Provvedimento: Decreto ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero: 303
Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento del mare, Sostanze pericolose
| Organo emanante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Data: 7 Aprile 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 104 | Supplemento:
Data pubblicazione: 7 Maggio 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
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Riassunto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 303/2014). (GU n.104 del 7-5-2014)

 

Decreto 7 aprile 2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 303/2014).

(GU n.104 del 7-5-2014)

 

 IL COMANDANTE GENERALE

 del Corpo delle Capitanerie di Porto
 Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l’art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dai dPR 1704/65 e n. 519/75, recante disposizioni relative all’impiego pacifico dell’energia nucleare;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 101 del 31 agosto 2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e successive modifiche ed integrazioni, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l’art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 – Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita’ delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d’informazione come modificata dalla direttiva 2009/17/CE;
Vista la Risoluzione dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO) A.581(14) adottata il 20 novembre 1985, e successive modifiche ed integrazioni, recante linee guida per le sistemazioni di rizzaggio per il trasporto di veicoli stradali sulle navi RO-RO;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 31 ottobre 1991, n. 459, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 febbraio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2002, recante disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1105 del 18 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005 recante norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 278 del 21 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006 recante procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
Ritenuto necessario procedere ad una revisione delle procedure amministrative di cui ai citati decreti dirigenziali 1105/2005 e 278/2006, al fine di procedere ad un’unica ed armonica disciplina della materia in essi contenuta, nonche’ aggiornare la stessa con le intervenute modifiche normative nazionali ed internazionali;

 Decreta:

 Art. 1
 Sono approvate e rese esecutive le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose, di cui all’allegato al presente decreto.

 Art. 2
 I decreti dirigenziali n. 1105 del 18 novembre 2005 e 278 del 21 marzo 2006 citati in premessa, sono abrogati.
Il presente decreto, unitamente al suo allegato e agli annessi che ne costituiscono parte integrante, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 7 aprile 2014

Il comandante generale: Angrisano

 Allegato
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO E TRASPORTO MARITTIMO E PER IL NULLA OSTA ALLO SBARCO E AL REIMBARCO SU ALTRE NAVI (TRANSHIPMENT) DELLE MERCI PERICOLOSE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

 Le presenti procedure si applicano alle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene le merci pericolose in colli e in unita’ di trasporto del carico.
 Le presenti procedure non si applicano alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all’interno delle aree portuali e a terra.

2. DEFINIZIONI
 2.1. Ai fini del presente Allegato si intende per:

a) Normativa nazionale: la normativa citata in premessa al decreto ed ogni altra normativa applicabile in materia di trasporto marittimo di merci pericolose nonche’ in materia di sicurezza della navigazione;

b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) Speditore: ogni persona, organizzazione o Governo che prepara una spedizione per il trasporto.

 2.2. Per quanto riguarda la nomenclatura tecnica in materia di trasporto marittimo di merci pericolose, salvo che sia diversamente indicato, si applicano le definizioni contenute nella pertinente normativa nazionale ed internazionale.

3. MERCI PERICOLOSE AMMESSE AL TRASPORTO
 Le merci pericolose ammesse al trasporto marittimo sono quelle elencate nel Codice IMDG ovvero quelle espressamente autorizzate dall’Amministrazione.

4. DOCUMENTAZIONE PER NAVI ADIBITE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

 4.1. Le navi soggette alla SOLAS di seguito indicate:

a) navi costruite il 1° settembre 1984 o posteriormente: se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi costruite il 1° febbraio 1992 o posteriormente, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate:
 devono essere in possesso del documento di conformita’, di cui al paragrafo 4 regola 19 Capitolo II-2 SOLAS (modello allegato alla circolare MSC.1/Circ. 1266 del 18 dicembre 2008, riportato in annesso 1), rilasciato dall’Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.
 4.1.1. Il documento di conformita’:

a) per le navi di bandiera italiana ha validita’:

 non superiore a 5 anni per le navi da carico, con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di 3 mesi anteriormente o posteriormente ad ogni data di scadenza. In ogni caso cessa la sua validita’ alla scadenza del certificato di sicurezza costruzione;

 non superiore ad 1 anno per le navi da passeggeri. In ogni caso cessa la sua validita’ alla scadenza del certificato di sicurezza navi da passeggeri;

b) per le navi di bandiera straniera: ha validita’ e visite periodiche stabilite dall’Amministrazione di bandiera o da un Organismo riconosciuto dalla stessa.

