Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 7573 | Data di udienza: 22 Maggio 2019

* VIA, VAS E AIA – Principio di precauzione – Stoccaggio di gas naturale in strato – Rischio sismico – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 11 Giugno 2019
Numero: 7573
Data di udienza: 22 Maggio 2019
Presidente: De Michele
Estensore: Blanda


Premassima

* VIA, VAS E AIA – Principio di precauzione – Stoccaggio di gas naturale in strato – Rischio sismico – Fattispecie.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 11 giugno 2019, n. 7573


VIA, VAS E AIA – Principio di precauzione – Stoccaggio di gas naturale in strato – Rischio sismico – Fattispecie.

Il “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria (cfr. art. 7 del Regolamento UE n. 178/2002) dispone che, quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8.2.2018 n. 826; idem, 27.2.2017, n. 1392; idem, Sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132). (Fattispecie relativa ad un progetto di stoccaggio di gas naturale in strato; il Tar ha ritenuto necessario un riesame del progetto poiché, negli studi di impatto ambientale VIA e VAS erano stati presi a riferimento fenomeni sismici di intensità e frequenza inferiori rispetto agli eventi verificatisi nella zona).

Pres. De Michele, Est. Blanda – Comune di San Benedetto del Tronto (avv. Galvano) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  e altro (Avv. Stato) e regione Marche (avv. De Bellis)


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 11 giugno 2019, n. 7573

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ – 11 giugno 2019, n. 7573

Pubblicato il 11/06/2019

N. 07573/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07906/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7906 del 2018, proposto da
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso il suo studio in Roma, via Salaria, n. 95;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gas Plus Storage S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Maurizio Zoppolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

per l’annullamento

– della nota pec 32157 del 24/5/2018 prot. 12091 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali avente ad oggetto “Progetto da svilupparsi nell’ambito della concessione di stoccaggio “San Benedetto Stoccaggio” – riscontro nota prot. 1186 del 9/1/2018 del Comune di San Benedetto del Tronto”;

– del parere n. 2731 del 18/5/2018 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS avente ad oggetto “Richiesta valutazione contenuti nota del Comune di San Benedetto del Tronto relativa agli aspetti di pericolosità sismica nella concessione di stoccaggio gas “San Benedetto del Tronto” alla luce dello sciame sismico verificatosi nell’area nel dicembre 2017”;

– della lettera del 20/3/2018 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la nota del Comune di San Benedetto del Tronto del 9/1/2018 alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Regione Marche e di Gas Plus Storage S.r.l. e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Petitto in sostituzione dell’Avv. A. Galvani, per la Regione Marche l’Avv. A. Del Vecchio in sostituzione dell’Avv. P. De Bellis, per Gas Plus Storage S.r.l. l’Avv. F. Cintioli e l’Avv. F. Rizzo in sostituzione dell’Avv. M. Zoppolato e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato Giovanni Greco.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto n. 166 del 19.6.2014 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha decretato, in base all’art. 23 e segg del D.lgs. n. 152/06, la affermato la compatibilità ambientale del progetto di stoccaggio di gas naturale in strato, presentato dalla Soc. Gas Plus Storage S.r.l. (denominato “San Benedetto Stoccaggio”), consistente nella realizzazione di una centrale di stoccaggio e trattamento gas, realizzazione di nuovi pozzi e il collegamento di detta centrale al gasdotto della rete nazionale di distribuzione gas gestita da SNAM.

Il decreto è stato emesso sulla base dei pareri con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 14.1.2013 e della Regione Marche del 18.3.2013 ed una volta acquisita la relazione finale del 13.1.2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS a seguito dell’originario parere favorevole della stessa Commissione del 14.12.2012 (cfr. doc. 6) e dell’aggiornamento di cui al parere del 19.4.2013 rispetto alle prescrizioni assunte.

Con lettera del 9.1.2018 prot. n. 1186 il Comune di San Benedetto del Tronto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016 con il relativo sciame sismico, protrattosi sino agli eventi del dicembre 2017 (ed ancora attivo in zona),ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) di riaprire il procedimento di valutazione di impatto ambientale, concluso con il decreto n. 166/14, evidenziando la vulnerabilità sismica del sito, alla luce di alcuni più recenti episodi sismici verificatisi nella zona fra l’agosto del 2016 e il dicembre del 2017.

