Argomento: Legislazione | Categoria: Incendi boschivi
| Organo emanante: Presidenza del Consiglio dei Ministri | Data: 9 Giugno 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 138 | Supplemento:
Data pubblicazione: 15 Giugno 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attivita’ antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu’ efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (GU n.138 del 15-6-2016)
Comunicato
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attivita’ antincendio boschivo per la stagione estiva 2016. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu’ efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.
(GU n.138 del 15-6-2016)
Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Siciliana
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d’Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
e, p.c.
Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Al Presidente dell’Unione delle province italiane
Al Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani
Come noto, la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attivita’ antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno 2016 e termineranno il 30 settembre 2016.
Al fine di affrontare in maniera ottimale la prossima campagna antincendio boschivo per la stagione estiva 2016, la presente comunicazione riporta un’analisi del fenomeno incendi boschivi e di interfaccia in Italia negli ultimi anni e contiene in allegato le raccomandazioni tecniche, quale parte integrante, per un piu’ efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la prossima stagione estiva.
La stagione estiva del 2015 e’ stata caratterizzata da condizioni metereologiche nel complesso favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, specialmente se paragonata con le precedenti due stagioni estive del 2013 e 2014, ma comunque nella media delle stagioni estive che caratterizzano il territorio italiano. A fronte di tali condizioni favorevoli, la risposta del sistema regionale e statuale impiegato nelle attivita’ di antincendio boschivo, e’ stata nel complesso soddisfacente, avendo registrato a livello nazionale un forte decremento della superficie media percorsa dal fuoco, a fronte di un incremento del numero complessivo di incendi che rimane comunque inferiore alla media degli incendi registrati negli ultimi 40 anni.
Tali buoni risultati conseguiti non devono comunque fare abbassare il livello di attenzione sul problema degli incendi boschivi e di interfaccia che, al contrario, necessita’ di essere contrastato con un continuo e sinergico raccordo fra tutte le componenti, sia regionali sia statali, nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile.
Nel rispetto del dettato normativo che assegna alla responsabilita’ regionale il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, la migliore strategia e’ costituita dal dispiegamento di squadre di avvistamento e spegnimento da terra, modulate in relazione alle peculiarita’ del territorio anche tenendo conto delle idonee previsioni giornaliere del pericolo incendi e supportate, laddove necessario, da idonei mezzi aerei regionali. Nelle situazioni piu’ gravi e di difficile gestione, potra’ essere richiesto il supporto dei mezzi della flotta antincendio di Stato coordinata dal Dipartimento della protezione civile, che va comunque intesa come concorso residuale e non primario nelle operazioni di spegnimento.
Per la prossima campagna estiva antincendio boschivo la flotta aerea di Stato sara’ ulteriormente incrementata rispetto allo scorso anno. In particolare si potra’ disporre di 16 velivoli Canadair CL-415 – di cui uno co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del progetto «Buffer.IT» che, sebbene prioritariamente destinato al Meccanismo unionale di protezione civile potra’, essere utilmente impiegato anche sul territorio italiano – e 4 elicotteri Erickson S-64F, di cui uno considerato quale riserva tecnica. Alle citate flotte, si aggiungeranno altri elicotteri del comparto Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sara’ pertanto quanto mai necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico di ottimizzare l’impiego di tali velivoli con quello delle flotte aeree antincendio regionali. Altresi’, il Dipartimento della protezione civile assicurera’ il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, onde garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza per la compiuta attuazione delle allegate raccomandazioni.
Alla luce di quanto rappresentato, consegue l’opportunita’ che le Amministrazioni regionali organizzino le proprie attivita’ di lotta attiva, utilizzando in maniera efficace tutte le risorse di cui dispongono, sia quelle terrestri che quelle aeree, sostenendo dove possibile accordi con le Amministrazioni regionali limitrofe per condividere strategie e mezzi.
L’analisi delle precedenti campagne estive antincendio boschivo evidenzia altresi’ l’importanza che rivestono le attivita’ di prevenzione, da attuare periodicamente, e quelle di controllo e monitoraggio continuo del territorio, al fine di impedire gli inneschi degli incendi e di consentire un quanto piu’ tempestivo ed efficace primo intervento di lotta attiva.