 4.2. Le navi di seguito indicate:

a) navi soggette alla SOLAS costruite prima del 1° settembre 1984, se navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, se navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda, se navi da passeggeri della classe A di cui al decreto legislativo n. 45 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

b) navi non soggette alla SOLAS, se navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, se navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione internazionale, costruite prima del 1° febbraio 1992, se navi passeggeri delle classi B C e D nuove ed esistenti di cui al Decreto legislativo n. 45 del 2000 e s.m.i.:

 devono essere in possesso dell’attestazione di idoneita’, di cui all’art. 12, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2005, n. 134, rilasciata da un Organismo riconosciuto.

 4.2.1. L’attestazione di idoneita’, il cui modello e’ riportato in annesso 2 (modello conforme all’allegato II al d.P.R. 134/2005), ha validita’ non superiore a cinque anni con obbligo di visita annuale da effettuarsi entro un periodo di tre mesi, anteriormente o posteriormente, ad ogni data di scadenza.

 4.2.2. Le navi di cui al sopraccitato punto 4.2, lettera a), in alternativa, se rispondenti alle disposizioni prescritte per le navi di cui al precedente punto 4.1, possono essere in possesso del “documento di conformita’” di cui allo stesso punto.

 4.3. Le navi di cui al precedente punto 4.2, che trasportano merci pericolose poste su autoveicoli, in aggiunta alla certificazione ivi prescritta, devono essere in
possesso dell’attestazione di idoneita’ al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio di cui all’art. 176 del d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 – approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, rilasciata da un Organismo tecnico o, in alternativa, di
certificazione
rilasciata dall’Amministrazione di bandiera o da un ente autorizzato dalla stessa, attestante la rispondenza agli emendamenti 81 della SOLAS.

 4.4. Le navi di seguito indicate:

a) navi passeggeri di qualsiasi stazza lorda;

b) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione internazionale;

c) navi da carico di qualsiasi stazza lorda in navigazione nazionale, con esclusione della locale;
 devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico (Cargo Securing Manual) prescritto dalla regola 5 del capitolo VII SOLAS.

 4.5. Tutte le navi devono essere in possesso del Dangerous Good Manifest o del piano di carico di cui alla regola 4.5 e 7-2-2 capitolo VII della SOLAS, della regola 4.2 dell’annesso III alla MARPOL e del Capitolo 5.4 del Codice IMDG.

 4.5.1 In relazione a quanto previsto dall’art. 179 del Codice della Navigazione e s.m.i., all’arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire all’autorita’ marittima il FAL form 7 nei formati, con le modalita’ e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

 4.6. Tutte le navi che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del Codice IMDG, come emendato. In luogo della pubblicazione originale edita dall’I.M.O. puo’ essere tenuta a bordo la Risoluzione MSC – cosi’ come divulgata da un provvedimento ufficiale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – qualora la stessa contenga il testo consolidato del Codice. Il comando di bordo deve curare l’aggiornamento del Codice ovvero della Risoluzione come sopra specificato. Per le navi che trasportano merci pericolose soltanto eccezionalmente, o che trasportano unicamente determinati tipi di merci pericolose, in luogo del predetto Codice e’ sufficiente che siano presenti a bordo le informazioni necessarie per la sicurezza del trasporto delle merci in questione.


5. RISPONDENZA DEI VEICOLI STRADALI AL PUNTO 5 DELLA RISOLUZIONE IMO A. 581(14) COME EMENDATA

 5.1 I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, rilasciato dall’Amministrazione del paese di immatricolazione – ovvero da organismi autorizzati dalla stessa -, oppure dal costruttore.

6. AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO E TRASPORTO O NULLA OSTA ALLO SBARCO

 6.1. Salvo quanto previsto dai successivi punti 9 e 10 per ottenere l’autorizzazione all’imbarco, ovvero il nulla osta allo sbarco di merci pericolose, si applicano le seguenti disposizioni generali.
 L’armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave presenta all’autorita’ marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto imbarco/sbarco della merce dalla nave, l’istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione all’imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose (vedi annesso 3). In sede locale l’autorita’ marittima puo’ determinare tempi inferiori per la presentazione dell’istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.
 Per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiale radioattivo), qualora in relazione all’attivita’ o allo stato fisico di tali materie si realizzino le condizioni di cui all’articolo 8 a),b),c) del dPCM 10 febbraio 2006, il vettore autorizzato di cui all’articolo 5 della legge 1860/62, deve altresi’ comunicare all’autorita’ marittima del porto di partenza e, per le spedizioni nazionali, anche all’autorita’ marittima del porto di arrivo, almeno 15 giorni prima della data di spedizione, quanto segue:

a) informazioni sulla data di spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio;

b) nome e caratteristiche chimico-fisiche del materiale radioattivo;

c) attivita’ e/o quantita’ in massa del materiale radioattivo.

 6.2. L’istanza deve soddisfare l’imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l’osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l’istanza, unitamente ai relativi allegati, puo’ essere trasmessa all’autorita’ marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall’art. 14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i).

 6.3. L’istanza (vedi annessi 3 e 4), riferita alla totalita’ delle merci da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:

 1. nome, numero IMO, nazionalita’, stazza lorda, data di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;

 2. data e ora di previsto arrivo/partenza;

 3. ormeggio previsto in porto;

 4. numero totale di persone a bordo. Per le navi da passeggeri in partenza il comandante deve fornire un numero indicativo che deve essere confermato, o modificato, all’Autorita’ Marittima alla partenza dell’unita’.

b) dati relativi ad ogni singola merce da imbarcare/sbarcare:

 1. porto di destinazione o di provenienza;

 2. numero UN, nome di spedizione appropriato, classe o divisione e, quando assegnati, rischio/i sussidiario/i e gruppo di imballaggio;

 3. numero dei colli, tipo di imballaggio (eventualmente integrato col codice di identificazione) e massa lorda o netta o volume;

 4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori-cisterna;

 5. targa del veicolo, qualora si tratti di merce caricata su veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile;

 6. numero del carro ferroviario, qualora si tratti di merce caricata su carro ferroviario;

 7. numero di identificazione della chiatta, qualora si tratti di merce caricata su chiatta;

 8. l’indicazione “inquinante marino” o “marine pollutant”, se applicabile;

c) una dichiarazione che attesti, come appropriato, che:

 1. sulla base delle dichiarazioni fornite dall’armatore o noleggiatore, la nave e’ in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4 del presente allegato in corso di validita’;

 2. sulla base delle dichiarazioni ricevute:
1. gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformita’ alle norme del codice IMDG ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;
2. i recipienti a pressione sono approvati in conformita’ alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;
3. i contenitori sono omologati e collaudati in conformita’ alla convenzione CSC ’72 come emendata;
4. i veicoli stradali sono conformi alla normativa stradale;
5. i veicoli stradali sono in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14) come emendata;
6. i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall’Amministrazione del paese di immatricolazione;
7. i veicoli cisterna, i contenitori cisterna, ed i CGEM sono omologati e collaudati in conformita’ alle vigenti norme contenute nel codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato;
8. i carri ferroviari, i carri cisterna ferroviari ed i contenitori cisterna ferroviari sono autorizzati in conformita’ alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;

 3. sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto (annesso 5):
1. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformita’ alla vigente normativa nazionale;
2. le merci pericolose da imbarcare sono state correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute in unita’ di trasporto del carico, sono state appropriatamente stivate e fissate e le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali;

 4. sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unita’ di trasporto del carico, a bordo, e’ effettuato a cura del suddetto comando, tenendo conto:
1. della certificazione della nave;
2. delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
3. dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
4. di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico, solo nel caso di imbarco e trasporto.

 6.4. Per gli esplosivi, l’istanza di autorizzazione all’imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della sua presentazione all’autorita’ marittima, al visto della locale autorita’ di polizia.