La Direzione Generale del Ministero, con lettera del 20.3.2018 ha trasmesso la nota del Comune di San Benedetto del Tronto sopra citata alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS.

Quindi, con nota pec del 24/5/2018 la stessa Direzione Generale del Ministero ha trasmesso all’Amministrazione Comunale il parere della Commissione Tecnica n. 2731 del 18.5.2018, che ha ritenuto di confermare le valutazioni già espresse con il decreto di compatibilità ambientale del 19.6.2014 e con il parere del 4.8.2015.

Quest’ultimo era stato assunto dalla Commissione su sollecitazione del medesimo Comune su alcuni aspetti, sempre in epoca precedente al sisma dell’agosto 2016.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso il Comune di San Benedetto del Tronto deducendo i seguenti motivi:

1) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg., 10 bis, 14, 21 quinquies L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione -Violazione art. 97 Cost.-.

L’attività di riesame per evento sopravvenuto non sarebbe stata preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento e si sarebbe svolta senza garantire alcuna modalità partecipativa.

La lettera indirizzata dalla Direzione Generale del Ministero all’Amministrazione Comunale del 20.3.2018 di trasmissione della nota comunale alla Commissione VIA dimostrerebbe l’intenzione di procedere ad un riesame della pratica sulla base dei fatti sopravvenuti, a seguito della richiesta dell’Ente territoriale interessato, per cui occorreva garantire la partecipazione del richiedente Comune di San Benedetto del Tronto.

L’esercizio del potere di riesame in autotutela dovrebbe seguire il medesimo procedimento di emanazione degli atti da rimuovere o modificare o rivalutare, per cui dovrebbe essere sentite tutte le Amministrazioni precedentemente intervenute, in base al principio del “contrarius actus” e all’art. 41 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali di Nizza.

Né sarebbe stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riesame ex art. 10 bis L. 241/90, sebbene non si trattasse di un atto a contenuto vincolato, ma da assumere sulla base delle eventuali osservazioni del destinatario che avrebbero potuto avere anche l’effetto di una modifica della volontà;

2) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione del Decreto n. 342 del 13/12/2017 – degli artt. 8 e 23 segg D.Lvo 152/06 – della L. 241/90 –- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 97 Cost. – illogicità irrazionalità ed ingiustizia.

La Commissione VIA avrebbe reso il parere n. 2731 del 18 maggio 2018 senza esser stata previamente integrata nella sua composizione dal rappresentante designato dalla Regione in base all’art. 1, comma 2, del D.M. n. 342 del 13/12/2017, secondo cui per i procedimenti per i quali è riconosciuto un concorrente interesse regionale, la Commissione VIA e VAS sia integrata da esperti designati da ognuna delle Regioni e dalle Provincie territorialmente competenti.

Inoltre “andava assicurata un’idonea attività istruttoria, attraverso le analisi del c.d. Gruppo istruttore di cui all’art. 13 del decreto citato”. L’attività della Commissione non sarebbe conforme a quanto previsto dagli artt. 3 e segg. del decreto n. 342/17 e alle norme sulle modalità operative (tra cui artt. 12,13 e 14), atteso il mancato coinvolgimento dei referenti regionali come previsto dall’art. 12, co. 3, la mancata redazione da parte del Comitato tecnico istruttorio di una relazione tecnico istruttoria ai sensi dell’art. 14 per il Gruppo istruttore, da presentare alla Commissione;

3) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere violazione dell’art. 23 e segg D.Lvo 152/06 – della L. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 97 Cost. – illogicità irrazionalità ed ingiustizia Travisamento e sviamento.

In relazione agli episodi sismici che si sono registrati dall’agosto 2016 sino alla fine dell’anno 2017 e che continuano ad interessare la zona, la pericolosità sismica avrebbe dovuto essere istruita ulteriormente e approfondita ed adeguata, anche esaminando la non realizzabilità del progetto (cd. opzione “zero”), come sarebbe dimostrato dalla relazione tecnica del Prof. Ing. Erio Pasqualini, Professore Ordinario f.r. di Geotecnica con incarico presso l’Università Politecnica delle Marche del 21/6/2018 .

