Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 20481 |
Data di udienza: 3 Aprile 2019
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio – Efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento – Art. 44, D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza – Sanzione accessoria oggettivamente amministrativa e soggettivamente giurisdizionale – Estinzione per decorso del tempo – Esclusione – Prescrizione ed obbligo di fare per ragioni di tutela del territori – Giurisprudenza della Corte EDU.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Maggio 2019
Numero: 20481
Data di udienza: 3 Aprile 2019
Presidente: GENTILI
Estensore: CORBETTA
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio – Efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento – Art. 44, D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza – Sanzione accessoria oggettivamente amministrativa e soggettivamente giurisdizionale – Estinzione per decorso del tempo – Esclusione – Prescrizione ed obbligo di fare per ragioni di tutela del territori – Giurisprudenza della Corte EDU.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.20481
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio – Efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento – Art. 44, D.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
In materia urbanistica, l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa ripristinatoria – Sanzione accessoria oggettivamente amministrativa e soggettivamente giurisdizionale – Estinzione per decorso del tempo – Esclusione – Prescrizione ed obbligo di fare per ragioni di tutela del territori – Giurisprudenza della Corte EDU.
L’ordine di demolizione ha natura amministrativa, configurandosi, appunto, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (Cass., Sez. 3, n. 55295/2016, Fontana). Stante la natura amministrativa dell’ordine di demolizione, si è, coerentemente, negata l’estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell’art. 173 cod. pen., la quale si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 49331/2015, P.M. in proc. Delorier; Sez. 3, n. 36387/2015, Formisano). Altresì, è stata negata l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione "ripristinatoria", che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Pertanto, le caratteristiche di detta sanzione amministrativa "ripristinatoria" non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, escludendosi sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 – dep. 04/10/2016, Porcu).
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 13/11/2018 – TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. GENTILI, Rel. CORBETTA, Ric. Solla
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.20481
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 13/05/2019 (Ud. 03/04/2019), Sentenza n.20481
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Solla Pasquale, nato a Napoli;
avverso l’ordinanza del 13/11/2018 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letto la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, avanzata nell’interesse di Pasquale Solla, di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 15/02/2016, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, che aveva definitivamente condannato Liberata Badillo, moglie del ricorrente poi deceduta, per reati edilizi e per la violazione dell’art. 349 cod. pen.
2. Avverso l’indicata sentenza, Pasquale Solla, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e) ( cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale avrebbe errato nell’individuare in Pasquale Solla l’erede della Badillo, in quanto l’immobile abusivo è stato oggetto di successione testamentaria in favore del figlio, Arturo Solla, che ha accettato l’eredità; in ogni caso, il Tribunale, al fine di disattendere l’allegazione difensiva, avrebbe dovuto effettuare gli opportuni accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate al fine di individuare il soggetto proprietario dell’immobile.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) / cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato la perizia sull’opera abusiva, la cui demolizione potrebbe provocare pericolo per gli immobili sottostanti.
2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ad avviso dei ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 173 cod. pen. all’ordine di demolizione, che sarebbe da annoverare, alla luce della giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU, quale sanzione penale.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015 – dep. 23/10/2015, Curcio, Rv. 265193; Sez. 3, n. 16687 del 05/03/2009 – dep. 20/04/2009, P.M. in proc. Romano ed altri, Rv. 243405; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015 – dep. 23/10/2015, Curcio, Rv. 265193).
Nel caso in esame, pertanto, non avendo il ricorrente addotto il sopravvenire di provvedimenti amministrativi assolutamente incompatibili con l’ordine di demolizione, l’esatta individuazione degli eredi della condannata con riferimento alla titolarità del manufatto abusivo non è causa né di revoca, né di sospensione dell’ordine medesimo. Si osserva, in ogni caso, che il Tribunale, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha rilevato la genericità del motivo, in quanto l’asserito testamento e la conseguente accettazione dell’eredità non sono stati nemmeno allegati all’istanza, né successivamente depositati agli atti di causa, e non dovendo compiere il Tribunale, in via officiosa, alcun accertamento al tal proposito, incombendo piuttosto sull’interessato quantomeno un onere di allegazione che, nella specie, non è stato soddisfatto.
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Invero, il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha correttamente osservato, per un verso, che i rilievi del perito andranno tenuti in debita considerazione al momento della concreta demolizione dell’opera, di talché, se necessario, il p.m., avvalendosi dell’ausilio di personale qualificato, provvederà in quella sede ad adottare le cautele necessarie atte a prevenire il verificarsi di danni a cose e a persone; per altro verso, che l’immobile sottostante al manufatto oggetto di demolizione è pure esso abusivo, come riferito dal responsabile dell’ufficio urbanistica del Comune di Marano.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’ordine di demolizione ha natura amministrativa, configurandosi, appunto, quale sanzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (ex multis, Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 – dep. 30/12/2016, Fontana, Rv. 268844; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258518; Sez. 3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511; si veda anche Sez. U, n. 15 del 19/06/1996 – dep. 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336).
Stante la natura amministrativa dell’ordine di demolizione, si è, coerentemente, negata l’estinzione della sanzione per il decorso del tempo, ai sensi dell’art. 173 cod. pen., la quale si riferisce alle sole pene principali, e comunque non alle sanzioni amministrative (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 – dep. 15/12/2015, P.M. in proc. Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670); ed altresì è stata negata l’estinzione per la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative, stabilita dall’art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto riguardante le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre l’ordine di demolizione integra una sanzione "ripristinatoria", che configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, Sentenza n. 16537 del 18/02/2003, Filippi, Rv. 227176).
Sulla scorta di tale ricostruzione, è stata perciò dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna, in quanto le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 – dep. 04/10/2016, Porcu, Rv. 267977).
Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto a principi ora evocati, negando l’applicazione della disciplina di cui all’art. 173 cod. pen. all’ordine di demolizione, stante la sua natura amministrativa.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 03/04/2019.