Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 49694 | Data di udienza: 5 Luglio 2018

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Difetto del permesso di costruire ed in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale – Ordine di demolizione e rimessione in pristino – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sequestro preventivo – Continuazione, esecuzione e completamento delle opere – Violazione dei sigilli – Fattispecie – Art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 – Art. 349, c.1 e 2, cod. pen.-  art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado concordanti – Motivazione e struttura motivazionale della sentenza di appello – Unico complesso corpo argomentativo – Concreta lesione dei diritti di difesa – Necessità – Soglia della specificità – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Ottobre 2018
Numero: 49694
Data di udienza: 5 Luglio 2018
Presidente: SAVANI
Estensore: CERRONI


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Difetto del permesso di costruire ed in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale – Ordine di demolizione e rimessione in pristino – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sequestro preventivo – Continuazione, esecuzione e completamento delle opere – Violazione dei sigilli – Fattispecie – Art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 – Art. 349, c.1 e 2, cod. pen.-  art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado concordanti – Motivazione e struttura motivazionale della sentenza di appello – Unico complesso corpo argomentativo – Concreta lesione dei diritti di difesa – Necessità – Soglia della specificità – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.49694
  
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Difetto del permesso di costruire ed in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale – Ordine di demolizione e rimessione in pristino – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Sequestro preventivo – Continuazione, esecuzione e completamento delle opere – Violazione dei sigilli – Fattispecie – Art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 – Art. 349, c.1 e 2, cod. pen.-  art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001.
  
In tema di tutela paesaggistica, si integrano i reati di cui agli articoli 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004, 349, c.1 e 2, cod. pen. e 44, comma 1, lett. e), d.P.R. n.380/2001, nei casi in cui venga disposto il sequestro delle opere realizzate in prosecuzione di opere abusive già in sequestro. Nella specie, i nuovi lavori erano stati posti in essere in assenza di concessione edilizia in zona ricadente nella perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Vesuvio e sottoposta a vincolo paesaggistico. Tra l’altro la ricorrente era stata nominata custode, per cui non vi è neppure questione circa il fatto che il soggetto fosse edotto del vincolo posto sul bene (Cass. Sez. 3, n. 37570 del 25/09/2002, Di Monte).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenze di primo e secondo grado concordanti – Motivazione e struttura motivazionale della sentenza di appello – Unico complesso corpo argomentativo – Concreta lesione dei diritti di difesa – Necessità – Soglia della specificità – Giurisprudenza.
   
In materia di procedura penale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Cass. Sez. 1, n, 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno). Va da sé che, quando, le deduzioni non riescono a raggiungere la soglia della specificità si verifica inammissibilità del ricorso (quanto alla necessità di una concreta lesione dei diritti di difesa, cfr. ex plurimis Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci). Nella specie, la ricorrente non è stata in grado di precisare in concreto quale lesione abbia subito il proprio diritto di difesa, laddove la contestazione giudiziale aveva ad oggetto in genere continuazione, esecuzione e completamento, in difetto del permesso di costruire ed in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale, di un precedente abuso edilizio su manufatto già sottoposto a sequestro preventivo, mercé la rifinitura di porzione del manufatto. Altrimenti detto, lo stato dei luoghi era mutato nonostante l’apposizione dei sigilli, e siffatta questione era posta come thema decidendum, ben presente nella linea difensiva del ricorrente.  
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 25/10/2016 – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI) Pres. SAVANI, Rel. CERRONI, Ric. Di Monda
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.49694

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/10/2018 (Ud. 05/07/2018), Sentenza n.49694
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Di Monda Maria, nata a San Giuseppe Vesuviano;
 
avverso la sentenza del 25/10/2016 della Corte di Appello di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del reato sub c), rideterminazione del trattamento sanzionatorio e inammissibilità nel resto;
 
udito per la ricorrente l’avv. Lucio Barbato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25 ottobre 2016 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 18 novembre 2014 del Tribunale di Nola, ha rideterminato, altresì revocando il disposto ordine di demolizione ma confermando la rimessione in pristino, in mesi sette di reclusione ed euro 200 di multa la pena inflitta a Maria Di Monda per i reati di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e 349, commi 1 e 2, cod. pen., unitamente a mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa in continuazione con precedente giudicato.
 
 
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.
 
 
2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’eccepita nullità del decreto di citazione, assumendo che violava il diritto di difesa il riferimento ad una contestata "azione di rifinitura". Né rilevava l’avvenuta ampia contestazione dell’accusa nel merito, dal momento che non poteva escludersi che, con una diversa e più chiara contestazione, sarebbe stata adottata una diversa e più proficua difesa, mentre in ogni caso l’invocata continuazione col precedente giudicato era stata richiesta dopo la domanda di assoluzione, e in via subordinata in caso di condanna.
 
 
2.2. Col secondo motivo di censura la ricorrente ha dedotto la prescrizione del reato, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità del comma 1- bis dell’art. 181 d.lgs. 42 del 2004 cit., intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016.
 
 
2.3. Col terzo motivo, in ordine alla pretesa violazione di cui all’art. 349 cod. pen., la ricorrente ha osservato che all’atto dell’apposizione dei sigilli di cui al verbale del 25 agosto 2009 il manufatto abusivo era già rifinito, e fino a tale data la ricorrente era stata già giudicata, mentre al sopralluogo dell’8 novembre 2010 era stato ritenuto di non dovere procedere all’apposizione dei sigilli, stante l’avvenuto uso dell’immobile.
 