Uno studio prodotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), aggiornato al mese di marzo 2015, e quindi relativo a recenti terremoti (ma non agli eventi sismici del 2016 e 2017), ha fornito una classificazione di pericolosità sismica dei Comuni italiani, in funzione degli eventi sismici registrati nel territorio nazionale in una scala da 1 (zona più pericolosa) a 4 (zona non pericolosa). Ciò premesso il Comune di San Benedetto del Tronto, nel marzo 2015, risulta essere stato classificato come Zona 3.

Tale classificazione assegnata nel mese di marzo 2015 al Comune ricorrente sarebbe superata, in ragione degli ultimi eventi sismici che hanno interessato l’area a partire dall’agosto 2016, per cui il territorio si troverebbe ora in zona 2.

L’elevata sismicità dell’area sarebbe testimoniata dai dati riportati nell’Allegato A) della relazione del Prof Pasqualini, dove sono elencati gli eventi sismici successivi al mese di marzo 2015 aventi magnitudo maggiore di 4.0, il cui epicentro è stato localizzato entro un raggio di 70 km dall’area del previsto stoccaggio.

Le valutazioni espresse dalla Commissione VIA e VAS nel parere del 18/5/2018 si baserebbero su motivazioni non istruite ed esposte con formulazioni generiche e non pertinenti, per le ragioni che seguono.

– Il sito di stoccaggio in questione è stato preventivamente dichiarato idoneo dal M.I.S.E. e, in particolare, dalla Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie in linea con la normativa vigente in tema di conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, senza considerare che:

i) le condizioni di intrappolamento del gas naturale presente nel giacimento in passato non sono comparabili a quelle determinate dalle attività necessarie per immettere artificialmente il gas all’interno dello stesso giacimento, dal momento che queste operazioni determinano delle sollecitazioni indotte che possono essere significative, così come risulta proprio nel documento ICHESE 2014 commissionato dal M.I.S.E. citato nello stesso parere. In tale rapporto ICHESE 2014 non si escluderebbe la possibilità che l’estrazione e/o l’iniezione di fluidi in campi petroliferi o geotermici determini il verificarsi di terremoti, a volte anche di magnitudo maggiore di 5;

ii) in relazione agli ultimi eventi sismici, la sismicità di San Benedetto sarebbe superiore a quella presa a riferimento nell’ambito degli studi di impatto ambientale VIA e VAS su cui si basa il decreto di compatibilità del 16.6.2014, essendo passati da una media minore di un sisma all’anno registrata in passato, ad una media attuale di circa 30 sismi annui (dati I.N.G.V.).

Ciò sarebbe confermato dalla relazione del Prof. Pasqualini, che evidenzia la elevata frequenza dei fenomeni sismici, l’alto rischio che i sismi indotti dalle operazioni di stoccaggio e prelievo del gas del giacimento sotterraneo possano avvenire in concomitanza con un evento sismico naturale, il cui accadimento non può essere previsto in anticipo.

Nonostante tale elevato rischio nella documentazione prodotta da Gas Plus non esisterebbe alcuna valutazione relativa a tale accadimento.

La commissione avrebbe illegittimamente rimandato ad una fase successiva di natura autorizzativa specifiche valutazioni su questioni incidenti sulla compatibilità ambientale dell’intervento in questione.

La Commissione richiama, per quanto attiene la problematica di fondo, il Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region – INTERNATIONAL COMMISSION ON HYDROCARBON EXPLORATION AND SEISMICITY IN THE EMILIA REGION, quindi lo studio ICHESE commissionato dal M.I.S.E. nell’anno 2014.

