Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 12248 | Data di udienza: 18 Ottobre 2018

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissioni in atmosfera in assenza autorizzazione – Impianto di autocarrozzeria – Responsabilità e ruolo del proprietario dei locali – Condotta illecita del proprietario dei locali – Fatto colposo in fatto doloso altrui – Esclusione – Concorso nel reato – La mera denuncia non determina esonero da responsabilità – Artt. 269 e 279, c.1, d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2019
Numero: 12248
Data di udienza: 18 Ottobre 2018
Presidente: CERVADORO
Estensore: MACRI'


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissioni in atmosfera in assenza autorizzazione – Impianto di autocarrozzeria – Responsabilità e ruolo del proprietario dei locali – Condotta illecita del proprietario dei locali – Fatto colposo in fatto doloso altrui – Esclusione – Concorso nel reato – La mera denuncia non determina esonero da responsabilità – Artt. 269 e 279, c.1, d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/03/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.12248

 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Aria – Emissioni in atmosfera in assenza autorizzazione – Impianto di autocarrozzeria – Responsabilità e ruolo del proprietario dei locali – Condotta illecita del proprietario dei locali – Fatto colposo in fatto doloso altrui – Esclusione – Concorso nel reato – La mera denuncia non determina esonero da responsabilità – Artt. 269 e 279, c.1, d.lgs. n. 152/2006.
 
In tema di emissioni in atmosfera il proprietario dell’immobile, concesso in godimento a terzi è da considerarsi concorrente nel reato, di cui all’art. 279 comma 1 D.Lvo n. 152/06, da questi ultimi commesso qualora non controlli sull’esercizio delle attività ivi svolte o, se a conoscenza di condotte illecite, non ponga in essere concreti tentativi di eliminazione del problema. Pertanto, va osservato che la mera denuncia non determina esonero da responsabilità, in un caso siffatto di grave superficialità dell’imputata, mancando ulteriori elementi comprovanti concreti tentativi di eliminazione del problema (ad esempio, diffide, intimazioni, o richieste al coimputato di rilascio immediato dei locali). Diventando, ininfluente anche l’asserita (ma non dimostrata) denuncia verso l’occupante dei locali, perché le attività ivi svolte erano incongruenti con la destinazione degli stessi, in quanto il "controllo" doveva avvenire preventivamente sull’attività svolta. Fattispecie: installazione e messa in esercizio di un impianto di autocarrozzeria, con annesso forno di verniciatura che produceva emissioni in atmosfera, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza in data 30.9.2016 – TRIBUNALE DI SALERNO) Pres. CERVADORO, Rel. MACRI’, Ric. Padulese

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/03/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.12248

SENTENZA

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/03/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.12248
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Padulese Anna, nata a Montecorvino Rovella;
 
avverso la sentenza in data 30.9.2016 del Tribunale di Salerno;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio agli effetti penali per prescrizione e l’inammissibilità del ricorso nel resto;
 
udito per la parte civile l’avv. Luigi Apicella che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed ha depositato conclusioni e nota spese.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 30.9.2016 il Tribunale di Salerno ha condannato Padulese Anna alle pene di legge per la contravvenzione di cui al capo E), art. 110 cod. pen. e 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, in relazione al precedente – art. 269 perché in qualità di proprietaria e committente dei lavori, in concorso, aveva installato e messo in esercizio un impianto dì autocarrozzeria con annesso forno di verniciatura che produceva emissioni in atmosfera, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, in Montecorvino Rovella il 15.2.2013.
 
2. Con il primo motivo l’imputata deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 
 
Espone che era stata condannata per un improbabile fatto colposo in fatto doloso altrui; che vi era contrasto tra la condanna e l’imputazione; che la condanna era incoerente con le premesse storiche acquisite in dibattimento e cioè con la denuncia sporta da suo marito contro il Malangone Cosimo che occupava i locali perché le attività ivi svolte erano incongruenti con la destinazione degli stessi.
 
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’omessa motivazione del danno da liquidarsi in favore della parte civile.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
Ed invero il Tribunale con motivazione immune da censure ha accertato che nell’immobile di proprietà dell’imputata veniva esercitata l’attività di autocarrozzeria con annesso forno in verniciatura che produceva emissioni in atmosfera, senza le autorizzazioni di legge, in violazione dell’art. 279 d.lgs. n. 152/2006, e che la donna era concorrente in tale illecita attività perché al momento della concessione in godimento dei locali al Malangone, peraltro senza regolare contratto, non aveva controllato quale attività vi avrebbe svolto.
 
Ritiene il Collegio che non vi sia un contrasto tra contestazione e condanna, perché all’imputata è stato correttamente ascritto il concorso in qualità di proprietaria dell’immobile ove si svolgeva l’illecita attività. Né vale in senso contrario argomentare che il marito aveva denunciato il Malangone. 
 
Premesso che l’imputata non ha allegato nel ricorso di aver devoluto questo specifico tema all’attenzione del Giudice di primo grado che non ne ha fatto menzione in sentenza, va osservato che la mera denuncia non determina esonero da responsabilità, in un caso siffatto di grave superficialità dell’imputata, mancando ulteriori elementi comprovanti concreti tentativi di eliminazione del problema (ad esempio, diffide, intimazioni, o richieste al coimputato di rilascio immediato dei locali).
 
Il secondo motivo risulta svolto in modo del tutto generico, perché la ricorrente non ha dedotto le ragioni fondanti l’opposizione alla costituzione di parte civile, non consentendo a questa Corte di apprezzare i provvedimenti resi dal Tribunale di Salerno in merito.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Le spese alla parte civile si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale compiuta dal difensore.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Mocerino Enrico che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA
 
Così deciso, il 18 ottobre 2018.

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