Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 32175 | Data di udienza: 8 Maggio 2018
* DIRITTO DEMANIALE – Occupazione abusiva del suolo pubblico – Acquisizione o mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Presupposti per la revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive – Artt. 54, 1161 cod. nav. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Legittimità e vizi della motivazione per relationem della sentenza di secondo grado – Giurisprudenza.

Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32175
Data di udienza: 8 Maggio 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: CORBETTA


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Occupazione abusiva del suolo pubblico – Acquisizione o mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Presupposti per la revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive – Artt. 54, 1161 cod. nav. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Legittimità e vizi della motivazione per relationem della sentenza di secondo grado – Giurisprudenza.


Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  13/07/2018 (Ud. 08/05/2018), Sentenza n.32175
 

DIRITTO DEMANIALE – Occupazione abusiva del suolo pubblico – Acquisizione o mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Presupposti per la revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive – Artt. 54, 1161 cod. nav..
 
Nel reato permanente di occupazione abusiva di suolo demaniale la condotta antigiuridica, consistente nella acquisizione o nel mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale in modo corrispondente all’esercizio di un diritto reale di godimento, cessa con il venir meno dell’abusiva occupazione attraverso l’effettivo sgombero dell’area, o con il rilascio di concessione demaniale in sanatoria, ovvero con la sentenza penale di condanna di primo grado. 
  
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Legittimità e vizi della motivazione per relationem della sentenza di secondo grado – Giurisprudenza.
 
E’ legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 – dep. 13/05/2014, Bruno e altri; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000 – dep. 23/03/2000, Re Carlo; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 – dep. 14/10/2008, Raso e altri). Per contro, quando sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte, (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 – dep. 01/07/2013, Santapaola e altri), o, comunque, senza farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione. (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 – dep. 11/04/2008, Baretti, Rv, 239735).
  
(annulla con rinvio sentenza del 30/06/2017 – CORTE D’APPELLO DI SALERNO) Pres. LAPALORCIA, Rel. CORBETTA, Ric. Gargano

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 08/05/2018), Sentenza n.32175

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^  13/07/2018 (Ud. 08/05/2018), Sentenza n.32175
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Gargano Marianna, nata a Atrani;
 
avverso la sentenza del 30/06/2017 della Corte d’appello di Salerno;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio;
 
udito il difensore, avv. Antonio Zecca, anche in sostituzione dell’avv. Arianna Santacroce, entrambi del foro di Salerno, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno in data 8 ottobre 2014, appellata dall’imputata, la Corte d’appello di Salerno dichiarava non doversi precedere per le contravvenzioni in materia edilizia contestate ai capi A), B), D), E) e F) per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminava in mesi tre di arresto la pena inflitta a Marianna Gargano per il reato di. cui agli artt. 54, 1161 cod. nav., con revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
 
2. Avverso l’indicata sentenza l’imputata, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 54, 1161 cod. nav., 43, 157 e 158 cod. pen. 
 
Assume la ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad dichiarare (peraltro erroneamente, relativamente al capo A, che si riferisce al reato di cui artt. 54, 1161 cod. nav.) la prescrizione, delle contravvenzioni edilizie, senza motivare in ordine alle specifiche doglianze mosse con l’atto di appello relativamente al reato occupazione abusiva del suolo pubblico, in relazione al quale non sarebbero state esaminate le censure relative sia alla sussistenza dell’elemento soggettivo, stante anche gli avvenuti pagamenti della tassa di occupazione del suolo, effettuati dall’imputata sin dal 2002, a favore del Comune di Praiano, che non ne avrebbe mai contestato la legittimità, sia in relazione alla permanenza del reato.
 
3. Il ricorso è fondato.
 
4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 – dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 259929; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000 – dep. 23/03/2000, Re Carlo, Rv. 215722; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 – dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 241062). Per contro, quando sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte, (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 – dep. 01/07/2013, Santapaola e altri, Rv. 256435), o, comunque, senza farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione. (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008 – dep. 11/04/2008, Baretti, Rv, 239735).
 
5. Nel caso di specie, a fronte di una contestazione, contenuta nell’atto di appello (p. 5 e 6), sufficientemente specifica, in ordine alla sussistenza all’elemento soggettivo del reato di occupazione abusiva di suolo pubblico, questione sommariamente affrontata dal Tribunale, la Corte territoriale si è limitata a un laconico far "proprie le argomentazioni del primo giudice in ordine alla violazione di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.", senza esaminare le censure puntualmente dedotte dall’appellante, il che integra il denunciato vizio motivazionale.
 
6. Va, infine, osservato che il reato non risulta prescritto.
 
Invero, nel reato permanente di occupazione abusiva di suolo demaniale la condotta antigiuridica, consistente nella acquisizione o nel mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale in modo corrispondente all’esercizio di un diritto reale di godimento, cessa con il venir meno dell’abusiva occupazione attraverso l’effettivo sgombero dell’area, o con il rilascio di concessione demaniale in sanatoria, ovvero con la sentenza penale di condanna di primo grado (Sez. 3, n. 1546 del 14/05/1998 – dep. 17/06/1998, De Luca V, Rv. 211198). Nel caso di specie, posto che l’area non risulta essere stata sgomberata, né che sia stata rilasciata la concessione demaniale in sanatoria, la consumazione è cessata con la sentenza di condanna di primo grado, deliberata in data 8 ottobre 2014, di talché il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, si consumerà in data 8 ottobre 2019.
 
7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che, oltre a correggere l’indicato errore materiale, provvederà a colmare la rilevata carenza motivazionale. 
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo esame.
 
Così deciso il 08/05/2018.
 
 

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