Poiché tale Rapporto ICHESE è stato pubblicato in data successiva all’adozione del Decreto VIA, il progetto di “San Benedetto stoccaggio” non sarebbe stato esaminato “secondo quei contenuti tecnici che oggi, secondo la stessa Commissione ICHESE, costituiscono i parametri di riferimento in materia” e quindi “il lavoro della Commissione ICHESE non sarebbe mai stato rapportato alla situazione effettiva dell’impianto di San Benedetto del Tronto… rimanendo solo sulla “carta” ”. Il che avrebbe dovuto indurre il Mattm avrebbe dovuto riaprire il procedimento di VIA.

In particolare nel rapporto ICHESE non si escluderebbe la possibilità che l’estrazione e/o l’iniezione di fluidi in campi petroliferi o geotermici determini il verificarsi di terremoti, anche di magnitudo maggiore di 5. L’immissione forzata di gas nei serbatoi naturali in strato è un’attività che produrrebbe quindi fenomeni sismici nell’area di interesse, anche nei siti di stoccaggio gas attualmente in esercizio nel territorio italiano.

Il lavoro della Commissione ICHESE non sarebbe stato rapportato alla situazione dell’impianto di San Benedetto del Tronto, sia inizialmente sia dopo i terremoti recenti, in quanto il rinvio a tale relazione sarebbe solo formale.

Gli studi prodotti da Gas Plus nell’ambito del procedimento di VIA non sarebbero più attuali e ne discenderebbe l’esigenza di una riapertura del procedimento di VIA. Lo studio prodotto da Gas Plus non valuterebbe la possibilità che gli effettidell’iniezione forzata di gas possano combinarsi con i frequenti eventi sismici, che a partire da Agosto 2016 stanno interessando l’area.

Il giacimento si trova in un’area la cui classe di pericolosità sismica, alla luce degli eventi sismici occorsi a partire dall’Agosto del 2016, sarebbe più elevata di quella indicata nel documento prodotto da Gas Plus nel 2012; ed il decreto di compatibilità del giugno 2014 non avrebbe tenuto conto dei fenomeni sismici avvenuti successivamente;

4) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg, 10 bis, 14, 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 – degli art. 23 e segg. del d.lgs. 152/06 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione art. 97 Cost. – Sviamento e travisamento dei fatti – Illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta.

La situazione descritta avrebbe dovuto imporre un intervento nuovo e differente da quello originario e avrebbe legittimato la revoca del provvedimento di compatibilità ambientale, essendo mutati i presupposti fattuali dell’azione amministrativa.

I fenomeni sismici dovrebbero essere valutati alla luce del principio di precazione al fine di prevenire rischi anche solo potenziali, valutando anche la cd. “opzione zero”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Anche la Regione Marche si è costituita in giudizio sostenendo la inammissibilità della impugnazione.

La controinteressata Gas Plus Storage S.r.l. si è costituita in giudizio, eccependo con memoria e documenti la infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 22 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO

1. Il collegio ritiene che, nella peculiare situazione in esame, il ricorso sia suscettibile di accoglimento, sotto il profilo di un sussistente obbligo di riesame, connesso alla fattispecie disciplinata dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, sulla base di quanto dedotto nel quarto motivo.

In base alla predetta norma, infatti, il provvedimento amministrativo può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, da parte della stessa amministrazione emanante, con atto ascrivibile alla potestà di autotutela dell’amministrazione stessa.

2. Il Collegio non ignora l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la natura discrezionale dell’autotutela escluderebbe la sussistenza dell’obbligo di provvedere e la correlativa azione per silenzio inadempimento (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, n. 2237/2015; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1983/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 10343/2017 e n. 8108/2015; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 4085/2016 e sez. VII n. 1757/2017; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 123/2015); tale indirizzo, tuttavia, è normalmente rapportabile a situazioni in cui la richiesta di riesame investa questioni già valutate dall’amministrazione, la cui ordinaria attività potrebbe essere intralciata da ripetuti tentativi di rimessa in discussione di rapporti ormai definiti, soprattutto se con atti non contestati nei termini.

Quanto sopra non esclude che l’esercizio dell’autotutela sia ritenuto corrispondente ad un obbligo in tema di atti vincolati, come quelli sanzionatori, con particolare riferimento al settore urbanistico-edilizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3242/2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 4610/2016 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017), così come è stata rilevata l’esigenza di adeguata motivazione, in ordine alla natura e alla gravità di eventuali anomalie, in relazione alle quali effettuare una comparazione fra l’interesse pubblico e le contrapposte posizioni dei partecipanti ad una gara (TAR Liguria, sez. II, n. 194/2017).

