d.lgs. 152\06 si occupa, come è noto, della gestione di categorie particolari di rifiuti. Ciò, come si legge nella relazione illustrativa, ha lo scopo di costituire un raccordo con la legislazione comunitaria e nazionale intervenuta dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 22/97, di introdurre nuove fattispecie sulla scorta dell’esperienza maturata nella prassi operativa sotto la vigenza del "decreto Ronchi" e di adeguare ai criteri direttivi dei sistemi di gestione anche i preesistenti consorzi obbligatori.
 
Si è così ricavato un sistema di norme che riguarda il raccordo con le discipline speciali, attinenti, tra l’altro, anche al recupero di rifiuti e beni contenenti amianto.
 
In particolare, l’articolo 227 del d.lgs. 152\06, nello stabilire che restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, menziona in particolare, per quel che qui rileva, al comma 1, lett. d). il d.m. 29 luglio 2004, n. 248 con riferimento al recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto.
 
Tale decreto contiene il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto e adotta, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 257/92, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto, nonché sul trattamento, sull’imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche (tra l’altro, nell’allegato A, al punto 3, relativo alla gestione dei rifiuti contenenti amianto, ai nn. 2 e 3 vi sono indicazioni specifiche per il loro deposito temporaneo).
 
La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto" riguarda, tra l’altro, l’utilizzazione in genere e lo smaltimento, nel territorio nazionale, dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, la cessazione della sua utilizzazione e la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto. L’articolo 12, comma 6 precisa, inoltre, che i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. Quanto alla natura del rifiuto, va ricordato che la legge si riferisce all’allora vigente d.P.R. 915/82 e che il richiamo ai rifiuti tossico nocivi deve intendersi ora riferito a quelli pericolosi, ai sensi dell’articolo 265, comma 1 del d.lgs. 152/06.
 
È nota, poi, l’estrema pericolosità di tale sostanza, che ha capacità di indurre gravissime patologie la cui insorgenza è stata strettamente correlata dalla comunità scientifica all’esposizione alle fibre di amianto. Ciò ha determinato l’emanazione di numerose disposizioni normative finalizzate a ridurre l’uso dell’amianto ed i rischi conseguenti all’esposizione tanto nell’ambiente di lavoro che nell’ambiente esterno.
 
7. La giurisprudenza di questa Corte, in una risalente pronuncia, cui può tuttavia farsi ancora riferimento, nel considerare i rapporti tra la disciplina generale dei rifiuti e quella contenuta in norme specifiche ha affermato, tra l’altro, che la legge n. 257 del 1992 riguarda, in via principale, la cessazione dell’impiego dell’amianto e si occupa dei rifiuti di amianto per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento di amianto, cosicché contempla fra i "rifiuti di amianto" qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre di amianto nell’ambiente in determinate concentrazioni applicabili, però, alle attività disciplinate dalla legge n.257 medesima e non alla disciplina generale dei rifiuti (Sez. 3, n. 31011 del 18/6/2002, Zatti, Rv. 222390, non massimata sul punto).
 
8. Dunque nei casi in precedenza esaminati si tratta, come si è detto, di disposizioni speciali rispetto a quelle generali in materia di rifiuti, con la conseguenza che la disciplina generale sarà applicabile in tutti i casi non disciplinati in modo specifico.
 
9. Ciò posto, va rilevato che, nella sentenza impugnata, la Corte del merito non è incorsa in una errata lettura delle disposizioni richiamate in ricorso, che ha chiaramente citato, evidentemente a titolo esemplificativo, laddove si riferisce, in generale, ai "presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto", specificando che degli stessi si occupano disposizioni diverse da quella generale contenuta nel d.lgs. 152/06. Del resto, come osservato in ricorso, alcune disposizioni tra quelle richiamate riguardano materie del tutto estranee ai fatti per cui è processo.
 
Inoltre appare evidente che i giudici dell’appello, con il riferimento censurato, hanno testualmente richiamato quanto indicato in motivazione in un provvedimento in precedenza citato (Sez. 7, n. 17333 del 18/3/2016, Passarelli, Rv. 266911) ove, nel trattare un caso di abbandono di rifiuti contenenti amianto, si è appunto affermato che "nel nostro ordinamento, i presidi di sicurezza in materia di rifiuti pericolosi contenenti amianto sono specificamente previsti non solo dalla norma generale dell’art. 183 del D.Lgs. cit. ma anche dal D.M. 29 luglio 2004, n. 248 e da quelli del D.M. Sanità 6 settembre 1994, D.M. Sanità 26 ottobre 1995 e D.M. Sanità 20 agosto 1999, sicché anche la mancanza di presidi di sicurezza, come adeguatamente accertato nel caso in esame dai Giudici del merito, determina l’abbandono dei rifiuti, escludendo la configurabilità del deposito temporaneo."
 
Dunque quanto affermato in ricorso è privo di fondamento, poiché la Corte territoriale ha applicato, ai rifiuti di cui all’imputazione, la disciplina generale in base alla loro classificazione, limitandosi alla citazione di cui si è appena detto.
 
10. Anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.
 
Posto che, per le ragioni già dette, andava applicata nel caso di specie la disciplina generale sui rifiuti, va osservato che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli stessi risultano correttamente qualificati come pericolosi.
 
Dalla relazione dell’ARTA unita in copia al ricorso, peraltro senza gli allegati, risulta (pag. 11 e ss.) che i rifiuti sono stati oggetto di campionamento e successiva analisi proprio al fine di determinarne l’eventuale pericolosità e, dopo essere stati inviati in laboratorio "per la caratterizzazione e classificazione" è stato loro attribuito il codice CER 17 06 05* relativo ai "materiali da costruzione contenenti amianto".
 
11. Manifestamente infondato risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, essendo del tutto corretta, come si è già detto, la qualificazione della condotta contestata come deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, rispetto alla configurazione del quale non rileva, in ogni caso, la natura pubblica o privata dell’area ove lo stesso viene effettuato e l’eventuale possibilità di accesso o meno da parte di terzi.
 
12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento. nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in data 11 /5/2018
 

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