 
2.4. Col quarto motivo è stata infine lamentata la non corretta valutazione delle prove, che aveva condotto ad utilizzo arbitrario delle risultanze testimoniali.
 
 
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio del reato sub e), rideterminazione del trattamento sanzionatorio e inammissibilità nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è inammissibile.
 
 
4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, osserva la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni (fatta eccezione per le conseguenze, in tema di prescrizione, degli effetti dell’inevitabile decorso del tempo), che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. 
 
Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n, 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303).
 
 
4.2. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, la stessa ricorrente non è stata in grado di precisare in concreto quale lesione abbia subito il proprio diritto di difesa, laddove la contestazione giudiziale aveva ad oggetto in genere continuazione, esecuzione e completamento, in difetto del permesso di costruire ed in zona a vincolo paesaggistico ed ambientale, di un precedente abuso edilizio su manufatto già sottoposto a sequestro preventivo, mercé la rifinitura di porzione del manufatto. Altrimenti detto, come è stato correttamente trattato dai Giudici del merito, lo stato dei luoghi era mutato nonostante l’apposizione dei sigilli, e siffatta questione era posta come thema decidendum, ben presente nella linea difensiva dell’odierno ricorrente. Il quale invero si è limitato ad affermare che, con una migliore contestazione, non era escluso che "sicuramente" sarebbe stata adottata una "diversa e più proficua" difesa.
 
Va da sé che le deduzioni non riescono a raggiungere la soglia della specificità e quindi dell’ammissibilità (in genere, quanto alla necessità di una concreta lesione dei diritti di difesa, cfr. ex plurimis Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).
 
 
4.3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di impugnazione, è noto che, dopo l’intervento della Corte costituzionale n. 56 del 2016, l’attuale formulazione dell’art. 181, commi 1 e 1-bis del d.lgs. 42 del 2004 cit. (espunta la parte compresa tra le parentesi quadre, invero dichiarata costituzionalmente illegittima), stabilisce che "1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera e), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: [a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed] abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi". 
 
 
4.3.1. Al riguardo, e tenuto conto della ribadita condanna per la fattispecie delittuosa (la stessa ricorrente ha ricordato che gli abusi paesaggistici ricadono nella previsione contravvenzionale, purché non di notevole impatto ambientale), la ricorrente ha invocato la prescrizione – già dichiarata dalla Corte territoriale per i residui abusi edilizi – senza peraltro contestare in alcun modo, e comunque non specificamente, la confermata ipotesi di reato.
 
 
4.4. Per quanto poi riguarda il terzo motivo di ricorso, la ricorrente si pone meramente in inammissibile contrasto con gli accertamenti in fatto già compiuti e sui quali si sono soffermati i Giudici del merito, che avevano dato conto che in data 25 agosto 2009 era stato disposto il sequestro delle opere realizzate in prosecuzione di opere abusive già in sequestro. I nuovi lavori erano stati posti in essere in assenza di concessione edilizia in zona ricadente nella perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Vesuvio e sottoposta a vincolo paesaggistico. Mentre in data 8 novembre 2010, in cui in effetti alcunché fu sequestrato in quanto ormai l’opera era stata ultimata (ma nessuno ha elevato contestazione penale per un’inesistente violazione di vincolo), venne accertata invero l’ulteriore prosecuzione dei lavori edili in difetto di titolo autorizzativo, col completamento dell’unità abitativa al piano terra posto a destra del fabbricato oggetto di pregressa contestazione. Tra l’altro l’odierna ricorrente era stata nominata custode, per cui non vi è neppure questione circa il fatto che il soggetto fosse edotto del vincolo posto sul bene (cfr. Sez. 3, n. 37570 del 25/09/2002, Di Monte, Rv. 222557).
 
 
4.5. In relazione infine all’ultimo motivo di impugnazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
 
In particolare, è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis e altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile e altri, Rv. 258153).
 
 
4.5.1. In specie, la ricorrente – dopo avere precisato che era stato violato il disposto di cui all’art. 192 cod. proc. pen., e che la prova deve essere valutata in senso unitario rispetto a tutti gli elementi emersi in giudizio – si è in realtà limitata a contestare del tutto genericamente l’utilizzazione "arbitraria" degli esami testimoniali in quanto non sarebbero state considerate le incongruenze tra le dichiarazioni in udienza e ciò che risultava dai sopralluoghi, nulla dicendo sulle dichiarazioni di un teste e non valutando le altrui contraddizioni, in tal modo giungendo a ritenere l’ultimazione di un immobile abusivo in data posteriore a quanto già sarebbe risultato.
 
In definitiva, quindi, vi è pura e semplice contestazione (senza alcuno specifico riferimento, tra l’altro, idoneo a salvaguardare il principio di autosufficienza del ricorso, in sostanza invero invitando la Corte a rileggersi gli atti per dare conto dell’asserita cattiva opera ermeneutica del Giudice del merito) dell’apprezzamento compiuto in ordine al materiale istruttorio raccolto.
 
Non può esservi dubbio in ordine all’inammissibilità di una censura siffatta.
 
 
5. La manifesta infondatezza dell’impugnazione non può che condurre quindi all’inammissibilità del ricorso.
 
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico della ricorrente, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 05/07 /2018
 

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