I principi recentemente sottolineati dall’Adunanza Plenaria, in particolare, inducono ad una riflessione, circa la possibilità di ritenere doveroso il riesame – quanto meno – come fase prodromica all’autotutela, fermi restando i margini di discrezionalità di quest’ultima. Ciò in presenza di rilevanti interessi pubblici che potrebbero risultare lesi, imponendo l’esercizio dello ius poenitendi dell’Amministrazione anche al di fuori del perimetro degli atti vincolati.

Se è vero, infatti, che l’esercizio della potestà di autotutela ha carattere discrezionale, è pur vero che la discrezionalità implica valutazioni non libere nella scelta e nei fini, ma necessariamente orientate al migliore possibile perseguimento dell’interesse pubblico nel caso concreto.

3. Nella situazione sottoposta a giudizio non è contestato che gli ultimi eventi sismici siano, in termini di intensità e di frequenza, superiori a quelli presi a riferimento nell’ambito degli studi di impatto ambientale VIA e VAS su cui si basa il decreto di compatibilità del 16.6.2014, come evidenziato nella relazione tecnica del Prof. Pasqualini allegata dal Comune ricorrente (cfr. pag. 4).

Sarebbe dunque illogico che l’Amministrazione preposta alle verifiche di sicurezza e compatibilità ambientale ritenesse comunque valido, ai fini in esame, uno studio quale quello esibito dalla controinteressata precedente ai nuovi e rilevanti fenomeni sismici, tenuto conto dei rischi posti in evidenza e documentati in modo pertinente dal Comune di San Benedetto del Tronto, relativi alle implicazioni che le operazioni di stoccaggio e prelievo del gas del giacimento sotterraneo potrebbero comportare ove effettuate in concomitanza con un evento sismico naturale.

A tal riguardo si osserva che lo studio a suo tempo presentato dalla Gas Plus a sostegno del progetto non tiene conto del fatto che l’iniezione forzata di gas e i suoi effetti nel sottosuolo possano combinarsi con i più frequenti eventi sismici, che si susseguono dal mese di agosto del 2016.

4. L’invocato “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria (cfr. art. 7 del Regolamento UE n. 178/2002) dispone, infatti, che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8.2.2018 n. 826; idem, 27.2.2017, n. 1392; idem, Sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132).

Ciò detto, sebbene le valutazioni di incidenza ambientale siano espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione, come tale non sostituibile da giudizi operati dal privato e sindacabile dal G.A. soltanto ab extrinseco, ossia limitatamente al riscontro di palesi profili di irragionevolezza ovvero di evidenti errori di fatto, dunque senza penetrazione del nucleo vivo delle scelte di tutela ivi espresse, non possono non essere rilevati – nel caso di specie – i presupposti necessari per un riesame del progetto in esame alla luce di quanto posto in evidenza dal Comune ricorrente (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 2017, n. 3561; 27 marzo 2017, n. 1392; 10 febbraio 2017, n. 575).

5. In senso contrario non valgono le eccezioni sollevate dalla controinteressata e dall’amministrazione resistente secondo cui “nell’ambito del procedimento originario di VIA, Gas Plus avrebbe prodotto appositi approfondimenti sul tema (“Integrazioni al SIA, Parte I, richieste del MATTM e della Regione Marche” – doc. 6; “Studio Geomeccanico” – doc. 7; “Integrazioni allo Studio Geomeccanico” – doc. 8; “Studio di impatto ambientale – Nota richieste 17-02-2012” – doc. 9), che sono stati esaminati da tutti i soggetti interessati e positivamente valutati sia dalla Regione Marche (doc. 3), che dalla Commissione VIA (docc. 2-5)”, la quale ha istituito un apposito Gruppo di lavoro interno per la valutazione di tale profilo (doc. 10).

