Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario, Rifiuti
Numero: 38792 | Data di udienza: 21 Febbraio 2018
* RIFIUTI – Rifiuti sanitari – Normativa applicabile – DIRITTO SANITARIO – Caratteristiche concrete della struttura sanitaria – D.P.R. 254/2003 – CODICE DELL’AMBIENTE allegato D), parte IV – Artt. 227 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Fattispecie: codici CER 18.01.03, 18.01.04, 08.03.17, 18.01.09.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Agosto 2018
Numero: 38792
Data di udienza: 21 Febbraio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: MACRI'
Premassima
* RIFIUTI – Rifiuti sanitari – Normativa applicabile – DIRITTO SANITARIO – Caratteristiche concrete della struttura sanitaria – D.P.R. 254/2003 – CODICE DELL’AMBIENTE allegato D), parte IV – Artt. 227 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Fattispecie: codici CER 18.01.03, 18.01.04, 08.03.17, 18.01.09.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/08/2018 (Ud. 21/02/2018), Sentenza n.38792
RIFIUTI – Rifiuti sanitari – Normativa applicabile – DIRITTO SANITARIO – Caratteristiche concrete della struttura sanitaria – D.P.R. 254/2003 – CODICE DELL’AMBIENTE allegato D), parte IV – Artt. 227 e 256 d. lgs. n.152/2006 – Fattispecie: codici CER 18.01.03, 18.01.04, 08.03.17, 18.01.09.
L’art. 227, comma 1, lett. b), d. Ls. 152/2006 non tocca la disciplina specifica dei rifiuti sanitari di cui al d.P.R. 254/2003, con la conseguenza che si rende necessario prima accertare in fatto le caratteristiche concrete della struttura di cui al procedimento e poi individuare il regime normativo applicabile al trattamento dei rifiuti. Nella specie era stato accertato che i guanti non venivano usati per la somministrazione della terapia che era solo orale. Quanto allo smaltimento dei farmaci scaduti, venivano collocati in contenitori presso la farmacia in cui erano acquistati. La quantità di farmaci da smaltire era esigua perché la comunità ospitava solo dieci pazienti e non era possibile fare scorta di medicinali per questo tipo di patologie.
(annulla con rinvio sentenza in data 25.3.2016 – TRIBUNALE DI AGRIGENTO) Pres. RAMACCI, Rel. MACRI’, Ric. Tarallo ed altra
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/08/2018 (Ud. 21/02/2018), Sentenza n.38792SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/08/2018 (Ud. 21/02/2018), Sentenza n.38792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tarallo Giovanni, nato ad Agrigento;
Ferrara Valentina, nata ad Agrigento;
avverso la sentenza in data 25.3.2016 del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.3.2016 il Tribunale di Agrigento ha condannato Tarallo Giovanni e Ferrara Valentina alla pena di € 3.000,00 di ammenda oltre spese, per la contravvenzione di cui agli art. 81 cpv e 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a), e b), d. Lgs. 152/2006, n. 152, perché il primo, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa Isola Felice, e la seconda, quale responsabile della struttura di Joppolo Giancaxio, avevano smaltito, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa, i seguenti rifiuti codice CER 18.01.03 rasoi, 18.01.04 guanti monouso, 08.03.17 toner, 18.01.09 medicinali, in Joppolo Giancaxio il 21.3.2014.
2. Gli imputati hanno presentato un ricorso in appello articolato su quattro motivi.
Con il primo motivo, deducono che l’Isola felice società cooperativa era una comunità alloggio autorizzata ai sensi della Legge Regione siciliana n. 22/1986 per l’assistenza di soggetti affetti da disabilità psichica.
Sostengono che, non facendo parte del Servizio sanitario nazionale né essendo convenzionati con lo stesso, non potevano rispondere del reato loro ascritto.
Con il secondo motivo, denunciano l’ingiustizia della sentenza, perché aveva valutato erroneamente risultati dell’istruttoria dibattimentale. Il reato contestato era stato escluso con riferimento ai rifiuti sanitari pericolosi (rasoi e toner) ed integrato con riferimento ai guanti monouso ed ai farmaci. La sentenza impugnata era fondata sull’assunto erroneo secondo cui la classificazione di "rifiuto sanitario" dipendeva solo dal tipo di prodotto e/o rifiuto, a prescindere dall’uso. Era stata questa la tesi sostenuta dal teste Calcagna, ispettore del corpo forestale, che aveva effettuato il controllo e redatto la notitia criminis.
Precisano che l’infondatezza dell’assunto era evidente perché non tutti i guanti monouso adoperati nelle strutture sanitarie erano rifiuti soggetti a particolare disciplina. Lo stesso allegato D), parte IV, d. Lgs. 152/2006 aveva escluso dalla categoria dei rifiuti sanitari tutti quelli che non provenivano da un trattamento terapeutico, come ad esempio i rifiuti di cucina e ristorazione. Anche a voler ritenere applicabile alle comunità alloggio la disciplina prevista per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie, non si poteva prescindere, ai fini della configurazione del reato contestato, dall’accertamento dell’uso dei guanti, perché, se questi non erano stati utilizzati nel trattamento terapeutico, non erano soggetti alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti sanitari. I guanti adoperati ad altri fini e non connessi al trattamento terapeutico erano dei meri "rifiuti urbani" e non erano soggetti alla disciplina dei rifiuti sanitari. Nella specie era stato accertato che i guanti non venivano usati per la somministrazione della terapia che era solo orale. Quanto allo smaltimento dei farmaci scaduti, il teste aveva riferito che erano collocati in contenitori presso la farmacia in cui erano acquistati. La quantità di farmaci da smaltire era esigua perché la comunità ospitava solo dieci pazienti e non era possibile fare scorta di medicinali per questo tipo di patologie.
In subordine, lamentano la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ricorrendone tutti i requisiti.
In ulteriore subordine, evidenziano che la pena inflitta era sproporzionata siccome non erano state concesse le attenuanti generiche, di cui invece erano meritevoli. Chiedono pertanto l’assoluzione, in subordine la non punibilità dei reati, in ulteriore subordine l’applicazione dell’ammenda nella misura minima edittale con conseguente riduzione per effetto dell’applicazione delle attenuanti generiche.
Con ordinanza del 5.10.2017 la Corte d’appello di Palermo ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte essendo stata impugnata una sentenza inappellabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati.
L’art. 227, comma 1, lett. b), d. Ls. 152/2006 non tocca la disciplina specifica dei rifiuti sanitari di cui al d.P.R. 254/2003, con la conseguenza che si rende necessario prima accertare in fatto le caratteristiche concrete della struttura di cui al procedimento e poi individuare il regime normativo applicabile al trattamento dei rifiuti. Tale tema, assolutamente centrale, è stato del tutto pretermesso dal Giudice, sicché s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il relativo accertamento. La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche è da ritenersi assorbita dalla questione di merito.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento
Così deciso, il 21 febbraio 2018.