 6.5. All’istanza deve essere allegata la documentazione integrativa indicata al successivo punto 7, come necessario. Il raccomandatario marittimo, l’armatore o il comandante dell’unita’ deve, inoltre:

a) avere nella sua disponibilita’, per gli eventuali controlli e verifiche da parte dell’autorita’ marittima, copia della seguente documentazione:

 1. certificazione di idoneita’ nave prevista ai punti 4.1, 4.2 e/o 4.3 del presente allegato;

 2. documento di trasporto;

 3. documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14), come emendata, qualora la merce sia imbarcata su veicolo stradale;

 4. informazioni di cui al successivo punto 6.14;

b) provvedere ad acquisire, ove espressamente richiesto dall’Autorita’ Marittima, in caso di trasporto di merci pericolose in cisterna o CGEM, copia del certificato di visita (iniziale o periodica) in corso di validita’ ed, in aggiunta, in caso di trasporto di gas, il certificato di approvazione della cisterna stessa.

 6.6. L’autorita’ marittima – mediante l’esame della documentazione presentata -, verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dal presente allegato, che la nave sia idonea al trasporto delle merci pericolose e, se necessario, degli autoveicoli, e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto esame autorizza l’imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (annesso 3) e procede alle previste attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

 6.7. Copia dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente che provvede per la consegna della stessa al comandante della nave, qualora non sia quest’ultimo l’istante. L’autorita’ marittima puo’ restituire l’autorizzazione o il nulla osta anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS (previsto dall’art. 14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i).

 6.8. Nei porti ove ha sede l’Autorita’ Portuale, ai fini dell’espletamento dei compiti attribuiti all’Autorita’ Portuale stessa e della velocizzazione e semplificazione delle operazioni portuali, l’Autorita’ Marittima informa l’Autorita’ Portuale dell’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi delle merci pericolose, con modalita’ che saranno definite a livello locale tra la stessa Autorita’ Marittima e l’Autorita’ Portuale, sentiti gli operatori locali interessati.

 6.9. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell’istanza sia completa, anche se la nave non e’ ancora presente in porto, l’autorita’ marittima puo’ rilasciare comunque l’autorizzazione all’imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

 6.10. Ai fini dell’imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose, come definite al punto 3 del presente allegato, l’autorita’ marittima puo’ rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un’autorizzazione periodica all’imbarco e trasporto purche’:

a) si tratti di un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;

b) siano sempre imbarcate le stesse merci pericolose, alle stesse condizioni ed in quantita’ non superiore a quella dichiarata nel precedente punto 6.3;

c) il trasporto sia effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari, veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli, individuati ai sensi del precedente punto 6.3;

d) si tratti di autorizzazione avente validita’ non superiore a novanta giorni. Copia della stessa dovra’ essere preventivamente inviata, secondo le modalita’ di cui al punto 6.11, all’autorita’ marittima del porto di sbarco;

e) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell’autorita’ marittima del porto di sbarco;

f) sia data preventiva comunicazione scritta ( mediante posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS previsto dall’art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i) all’autorita’ marittima del porto di imbarco dell’effettuazione di ciascun viaggio con la specifica indicazione delle merci pericolose imbarcate, del mezzo di trasporto utilizzato e del numero di persone a bordo;

g) la nave sia dotata di sistema AIS in possesso di certificazione MED qualora la nave sia adibita al trasporto di passeggeri;

 6.10.1. Qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi motivo, non possa essere effettuato, il comandante della nave deve informare tempestivamente, a mezzo di comunicazione scritta (mediante posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS), le autorita’ marittime del porto di imbarco e di sbarco. Su tale comunicazione deve essere apposto il visto dell’autorita’ marittima del porto di imbarco.

 6.10.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6.10, in presenza di peculiari situazioni locali, le autorita’ marittime dei porti di imbarco e di sbarco possono concordare procedure alternative che devono essere autorizzate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Qualora il porto di sbarco e di imbarco insistano nella giurisdizione della stessa autorita’ marittima, e’ quest’ultima a proporre al Comando generale delle Capitanerie di porto le citate procedure alternative.