Tutti gli studi e documenti menzionati dalla controinteressata, infatti, sono contestuali alla originaria valutazione di compatibilità ambientale espressa dalla Commissione VIA e VAS per l’impianto di stoccaggio in questione, che si è conclusa a livello istruttorio con il parere del 13.12.2013.

6. Anche la specifica prescrizione (A.2) dedicata alla necessità di implementare una rete di monitoraggio microsismico costante presente nel Decreto VIA del progetto di “San Benedetto stoccaggio” non è sufficiente a fugare i dubbi evidenziati dal Comune di San Benedetto.

Sebbene tale rete sia funzionale al monitoraggio microsismico e alle altre raccomandazioni contenute nelle Linee guida sul monitoraggio predisposte all’esito degli approfondimenti condotti dalla Commissione ICHESE, non vi è alcuna certezza, in assenza di uno specifico riesame da parte della Commissione VIA, che la prescrizione sia sufficiente ad ovviare alle conclusioni del rapporto ICHESE (cfr. in proposito le deduzioni a pag. 15 del ricorso), posto che tale studio è stato adottato in data successiva (2014) alla conclusione della (unica) attività istruttoria sul progetto “San Benedetto stoccaggio”.

7. Né può convenirsi con la Gas Plus allorquando afferma che la configurazione geologica di una certa area non possa subire cambiamenti così repentini tali da poter variare nell’arco di soli cinque anni, per cui sarebbe poco realistico che, per effetto degli eventi sismici richiamati dal ricorrente, possano essere intervenuti mutamenti nel sottosuolo del Comune di San Benedetto tali da modificare le faglie presenti ai margini del giacimento di San Benedetto.

Tali considerazioni riguardano valutazioni di ordine tecnico, riservate come tali ad organi altamente qualificati a verificare il persistere delle condizioni ambientali per la realizzazione del sito di stoccaggio o valutare l’adozione di accorgimenti e precauzioni ulteriori, che consentano di superare o, quanto meno, mitigare i rischi evidenziati dal Comune di San Benedetto.

8. Ad avviso del Collegio, pertanto, a circostanze oggettive sopravvenute – tali da rendere plausibile, o comunque possibile, un riscontrato aumento dei rischi sismici – non può non ritenersi corrispondente un obbligo di riesame, finalizzato alla conferma del progetto in esame o alla adozione di prescrizioni ulteriori atte a mitigare i predetti rischi, con conseguente ammissibilità dell’azione proposta dal comune ricorrente, il cui interesse – finalizzato alla tutela della salute e incolumità dei cittadini residenti – appare meritevole di tutela giurisdizionale, in conformità all’interesse pubblico che il medesimo ente locale è tenuto a perseguire, con riferimento ad un bene essenziale quale è la sicurezza della popolazione e dell’ordinario svolgersi delle attività anche industriali.

9. Della verifica in questione, concernente la sussistenza o meno di fattori sopraggiunti di rischio, la impugnata nota pec 32157 del 24.5.2018 prot. 12091 e gli atti allegati dall’Amministrazione non fornisce un idoneo riscontro, tanto da non potersi considerare satisfattiva dell’obbligo sopra indicato, che non risulta quindi assolto ai fini della presente pronuncia, né superato dai rilievi delle resistenti (in ordine alla natura meramente confermativa degli atti adottati dal Ministero dell’Ambiente rispetto della predetta istruttoria e alle determinazioni dell’Amministrazione, definite dalla Gas Plus quale “mera interlocuzione interna fra la Direzione Generale del Mattm e la Commissione VIA”).

10. Il ricorso in conclusione deve ritenersi fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di procedere ad un motivato riesame della richiesta di cui alla nota del 9.1.2018 prot. n. 1186 del Comune ricorrente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe, fatti salvi gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di San Benedetto del Tronto che liquida nella misura complessiva di 6.000,00 (seimila/00) di cui € 2000,00 (duemila/00) a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, € 3.000,00 (tremila/00) a carico della Gas Plus Storage S.r.l. ed € 1000,00 (mille/00) a carico della Regione Marche, oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Vincenzo Blanda
        
IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele
        
        
IL SEGRETARIO
 

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