Provvedimento: Circolare | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto dell'energia, Rifiuti
| Organo emanante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 14 Gennaio 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 18 | Supplemento:
Data pubblicazione: 23 Gennaio 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all’applicazione del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. che stabilisce le modalita’ di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita’ dei biocarburanti e dei bioliquidi. (14A00294) (GU Serie Generale n.18 del 23-1-2014)

 

Circolare 14 gennaio 2014

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all’applicazione del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. che stabilisce le modalita’ di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilita’ dei biocarburanti e dei bioliquidi.

(GU Serie Generale n.18 del 23-1-2014)

 

In relazione all’applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e s.m.i., si forniscono con la presente circolare precisazioni e chiarimenti richiesti dagli operatori interessati, facendo riserva di integrarli con successive istruzioni.

1. Operatori economici (art. 2 del decreto).
La definizione puntuale degli operatori e’ riportata all’art. 2, comma 3.
Il comma 3-bis riporta alcune eccezioni alla stessa:
 a) al primo periodo, laddove cita «Non e’ considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all’art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i.» si intende dare la possibilita’ all’operatore che cede tutto l’olio vegetale esausto a raccoglitori consorziati di cui all’art. 233 del decreto legislativo n. 152/ 2006 e s.m.i. di essere esonerato dall’obbligo di certificazione.
Si puntualizza che in questo caso il raccoglitore, solo ed esclusivamente se consorziato, e’ il primo operatore economico che deve essere certificato.
Il trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi non e’ considerato operatore economico.
Si specifica che per proprietario si intende colui che ha un contratto di acquisto con il produttore.
In ogni caso il trasportatore deve essere consorziato.
Possono accedere all’eccezione di cui al comma 3-bis anche le mense, i ristoranti e le isole ecologiche, fermo restando il conferimento della merce ad un operatore aderente al consorzio di cui all’art. 233 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
Nel caso viceversa in cui il raccoglitore non e’ consorziato, anche il produttore di rifiuti deve sottoporsi a certificazione.
 b) al secondo periodo, laddove cita «Non e’ altresi’ considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e sue modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilita’ ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni» si fanno le seguenti precisazioni. Nel caso in cui il conferimento avvenga tramite un trasportatore, distinto dal proprietario, che effettua servizio di raccolta e trasporto per conto terzi, questo stesso e’ esonerato dall’obbligo di certificazione.

2. Certificazione di gruppo (art. 5 del decreto).
La certificazione di gruppo di cui all’art. 5, comma 4 si intende applicabile solo ad aziende appartenenti alla categoria «Produzione agricola».
Le modalita’ di funzionamento di tale certificazione sono illustrate nella RT 31 di Accredia e successive revisioni.
Per le altre categorie tutti gli operatori economici devono aderire al sistema di certificazione e quindi essere sottoposti a verifiche; non sono ammissibili criteri di campionamento.
E’ tuttavia permesso, ai sensi dell’art. 7, comma 3, che un operatore della catena si faccia carico delle spese di certificazione di altri operatori.

3. Certificato di sostenibilita’ (art. 7 del decreto).
Sui siti web del Ministero dell’ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici e’ pubblicato il fac-simile del certificato di sostenibilita’ che puo’ essere utilizzato dall’operatore economico che lo fornisce in accompagnamento alla partita di biocarburante o bioliquido immesso in consumo. Lo stesso puo’ essere in forma digitale o cartacea.
Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformita’ con quanto richiesto dall’art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012.

4. Modalita’ operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione (art. 5 del decreto).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) gli organismi di certificazione devono effettuare una verifica iniziale presso gli operatori che fanno richiesta di adesione al Sistema Nazionale di Certificazione. Durante tale sopralluogo gli organismi di certificazione devono verificare anche che il format delle dichiarazioni di conformita’ o dei certificati di sostenibilita’ che gli operatori economici si apprestano a rilasciare in accompagnamento alle partite corrisponda a quanto previsto dall’art. 7. Ai sensi dell’ art. 5, comma 2, lettere b) o c), gli organismi di certificazione devono effettuare una verifica retrospettiva periodica. Durante tale sopralluogo gli organismi di certificazione devono verificare anche che il format delle dichiarazioni di conformita’ o dei certificati di sostenibilita’ che gli operatori economici si apprestano a rilasciare in accompagnamento alle partite corrisponda a quanto previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012.

