Provvedimento: Delibera | Tipo: Nazionale | Numero: 1
Argomento: Legislazione | Categoria: Appalti
| Organo emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione | Data: 11 Gennaio 2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 26 | Supplemento:
Data pubblicazione: 1 Febbraio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Autorità Nazionale Anticorruzione Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG. (GU n.26 del 1-2-2017)

   
Delibera 11 gennaio 2017, n. 1

Autorità Nazionale Anticorruzione Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG. (Delibera n. 1).

(GU n.26 del 1-2-2017)

L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 Visto l’art. 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all’Autorita’ nazionale anticorruzione (di seguito Autorita’);
Visto l’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale ha posto le spese di funzionamento dell’Autorita’ a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto che l’Autorita’, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche’ le relative modalita’ di riscossione;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali, ha previsto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’ i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa’ Poste Italiane Spa, dedicati, che garantiscano la piena tracciabilita’ dei relativi pagamenti;
Visto l’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 che, ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita’ su richiesta della stazione appaltante;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, prevedendo tra l’altro che l’Autorita’ non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti e ai comuni non capoluogo che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti ivi previsti;
Visto l’art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilita’ dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che: (i) le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano, tra l’altro, il CIG, tranne i casi di esclusione ivi disposti; (ii) il CIG e’ inserito a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori; (iii) le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP;
Visto l’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha inserito dopo l’art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’art. 7-bis, in virtu’ del quale i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, possono comunicare, mediante
la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo CIG;
Visto l’art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2015, n. 89, che ha disciplinato l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso
le
pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e’ annotato anche il CIG, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilita’ di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto l’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha attribuito all’Autorita’ – a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti – la potesta’ di non rilasciare il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Visto l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha rimesso all’Autorita’ la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita’ unificata, trasparenza, pubblicita’ e tracciabilita’ delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
Visto l’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtu’ del quale – per la gestione della BDNCP – l’Autorita’ si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, stabilendo le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio, mantenendo salva la facolta’ di irrogare sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
Vista la delibera dell’Autorita’ del 21 dicembre 2016, n. 1377, di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017;
Vista la delibera dell’Autorita’ del 20 gennaio 2016, n. 39, concernente Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorita’, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, che ha indicato il CIG quale informazione oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni e degli enti e di comunicazione trasmissione all’Autorita’;
Visto il comunicato del Presidente dell’Autorita’ del 13 luglio 2016, recante «Tempistiche di acquisizione del CIG»;
Considerato che il CIG e’ un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’Autorita’ che consente contemporaneamente:
 a) l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
 b) la tracciabilita’ dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
 c) l’adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicita’ e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato;
 d) il controllo sulla spesa pubblica;
Considerato altresi’ che, in virtu’ del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il CIG serve anche per operare una limitazione dell’attivita’ svolta da stazioni appaltanti non qualificate, essendo previsto che l’Autorita’ – fermi restando i vigenti limiti per procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro – non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita;
Considerata l’importanza del CIG in un quadro complessivo mirante a potenziare il sistema informativo per il monitoraggio della corruzione e della trasparenza, con particolare attenzione allo strumento della BDNCP;
Considerato che occorre assicurare una sempre maggiore efficienza nella raccolta delle informazioni sui contratti pubblici, della quale il CIG e’ lo strumento di elezione, al fine di incrementare l’input dei dati nel circuito informativo e svolgere al meglio i compiti connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l’acquisizione obbligatoria del CIG si pone in un momento che precede l’avvio della procedura di affidamento, in quanto esso va riportato nel bando o avviso di gara o nella lettera di invito, a seconda della modalita’ di selezione del contraente prescelta;
Considerato che la mera acquisizione del CIG non garantisce che la procedura di selezione del contraente sia stata effettivamente avviata;
Considerato che tale evidenza si consegue solo in esito ad un nuovo accesso sul sistema SIMOG, mediante il quale il RUP perfeziona l’acquisizione del CIG o, in alternativa, procede alla cancellazione del CIG, indicando le motivazioni per le quali la procedura di selezione del contraente e’ stata annullata;
Considerato che dalle verifiche compiute dell’Autorita’ sul sistema SIMOG, relativamente agli anni pregressi, non risultano perfezionati svariati CIG;
Considerato che tale situazione arreca non solo un danno in termini contributivi all’Autorita’, ma comporta conseguenze negative in tutti gli altri ambiti nei quali il CIG, per effetto delle previsioni normative intervenute nel tempo, ha assunto un ruolo rilevante;
Ritenuto dunque necessario disciplinare il procedimento che determina il rilascio e il perfezionamento del CIG;
Ritenuto, altresi’, di dover inserire il perfezionamento del CIG a suo tempo acquisito, ovvero la sua cancellazione, tra le «informazioni obbligatorie» che, ai sensi dell’art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i RUP devono trasmettere all’Osservatorio, impregiudicata restando la competenza dell’Autorita’ di stabilire successivamente il novero completo delle «informazioni obbligatorie» di cui alla norma citata;

 Delibera:
 1) Acquisizione del CIG.
Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalita’ Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara.
In particolare:
 a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
 b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
 c) per gli acquisiti effettuati senza le modalita’ di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).
2) Perfezionamento del CIG.
Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP e’ tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:
 a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volonta’ di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);
 b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non e’ prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
 c) nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalita’ ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.
Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.
Il relativo adempimento e’ posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3) Comunicazione ai RUP.
Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l’Autorita’ provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi automatici in forma di «warning», che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalita’:
 il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto dell’acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione del RUP circa l’obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie;
 l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa con 15 giorni di preavviso dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).
4) Mancato perfezionamento del CIG.
In caso di mancata comunicazione all’Autorita’ delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.
Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorita’, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilita’ dei pagamenti, nonche’ possibile responsabilita’ penale ed erariale.
Il mancato perfezionamento del CIG non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, condizione di ammissibilita’ dell’offerta medesima.
L’Autorita’ si riserva la facolta’ di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall’art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che istituisce presso l’Autorita’ un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 9, decreto legislativo n. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorita’.
L’Autorita’ si riserva altresi’ la facolta’ di valutare nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, previsto dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Il presente atto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 gennaio 2017

 Il Presidente: Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2017
p. il Segretario: Greco