Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto urbanistico - edilizia, Inquinamento atmosferico Numero: 1254 | Data di udienza: 11 Luglio 2018

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione Unica Ambientale – Valutazione di ordine urbanistico-edilizio – Art. 269, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Esame degli interessi coinvolti – Conferenza di servizi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Campania
Città: Salerno
Data di pubblicazione: 6 Settembre 2018
Numero: 1254
Data di udienza: 11 Luglio 2018
Presidente: Abbruzzese
Estensore: Di Popolo


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione Unica Ambientale – Valutazione di ordine urbanistico-edilizio – Art. 269, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Esame degli interessi coinvolti – Conferenza di servizi.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 6 settembre 2018, n. 1254


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Autorizzazione Unica Ambientale – Valutazione di ordine urbanistico-edilizio – Art. 269, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Esame degli interessi coinvolti – Conferenza di servizi.

In tema di Autorizzazione Unica Ambientale, le valutazioni di ordine ambientale non possono rimanere avulse da quelle di ordine urbanistico-edilizio, stante la loro interconnessione reciproca, e stante l’espressa previsione, da parte dell’art. 269, c. 3, del d.lgs. n. 152/2006, del “contestale esame degli interessi coinvolti … nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;  tuttavia, non possono non restare internalizzate nel perimetro istruttorio, valutativo e decisionale proprio della conferenza di servizi, ossia del modulo procedimentale cui concorrono le amministrazioni competenti per i singoli settori rilevanti; di tanto costituisce conferma, in positivo, il tenore del citato art. 269, c. 3, il quale prevede espressamente che l’“esame degli interessi coinvolti … nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” debba avvenire nel corso della conferenza di servizi; così come costituisce conferma, in negativo, il tenore dell’art. 4, comma 7, del d.p.r. n. 59/2013, ai sensi quale, alla stregua delle risultanze della conferenza di servizi, l’autorità competente “adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo”.

Pres. Abbruzzese, Est. Di Popolo – L. s. p.a. (avv.ti Brancaccio e Matrone) c. Comune di Scafati (avv. Marciano)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ - 6 settembre 2018, n. 1254

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. 2^ – 6 settembre 2018, n. 1254

Pubblicato il 06/09/2018

N. 01254/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2018, proposto da
La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Brancaccio in Salerno, largo Dogana Regia, 15;

contro

Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Salerno, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Scafati prot. n. 31092 del 6.6.2018: mancato rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

– col ricorso in epigrafe, La Regina di S. Marzano di Antonio Romano s.p.a. (in appresso, La Regina di S. Marzano) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: — il provvedimento del 6 giugno 2018, prot. n. 31092, col quale il Responsabile del SUAP del Comune di Scafati aveva comunicato il mancato rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) in relazione alle attività produttive svolte presso lo stabilimento ubicato in Scafati, alla via Nuova San Marzano, n. 14; — le note del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Scafati prot. n. 28635 del 25 maggio 2018, prot. n. 28990 del 28 maggio 2018, prot. n. 31091 del 6 giugno 2018; — l’AUA n. 544 del 21 agosto 2017 (prot. n. 172302), adottata dal Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di Salerno, nella parte in cui aveva demandato al SUAP del Comune di Scafati la verifica dei titoli edilizi ai fini dell’esercizio dell’attività;

– l’impugnato provvedimento declinatorio era motivato in ragione della non conformità urbanistico-edilizia del suindicato complesso produttivo, presso il quale risultavano realizzate opere abusive rimaste insanate a seguito del pronunciato diniego di legittimazione da parte dell’autorità comunale;

– nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: — ai fini dell’emissione dell’AUA, il SUAP sarebbe stato incompetente ad effettuare attività valutative e, vieppiù, di ordine urbanistico-edilizio; — peraltro, i profili urbanistico-edilizi esulerebbero dal contenuto dell’AUA; — gli abusi emersi attingerebbero soltanto marginalmente lo stabilimento industriale de quo, cosicché, in omaggio al principio generale di proporzionalità, non avrebbero potuto giustificare il diniego di AUA in relazione alla sua globalità; — illegittimamente la Provincia di Salerno avrebbe devoluto la verifica di conformità urbanistico-edilizia dell’impianto produttivo al SUAP, ossia ad un organo operante al di fuori del procedimento di conferenza di servizi finalizzato all’emissione dell’AUA; — per di più, contraddittoriamente, da un lato, avrebbe fatto salvi i profili urbanistico-edilizi e, d’altro lato, avrebbe demandato al SUAP la verifica di questi ultimi; — il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10 bis della l n. 241/1990;