 6.10.3. In relazione a quanto previsto dal paragrafo 6.10, l’autorita’ marittima che rilascia l’autorizzazione deve comunicare al Comando generale (ssn@mit.gov.it) l’identificativo della nave, i porti interessati e il periodo di validita’ dell’autorizzazione ( ex d.lgs. 196/2005 e s.m.i.) e non deve procedere all’attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

 6.11. Nel caso di traffici commerciali fra i porti nazionali, indicati nella lista delle merci pericolose da imbarcare/sbarcare (Annesso 4), fatte salve eventuali limitazioni a carattere locale in materia di sicurezza portuale, non e’ necessario richiedere il nulla osta allo sbarco, ma e’ sufficiente che le autorita’ marittime dei porti di sbarco siano poste a conoscenza delle merci pericolose in arrivo. A tal fine, l’armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante della nave trasmettono via fac-simile, via posta elettronica o altro mezzo riconosciuto, ivi compreso il PMIS, (previsto dall’art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i), all’Autorita’ marittima del porto di sbarco, l’autorizzazione concessa e i relativi annessi.
 Quanto sopra non esonera le autorita’ marittime dagli obblighi di cui al d.lgs. 196/2005 e s.m.i., con particolare riferimento all’attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN).

 6.12. Le pratiche previste per la concessione dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l’autorita’ marittima regolamenta l’espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell’orario di ufficio.

 6.13. Nel caso di imbarco, trasporto o transito di merci pericolose, il comandante della nave, prima della partenza, deve far consegnare all’autorita’ marittima copia del documento di cui al punto 4.5 del presente allegato – nonche’ al raccomandatario marittimo o all’armatore – , che dovra’ conservarlo fra i suoi atti fino all’avvenuto sbarco delle merci pericolose ivi riportate.

 6.14. Al comandante della nave devono essere consegnate prima dell’imbarco, a cura del raccomandatario marittimo, appropriate informazioni, fornite dallo speditore, circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite da:

a) appropriate annotazioni estrapolate dalla lista speciale, dal manifesto o dalla dichiarazione delle merci pericolose; o in alternativa

b) schede di sicurezza contenenti le informazioni di cui all’art. 31 ed all’Allegato II del Regolamento REACH 1907/2006/CE, cosi’ come integrato dal successivo Regolamento 453/2010/UE; o in alternativa

c) copia della scheda di sicurezza (safety data sheet); o in alternativa

d) informazioni di cui alle procedure di emergenza per navi che trasportano merci pericolose (guida EmS), e alla guida per il primo soccorso medico (MFAG).
 Inoltre, al comandante della nave, a cura dello spedizioniere o del raccomandatario marittimo, devono essere forniti i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

 6.15. La presentazione della documentazione di cui ai paragrafi 6.3 e 6.13 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorita’ marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all’attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

 7. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALL’ISTANZA PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI MERCI PERICOLOSE

 7.1. Per le materie radioattive:

a) copia del decreto di autorizzazione al trasporto di materie radioattive rilasciato al vettore ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora si intenda effettuare un trasporto singolo occasionale deve essere allegata la comunicazione effettuata al Prefetto e alle ASL delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso;

b) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l’ingresso o l’uscita dal porto del materiale radioattivo da imbarcare o sbarcare;

c) nei casi di imbarco e sbarco, dichiarazione a cura del vettore, da parte di un esperto qualificato attestante che sono state osservate tutte le procedure previste dalla vigente normativa per il trasporto di materie radioattive;

 7.2. Per gli esplosivi:

a) copia dell’autorizzazione al trasporto o del nulla osta rilasciati dagli organi competenti, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. La predetta documentazione non e’ necessaria per il trasporto di esplosivi effettuato con navi mercantili, non militarizzate, per conto delle forze armate e dei corpi armati;

b) la sotto elencata documentazione per veicoli stradali e carri ferroviari:

 1. carta di circolazione, per i veicoli stradali, con annotazione sulla stessa dell’idoneita’ al trasporto di esplosivi. Per i veicoli immatricolati all’estero puo’ essere accettata certificazione equivalente rilasciata dall’autorita’ estera. In assenza di tale certificazione, essa deve essere richiesta alla competente autorita’ italiana.

