* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Controversia riguardante l’esatta esecuzione degli obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione – Società lottizzante in stato di fallimento – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 14 Giugno 2019
Numero: 873
Data di udienza: 22 Maggio 2019
Presidente: Atzeni
Estensore: Gisondi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Controversia riguardante l’esatta esecuzione degli obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione – Società lottizzante in stato di fallimento – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 14 giugno 2019, n. 873
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Controversia riguardante l’esatta esecuzione degli obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione – Società lottizzante in stato di fallimento – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La controversia riguardante l’esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione, nonché la risoluzione di una convenzione urbanistica, e quindi di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a estesa alle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 19914 del 5.10.2016). Tale situazione non muta nel caso in cui la società lottizzante al momento della proposizione della domanda si trovi in stato di fallimento atteso che le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini, con la conseguenza che è la vis attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare (cfr. Tar Toscana sez. III, nr. 2102/2012).
Pres. Atzeni, Est. Gisondi – Comune di Montopoli in Val D’Arno (avv. Bimbi) c. Z. s.n.c. in fallimento (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 14 giugno 2019, n. 873SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 14 giugno 2019, n. 873
Pubblicato il 14/06/2019
N. 00873/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01079/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2013, proposto da
Comune di Montopoli in Val D’Arno, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Bimbi, elettivamente domiciliato presso i registri di giustizia PEC
contro
Zenith Immobiliare di La Targia Antonino & C. Snc in Fallimento non costituito in giudizio;
nei confronti
Giorgio Tempestini, Grazia Belli, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Paolo Dami, Daniela Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patrizia Barsotti non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’inadempimento della società Zenith Immobiliare e dei sigg.ri Tempestini e Belli alle obbligazioni assunte con la convenzione rep. nr. 941/2003 registrata in data 18.03.2019 per l’attuazione del Piano di lottizzazione residenziale in frazione Casteldelbosco, località "Il Poggio";
nonché, in particolare, dell’inadempimento degli stessi: all’obbligo di realizzare opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 64 dell’11.09.2001 ed oggetto della predetta convenzione ; all’obbligo a contrarre la cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria individuate nelle tavole allegate alla suddetta convenzione;
e per la condanna della Zenith Immobiliare in fallimento, all’esecuzione in forma specifica mediante la pronuncia di sentenza in forma costitutiva del diritto che tenga conto del contratto non concluso relativamente alle aree sopra individuate; nonché della Zenith Immobiliare in fallimento, in solido con i sigg.ri Tempestini e Belli, al risarcimento del danno patrimoniale subito, derivante dalla mancata attuazione delle opere di urbanizzazione previste nel permesso di costruire nr. 17/2005 e del successivo rinnovo nr. 32/2008, nella misura corrispondente all’importo degli interventi necessari per la loro ultimazione e di quelle eventualmente necessarie per il collaudo delle opere realizzate, per un ammontare di € 78.358,95 od a quella diversa somma – maggiore o minore – che risulterà quantificata in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla domanda al dì del saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giorgio Tempestini e di Grazia Belli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Montopoli in val d’Arno ha convenuto in giudizio innanzi al TAR Toscana la Zenith immobiliare in fallimento, con ricorso notificato in data 04.07.2013, al fine di sentir dichiarare: a a) l’accertamento dell’inadempimento della società Zenith Immobiliare e dei sigg.ri Tempestini e Belli alle obbligazioni assunte con la convenzione rep nr. 941/2003 registrata in data 18.03.2003 per l’attuazione del Piano di lottizzazione residenziale in frazione Casteldelbosco, località “Il Poggio”, nonché, in particolare a.1) all’obbligo a realizzare le opere di urbanizzazione prevista dal piano di lottizzazione approvato con deliberazione C.C.n 64 dell’11.09.2001 ed oggetto della predetta convenzione; a.2) all’obbligo a contrarre la cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria individuate nelle tavole allegate alla suddetta convenzione- costituenti le opere di urbanizzazione del suddetto piano di lottizzazione per una superficie complessiva di circa mq. 5.355 catastalmente individuate al foglio nr. 19 partt. nn.rr. 646, 677, 693, 598 del Catasto terreni del Comune di Montopoli in val D’Arno (attualmente di proprietà di Zenith Immobiliare in fallimento) nonché di quelle individuate al foglio nr. 19 part. 678,680 e 692 (attualmente intestate alla sig.ra Barsotti Patrizia) o di quelle che risulteranno meglio identificate in corso di causa; b) la condanna della Zenith immobiliare in fallimento: b.1.) all’esecuzione in forma specifica mediante la pronuncia di sentenza costitutiva del diritto che tenga luogo del contratto non concluso relativamente alle aree sopra individuate; b.2.) di essa, in solido con i sigg.ri Tempestini e Belli, al risarcimento del danno patrimoniale subito, derivante dalla mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione previste nel permesso di costruire nr. 17/2005 e nel successivo rinnovo nr. 32/2008, nella misura corrispondente all’importo degli interventi necessari per la loro ultimazione e di quelle eventualmente necessarie per il collaudo delle opere realizzate, per un ammontare di € 78.358, 95 od a quella diversa somma -maggiore o minore- che risulterà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al dì del saldo.
