Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto dell'energia Numero: 570 | Data di udienza: 20 Febbraio 2019

* DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Valutazioni espresse dalla Soprintendenza – Sovrapponibilità con le valutazioni formulate dalla provincia in sede di VIA e VIC – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2019
Numero: 570
Data di udienza: 20 Febbraio 2019
Presidente: Scafuri
Estensore: D'Alterio


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Valutazioni espresse dalla Soprintendenza – Sovrapponibilità con le valutazioni formulate dalla provincia in sede di VIA e VIC – Esclusione.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 18 aprile 2019, n. 570


DIRITTO DELL’ENERGIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Valutazioni espresse dalla Soprintendenza – Sovrapponibilità con le valutazioni formulate dalla provincia in sede di VIA e VIC – Esclusione.

Le valutazioni espresse nei pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio parchi, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003,  non possono essere ritenuti contrastanti con quelle già formulate dalla Provincia in sede ambientale (VIA e VIC), dovendosi distinguere l’aspetto ambientale (valutato dalla Provincia) con quello paesaggistico o di rilievo comunitario (rispettivamente valutati dalla Soprintendenza e dall’Ufficio Parchi). Tali elementi, pur riguardando il medesimo luogo, non sono automaticamente sovrapponibili, in considerazione della differente entità, consistenza e natura degli interessi tutelati, sicché non si può predicare la superfluità delle rispettive valutazioni di competenza (cfr. Tar Bari, sez. I, n. 1200/2017).

Pres. Scafuri, Est. D’Altiero – C. s.r.l. (avv. Schirone) c. Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia  e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 18 aprile 2019, n. 570

SENTENZA

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 18 aprile 2019, n. 570

Pubblicato il 18/04/2019

N. 00570/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2014, proposto da
Casteltorre Eolica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Schirone, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Don Guanella, 15/G;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia;

nei confronti

Ncd Divisione Eolica s.r.l.;

per l’annullamento

A) del diniego al rilascio dell’Autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 emesso con nota del 2 settembre 2013, Prot. n. AOO 159 02/09/2013 0006903, notificato alla scrivente a mezzo posta elettronica certificata il 10 aprile 2014, dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” relativa alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo Eolico e relative opere connesse, di seguito riportate:

– Parco eolico località “Mass.a Monachelle” della potenza elettrica di 27.5 MW e sito nei Comuni di Castelnuovo della Daunia e Torremaggiore e relative opere di connessione;

B) del parere emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia – sede di Bari – con nota del 15 maggio 2013 Prot. n. 0006976 mai notificato alla ricorrente;

C) del parere emesso dall’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia con nota del 14 maggio 2013 Prot. n. 4298 mai notificato alla ricorrente;

D) del parere non favorevole rilasciato dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia del 3 settembre 2012, Prot. n. 8596 notificato alla ricorrente in data 12 settembre 2012;

E) del parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, sede di Bari, espresso con Nota del 21 agosto 2012, Prot. n. 11962 mai notificato alla ricorrente;

– nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali o comunque direttamente e/o indirettamente connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza smaltimento del giorno 20 febbraio 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto la società Casteltorre Eolica s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il diniego al rilascio dell’Autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 emesso con nota del 2 settembre 2013, Prot. n. AOO 159 02/09/2013 0006903, dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto eolico in località “Masseria Monachelle” della potenza elettrica di 27.5 MW, sito nei Comuni di Castelnuovo della Daunia e Torremaggiore e relative opere di connessione, nonché gli atti e i provvedimenti meglio precisati in oggetto.

2. La ricorrente ha premesso di aver presentato alla Regione Puglia in data 10 novembre 2008 una domanda di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un parco eolico della potenza di 27,50 MW, nei comuni di Castelnuovo della Daunia e Torremaggiore, e di aver ottenuto preventivo di connessione con allegata la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione dell’impianto eolico in oggetto (in particolare la STMG prevedeva l’allacciamento dell’impianto in oggetto alla RTN tramite collegamento in antenna 150 KV con la sezione a 150 KV sulla futura stazione elettrica a 380/150 KV di Torremaggiore).

3. Lamenta che, a seguito del confronto tecnico tra le Amministrazioni coinvolte, la Regione Puglia ha negato la richiesta autorizzazione unica in considerazione dei quattro pareri negativi ricevuti dai competenti organi/Enti ed in particolare:

a) Parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT, Foggia del 15 maggio 2013 n. 6976, relativo alle opere di collegamento tra la stazione Terna e la RTN;

b) Parere negativo dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, n. 4298 del 14 maggio 2013, anch’esso relativo alle opere di collegamento tra la stazione Terna e la RTN;

c) Parere negativo del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia n. 6267 del 4 luglio 2012 (impugnato con ricorso n. 1283/2012, deciso con sentenza di reiezione di questo Tar n. 1201/2013, impugnata in appello) relativo al parco eolico in senso stretto;

d) Parere negativo rilasciato dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia del 3 settembre 2012, Prot. n. 8596 e presupposto parere negativo della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, sede di Bari, espresso con nota del 21 agosto 2012, Prot. n. 11962, relativi al parco eolico in senso stretto (impugnati con ricorso n. 1741/2012, deciso, nelle more dell’odierno giudizio, con sentenza di questo Tar n. 882/2014, impugnata in appello, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso di primo grado).