 2. dichiarazione del caricatore attestante che:
1. i veicoli stradali ed i carri ferroviari sono stati esaminati prima della caricazione e non presentano deformazioni o lesioni degli elementi strutturali e dei ganci per l’attacco delle rizze, tali da pregiudicarne la robustezza;
2. lo stivaggio sui veicoli stradali e sui carri ferroviari e’ stato effettuato conformemente a quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali come appropriato;
3. i veicoli stradali ed i carri ferroviari non contengono altre merci e/o esplosivi incompatibili tra di loro;
4. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita’;
5. i colli sono stati sistemati nei veicoli stradali e nei carri ferroviari in modo da evitare qualsiasi loro spostamento durante il trasporto;
6. i colli sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

 3. il/i vettore/i terrestre/i, in calce alla dichiarazione di cui sopra, deve/devono attestare che quanto rappresentato in essa non e’ venuto meno nel corso del viaggio terrestre di loro competenza;

c) la sottoelencata documentazione per i contenitori:

 1. dichiarazione del caricatore attestante che:
1. i contenitori sono stati esaminati prima di essere caricati e sono risultati in buone condizioni, puliti, asciutti e rivestiti internamente in conformita’ a quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, come appropriato;
2. i contenitori non contengono altre merci e/o esplosivi incompatibili tra loro;
3. i colli sono stati esaminati per accertare la loro integrita’;
4. i colli sono stati sistemati nei contenitori in modo da evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;
5. i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati, marcati ed etichettati;

 2. dichiarazione del/i vettore/i terrestre/i attestante che i contenitori, durante il trasporto, non hanno subito danneggiamenti che ne pregiudichino l’integrita’ strutturale o che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli;

d) dati relativi ai mezzi di trasporto utilizzati per l’ingresso o l’uscita dal porto degli esplosivi da imbarcare o sbarcare.

 7.3. Per i rifiuti pericolosi:

a) La documentazione per la tracciabilita’ dei rifiuti prevista dagli articoli 188-bis, 188-ter e 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

b) solo per spedizioni transfrontaliere da e verso paesi comunitari e paesi terzi, copia dei documenti di accompagnamento di cui al regolamento CE n. 1013/2006 del Consiglio del 14 giugno 2006 e successive modifiche, n. 152 nonche’ la garanzia finanziaria di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1998, n. 370 fintanto che non sara’ sostituito dal decreto di cui all’art. 194 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) limitatamente al trasporto su carri ferroviari, la documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308.

 7.4. Per alcune merci pericolose per le quali il Codice IMDG richiede dichiarazioni aggiuntive, le stesse devono essere riportate sul documento di trasporto (annesso 5).

 7.5. La documentazione indicata nel presente punto 7. deve riportare, in corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonche’ la sua posizione all’interno dell’organizzazione o della societa’ di appartenenza. Essa puo’ essere presentata in fotocopia, anche non autenticata, oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS previsto dall’art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i.

8. TRANSHIPMENT: PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI SBARCO E REIMBARCO – NULLA OSTA ALLO SBARCO ED AUTORIZZAZIONE ALL’IMBARCO

 8.1. Le presenti procedure si applicano alle operazioni di transhipment di merci pericolose, con esclusione delle classi 1 (esplosivi) – tranne per quelle classificate con il codice 1.4S, 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) e dei rifiuti pericolosi in genere, trasportati in colli, contenitori e contenitori cisterna.

 8.2. Per il nulla osta allo sbarco di merci in transhipment, in luogo dell’istanza dovra’ essere presentata da parte dell’armatore, raccomandatario marittimo o comandante della nave, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto sbarco della merce o con tempi inferiori determinati in sede locale dall’autorita’ marittima in relazione ad esigenze locali, una “comunicazione” in carta semplice (annesso 6), in duplice copia, contenente:

a) i seguenti dati:

 1. nome, nazionalita’, stazza lorda e data di previsto arrivo della nave da cui devono essere sbarcate le merci;

 2. ormeggio previsto della nave in porto;

 3. porto di provenienza e di prevista destinazione delle merci;

