Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 58001 | Data di udienza: 28 Novembre 2018

RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Beni destinati al riuso – Individuablità  e limiti – Fattispecie: Materiale corroso e totalmente ricoperto dalla vegetazione, riversato all’esterno di un capannone in seguito ad alluvione – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Accertamento peritale – Discrezionalità  del giudice – Artt. 495 c.2 e 606, c.1, lett. d), cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2018
Numero: 58001
Data di udienza: 28 Novembre 2018
Presidente: SARNO
Estensore: SEMERARO


Premassima

RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Beni destinati al riuso – Individuablità  e limiti – Fattispecie: Materiale corroso e totalmente ricoperto dalla vegetazione, riversato all’esterno di un capannone in seguito ad alluvione – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Accertamento peritale – Discrezionalità  del giudice – Artt. 495 c.2 e 606, c.1, lett. d), cod. proc. pen..



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/12/2018 (Ud. 28/11/2018), Sentenza n.58001


RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Beni destinati al riuso – Individuablità e limiti – Fattispecie: Materiale corroso e totalmente ricoperto dalla vegetazione riversato all’esterno di un capannone in seguito ad alluvione – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006.
 
In tema di riuso dei rifiuti, si possono escludere dei beni destinati al riuso, anche semplicemente, per le condizioni di fatto in cui si trovavano. Nella specie, se i beni fossero stati destinati al riuso sarebbero stati conservati con ben altra cura ed attenzione e non lasciati abbandonati a sè stessi, con il materiale corroso e totalmente ricoperto dalla vegetazione. Sicché, la natura di rifiuto è stata quindi correttamente dedotta dalle condizioni in cui si trovavano i materiali.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Accertamento peritale – Discrezionalità  del giudice – Artt. 495 c.2 e 606, c.1, lett. d), cod. proc. pen..
 
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità  delle parti e rimesso alla discrezionalità  del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495 comma 2 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Cassazione, sentenza n. 39746 del 23/03/2017).
 
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 09/03/2018 – CORTE APPELLO di MESSINA) Pres. SARNO, Rel. SEMERARO, Ric. Santoro ed altro
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/12/2018 (Ud. 28/11/2018), Sentenza n.58001

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 21/12/2018 (Ud. 28/11/2018), Sentenza n.58001
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
SANTORO VINCENZO nato a MESSINA;
CAPILLI GAETANO nato a VILLAFRANCA TIRRENA;
 
avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
 
Udito il difensore, avv. Giovanni Villari.
 
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso con l’annullamento della sentenza.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza del 9 marzo 2018, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale Vincenzo Santoro e Gaetano Capilli, rispettivamente socio di maggioranza e liquidatore della s.r.l. Acque marine, sono stati condannati per la contravvenzione ex art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006, per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. Gli imputati sono stati condannati anche al risarcimento del danno al comune di Messina, da liquidarsi in separata sede. I fatti sono stati accertati il 14 marzo 2013, data del sequestro.
 
 
2. Il difensore di Vincenzo Santoro e di Gaetano Capilli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 9 marzo 2018.
 
 
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in relazione gli artt. 603 cod. proc. pen. e 6 par. 2 CEDU, per avere la Corte di Appello omesso di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta con l’appello mediante l’esecuzione di una perizia finalizzata all’accertamento della reale natura dei rifiuti, al fine di escludere la responsabilità dei ricorrenti al di là di ogni ragionevole dubbio.
 
Con l’atto di appello si chiese la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale acquisendo la consulenza tecnica di parte, redatta dal dottor Basile il 23 maggio 2017, e mediante la perizia. La Corte d’Appello avrebbe acquisito la c.t. ma non avrebbe ammesso la perizia richiesta dalla difesa.
 
 
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006.
 
La Corte di Appello di Messina avrebbe omesso la motivazione sulla possibilità di ripristino dei beni rinvenuti, circostanza questa che avrebbe escluso la sussistenza del reato contestato, nonostante gli esiti della c.t. prodotta dalla difesa, e le argomentazioni dell’atto di appello sulla possibilità di un loro riuso.
 
Non sarebbe stata poi fornita alcuna prova sulla sussistenza della condotta di abbandono.
 
Si ritiene poi illogica la motivazione laddove è stata esclusa la possibilità di un riuso per le condizioni dei materiali e perché antieconomica, senza considerare il motivo di appello nel quale erano riportate le dichiarazioni di Vincenzo Santoro, amministratore della società.
 
Si richiamano poi i motivi di appello quanto all’erronea qualificazione di rifiuti dei beni rinvenuti, anche alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica di parte.
 
