Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto demaniale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6732 | Data di udienza: 9 Gennaio 2019

* DIRITTO DEMANIALE – Occupazione di spazio demaniale – Permanenza del reato di arbitraria – Termine di prescrizione – Decorrenza – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Differenza tra occupazione di un bene demaniale ed esecuzione su un bene demaniale – Natura di  reato permanente – Perfezionamento ed esaurimento dell’azione vietata – Artt. 44, .1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – Artt. 54 e 1161 cod. nav.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Febbraio 2019
Numero: 6732
Data di udienza: 9 Gennaio 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: REYNAUD


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Occupazione di spazio demaniale – Permanenza del reato di arbitraria – Termine di prescrizione – Decorrenza – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Differenza tra occupazione di un bene demaniale ed esecuzione su un bene demaniale – Natura di  reato permanente – Perfezionamento ed esaurimento dell’azione vietata – Artt. 44, .1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – Artt. 54 e 1161 cod. nav.. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2019 (Ud. 09/01/2019), Sentenza n.6732
 
  
DIRITTO DEMANIALE – Occupazione di spazio demaniale – Permanenza del reato di arbitraria – Termine di prescrizione – Decorrenza – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Differenza tra occupazione di un bene demaniale ed esecuzione su un bene demaniale – Natura di  reato permanente – Perfezionamento ed esaurimento dell’azione vietata – Artt. 44, .1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 – Artt. 54 e 1161 cod. nav.. 
 
La permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell’accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale. Pertanto, l’"occupazione" di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di "esecuzione" di un’opera, l’azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale attuazione dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell’ambito di questi due momenti. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine "occupazione", nella nostra lingua designa una "presa di possesso stabile o temporanea" di un bene, mentre il termine "esecuzione" indica "l’attuazione sul piano pratico o materiale" di un’opera.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 15/12/2016 – TRIBUNALE DI RIMINI) Pres. RAMACCI, Rel. REYNAUD, Ric. P.M. nel proc. Guazzolini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2019 (Ud. 09/01/2019), Sentenza n.6732

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/02/2019 (Ud. 09/01/2019), Sentenza n.6732

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nel procedimento a carico di Guazzolini;
 
avverso la sentenza del 15/12/2016 del Tribunale di Rimini;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 15 dicembre 2016, il Tribunale di Rimini, giudicando sull’appello proposto dall’odierno ricorrente, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giancarlo Guazzolini, ritenendo estinti per prescrizione i reati, al medesimo contestati, di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. n. 42/2004 e 1161 cod. nav. per aver abusivamente realizzato un piccolo manufatto ad uso servizio di ristorazione, occupando arbitrariamente un’area del demanio marittimo ad altri concessa.
 
 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica limitatamente al reato di arbitraria occupazione del suolo demaniale, rilevando come lo stesso, avente natura permanente, non potesse ritenersi prescritto alla data della sentenza, essendo stato accertato il 4 settembre 2013 ed essendo verosimilmente l’opera ancora in essere al momento del processo.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. La doglianza avanzata in ricorso sarebbe fondata, ma l’impugnazione va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
 
 
2. Ed invero, osserva il Collegio come, richiamando la sent. Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398, il tribunale abbia erroneamente ritenuto che, essendo stata l’opera ultimata nel 2007, decorresse da allora il termine di prescrizione anche per la contravvenzione oggetto del ricorso, come per le altre due contestate all’imputato. In realtà, quel principio di diritto è stato affermato soltanto in relazione al reato di esecuzione di opere non autorizzate nella fascia di rispetto del demanio marittimo, previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav., la cui permanenza, infatti, cessa, al più tardi, con l’ultimazione dell’opera. Per contro – per consolidata giurisprudenza che va qui ribadita – la permanenza del reato di arbitraria occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae sino a che la stessa perdura, sicché il termine di prescrizione non decorre dalla data dell’accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell’illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734).
 
La conclusione, del resto, era stata affermata dalla stessa decisione delle Sezioni unite richiamata nel provvedimento impugnato, che aveva rimarcato la distinzione tra le condotte illecite poste in essere in violazione dell’art. 54 cod. nav. e quelle commesse in violazione del successivo art. 55. Nella motivazione di detta sentenza si legge che «il legislatore ha chiaramente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l’abusiva "occupazione" (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (articolo 54), e la "esecuzione" non autorizzata di opere nella zona di rispetto dello stesso demanio (articolo 55). 
 
La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche all’ovvia ragione che nell’ipotesi di occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà dello stesso privato che l’ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine "occupazione", nella nostra lingua designa una "presa di possesso stabile o temporanea" di un bene, mentre il termine "esecuzione" indica "l’attuazione sul piano pratico o materiale" di un’opera. Dunque, è agevole rilevare che – secondo l’interpretazione più coerente al "significato proprio della parole secondo la connessione di esse, e all’intenzione del legislatore" (articolo 12 delle preleggi) – la "occupazione" di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di "esecuzione" di un’opera, l’azione vietata si perfeziona ed esaurisce con la materiale  attuazione dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell’ambito di questi due momenti» (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398, in motivazione).
 
Poiché l’abusiva occupazione permaneva al momento dell’accertamento (25 giugno 2013), il reato non era certamente prescritto alla data della sentenza impugnata, né alla data di proposizione del ricorso, che, pertanto, è stato fondatamente proposto.
 
 
3. Il reato, tuttavia, è ad oggi certamente prescritto.
 
Ed invero, il capo d’imputazione – che quanto a tempus commissi delicti distingue la contravvenzione in parola dalle altre due (per le quali viene indicata la data dell’accertamento: 25 giugno 2013) – recita che il reato di arbitraria occupazione è stato commesso «in Riccione, con condotta permanente fino al 4.9.2013». Si tratta, dunque, di una c.d. "contestazione chiusa", che fa evidentemente riferimento ad un fatto di cessazione della permanenza successivo all’accertamento e che, in difetto di modifica dell’imputazione, impone di ritenere prescritto il reato (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016, Zagaria e aa., Rv. 267085; Sez. 2, n. 49177 del 17/11/2015, Mele, Rv. 265512).
 
Come già si è avuto modo di rilevare in analoga fattispecie, deve pertanto concludersi che è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero per contestare la legittimità della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, quando il termine di legge è comunque spirato in data precedente a quella della decisione della Corte di cassazione (cfr. Sez. 2, n. 30276 del 11/05/2017, Franzese, Rv. 270304). 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
 
Così deciso il 9 gennaio 2018.
 

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