* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convezione di lottizzazione – Obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione – Art. 28 l. n. 1150/1942 – Collaudo e trasferimento della proprietà delle aree di sedime.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sardegna
Città: Cagliari
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2019
Numero: 563
Data di udienza: 12 Giugno 2019
Presidente: Scano
Estensore: Lensi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convezione di lottizzazione – Obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione – Art. 28 l. n. 1150/1942 – Collaudo e trasferimento della proprietà delle aree di sedime.
Massima
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 22 giugno 2019, n. 563
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Convezione di lottizzazione – Obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione – Art. 28 l. n. 1150/1942 – Collaudo e trasferimento della proprietà delle aree di sedime.
L’obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione deriva direttamente dall’articolo 28 della legge n. 1150/1942, in virtù del quale le parti (lottizzante e Comune) devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune (cfr. al riguardo, ex multis, TAR Sardegna, Sezione II, n. 404 del 15 maggio 2013 e n. 480 del 4 agosto 2011). La presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune deve avvenire previo collaudo delle opere di urbanizzazione e trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere medesime al patrimonio comunale.
Pres. Scano, Est. Lensi – S. s.r.l. e altri (avv.ti Porcu e Barberio) c. Comune di Cabras (avv. Montanari)
Allegato
Titolo Completo
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ - 22 giugno 2019, n. 563SENTENZA
TAR SARDEGNA, Sez. 2^ – 22 giugno 2019, n. 563
Pubblicato il 22/06/2019
N. 00563/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2015, proposto da
Società Sinis Funtana Meiga S.r.l. in liquidazione, con sede in Cabras, in persona del legale rappresentante in carica, Giorgio Gaviano, Pasquale Carboni, Maria Maddalena Frongia, Giovanni Giacomo Piu, Antonio Carboni, Benigno Ortu, Salvatore Dessì, Marisa Deias, Paolo Sotgiu, Francesco Sanna Randaccio, Lucio Paolo Secci, Virginia Tatti, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Porcu e Mauro Barberio, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Cabras, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Montanari, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n.17;
nei confronti
Cristina Porcu, non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità e l’annullamento
– del silenzio serbato dal Comune di Cabras sull’intimidazione/diffida 13.05.2015, trasmessa il 14.05.2015, e del conseguente inadempimento alla presa in carico, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras;
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo
– del Comune di Cabras di prendere in carico, mediante l’adozione degli atti e delle operazioni materiali all’uopo occorrenti, tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza;
– e per la contestuale nomina di un commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza dell’amministrazione comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cabras;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza del Tar Sardegna n. 844 del 8 novembre 2016;
Visto l’atto di integrazione del contraddittorio;
Vista le ordinanze del Tar Sardegna n. 595 del 26/9/2017, n. 126 del 14 febbraio 2018 e n. 1009 del 7 dicembre 2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2019 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
In data 15 giugno 1985 il Comune di Cabras ed i sigg.ri Antonio Bassu e più stipulavano una convenzione di lottizzazione ai sensi dell’art. 28 L. 1150/1942 in località Funtana Meiga.
Tra i lottizzanti sono ricompresi parte degli odierni ricorrenti, mentre gli altri ricorrenti sono subentrati nelle obbligazioni propter rem a seguito di acquisto, dagli originari proprietari, di lotti ricompresi nel piano.
Con tale convenzione, i lottizzanti cedevano in proprietà al Comune le aree destinate ad ospitare le opere di urbanizzazione (in particolare le strade, i parcheggi pubblici, gli spazi pubblici attrezzati, le attrezzature di interesse comune, le fasce di rispetto e la superficie residua a disposizione) e assumevano l’obbligo di realizzare nelle aree citate tutte le opere di urbanizzazione primaria.
La società Sinis Funtana Meiga s.r.l. veniva costituita proprio allo scopo di realizzare tali opere di urbanizzazione per la cessione al Comune.
Sostengono i ricorrenti che dette opere sono state tutte ultimate e positivamente collaudate, cosicché la società è stata posta in liquidazione, in attesa che il Comune prenda in carico tali opere di urbanizzazione e attualmente la società si occupa della onerosa manutenzione ordinaria e straordinaria.