5. Modalita’ operative di verifica per gli organismi di certificazione e degli operatori che operano nell’ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che non chiedono l’accesso alle maggiorazioni (art. 8 del decreto).
Nel caso di biocarburanti che non vogliono accedere alle maggiorazioni, non e’ richiesto un format prestabilito per le dichiarazioni di conformita’ e/o certificati di sostenibilita’ se gli organismi di certificazione operano nell’ambito di un sistema volontario che copre tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilita’ e del bilancio di massa previste dalle direttive 2009/30/CE e 2009/28/CE. Il certificato di sostenibilita’ deve comunque riportare il nome del sistema volontario utilizzato.

6. Modalita’ operative di verifica per gli organismi di certificazione che operano nell’ambito del Sistema Volontario per i biocarburanti che chiedono l’accesso alle maggiorazioni (art. 11 del decreto) e per i bioliquidi (art. 12 del decreto).
Nel caso di biocarburanti che vogliono accedere alle maggiorazioni e nel caso dei bioliquidi gli organismi di certificazione devono accertare, durante la verifica iniziale e durante le verifiche periodiche, anche che il format delle dichiarazioni di conformita’ o dei certificati di sostenibilita’ corrisponda a quanto previsto nel caso di adesione al sistema nazionale di certificazione.
Sui siti web del Ministero dell’ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici e’ pubblicato il fac-simile del certificato di sostenibilita’ che puo’ essere utilizzato in questi casi. Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformita’ con l’art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012. Il certificato di sostenibilita’ deve comunque riportare il nome del sistema volontario utilizzato.
All’art. 11, comma 2 , lettera b) e all’art. 12 , comma 2, lettera b), laddove cita «ogni partita deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni sono sotto il suo controllo» si intende quanto segue:
  durante il controllo iniziale in azienda previsto dal sistema volontario l’organismo di certificazione che opera nell’ambito del sistema volontario verifica che la tipologia delle informazioni contenute nella dichiarazione di conformita’/certificato di sostenibilita’ che intende utilizzare dall’operatore in accompagnamento alla partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui approvato delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto dall’art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012;
  durante il controllo periodico in azienda previsto dal sistema volontario l’organismo di certificazione che opera nell’ambito del sistema volontario verifica che la tipologia delle informazioni contenute nella dichiarazione di conformita’/certificato di sostenibilita’ che ha utilizzato l’operatore in accompagnamento alla partita sono sotto il suo controllo e che il format da lui approvato delle dichiarazioni/certificati risponde a quanto previsto dall’art. 7, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 2012.
Sui siti web del Ministero dell’ambiente, del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore dei servizi energetici sono pubblicati i fac-simile della dichiarazione di cui sopra.
Il formato del fac-simile costituisce un esempio e non ha carattere vincolante, tuttavia il suo utilizzo, nella versione pubblicata sui siti web al momento della verifica, rende automatica la conformita’ del tipo di informazioni con quelle richieste dal decreto.
Questa dichiarazione non va prodotta nel caso di adesione al Sistema Nazionale di Certificazione.
Si fa presente che e’ l’organismo di certificazione che effettua le ispezioni periodiche secondo le regole del sistema volontario a produrre tale dichiarazione.
Si precisa dunque che non e’ necessario rivolgersi ad altri organismi di certificazione; inoltre non e’ necessario che gli organismi di certificazioni debbano operare, oltre che sotto un sistema volontario, anche sotto il Sistema Nazionale di Certificazione.
Tale dichiarazione ha validita’ a partire dalla data di rilascio della stessa, e fino alla successiva ispezione in azienda; deve viaggiare come fotocopia in accompagnamento alle dichiarazioni di conformita’/certificati di sostenibilita’ ed e’ necessariamente richiesta:
  nel caso in cui tutta la filiera aderisca a sistemi volontari, solo per l’ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilita’;
  nel caso in cui l’ultimo operatore economico aderisca al sistema nazionale di certificazione, solo per l’ultimo operatore che aderisce al sistema volontario che emette una dichiarazione di conformita’.
Tale documento deve essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese.

La presente circolare e’ emanata sentito il parere del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 14 gennaio 2014

Il direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
Clini