Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 49184 | Data di udienza: 18 Maggio 2018

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Coinvolgimento nel reato più persone per il carico e scarico – Art. 256 del D.L.vo 152/2006 – Esclusione del requisito della "lieve entità" ai sensi dell’art. 131 bis, del cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Irrogazione della pena al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – Necessità – Esclusione – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Ottobre 2018
Numero: 49184
Data di udienza: 18 Maggio 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: SOCCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Coinvolgimento nel reato più persone per il carico e scarico – Art. 256 del D.L.vo 152/2006 – Esclusione del requisito della "lieve entità" ai sensi dell’art. 131 bis, del cod. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Irrogazione della pena al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – Necessità – Esclusione – Giurisprudenza.



Massima

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/10/2018 (Ud. 18/05/2018), Sentenza n.49184 
 

RIFIUTI – Gestione non autorizzata di rifiuti – Coinvolgimento nel reato più persone per il carico e scarico – Art. 256 del D.L.vo 152/2006 – Esclusione del requisito della "lieve entità" ai sensi dell’art. 131 bis, del cod. pen..
 
La fattispecie di gestione non autorizzata, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, non può caratterizzarsi del requisito di "lieve entità" ai sensi dell’art. 131 bis, del cod. pen., stante l’abbondante quantità di rifiuti che nella specie, (riempivano un grosso autocarro) e la conseguente necessità di coinvolgere nel reato più persone per il carico e scarico, con incremento quindi dell’offesa portata al bene dell’ambiente ed anche ai poteri programmatori e di controllo degli enti competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni ambientali (ai quali cioè non è sfuggito un piccolo ed insignificante trasporto ma quello di una discreta quantità di rifiuti dalla provenienza sconosciuta ed eterogenea).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Irrogazione della pena al di sotto della media edittale – Specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice – Necessità – Esclusione – Giurisprudenza.
 
In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015, Scaramozzino e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro).
 
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 22/02/2017 – TRIBUNALE di MANTOVA) Pres. CAVALLO, Rel. SOCCI, Ric. P.M. nel proc. Vago ed altra
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/10/2018 (Ud. 18/05/2018), Sentenza n.49184

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/10/2018 (Ud. 18/05/2018), Sentenza n.49184 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
 
VAGO MAVERIK nato a VILLAFRANCA (ITALIA);
 
DORA STEFANO nato a BUSSOLENGO  nel procedimento a carico di questi ultimi;
 
avverso la sentenza del 22/02/2017 del TRIBUNALE di MANTOVA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MAlTEO SOCCI;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo: «Previa rettifica della multa in ammenda, inammissibili i ricorsi»
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Mantova con sentenza del 23 maggio 2017 ha condannato Vago Maverik e Dora Stefano alla pena di € 5.000,00 di "multa" ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen. e 256, comma 1, d. lgs. 152/2006, commesso il 15 ottobre 2013.
 
 
2. Vago Maverik e Dora Stefano hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
 
 
2. 1. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
 
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutte le particolarità della fattispecie concreta che tenga conto ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Il Tribunale di Mantova omette di valorizzare che tutti e due gli imputati risultano privi di precedenti penali, e si limita a
rilevare l’entità dei materiali trasportati nel cassone del camion. Si è di fronte a due giovanissimi soggetti che cercavano di racimolare qualche spicciolo sgomberando cantine o cortili, nulla che sia in grado di essere
ricondotto ad un’attività continuativa di raccolta non autorizzata di rifiuti.
 
Si tratta di un episodio isolato. Del resto il trasporto era effettuato con un obsoleto Fiat Iveco. La motivazione del giudice pertanto deve ritenersi contraddittoria e mancante.
 
Hanno chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
 
3. Ricorre per cassazione anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, rilevando l’errore nell’irrogazione della multa invece che dell’ammenda, e in relazione alla mancanza e contraddittorietà di motivazione del trattamento sanzionatorio; infatti il giudice nella motivazione ha rilevato l’entità (abbondanti rifiuti che riempivano un cassone del camion), ma poi ha irrogato una pena solo pecuniaria. Ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisione impugnata.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO
 
4. I ricorsi degli imputati risultano inammissibili, per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso del Procuratore generale risulta inammissibile per manifesta infondatezza e genericità; inoltre relativamente all’errore materiale (indicazione della multa in luogo dell’ammenda), l’inammissibilità dei ricorsi non consente a questa Corte di provvedere alla correzione, ex art. 130, cod. proc. pen. («Se questo è impugnato e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione»); alla correzione si provvederà in separata sede.
 
 
4. 1. La sentenza impugnata esclude l’applicazione della particolare tenuità del fatto, con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, ritenendo che.. «Il fatto non appare di lieve entità, ex art. 131 bis, cod. pen. Stante l’abbondante quantità dei rifiuti in questione (che riempivano un grosso autocarro) e la conseguente necessità di coinvolgere nel reato più persone per il carico e scarico, con incremento quindi dell’offesa portata al bene dell’ambiente ed anche ai poteri programmatori e di controllo degli enti competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni ambientali (ai quali cioè non è sfuggito un piccolo ed insignificante trasporto ma quello di una discreta quantità di rifiuti dalla provenienza sconosciuta ed eterogenea)».
 
Del resto non è stata irrogata la pena nel minimo edittale, senza riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e questo sta a significare che il fatto non è stato ritenuto di particolare tenuità (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 – dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata, come nel caso in giudizio. 
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento, per l’imputato, in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
 
5. Il ricorso del Procuratore Generale risulta inammissibile in quanto genericamente prospetta un vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, senza motivi specifici di legittimità.
 
Del resto «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 – dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).
 
 
5. 1. L’indicazione nel dispositivo della multa, in luogo dell’ammenda, risulta un errore materiale, emendabile con la procedura di correzione dell’art. 130, cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Vago Maverik e Dora Stefano al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 18/05/2018
 

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