3.1 La società ricorrente, dopo aver autonomamente impugnato i pareri sub c) e d) impugna in questa sede il provvedimento definitivo regionale di diniego di A.U., censurando in via preponderante, gli ulteriori due pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio Parchi, rispettivamente sub a) e b).

3.2 A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 12 del D.lgs. n. 387 del 2003. Violazione del punto 14.1 del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 47987 del 10 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione dei punti 3.2 e 3.13 della D.G.R. Puglia n. 3029/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 ter e quater della legge n. 241 del 1990, in sostanza lamentando che la Regione Puglia avrebbe fondato il proprio dissenso sui pareri espressi dalla Soprintendenza e dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia fuori dalla conferenza di servizi afferente l’iter autorizzatorio della ricorrente e addirittura in procedimenti diversi da quelli della ricorrente, mentre l’esigenza di garantire un effettivo confronto tra le posizioni delle varie amministrazioni coinvolte avrebbe richiesto un confronto costruttivo, con l’indicazione di modifiche progettuali necessarie a superare il dissenso;

2°) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e del punto 3 della D.G.R. Puglia n. 2122/2012, contestando che i predetti pareri della Soprintendenza e dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia non esprimono un giudizio negativo sulla possibilità di realizzare le opere di connessione di che trattasi nel loro complesso, limitandosi piuttosto a suggerire varianti realizzative migliorative. Sotto altro profilo lamenta che le opere di connessione in questione sono state positivamente valutate nell’ambito di molti dei procedimenti di VIA riferiti ai progetti di altre Società (E.ON, EDP, NCD, Wind Energy), aventi in comune con la ricorrente le medesime opere di connessione alla RTN e, segnatamente, i cavidotti di collegamento della stazione TERNA alla RTN, in quanto ubicati a ridosso del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Val Fortore — Lago Occhito" e sono state altresì sottoposte a Valutazione d’Incidenza (VIC) ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 367, con esito favorevole in forza della determinazione del Commissario ad acta della Provincia di Foggia n. 2745 del 4 settembre 2012;

3°) Violazione dell’art. 4.01, 5.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia e del combinato disposto dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 5.02 delle predette NTA del PUTT/P.

La ricorrente lamenta l’illegittima sottoposizione delle opere di connessione accessorie in questione a verifica di compatibilità paesaggistica, lamentando che la Sovrintendenza, in violazione delle NTA del PUTT/P, si sarebbe illegittimamente pronunciata su aspetti che hanno già costituito oggetto di valutazione d’impatto ambientale da parte della competente Provincia di Foggia e che, pertanto, non potevano più essere messi in discussione;

4°) Sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 357/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 ter, comma 5, della L. n. 241/1990. Incompetenza. Eccesso di potere per violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, della L. n. 241/1990 per manifesto e ingiustificato aggravio procedimentale.

La ricorrente censura le valutazioni negative fondate sui profili ostativi connessi alle esigenze di non compromettere l’area naturalistica incisa dall’intervento, sostenendo che tutte le valutazioni inerenti tali profili sarebbero state assorbite dal positivo giudizio già espresso in sede di valutazione d’incidenza dal Commissario ad acta della Provincia di Foggia e lamentando che l’Ente di gestione del SIC non era titolato ad esprimere alcun parere e tantomeno vincolante;

5°) Violazione del giudicato cautelare di cui alle ordinanze T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 576 del 25 luglio 2012 e n. 87 del 7 febbraio 2013, con cui si era affermata la non necessità di una nuova valutazione paesaggistica, essendo già intervenuta la V.I.A.;

6°) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore grave e manifesto, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e carenza di motivazione, contestandosi le valutazioni tecnico-discrezionali del parere della Sovrintendenza, asserendosi la non percorribilità dell’interramento dei cavidotti di collegamento in acquifero e, peraltro, la decisiva incidenza proprio sull’habitat oggetto di tutela;

7°) Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, per non aver la Sovrintendenza espresso rilievi di sorta in tre diverse occasioni in cui ha espresso pareri sulle medesime opere (progetto Costa Borea di Ecri, Wind Energy e EDP);

8°) Sul parere non favorevole del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, riferisce che pende appello dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 9324/2013) avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1201/2013 pubblicata il 25 luglio 2013 (R.G. n. 1283/2012) che ha rigettato il ricorso proposto da Casteltorre eolica, confermando il parere sfavorevole impugnato che, pertanto, non avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione;

9°) Sul parere non favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, infine, la ricorrente società richiama i medesimi motivi di censura dell’impugnativa proposta con ricorso R.G. n. 1741/2012, definito, nelle more del giudizio, con sentenza di questo Tribunale n. 882/2014 (avverso la quale pende appello r.g. n. 897/2015) che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile il ricorso da essa proposto, confermando anche tale parere sfavorevole.