– costituitosi l’intimato Comune di Scafati, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto;

– il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’11 luglio 2018 per la trattazione dell’incidente cautelare;

– nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

– le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che:

– l’AUA richiesta dalla Regina di S. Marzano era intesa a compendiare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 ss. del d.p.r. n. 59/2013, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura, e la comunicazione relativa all’impatto acustico;

– con riferimento all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce, tra l’altro, che “l’autorità competente indice, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

– con riferimento all’autorizzazione agli scarichi di acque reflue, l’art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 si limita a prevedere che l’autorità competente è chiamata provvedere entro 90 giorni dalla ricezione della domanda all’uopo presentata;

– con riferimento, infine, alla comunicazione relativa all’impatto acustico, l’art. 8, comma 4, della l. n. 447/1995 stabilisce che “le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”;

– ai sensi dell’art. 4, comma 7, del d.p.r. n. 59/2013, conferente alla tipologia di titolo abilitativo nella specie richiesto, “qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli abilitativi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 … l’autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo”;

– più in generale, ai sensi degli artt. 14 bis, comma 5, e 14 quater, comma 1, della l. n. 241/1990 (al cui ambito applicativo è riconducibile la fattispecie procedimentale de qua, costituita da conferenza di servizi asincrona conclusasi positivamente con l’AUA n. 544 del 21 agosto 2017, previ atti di assenso delle amministrazioni partecipanti): “scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c, l’amministrazione procedente adotta, entro 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14 quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza”; “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;

– alla luce del quadro normativo dianzi delineato, le valutazioni di ordine ambientale non possono, ben vero, – a dispetto degli assunti propugnati ricorrente – rimanere avulse da quelle di ordine urbanistico-edilizio, stante la loro innegabile interconnessione reciproca, e stante l’espressa previsione, da parte dell’art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, del “contestale esame degli interessi coinvolti … nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

– tuttavia, sempre alla luce del quadro normativo dianzi delineato, anche i profili urbanistico-edilizi, così come tutti gli altri (in primis, ovviamente, quelli ambientali), non possono non restare internalizzate nel perimetro istruttorio, valutativo e decisionale proprio della conferenza di servizi, ossia del modulo procedimentale cui concorrono le amministrazioni competenti per i singoli settori rilevanti;

– di tanto costituisce conferma, in positivo, il tenore del citato art. 269, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede espressamente che l’“esame degli interessi coinvolti … nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” debba avvenire nel corso – e non dopo la conclusione – della conferenza di servizi;

– così come costituisce conferma, in negativo, il tenore dell’art. 4, comma 7, del d.p.r. n. 59/2013, ai sensi quale, alla stregua delle risultanze della conferenza di servizi, l’autorità competente (nella specie, l’amministrazione provinciale) “adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo”;

– ciò posto, il SUAP del Comune di Scafati, in qualità di mero organo coordinatore-attuatore, non avrebbe potuto arrogarsi prerogative non proprie, sostanzialmente vanificando la determinazione assunta con l’AUA n. 544 del 21 agosto 2017, ma avrebbe potuto, al più, promuovere il riesame di quest’ultima previa riconvocazione della conferenza di servizi;

– peraltro, siffatto sconfinamento del SUAP dalla propria sfera di attribuzioni ha finito per riverberarsi negativamente sul piano dell’adeguatezza istruttoria, atteso che il mancato rilascio del titolo abilitativi ex art. 3 del d.p.r. n. 59/2013 è stato giustificato sulla scorta di una valutazione di non conformità urbanistico-edilizia di cui non risulta compiutamente scrutinata l’incidenza preclusiva rispetto all’assentibilità ambientale dell’intero impianto produttivo controverso;

Ritenuto che:

– stante la ravvisata fondatezza dei profili di censura dianzi scrutinati, ed assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;

– appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Referendario

L’ESTENSORE
Olindo Di Popolo
        
IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese
        

IL SEGRETARIO
 

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