Lamentano i ricorrenti che, nonostante il Comune sia stato più volte diffidato a prendere in carico le menzionate opere di urbanizzazione (da ultimo con l’istanza/diffida del 13/5/2015), il medesimo ha mantenuto un atteggiamento di ingiustificata inerzia e, pertanto, non ha adempiuto a quanto per legge era tenuto a fare.
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede la declaratoria di illegittimità e l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Cabras sull’intimidazione/diffida 13.05.2015, trasmessa il 14.05.2015, e del conseguente inadempimento alla presa in carico, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras.
Si chiede altresì l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Cabras di prendere in carico, mediante l’adozione degli atti e delle operazioni materiali all’uopo occorrenti, tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e la contestuale nomina di un commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza dell’amministrazione comunale.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
A seguito di ordinanza collegiale n. 844 del 8 novembre 2016 i ricorrenti hanno proceduto all’integrazione del contraddittorio.
Con ordinanza n. 595 del 26/9/2017 è stata disposta consulenza tecnica di ufficio.
Con ordinanza n. 1009 del 7 dicembre 2018 sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle parti.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2019, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione del Comune secondo cui il ricorso sarebbe stato notificato solo al Comune e non anche ai controinteressati.
A tale riguardo si rileva che l’atto introduttivo del gravame risulta notificato alla signora Cristina Porcu, quale controinteressato.
Con ordinanza del Tar Sardegna n. 844 del 8 novembre 2016 è stata altresì disposta l’integrazione del contraddittorio, eseguita dai ricorrenti.
Deve rilevarsi l’inammissibilità delle domande avanzate col rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., considerato che la posizione soggettiva fatta valere dai ricorrenti ha consistenza di diritto soggettivo nascente dall’articolo 28 della legge urbanistica (cfr. TAR Sardegna n. 282/2018, n. 404/2013, 602/2013 e 480/2011), con conseguente necessità di procedere con rito ordinario ed infatti, a seguito della camera di consiglio del 17 febbraio 2016, con il consenso delle parti costituite, è stata rimessa la causa nel ruolo ordinario.
Passando al merito della questione controversa, il ricorso in esame, nella parte in cui si chiede l’accertamento dell’obbligo del Comune di Cabras di prendere in carico tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras, risulta parzialmente fondato nei sensi di seguito specificati.
Ritiene il collegio di dovere confermare, anche avuto riguardo alla fattispecie oggi in esame, i principi già affermati da questo Tribunale, seconda sezione, in fattispecie analoghe ed in particolare con la sentenza del Tar Sardegna, seconda sezione, n. 282 del 27 marzo 2018, nonché con la sentenza n. 404 del 15 maggio 2013, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4169 dell’8 settembre 2015.
In ordine all’obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria, si richiama la costante giurisprudenza della Sezione, in base alla quale l’obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione deriva direttamente dall’articolo 28 della legge n. 1150/1942, in virtù del quale le parti (lottizzante e Comune) devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune (cfr. al riguardo, ex multis, TAR Sardegna, Sezione II, n. 404 del 15 maggio 2013 e n. 480 del 4 agosto 2011).
In primo luogo, si rileva che la presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte del Comune deve avvenire previo collaudo delle opere di urbanizzazione e trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere medesime al patrimonio comunale.
Deve altresì prendersi atto dei documenti depositati in giudizio dai ricorrenti da cui risulta la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché il collaudo delle opere stesse da parte dei tecnici della ditta lottizzante, come da certificati di collaudo di parte depositati in giudizio dai ricorrenti medesimi.
Infine deve prendersi atto degli esiti della consulenza tecnica di ufficio, nella quale, con riferimento al primo quesito [“accertamento dell’effettiva consistenza delle opere di urbanizzazione realizzate ed a oggi esistenti nella lottizzazione Funtana Meiga, procedendo alla comparazione delle medesime con quanto previsto nella convenzione di lottizzazione del 15 giugno 1985 e nei conseguenti progetti approvati dall’amministrazione comunale, evidenziandone le conformità e le difformità, al fine di stabilire se le opere attualmente realizzate possano considerarsi difformi rispetto a quelle in origine concordate e la rilevanza oltre che quantitativa, anche qualitativa, delle eventuali difformità riscontrate”], si offre la risposta sintetica secondo cui:
“Le conclusioni possono essere sintetizzate come segue:
a) le difformità del realizzato rispetto alla convenzione, da intendersi tecnicamente rilevanti, sono:
1) quella relativa alla mancata realizzazione della segnaletica stradale;
2) quella relativa alla presenza della strettoia.