4. Si sono costituiti in giudizio Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, depositando memoria di stile.

5. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

6.1 E’ controversa la legittimità dell’epigrafato provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 che la ricorrente impugna proponendo due separati gruppi di censure.

6.1.a Con un primo gruppo (motivi dal 1° al 7°) essa contesta la legittimità delle valutazioni negative espresse dall’Ufficio Energia della Regione, basate sui pareri negativi della Soprintendenza e dell’Ufficio Parchi, alla stregua di articolati rilievi di incompatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale delle opere di collegamento tra la stazione Terna e la RTN, profilandosi vizi:

a.1) di natura procedimentale, per violazione della normativa di settore, per essere stato il gravato provvedimento negativo adottato sulla scorta dei precitati pareri emessi al di fuori della conferenza di servizi di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (pur indetta e la cui unica seduta risulta essersi tenuta in data 19 gennaio 2012), con conseguente nullità dei predetti pareri e, comunque, loro inammissibilità;

a.2) di natura sostanziale, in quanto le predette valutazioni negative si porrebbero in contrasto con la positiva VIA ottenuta, per le medesime opere (cioè quelle di collegamento della stazione Terna), in altri procedimenti. La Soprintendenza, anzi, a fronte della positiva VIA, non avrebbe dovuto essere neppure interpellata in ordine agli aspetti paesaggistici. Parimenti l’Ufficio Parchi avrebbe adottato un parere in ordine ad aspetti già valutati dalla Provincia di Foggia in sede di VIC (valutazione d’incidenza), con conseguente violazione del giudicato cautelare frutto delle ordinanze nn. 576/2012 e 87/2013 di questo Tar, per aver la Regione posto nuovamente in discussione le positive valutazioni ottenute dall’impianto (nella sua parte comune ad altri operatori) in sede di VIC e VIA;

6.1.b Con un secondo gruppo di censure (motivi sub 8 e 9) contesta la legittimità dei pareri espressi dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con sotteso parere della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, in ordine alla non realizzabilità del parco eolico, stante l’esistenza di profili ostativi afferenti all’impatto visivo dell’impianto con il sito di Torre Fiorentina e omonimo Castello.

6.2 Come già rilevato dalla Sezione in un precedente in termini (in cui la medesima società ricorrente aveva impugnato, tra l’altro, proprio i pareri della Soprintendenza n. 6976/2013 e quello dell’Ufficio Parchi n. 4298/2013 impugnati nell’odierna sede, alla stregua di analoghe censure), ragioni di ortodossia processuale imporrebbero di definire la controversia con pronuncia di inammissibilità, dovendosi qualificare il provvedimento di diniego di A.U. come atto sorretto da plurime ragioni giustificative, ciascuna atta a costituirne sufficiente motivazione.

Infatti, la circostanza che i pareri negativi del Servizio regionale Assetto del Territorio e della Direzione regionale abbiano resistito alla domanda demolitoria, comporta che ogni ulteriore censura derivata dalla contestazione degli altri pareri negativi impugnati in questa sede, risulterebbe inutile sotto il profilo dell’interesse, atteso che, quand’anche accolta, non sarebbe idonea a superare la ragione preclusiva rappresentata dai predetti pareri, da solo sufficiente a determinare il contenuto del provvedimento impugnato (cfr. sent. Tar Bari, sez. I, n. 1200/2017).

6.2.a In particolare, il Collegio rileva che il progetto proposto dalla ricorrente consta di due distinti interventi:

– da un lato, le opere di collegamento del parco eolico alla stazione Terna e di questa alla RTN;

– dall’altro, il parco eolico, costituito dagli aerogeneratori (c.d. pale eoliche), il cui impatto visivo è stato valutato negativamente sia dal predetto parere negativo del Servizio regionale Assetto del Territorio che dal parere della Direzione regionale per i beni paesaggistici del 3 settembre 2012, prot. n. 8596 (unitamente al presupposto parere della Sovrintendenza del 21 agosto 2012, prot. n. 11962).

Orbene, i due pareri impugnati in questa sede (quello della Soprintendenza del 15 maggio 2013 n. 6976 e quello dell’Ufficio Parchi del 14 maggio 2013, prot. n. 4298) evidenziano elementi ostativi riguardo alle opere di connessione della stazione Terna alla RTN, in quanto il collegamento all’elettrodotto viene proposto, nel progetto, a mezzo di opere (sostegni, stalli e cavidotti di collegamento) che contrastano con la tutela paesaggistica (Soprintendenza) e con l’importanza comunitaria (Ufficio Parchi) del sito (SIC) attraversato dalle opere in questione.

