Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 3598 | Data di udienza: 23 Ottobre 2018

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti vegetali – Trasporto dei residui vegetali dai terreni dei committenti su altro terreno per lo smaltimento mediante combustione – Presupposti per il sequestro preventivo del terreno – Fumus commissi delicti AGRICOLTURA – Combustione di residui vegetali – Smaltimento non autorizzato – Artt. 182, c. sesto bis, 255 e 256 d.lgs n.152/2006 – Residui vegetali incendiati – Materiale agricolo o forestale naturale – Condizioni – Smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi – Combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato – Disciplina applicabile – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione – Presupposti e limiti. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Gennaio 2019
Numero: 3598
Data di udienza: 23 Ottobre 2018
Presidente: SARNO
Estensore: SOCCI


Premassima

* RIFIUTI – Gestione dei rifiuti vegetali – Trasporto dei residui vegetali dai terreni dei committenti su altro terreno per lo smaltimento mediante combustione – Presupposti per il sequestro preventivo del terreno – Fumus commissi delicti AGRICOLTURA – Combustione di residui vegetali – Smaltimento non autorizzato – Artt. 182, c. sesto bis, 255 e 256 d.lgs n.152/2006 – Residui vegetali incendiati – Materiale agricolo o forestale naturale – Condizioni – Smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi – Combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato – Disciplina applicabile – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione – Presupposti e limiti. 



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/01/2019 (Ud. 23/10/2018), Sentenza n.3598


RIFIUTI – Gestione dei rifiuti vegetali – Trasporto dei residui vegetali dai terreni dei committenti su altro terreno per lo smaltimento mediante combustione – Presupposti per il sequestro preventivo del terreno – Fumus commissi delicti – AGRICOLTURA – Combustione di residui vegetali – Smaltimento non autorizzato – Artt. 182, c. sesto bis, 255 e 256 d.lgs n.152/2006.
 
In tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs.  3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Inoltre, in sede di valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa.
 
 
RIFIUTI – Residui vegetali incendiati – Materiale agricolo o forestale naturale – Condizioni – Smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi – Combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato – Disciplina applicabile.
 
Si configura il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del d.lgs. n. 152/2006. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio – Ricorso per cassazione – Presupposti e limiti.
 
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso  ordinanza del 07/06/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SIRACUSA) Pres. SARNO, Rel. SOCCI, Ric. Fortuna 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/01/2019 (Ud. 23/10/2018), Sentenza n.3598

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 24/01/2019 (Ud. 23/10/2018), Sentenza n.3598
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da FORTUNA VINCENZO;
 
avverso l’ordinanza del 07/06/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SIRACUSA;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
sentite le conclusioni del PG, FELICETTA MARINELLI: «Inammissibilità del ricorso»;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Siracusa, in sede di riesame, con ordinanza 7 giugno 2018, ha rigettato l’istanza di riesame di Vincenzo Fortuna, avverso il decreto di sequestro preventivo di un terreno di proprietà del ricorrente, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa emesso in data 14 maggio 2018, relativamente al reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, d. lgs.  n. 152/2006.
 
 
2. Ricorre per cassazione Vincenzo Fortuna, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p..
 
 
2. 1. Erroneamente ed illegittimamente l’ordinanza ha affermato che il ricorrente ha effettuato l’interramento e la bruciatura di tronchi di palma infestate dal punteruolo rosso. Nessuna prova sussiste sulla presenza del punteruolo rosso nei tronchi delle palme, in quanto la P.G. lo presume e il Tribunale lo ritiene certo. 
 
La presenza di una modesta quantità di rifiuti edilizi era stata giustificata dal ricorrente in relazione alla loro presenza già al momento dell’acquisto del terreno, e poi utilizzati per livellare l’ingresso al fondo.
 
Questa condotta non può, quindi, costituire reato.
 
I materiali rinvenuti nel terreno erano di pertinenza dell’attività di giardiniere del ricorrente. I prodotti vegetali venivano, comunque, ricoperti con terra e con l’utilizzo di lombrichi si produceva del fertilizzante.
 
L’abbruciamento di materiale vegetale (in quantità non superiore a tre metri steri per ettaro) costituisce una normale pratica agricola, e non un trattamento illecito di rifiuti.
 
Il ricorrente non ha abbandonato, o depositato, in maniera incontrollata i rifiuti, ma ha solo operato con la normale pratica agricola di abbruciamento dei residui vegetali.
 
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto.
 
 
4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
 
Nel caso in giudizio i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
 
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
 
Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
 
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata e completa motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come i residui vegetali incendiati dal ricorrente non erano stati prodotti sul terreno in oggetto, ma «sul terreno di terzi committenti». Lo stesso ricorrente ha evidenziato la sua attività di giardiniere e il trasporto dei residui vegetali dai terreni dei committenti al terreno oggetto di sequestro per lo smaltimento mediante combustione.
 
Infatti, questa Corte di Cassazione ha chiarito che: « In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 256, comma , lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo; viceversa la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell’art. 255 del citato d.lgs. n. 152» (Sez. 3, n. 38658 del 15/06/2017 – dep. 02/08/2017, Pizzo, Rv. 27089701. Vedi, anche, Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini, Rv. 26583801: «In tema di gestione dei rifiuti, l’incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs.  3 aprile 2006, n. 152, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), d. lgs.  3 aprile 2006 n. 152»). 
 
Il mancato rispetto delle condizioni dell’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs.  3 aprile 2006, n. 152, per il Tribunale del riesame, con accertamento in fatto, integra il fumus del reato in accertamento. Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» (Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014 – dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).
 
Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli accertamenti di P.G., e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche e non collegate a precisi atti di indagine, valutazioni ipotetiche, in fatto, non valutabili in sede di giudizio di legittimità in materia di sequestri, dove è possibile prospettare solo vizi di violazione di legge. 
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 23/10/2018
 

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