Si sono costituiti in giudizio i Sig.ri Tempestini che in via preliminare hanno eccepito il difetto di giurisdizione del g.a., spettando la causa alla cognizione del Tribunale fallimentare, e nel merito hanno chiesto al reiezione del ricorso.
Nessuno si è costituito per il Fallimento Zenith.
Nelle successive memorie il Comune ricorrente, preso atto che la fideiussione escussa ha coperto la quasi totalità del valore delle opere ancora da eseguire e da portare a conformità ha rinunciato alla domanda risarcitoria nei confronti del Sig.ri Tempestini.
Su tutte le domande proposte sussiste la giurisdizione del g.a.
La giurisprudenza della Corte Suprema e del Giudice amministrativo d’appello hanno stabilito che la controversia riguardante l’esatta esecuzione di obblighi nascenti da una convenzione di lottizzazione, nonché la risoluzione di una convenzione urbanistica, e quindi di un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a estesa alle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 19914 del 5.10.2016).
Tale situazione non muta nel caso in cui la società lottizzante al momento della proposizione della domanda si trovi in stato di fallimento atteso che “le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini”, con la conseguenza che “è la vis attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare” (cfr. Tar Toscana sez. III, nr. 2102/2012).
Nel merito la domanda di condanna del fallimento Zenith alla esecuzione in forma specifica delle opere di urbanizzazione che la Società fallita si era impegnata a realizzare non è fondata in quanto escutendo la fidejussione il Comune ha irreversibilmente optato per il ristoro per equivalente del danno causato dall’inadempimento della convenzione rinunciando implicitamente alla facoltà di chiederne la esatta esecuzione.
Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente occorre prendere atto del fatto che a seguito della riedizione del computo metrico estimativo delle opere necessarie per completare il programma negoziale (avvenuta in corso di giudizio) la differenza fra quanto già conseguito dal Comune di Montopoli per effetto della escussione della fidejussione e l’importo totale dei lavori ammonta ad Euro 228. Sicchè solo entro tali limiti la richiesta risarcitoria può trovare accoglimento nei confronti del Fallimento, essendo invece, come già detto, stata rinunciata nei confronti dei Sig.ri Tempestini.
Deve essere integralmente accolta la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di cessione delle aree sulle quali insistono le opere di urbanizzazione.
In proposito è d’uopo osservare che il curatore pur non essendo spontaneamente addivenuto alla stipula del contratto traslativo non si è avvalso della speciale facoltà di sciogliersi dal relativo obbligo a tutela della massa ed anzi ha chiesto ed ottenuto la autorizzazione del giudice fallimentare per il suo adempimento.
Le aree che formano oggetto della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso sono quelle di cui al foglio nr. 19 partt. nn.rr. 646, 677, 693, 598 del Catasto terreni del Comune di Montopoli in val D’Arno (di proprietà di Zenith Immobiliare in fallimento).
Sono altresì soggette al trasferimento coattivo anche i terreni di cui foglio nr. 19 part. 678,680 e 692 intestate alla sig.ra Barsotti Patrizia ritualmente convenuta in questo giudizio.
Vero è che la stessa ha acquistato a titolo particolare le predette aree dal fallimento. Tuttavia con specifica clausola debitamente trascritta la stessa ha assunto su di sé tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica assumendo come terza l’impegno di adempierli nei confronti del comune che è quindi legittimato anche nei suoi confronti all’esercizio dell’azione ex art. 2932 c.c.
Entro i predetti limiti il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) rigetta la domanda di adempimento in forma specifica della convenzione;
2) prende atto della rinuncia alla domanda risarcitoria per equivalente nei confronti dei Sig.ri Giorgio Tempestini e Grazia Belli;
3) condanna il fallimento Zenith al pagamento della somma di Euro 228 oltre rivalutazione dal dovuto alla data della sentenza ed interessi sul capitale via via rivalutato. Somma da corrispondersi alla stregua delle disponibilità e secondo l’ordine creditorio proprio della disciplina fallimentare.
4) dispone in via costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo delle aree di cui in motivazione.
5) compensa le spese di lite-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni
IL SEGRETARIO