Provvedimento: Regolamento | Tipo: Comunitaria | Numero: 2014/592/ue
Argomento: Legislazione | Categoria: Rifiuti
| Organo emanante: Commissione europea | Data: 3 Giugno 2014
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea | Numero Gazzetta: L165 | Supplemento:
Data pubblicazione: 4 Giugno 2014 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione del 3 giugno 2014che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L165 del 4.6.2014)

 

Regolamento (UE) n. 592/2014

della Commissione  del 3 giugno 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. L165 del 4.6.2014)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, lettere d) ed e), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 27, primo comma, lettere h) ed i), l’articolo 27, secondo comma, e l’articolo 45, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso suddivide questi prodotti in categorie specifiche che riflettono il livello di tali rischi e fissa prescrizioni per il loro uso sicuro e il loro smaltimento.

(2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme relative all’uso e allo smaltimento dello stallatico.

(3) Il letame di pollame è prodotto come parte integrante della riproduzione e dell’allevamento di pollame nelle aziende agricole e può essere utilizzato in loco come combustibile senza essere sottoposto a trattamento preliminare, a condizione che siano soddisfatte le pertinenti prescrizioni per la tutela della salute e dell’ambiente e che l’utilizzo specifico non comporti impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

(4) Gli impianti di combustione che utilizzano letame di pollame come combustibile sono tenuti ad adottare le misure d’igiene necessarie per prevenire la diffusione di eventuali agenti patogeni. Tali misure devono comprendere anche il trattamento delle acque reflue provenienti dal luogo di immagazzinaggio del letame di pollame.

(5) I residui della combustione del letame di pollame, in modo particolare le ceneri, sono una fonte importante di minerali che possono essere raccolti per la produzione di fertilizzanti minerali; la Commissione sta attualmente elaborando una legislazione dell’Unione relativamente a tali residui. È quindi opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i residui della combustione anziché eliminarli come rifiuti.

(6) In questa fase la Commissione dispone unicamente di prove esaustive indicanti che è stata sviluppata una tecnologia per utilizzare il letame di pollame come combustibile nelle aziende senza effetti negativi per l’ambiente o per la salute umana. Qualora la Commissione ottenga prove che permettano di concludere che è possibile utilizzare il letame di altre specie come combustibile garantendo un livello equivalente di tutela della salute e dell’ambiente, le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere rivedute di conseguenza.

(7) Al fine di garantire la legittimità dell’ulteriore uso del letame di pollame come combustibile negli impianti di combustione, dovrebbero essere stabilite prescrizioni aggiuntive in materia di tutela della salute e dell’ambiente per questo uso specifico al fine di prevenire impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

(8) L’esistenza di prescrizioni armonizzate che affrontino, in modo olistico, il controllo dei rischi per la salute umana e degli animali e per l’ambiente derivanti dall’uso del letame come combustibile negli impianti di combustione in azienda agevolerebbe inoltre lo sviluppo di tecnologie destinate agli impianti di combustione che utilizzano in azienda letame di pollame come fonte sostenibile di combustibile.

(9) È pertanto opportuno modificare l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 in modo da introdurre ulteriori prescrizioni per l’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione.

(10) Il rispetto da parte degli operatori di alcune norme ambientali di cui al presente regolamento dovrebbe essere verificato da o per conto dell’autorità competente.

(11) Le norme di trasformazione descritte all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera F, del regolamento (UE) n. 142/2011 per le caldaie sono state approvate come metodo alternativo conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1069/2009. È possibile applicare tali norme, con gli adattamenti necessari, anche alla combustione di grassi animali come combustibili nei motori fissi a combustione interna.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011.

(13) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento è necessario introdurre prescrizioni per quanto riguarda i controlli ufficiali relativi alla combustione di grassi animali e letame di pollame come combustibile. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) l’articolo 6 è così modificato:

a) il titolo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6
Smaltimento mediante incenerimento, smaltimento o recupero mediante coincenerimento e uso come combustibile»;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«6.   Gli operatori garantiscono che gli impianti di combustione sotto il loro controllo, diversi da quelli di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, in cui sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati sono utilizzati come combustibile soddisfino le condizioni generali e le prescrizioni specifiche di cui, rispettivamente, ai capi IV e V dell’allegato III e siano riconosciuti dall’autorità competente conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
7.   L’autorità competente riconosce gli impianti di combustione di cui al paragrafo 6 destinati all’uso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibile solamente a condizione che:
a) gli impianti di combustione rientrino nel campo di applicazione dell’allegato III, capo V, del presente regolamento;
b) gli impianti di combustione soddisfino tutte le pertinenti condizioni generali e prescrizioni specifiche di cui all’allegato III, capi IV e V, del presente regolamento;
c) esistano procedure amministrative intese a garantire che le prescrizioni relative al riconoscimento degli impianti di combustione siano verificate ogni anno.
8.   Per l’uso del letame di pollame come combustibile secondo quanto stabilito nell’allegato III, capo V, si applicano le seguenti norme in aggiunta a quelle di cui al paragrafo 7 del presente articolo:
a) la domanda di riconoscimento presentata dall’operatore all’autorità competente a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1069/2009 deve contenere elementi di prova certificati dall’autorità competente o da un’organizzazione professionale autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro, indicanti che l’impianto di combustione in cui il letame di pollame è utilizzato come combustibile rispetta pienamente i valori limite di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all’allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento;
b) la procedura di riconoscimento di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è conclusa solo quando, nei primi sei mesi di funzionamento dell’impianto di combustione, l’autorità competente o un’organizzazione professionale autorizzata da tale autorità abbia effettuato almeno due controlli consecutivi, di cui uno senza preavviso, comprese le necessarie misurazioni della temperatura e delle emissioni. Il pieno riconoscimento può essere concesso dopo che i risultati di tali controlli hanno dimostrato il rispetto dei parametri di cui all’allegato III, capo V, sezione B, punto 4, del presente regolamento.»;

2) gli allegati III e XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Per un periodo transitorio di due anni dalla data di cui all’articolo 3, primo comma, gli Stati membri possono autorizzare il funzionamento degli impianti di combustione che utilizzano grassi fusi o letame di pollame come combustibile che sono stati riconosciuti a norma della legislazione nazionale.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

 

ALLEGATO

Gli allegati III e XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1) l’allegato III è così modificato:

a) il titolo dell’allegato III è sostituito dal seguente:

b) sono aggiunti i seguenti capi IV e V:

«CAPO IV

PRESCRIZIONI GENERALI PER L’USO DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI PRODOTTI DERIVATI COME COMBUSTIBILE

Sezione 1

Prescrizioni generali relative alla combustione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile

1. Gli operatori degli impianti di combustione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, garantiscono il rispetto delle seguenti condizioni negli impianti di combustione sotto il loro controllo:

a) i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come combustibile devono essere utilizzati a tale scopo quanto prima o immagazzinati in condizioni di sicurezza fino al loro uso;

b) gli impianti di combustione devono applicare misure appropriate per garantire che la pulizia e la disinfezione dei container e dei veicoli siano effettuate in un’area dedicata dei loro locali da cui le acque reflue possono essere raccolte e smaltite conformemente alla legislazione dell’Unione, in modo da evitare rischi di contaminazione dell’ambiente.

In deroga alle prescrizioni di cui al primo comma, i container e i veicoli utilizzati per il trasporto di grassi fusi possono essere puliti e disinfettati presso l’impianto di carico o qualsiasi altro impianto riconosciuto o registrato a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009;

c) gli impianti di combustione devono essere ubicati su un terreno duro e ben drenato;

d) gli impianti di combustione devono applicare misure appropriate di protezione contro gli organismi nocivi. A tal fine deve essere applicato un programma documentato di lotta contro gli organismi nocivi;

e) il personale deve avere accesso ad adeguate strutture per l’igiene personale, quali servizi igienici, spogliatoi e lavabi, se necessari per prevenire i rischi di contaminazione delle attrezzature per la manipolazione degli animali d’allevamento o degli alimenti per tali animali;

f) per tutte le parti dell’impianto di combustione devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia e disinfezione. Per la pulizia devono essere fornite adeguate attrezzature e prodotti;

g) il controllo dell’igiene deve comprendere regolari ispezioni dell’ambiente e delle attrezzature. Il calendario delle ispezioni e i risultati delle medesime devono essere documentati e conservati per almeno due anni;

h) se si utilizzano grassi fusi come combustibile in motori fissi a combustione interna situati in impianti di trasformazione di alimenti o mangimi riconosciuti o registrati, la trasformazione degli alimenti o dei mangimi nello stesso sito deve avvenire in condizioni di assoluta separazione.

2. Gli operatori degli impianti di combustione adottano tutte le precauzioni necessarie riguardo al ricevimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati per evitare o limitare per quanto possibile i rischi per la salute umana o degli animali e per l’ambiente.

3. Gli animali non possono avere accesso all’impianto di combustione né ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati in attesa della combustione o alle ceneri risultanti dalla combustione.

4. Se l’impianto di combustione è ubicato in un’azienda che detiene animali appartenenti a specie da produzione alimentare:

a) vi deve essere totale separazione fisica tra le apparecchiature di combustione e gli animali, compresi i mangimi e le lettiere;

b) le apparecchiature devono essere dedicate esclusivamente al funzionamento dell’impianto di combustione e non vanno utilizzate altrove nell’azienda tranne qualora siano state pulite e disinfettate efficacemente prima di tale uso;

c) il personale che lavora nell’impianto di combustione deve cambiarsi gli indumenti esterni e le scarpe e adottare misure di igiene personale prima di manipolare gli animali in questa o in qualsiasi altra azienda, i mangimi o il materiale da lettiera.

5. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati in attesa della combustione come combustibili e i residui della combustione devono essere immagazzinati in un’area dedicata chiusa e coperta o in contenitori coperti e a tenuta stagna.

6. La combustione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati è effettuata in condizioni che evitano la contaminazione incrociata del mangime.

Sezione 2

Condizioni di funzionamento degli impianti di combustione

1. Gli impianti di combustione devono essere progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in modo che, anche nelle condizioni più sfavorevoli, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano trattati per almeno 2 secondi a una temperatura di 850 °C o per almeno 0,2 secondi a una temperatura di 1 100 °C.

2. I gas prodotti dal processo sono portati, in modo controllato e omogeneo, per 2 secondi ad una temperatura di 850 °C o per 0,2 secondi ad una temperatura di 1 100 °C.

La temperatura deve essere misurata vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall’autorità competente.

3. Per monitorare i parametri e le condizioni del processo di combustione sono utilizzate tecniche automatizzate.

4. I risultati delle misurazioni della temperatura sono registrati automaticamente e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare la conformità alle condizioni di funzionamento autorizzate di cui ai punti 1 e 2, secondo le procedure decise dall’autorità pertinente.

5. L’operatore di un impianto di combustione assicura che il combustibile sia bruciato in modo tale che il tenore di carbonio organico totale delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3 % o la loro perdita per ignizione sia inferiore al 5 % del peso a secco del materiale.

Sezione 3

Residui della combustione

1. La quantità e la nocività dei residui della combustione sono ridotte al minimo. Tali residui devono essere recuperati o, qualora ciò non sia opportuno, smaltiti o utilizzati in conformità alla legislazione pertinente dell’Unione.

2. Il trasporto e l’immagazzinaggio intermedio di residui secchi, anche sotto forma di polveri, sono realizzati in contenitori chiusi o in un altro modo che impedisca la dispersione nell’ambiente.

Sezione 4

Guasto o condizioni di funzionamento anomale

1. L’impianto di combustione è dotato di dispositivi che bloccano automaticamente le attività in caso di guasto o di condizioni di funzionamento anomale finché non viene ripreso il normale funzionamento.

2. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non interamente bruciati devono essere sottoposti a una nuova combustione o smaltiti mediante i mezzi di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009, ad eccezione dello smaltimento in una discarica autorizzata.

CAPO V

TIPI DI IMPIANTI E DI COMBUSTIBILI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA COMBUSTIONE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER DETERMINATI TIPI DI IMPIANTI

A.   Motori fissi a combustione interna

1. Materie prime:

per questo processo si può utilizzare la parte grassa derivata dai sottoprodotti di origine animale di qualsiasi categoria purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) se non viene utilizzato olio di pesce o grasso fuso prodotto a norma dell’allegato III, sezioni VIII o XII, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004, la parte grassa derivata da sottoprodotti di origine animale deve essere prima trasformata mediante:

i) nel caso della parte grassa di materiali di categoria 1 e 2, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 di cui all’allegato IV, capo III.

Se tale grasso è trasportato dall’impianto di trasformazione per essere destinato alla combustione diretta immediata mediante un sistema di convoglio chiuso che non può essere aggirato, e a condizione che tale sistema sia stato autorizzato dall’autorità competente, la marcatura permanente con trieptanoato di glicerina (GHT) di cui all’allegato VIII, capo V, punto 1, non è richiesta;

ii) nel caso della parte grassa di materiali di categoria 3, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo di trasformazione 7 di cui all’allegato IV, capo III;

iii) nel caso di materiali ottenuti da pesci, uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all’allegato IV, capo III;

b) la parte grassa deve essere separata dalle proteine e nel caso di grasso proveniente da ruminanti destinato alla combustione in un altro impianto, vanno rimosse le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso.

2. Metodologia:

la combustione di grasso animale come combustibile in un motore fisso a combustione interna è effettuata nel seguente modo:

a) le parti grasse di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere bruciate:

i) alle condizioni previste nel capo IV, sezione 2, punto 1; oppure

ii) utilizzando parametri di processo che consentano di conseguire un risultato equivalente a quello delle condizioni di cui al punto i) e che siano autorizzati dall’autorità competente;

b) non è consentita la combustione di materiale di origine animale diverso dal grasso animale;

c) il grasso animale derivato da materiali di categoria 1 o 2 che è stato sottoposto a combustione in locali riconosciuti o registrati in conformità ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 183/2005 o in luoghi pubblici deve essere stato trasformato con il metodo di trasformazione 1 di cui all’allegato IV, capo III;

d) la combustione di grasso animale deve essere effettuata conformemente alla legislazione dell’Unione per la tutela dell’ambiente, tenendo conto in particolare delle norme e delle prescrizioni di tale legislazione come pure delle prescrizioni riguardanti le migliori tecniche disponibili per il controllo e il monitoraggio delle emissioni.