6.2.b Tanto premesso, risulta di palmare evidenza che la negativa valutazione del parco eolico rende del tutto superflua la valutazione negativa delle ulteriori opere di connessione, inutili per la ricorrente, in assenza di un proprio parco eolico da realizzarsi.

6.3 Il Collegio, tuttavia, per esigenze di effettività della tutela non intende sottrarsi alla specifica valutazione nel merito delle doglianze formulate avverso i due pareri impugnati in questa sede.

6.4 Le censure formulate non meritano accoglimento.

6.4.1 Sul punto il Collegio intende richiamare ex art. 74 c.p.a. la motivazione espressa con il citato precedente della Sezione, con cui, in relazione ai medesimi profili di censura sollevati in questa sede si è precisato che: “In primo luogo, per quanto attiene i vizi c.d. procedimentali (con cui si lamenta che i pareri in questione sarebbero stati resi al di fuori della conferenza di servizi), valgono le considerazioni già espresse con la sentenza n. 1202/2013 di questo Tar che ha esaminato la questione (sia pure in ordine al diverso parere del Servizio Assetto del Territorio), respingendola. Quelle considerazioni, pienamente condivise dal Collegio, vanno ribadite in questa sede.

A ciò si aggiunga che, a tacer d’altro, non pare scontato che il provvedimento conclusivo sia stato adottato in seno alla conferenza di servizi (modulo procedimentale che l’Amministrazione ha inizialmente seguito – con la convocazione del 19.1.2012- ma poi di fatto abbandonato), sicché delle due l’una: o i pareri in questione sono stati adottati nell’ambito del predetto modello procedimentale (intrapreso con la seduta del 19.1.12, conclusa in via interlocutoria con la decisione di attendere i pareri mancanti, poi sopravvenuti, tra cui quelli impugnati in questa sede); ovvero il modello procedimentale è stato inizialmente seguito ma poi disatteso, avendo l’Amministrazione procedente proseguito nelle forme ordinarie (che si sono sostanziate nella valutazione specifica di ciascun parere pervenuto dalle Amministrazioni competenti).

Analoga sorte meritano le censure sostanziali. Con esse – a vario titolo formulate- la società ricorrente lamenta – questo in estrema sintesi il loro contenuto – che le valutazioni espresse nei pareri censurati contrasterebbero con quelle già formulate dalla Provincia in sede ambientale (VIA e VIC), con ciò determinando un insanabile contrasto da risolversi in favore delle positive valutazioni provinciali (relative, si ribadisce, alle sole opere di collegamento, avendo la provincia inizialmente negato – con parere annullato da questo Tar – la VIA positiva per il parco eolico, attesa la vicinanza con i ruderi di Castel Fiorentino) .

Senonché, come correttamente considerato dalla Regione, la ricorrente in modo suggestivo confonde l’aspetto ambientale (valutato dalla Provincia) con quello paesaggistico o di rilievo comunitario (rispettivamente valutati dalla Soprintendenza e dall’Ufficio Parchi).

Tali elementi, pur riguardando il medesimo luogo, non sono automaticamente sovrapponibili, in considerazione della differente entità, consistenza e natura degli interessi tutelati, sicché non si può predicare la superfluità delle rispettive valutazioni di competenza. Non a caso la ricorrente in alcuna parte delle doglianze mosse lamenta il difetto di potere delle predette Autorità ad esprimere i rispettivi pareri, segno evidente che i suddetti atti endoprocedimentali rispondono alle specifiche previsioni della normativa di settore che contempla il pronunciamento di tutte le diverse Amministrazioni consultate in ragione delle distinte competenze.

Né i pareri in questione vengono contestati per intrinseca irragionevolezza o erroneità, essendo la censura dedotta solo per il contrasto con le valutazioni espresse in sede ambientale” (cfr. Tar Bari, sez. I, n. 1200/2017).

6.4.2 Infine, non possono trovare accoglimento le censure con cui si contesta la contrarietà del diniego impugnato in questa sede con i pareri del Settore Assetto del Territorio e della Direzione Regionale in quanto impugnati.

6.4.3 Entrambi i pareri non risultano allo stato annullati (né sospese le sentenze di primo grado che hanno respinto i ricorsi), sicché essi risultavano pienamente efficaci al momento della adozione del provvedimento impugnato.

7. In conclusione il ricorso è respinto.

8. La particolare complessità, anche sotto il profilo processuale, della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Angelo Fanizza, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Maria Grazia D’Alterio
        
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
        
        
IL SEGRETARIO
 

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