 4. nome, nazionalita’, stazza lorda e data di arrivo della nave o delle navi su cui e’ previsto il successivo imbarco delle merci, specificando quali merci verranno imbarcate per ogni nave; qualora i predetti dati non siano noti al momento dello sbarco, gli stessi dovranno essere comunicati all’atto della richiesta di autorizzazione all’imbarco;

 5. codice alfanumerico nel caso dei contenitori o dei contenitori-cisterna;

 6. numero dei colli, tipo di imballaggio (eventualmente integrato col codice di identificazione) e massa lorda o netta o volume;

 7. nome di spedizione appropriato, numero UN, classe o divisione e, quando assegnato, gruppo di imballaggio delle merci;

 8. numero totale di persone a bordo;

b) nella comunicazione deve essere attestato, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che:

 1. la nave e’ in possesso della pertinente documentazione di cui al punto 4. del presente allegato, in corso di validita’;

 2. i contenitori sono omologati e collaudati in conformita’ alla Convenzione CSC ’72, come emendata;

 3. gli imballaggi, i grandi imballaggi, i contenitori intermedi, i contenitori per il trasporto alla rinfusa, i contenitori-cisterna, i recipienti a pressione, i CGEM ovvero altre CTU utilizzate per il trasporto sono omologati e collaudati in conformita’ alle disposizioni del codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali, ove applicabili;

 4. i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformita’ alla normativa internazionale;

 5. le merci pericolose sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute in unita’ di trasporto del carico, sono appropriatamente stivate e fissate e le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto secondo quanto prescritto dal codice IMDG o alle pertinenti norme nazionali;

 8.3. L’autorita’ marittima, dopo aver verificato che la comunicazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente copia della comunicazione stessa, con le determinazioni adottate; il richiedente provvede per la consegna della stessa al comandante della nave qualora non sia quest’ultimo l’istante. L’autorita’ marittima puo’ restituire la comunicazione vistata anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto ivi compreso il PMIS, previsto dall’art.14-bis del d.lgs. 196/2005 e s.m.i.

 8.4. Per l’autorizzazione all’imbarco e trasporto delle merci in sosta per il successivo reimbarco dovra’ essere presentata l’apposita istanza di cui all’annesso 7.

 8.5. All’istanza di autorizzazione all’imbarco e trasporto deve essere allegata esclusivamente copia della comunicazione di cui al precedente punto 8.2 vistata dall’autorita’ marittima.

 8.6. Alle operazioni di sbarco e successivo reimbarco si applicano, altresi’, le norme di cui ai precedenti punti 6.5, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 e, solo per l’imbarco, 6.2 e 6.14.

 8.7. Per le operazioni effettuate presso i “terminal specializzati”, l’autorita’ marittima puo’ stabilire ulteriori semplificazioni in merito alle indicazioni prescritte per la comunicazione di cui al precedente punto 8.2, restando salva, comunque, l’indicazione del numero UN e della classe delle merci pericolose.

 8.8. La presentazione della documentazione di cui al presente punto 8 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Le autorita’ marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all’attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

9. TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE O IN QUANTITA’ ESENTI

 9.1. Nel caso di trasporto di sole merci pericolose imballate in quantita’ limitate ( cosi’ come specificate nel capitolo 3.4 del Codice IMDG), o imballate in quantita’ esenti ( cosi’ come specificate nel capitolo 3.5 del Codice IMDG), a cura dell’armatore, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave deve essere presentato il documento di trasporto di cui all’annesso 5 (recante in aggiunta l’indicazione “quantita’ limitata” o “LTD QTY” ovvero quantita’ esenti” o “excepted quantities”, come appropriato), integrato da una comunicazione riportante l’ubicazione a bordo delle merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l’orario stimato di partenza. Eventuali dichiarazioni aggiuntive come indicato nel Codice IMDG, dovranno essere riportate sul documento di trasporto.
 L’autorita’ marittima, dopo aver verificato che la documentazione sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente una copia vistata del documento presentato che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibito, su richiesta, all’autorita’ marittima del porto di sbarco.

 9.2. Al comandante della nave devono essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 6.14.

 9.3. La presentazione della documentazione di cui al punto 9.1 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le autorita’ marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all’attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.