3. Condizioni di funzionamento:

in deroga alle prescrizioni di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, primo comma, le prescrizioni basate su altri parametri di processo che garantiscono un risultato ambientale equivalente possono essere autorizzate dall’autorità competente responsabile per le questioni ambientali.

B.   Impianti di combustione in azienda nei quali è utilizzato come combustibile il letame di pollame

1. Tipo di impianto:

impianto di combustione in azienda avente una potenza termica nominale totale non superiore a 5 MW.

2. Materie prime e campo di applicazione:

esclusivamente letame di pollame (stallatico) non trasformato, quale menzionato all’articolo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, che deve essere utilizzato come combustibile conformemente alle prescrizioni di cui ai punti da 3 a 5.

Negli impianti di combustione in azienda di cui al punto 1 non è autorizzato l’uso come combustibile di altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati né di letame di altre specie o generato al di fuori dell’azienda.

3. Prescrizioni specifiche per il letame di pollame utilizzato come combustibile:

a) il letame deve essere conservato in modo sicuro in una zona di immagazzinaggio chiusa per ridurre al minimo la necessità di ulteriori manipolazioni e per evitare la contaminazione incrociata con altre zone di un’azienda che detiene animali appartenenti a specie da produzione alimentare;

b) l’impianto di combustione in azienda deve essere dotato di:

i) un sistema automatico di gestione del combustibile per immettere il combustibile direttamente nella camera di combustione senza ulteriori manipolazioni;

ii) un bruciatore ausiliario che deve essere utilizzato durante le operazioni di avvio e di arresto per garantire che le prescrizioni relative alla temperatura di cui al capo IV, sezione 2, punto 2, siano soddisfatte in qualsiasi momento durante tali operazioni e fintantoché vi siano materiali incombusti nella camera di combustione.

4. Valori limite di emissione e prescrizioni in materia di monitoraggio:

a) le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto (vale a dire la somma di monossido di azoto e di diossido di azoto, espressi in diossido di azoto) e particolato non superano i seguenti valori limite di emissione espressi in mg/Nm3 ad una temperatura di 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa e ad un tenore di ossigeno dell’11 %, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi:

          Inquinante         |  Valore limite di emissione in mg/Nm3

  anidride solforosa        |  50

  ossidi di azoto (come NO2)|  200

  particolato               |  10

b) l’operatore dell’impianto di combustione in azienda effettua almeno misurazioni annuali dell’anidride solforosa, degli ossidi di azoto e del particolato.

In alternativa alle misurazioni di cui al primo comma, per determinare le emissioni di anidride solforosa possono essere utilizzate altre procedure, verificate ed approvate dall’autorità competente.

Il monitoraggio è effettuato da o per conto dell’operatore conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente;

c) tutti i risultati sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza dei valori limite di emissione;

d) per gli impianti di combustione in azienda che fanno uso di un dispositivo di abbattimento secondario al fine di rispettare i valori limite di emissione, il funzionamento effettivo di tale dispositivo è monitorato in modo continuativo e i risultati vengono registrati;

e) in caso di mancata conformità ai valori limite di emissione di cui alla lettera a) o qualora un impianto di combustione in azienda non soddisfi le prescrizioni di cui al capo IV, sezione 2, punto 1, gli operatori informano immediatamente l’autorità competente e adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Se la conformità non può essere ripristinata, l’autorità competente sospende il funzionamento dell’impianto e ne revoca il riconoscimento.

5. Modifiche di funzionamento e guasti:

a) l’operatore notifica all’autorità competente qualsiasi modifica prevista dell’impianto di combustione in azienda che possa modificare le sue emissioni almeno un mese prima della data in cui avviene la modifica;

b) l’operatore adotta le misure necessarie per garantire che i periodi di avvio e di arresto dell’impianto di combustione in azienda e di eventuale malfunzionamento siano della durata più breve possibile. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo di abbattimento secondario, l’operatore informa immediatamente l’autorità competente.»;

2) nell’allegato XVI, capo III, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione 12

Controlli ufficiali relativi agli impianti riconosciuti per la combustione di grasso animale e letame di pollame come combustibile

L’autorità competente effettua controlli documentali presso gli impianti riconosciuti per la combustione di grasso animale e di letame di pollame come combustibile di cui all’allegato III, capo V, conformemente alle procedure di cui all’articolo 6, paragrafi 7 e 8.»