Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale penale, Rifiuti, Sicurezza sul lavoro Numero: 39032 | Data di udienza: 3 Maggio 2018

RIFIUTI – Reati ambientali – Inosservanza degli obblighi – Difficoltà economiche dell’impresa – Causa di forza maggiore – Esclusione – SICUREZZA SUL LAVORO – Inosservanza di norme antinfortunistiche – Azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente – Art. 45 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di forza maggiore – Condotta dell’agente – Fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile – Azione od omissione volontaria – Difficoltà economiche – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Agosto 2018
Numero: 39032
Data di udienza: 3 Maggio 2018
Presidente: ROSI
Estensore: REYNAUD


Premassima

RIFIUTI – Reati ambientali – Inosservanza degli obblighi – Difficoltà economiche dell’impresa – Causa di forza maggiore – Esclusione – SICUREZZA SUL LAVORO – Inosservanza di norme antinfortunistiche – Azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente – Art. 45 cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di forza maggiore – Condotta dell’agente – Fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile – Azione od omissione volontaria – Difficoltà economiche – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/08/2018 (Ud. 03/05/2018), Sentenza n.39032
  
 
RIFIUTI – Reati ambientali – Inosservanza degli obblighi – Difficoltà economiche dell’impresa – Causa di forza maggiore – Esclusione – SICUREZZA SUL LAVORO – Inosservanza di norme antinfortunistiche – Azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente – Art. 45 cod. pen..
 
In tema di reati ambientali, non può rientrare tra gli eventi di forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di inquinamento delle acque per difficoltà economiche dell’impresa titolare degli scarichi dato che la forza maggiore si concreta soltanto in un evento, derivante dalla natura o da fatto dell’uomo, che non può essere preveduto o impedito (Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, dep. 1985, Bottura), pertanto, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente (Sez. 1, Sentenza n. 18402 del 05/04/2013, Giro, relativa al reato di cui all’art. 650 cod. pen. per violazione di ordinanza sindacale in tema di smaltimento di rifiuti). Analoghi principi sono stati affermati in materia di violazione di norme antinfortunistiche (Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di forza maggiore maggiore e condotta dell’agente- Fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile – Azione od omissione volontaria – Difficoltà economiche – Giurisprudenza.
 
La forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente, sicché, è stato sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa; Sez. 3, n. 64.3 del 22/10/1984, Bottura; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi. Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi).
 
(annulla con rinvio sentenza del 29/01/2018 – CORTE DI APPELLO DI TRIESTE) Pres. ROSI, Rel. REYNAUD, Ric. Fava 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/08/2018 (Ud. 03/05/2018), Sentenza n.39032

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/08/2018 (Ud. 03/05/2018), Sentenza n.39032
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Fava Claudio, nato a Pasiano di Pordenone;
 
avverso la sentenza del 29/01/2018 della Corte di appello di Trieste;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro;
 
Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
 
udito il difensore, avv. Francesco Longo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con sentenza del 29 gennaio 2018, la Corte d’appello di Trieste, giudicando sull’appello proposto dall’odierno ricorrente e dal Procuratore generale presso stessa Corte, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone che aveva condannato Claudio Fava alle pene di legge per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato attività di gestione illecita (abbandono o deposito incontrollato) di rifiuti pericolosi prodotti dalla società di cui egli era legale rappresentante.
 
 
2. Avverso la sentenza di appello, nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso il suo difensore, deducendo con unico motivo l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 45 e 54 cod. pen. ed il vizio di mancanza di motivazione per non essere state riconosciute le ipotesi dello stato di necessità, o comunque della forza maggiore, sul rilievo che il mancato rispetto delle norme ambientali oggetto di contestazione era conseguenza di un fatto imprevisto ed imprevedibile, vale a dire la forte tensione di liquidità dell’azienda che impedì alla società di addivenire al concordato preventivo e condusse l’impresa alla declaratoria di fallimento.
 
 
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le corrette ragioni indicate dalla Corte d’appello e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.
 
 
3.1. Quanto alla forza maggiore, giova premettere che nel caso di specie, la responsabilità è stata affermata per ripetute condotte commissive, essendo stato contestato e ritenuto l’abbandono ovvero il deposito incontrollato, presso la sede della società, di apprezzabili quantità di rifiuti anche pericolosi derivanti dall’attività produttiva. Una condotta, dunque – si legge nella sentenza impugnata, che per questo ha escluso la sussistenza dell’invocata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – frutto di un comportamento illecito abituale protrattosi per un significativo periodo di tempo, sino, come recita l’imputazione, alla declaratoria di fallimento della società. Pur a fronte di condotte di tal natura, in ricorso si invoca la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art 45 cod. pen. sul rilievo che la gravissima situazione di difficoltà economica avrebbe determinato l’impossibilità di procedere a scelte aziendali diverse.
 
Ciò posto, osserva il Collegio come le scelte di politica imprenditoriale con cui, in una situazione di crisi di liquidità, si opti per impiegare le risorse aziendali a certi fini piuttosto che ad altri non possono essere invocate per escludere la punibilità dell’agente il quale abbia conseguentemente violato la legge penale, posto che le condotte penalmente rilevanti possono essere attribuite a forza maggiore solo quando derivino da fatti non imputabili all’imprenditore, il quale non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128, relativa al mancato adempimento dell’obbligazione tributaria).
 
Nella condivisibile motivazione di tale sentenza si legge infatti che «la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente», sicché questa Suprema Corte «ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 64.3 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822) 5.20.Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856)» (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi).
 
Se questi principi valgono per condotte imprenditoriali di carattere omissivo, in cui l’azione dovuta ed illecitamente non compiuta richiede un esborso di denaro, a maggior ragione debbono trovare applicazione laddove, come nella specie, il reato consista in condotte commissive, certamente coscienti e volontarie, ripetute e protratte nel tempo.
 
Con riguardo ai reati ambientali, del resto, si è da tempo affermato che non può rientrare tra gli eventi di forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di inquinamento delle acque per difficoltà economiche dell’impresa titolare degli scarichi dato che la forza maggiore si concreta soltanto in un evento, derivante dalla natura o da fatto dell’uomo, che non può essere preveduto o impedito (Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, dep. 1985, Bottura, Rv. 167495), aggiungendosi che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente (Sez. 1, Sentenza n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880, relativa al reato di cui all’art. 650 cod. pen. per violazione di ordinanza sindacale in tema di smaltimento di rifiuti). Analoghi principi sono stati affermati in materia di violazione di norme antinfortunistiche (Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232).
 
 
3. 2. Quanto alla causa di giustificazione dello stato di necessità, in ricorso la si invoca, ma non la si argomenta in alcun modo, sicché l’impugnazione sul punto è inammissibile per genericità, avendo la Corte d’appello disatteso la doglianza al riguardo proposta nel gravame di merito senza che neppure il ricorrente contesti le relative argomentazioni.
 
 
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spesedel procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
 

P.Q.M.
 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 3 maggio 2018.
 

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