E’ importante altresi’ rimarcare che vi sia anche una stretta collaborazione con le autorita’ competenti nelle attivita’ investigative e di ricerca degli autori degli atti incendiari, per la maggior parte di carattere doloso o colposo, anche come fattore deterrente preventivo.
Le SS.LL. vorranno altresi’ proseguire con le attivita’ di promozione tra i cittadini della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente, evidenziando le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi e di interfaccia.
Si coglie l’occasione per ribadire che, anche quest’anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, sara’ reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati alle attivita’ antincendio boschivo. Vorranno pertanto le SS.LL. far verificare che le proprie strutture abbiano gia’ provveduto all’invio delle informazioni richieste, secondo le modalita’ gia’ comunicate dallo stesso Dipartimento.
Si confida che le presenti raccomandazioni siano tempestivamente e puntualmente attuate, in stretto raccordo con le diverse componenti istituzionali competenti nelle attivita’ di antincendio boschivo, per un proficuo coordinamento della risposta organizzativa ed operativa dell’intero Sistema.
Roma, 9 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Allegato
ATTIVITA’ ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) PER LA STAGIONE ESTIVA 2016. RACCOMANDAZIONI PER UN PIU’ EFFICACE CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED AI RISCHI CONSEGUENTI
a) Attivita’ di previsione e prevenzione
assicurare un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attivita’ AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati, per attivita’ di previsione delle condizioni di rischio incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi cosi’ come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell’anno presso i Centri funzionali regionali e di cui garantisce il continuo sviluppo nonche’ la tempestiva diffusione di eventuali aggiornamenti anche per il tramite di appositi seminari tecnici.
incentivare e sensibilizzare enti e societa’ che gestiscono le infrastrutture, affinche’ attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria;
supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attivita’ di prevenzione indiretta, indicando come prioritaria l’istituzione e l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, cosi’ come previsto dall’art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l’applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo forestale dello Stato, per le proprie attivita’ di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle Amministrazioni comunali attraverso il Sistema informativo della montagna;
definire con le prefetture – Uffici territoriali di Governo ed i comuni a maggior rischio di incendi boschivi attivita’ di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco;
promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita’ di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
stabilire, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realta’ italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
b) Attivita’ di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi
provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attivita’ di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l’impiego di forze facenti capo a diversi soggetti;
assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall’art. 8, della legge n. 353 del 2000;
definire, con le societa’ di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita’ principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l’incolumita’ pubblica e privata.
c) Attivita’ di pianificazione di protezione civile
sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell’aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreche’ nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attivita’ di informazione alla popolazione. Stante la peculiarita’ del periodo estivo, si raccomanda altresi’ la promozione dell’elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell’ambito delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche’ di mezzi aerei da destinare ad attivita’ di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio. d) Attivita’ di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell’emergenza
adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le con forze di terra con quelle aeree;
formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, cosi’ da implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto e’ piu’ che mai attuale vista l’effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;
assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all’impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresi’, il ricorso ad accordi per l’utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;
garantire, altresi’, l’indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalita’ e profilo di responsabilita’ tali da consentire l’ottimale coordinamento delle attivita’ delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;
garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all’art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia’ integrate, nonche’ il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e’ indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilita’ dell’impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu’ necessario in ogni momento. Cio’ al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere piu’ tempestivo ed efficace l’intervento;
assicurare, cosi’ come previsto dall’art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un’operativita’ di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche’, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992;
valutare la possibilita’ di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l’attivita’ di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera’ il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l’efficacia e la tempestivita’ degli interventi, nonche’ l’impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita’ rispetto all’attivita’ di contrasto a terra;
promuovere un’attivita’ di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche’, nell’ambito delle normali attivita’ di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita’ di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all’Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
adottare tutte le misure necessarie, compresa l’attivita’ di segnalazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile ai sensi dell’art. 712 del Codice della navigazione, affinche’ impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita’, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
ampliare per quanto possibile la disponibilita’ di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d’acqua;
definire opportune intese con le Capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita’ di pesca e balneazione, sia per assicurare l’eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.