 
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell’esimente di cui all’art. 45 cod. pen. L’esimente sarebbe sussistente per effetto dell’alluvione che si verificò il 1 marzo 2011, generando l’inondazione dei capannoni e lo sfondamento del muro di uno dei capannoni, con conseguente collocazione all’esterno dei materiali ivi contenuti. Dopo la parte in diritto sull’art. 45 cod. pen., si riporta il passo della motivazione della sentenza impugnata sull’alluvione del 2011 e si afferma che il ragionamento della Corte di Appello sarebbe errato. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, in base alle allegazioni difensive, era stato necessario in un primo momento lo spostamento del materiale nell’area prospiciente l’arenile; in un secondo momento il mantenimento dei manufatti nel luogo in cui erano stati portati. Ciò perché l’area di lavoro, a causa dell’alluvione, si era ridotta significativamente e non poteva contenere i beni originariamente presenti ma solo quelli necessari ai fini della produzione.
 
Il vizio della motivazione non potrebbe ritenersi poi sanato dal richiamo alla sentenza del Tribunale di Messina perché la sentenza di primo grado sarebbe viziata per il travisamento del fatto. Il Tribunale non avrebbe valutato che gli imputati non hanno mai negato di aver riposto i beni in quella parte del terreno; inoltre l’aver lasciato per due anni i beni sul posto non attribuisce loro la qualifica di rifiuti.
 
 
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto al rigetto della richiesta di applicazione dell’articolo 131- bis cod. pen, che sarebbe stato fondato solo sul richiamo del «danno ambientale tutt’altro che modesto» senza che però sussista la prova del danno cagionato all’ambiente e la sua quantificazione. La motivazione sarebbe insussistente quanto alle modalità della condotta, al grado della colpa, all’entità del danno o del pericolo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
 
 
1.1. Ed invero, deve rilevarsi che con l’appello la difesa chiese la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’acquisizione della consulenza tecnica di parte; solo in via subordinata chiese l’effettuazione della perizia. La Corte di appello di Messina ha accolto la richiesta principale della difesa, acquisendo la c.t. del dottor Basile e di conseguenza non ha valutato, correttamente, la richiesta subordinata, avendo accolto la richiesta principale.
 
 
1.2. Va in ogni caso ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936, hanno affermato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495 comma 2 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.
 
 
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 
 
La Corte di appello di Messina ha preso in esame la c.t. della difesa ed i motivi di appello ed ha escluso che i beni rinvenuti fossero destinati al riuso per le condizioni di fatto in cui si trovavano, per altro conférmate dalla stessa c.t. della difesa. Ha rilevato la Corte di appello di Messina, con una motivazione che non può ritenersi né contraddittoria né manifestamente illogica, che se i beni fossero stati destinati al riuso sarebbero stati conservati con ben altra cura ed attenzione e non lasciati abbandonati a sé stessi, con il materiale corroso e totalmente ricoperto dalla vegetazione. La natura di rifiuto è stata quindi correttamente dedotta dalle condizioni in cui si trovavano i materiali.
 
 
3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
 
La motivazione della Corte di appello di Messina è infatti immune da vizi. Anche a voler seguire la tesi difensiva, non può considerarsi scriminata la condotta successiva all’alluvione: i ricorrenti hanno infatti depositato in modo incontrollato i beni, divenuti rifiuti per la totale condizione di abbandono e di degrado. La condotta è poi avvenuta in un lasso temporale distante dall’evento naturale.
 
 
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
 
 
4.1. La Corte di appello di Messina ha ritenuto non applicabile l’art. 131-bis cod. pen. per il danno ambientale arrecato, tutt’altro che modesto.
 
Deve però rilevarsi che nella motivazione della sentenza il danno ambientale arrecato è descritto in più parti della sentenza: deve effettuarsi una lettura complessiva della motivazione e non parcellizzata al solo passaggio riportato dalla difesa. Nella motivazione si rappresenta che il deposito incontrollato di rifiuti aveva una significativa estensione, circa 500 mq.; era posto nell’area prospiciente l’arenile, a circa 60 metri dal bagnasciuga. I rifiuti versavano in condizioni fatiscenti ed erano stati anche in parte sommersi dalla vegetazione. È stata pertanto anche presa in considerazione la durata nel tempo della condotta.
 
Dunque, la Corte di appello di Messina ha correttamente applicato l’art. 131- bis cod. pen. con motivazione immune da vizi.
 
 
4.2. Va ricordato che ai sensi del comma 1 dell’art. 131-bis cod. pen. la particolare tenuità dell’offesa deve essere individuata tenuto conto delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, comma 1 cod. pen..
 
La Corte di appello di Messina ha fatto riferimento da un lato alle circostanze di tempo e di luogo ed alle modalità dell’azione e dall’altro all’abitualità della condotta che sussiste, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».
 
 
5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
 
 
5.1. Non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.
 
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
 
 
5.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
 
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì ciascun ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 28/11/2018.

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