 9.4. E’ fatto salvo quanto previsto al punto 10. del presente allegato.

10 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE IN CONFORMITA’ ALLE NORME ADR E RID A BORDO DI NAVI TRAGHETTO CHE EFFETTUANO VIAGGI NAZIONALI DI DURATA LIMITATA

 10.1 Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, a bordo di navi traghetto, da carico e da passeggeri e’ consentito il trasporto di merci pericolose:

in contenitori e in colli posti su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti;

alla rinfusa in veicoli stradali, carri ferroviari o contenitori, posti su veicoli stradali o carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e trenta minuti;

in veicoli cisterna, in carri cisterna ferroviari, in contenitori cisterna o in CGEM posti su veicoli stradali – autopropulsi o rimorchiabili -, o su carri ferroviari in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore:
 in conformita’ alle norme ADR e alle norme RID, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:

 10.1.1 il viaggio deve essere effettuato solo in condizioni meteomarine favorevoli;

 10.1.2 deve sempre essere riportata la marcatura “inquinante marino” o “marine pollutant”, se applicabile, in conformita’ al codice IMDG;

 10.1.3 in ogni caso deve essere rispettata la normativa prevista dal codice IMDG relativa alle disposizioni riguardanti le merci pericolose ammissibili al trasporto (che dovranno
essere esclusivamente quelle elencate nel codice IMDG nonche’ quelle espressamente autorizzate dall’Amministrazione) e alle disposizioni di cui alla parte 7 (disposizioni concernenti le operazioni di trasporto), fatto salvo lo stivaggio e la segregazione dei colli su veicoli stradali, autopropulsi o rimorchiabili, e su carri ferroviari, ovvero dei contenitori caricati sugli stessi che puo’ essere conforme all’ADR/RID. Devono inoltre essere rispettate le eventuali limitazioni nonche’ le modalita’ di trasporto imposte dalle certificazioni di sicurezza della nave. Eventuali eccezioni rispetto a quanto previsto dal presente punto saranno valutate di volta in volta dall’Amministrazione.

 10.1.4 Il trasporto di sole merci pericolose imballate in quantita’ limitate e/o imballate in quantita’ esenti non e’ soggetto alla presentazione dell’istanza di cui all’annesso 3 del presente allegato ed alla documentazione di cui al precedente punto 6.14. In tali casi, non essendo previsto alcun documento dall’ADR e dal RID, dovra’ essere presentata all’autorita’ marittima del porto d’imbarco, a cura dell’interessato, una comunicazione scritta che il trasporto e’ effettuato in regime di merci pericolose imballate in quantita’ limitate e/o imballate in quantita’ esenti conformemente alle esenzioni previste ai Capitoli 3.4 e 3.5 dall’ADR e dal RID.
 Tale comunicazione deve altresi’ riportare la tipologia della merce pericolosa (UN Number e proper shipping name), l’ubicazione a bordo del veicolo che trasporta merci pericolose, il numero totale delle persone a bordo e l’orario stimato di partenza.
 L’autorita’ marittima, dopo aver verificato che la documentazione presentata sia completa in ogni sua parte e che le merci pericolose siano ammesse al trasporto, restituisce al richiedente una copia vistata della stessa che deve accompagnare le merci pericolose durante il trasporto ed essere esibita, su richiesta, all’autorita’ marittima del porto di sbarco.

 10.1.5 ll documento di trasporto previsto dalle norme RID/ADR contenente l’indicazione delle merci pericolose presenti a bordo del veicolo stradale o del carro ferroviario puo’ essere presentato all’autorita’ marittima del porto d’imbarco, in alternativa al documento di trasporto di cui all’annesso 5 del presente allegato, fermo restando l’obbligo di indicazione “inquinante marino” o “marine pollutant”, se applicabile, in conformita’ al codice IMDG.

 10.1.6 La presentazione della documentazione di cui ai paragrafi 10.1.4 e 10.1.5 equivale alle comunicazioni previste dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. Le autorita’ marittime, pertanto, dovranno successivamente, provvedere all’attivita’ di notifica sul sistema SafeSeaNet (SSN), qualora non vi sia un sistema automatico alternativo.