Per difformità rilevanti il CTU ha inteso quelle difformità alla Convenzione o ai progetti approvati che devono essere necessariamente eliminate o completate (se trattasi di mancata realizzazione) da parte della ditta lottizzante prima della presa in carico delle relative OOUU da parte del Comune.
Per l’eliminazione di tutte le suddette difformità sono necessari interventi edili il cui costo complessivo di massima è stato stimato dal CTU tra i 60 ed i 70mila euro”.
Con riferimento al secondo quesito [“se tali difformità siano eventualmente dovute ad atto di una Autorità Pubblica per: sopravvenute varianti, ragioni di tutela ambientale, adeguamento o modificazioni del piano di lottizzazione, rilascio da parte del comune di titoli edilizi non conformi alle prescrizioni della convenzione di lottizzazione (con particolare riguardo alla realizzazione delle strade della lottizzazione, alla luce dei rilievi in tal senso espressi dalla parte ricorrente), edificazioni di terzi autorizzate (a margine ed all’interno della lottizzazione, che possono avere prodotto modifiche alle infrastrutture concordate), espresse e formali direttive impartite da uffici comunali o, infine, altre ragioni che hanno imposto interventi necessitati (per esempio stato dei luoghi, interventi di altri soggetti pubblici e/o privati, etc..)”], si offre la risposta sintetica secondo cui:
“- la segnaletica stradale orizzontale e verticale non è stata realizzata perché non è mai stato presentato presso il competente ufficio tecnico comunale un progetto esecutivo della viabilità da parte della ditta lottizzante. Ad avviso dello scrivente, non sussistono prescrizioni, vincoli o impedimenti al completamento della suddetta opera. La suddetta mancata realizzazione della segnaletica stradale non può che essere imputata all’inerzia della ditta lottizzante; infatti, dalle verifiche condotte dallo scrivente non è risultata alcuna richiesta di parere preventivo o alcuna trasmissione di elaborati di progetto, anche di massima, al Comune da parte della ditta lottizzante che, su questo aspetto, si è fatta trovare impreparata.
– la strettoia è frutto di errore dovuto o ad un errato posizionamento dei picchetti durante le fasi di rilievo e tracciamento delle livellette della sede stradale, oppure ad un modesto sconfinamento adoperato dall’impresa esecutrice durante la realizzazione dei muri di recinzione dei lotti dei comparti 2 e 6”.
Con riferimento al terzo quesito [“se tali opere sono conformi a quanto pattuito con la convenzione e lo stato di realizzazione e la collaudabilità delle opere di urbanizzazione, con riferimento alle “norme vigenti al momento del perfezionamento del rapporto sinallagmatico, o al limite al momento della loro effettiva realizzazione” (cfr. ordinanza Tar Sardegna, seconda sezione, n. 128 del 24 ottobre 2007 e sentenza Tar Sardegna, seconda sezione, n. 107 del 24 gennaio 2005)”], si offre la risposta sintetica secondo cui:
“Dall’analisi di tutta la documentazione presente agli atti ed eventualmente integrata dallo scrivente e sulla scorta di tutte le verifiche effettuate in loco durante i sei sopralluoghi il CTU può affermare che le opere di urbanizzazione primaria:
essendo state tutte eseguite secondo le buone tecniche costruttive di allora e nel rispetto della regola dell’arte, sia conformemente ai progetti approvati, sia conformemente alle successive varianti, nonché nel rispetto sostanziale della Convenzione e degli atti aggiuntivi debitamente approvati (cfr D.C.C. n.30 del 28.03.1996) sono certamente collaudabili alle seguenti condizioni:
– che tutte le opere siano soggette ad un intervento di manutenzione ordinaria generale, con contestuale produzione delle planimetrie relative ai tracciati delle condotte che dalla lottizzazione vanno (e tornano) al depuratore e della dorsale principale della condotta idrica che dal pozzetto del contatore generale porta al serbatoio;
– che sia realizzata la segnaletica orizzontale e verticale;
– che sia eliminata la strettoia lungo la Via del Mirto”.
Con riferimento al quarto quesito “se le opere realizzate dalla società ricorrente sono, nel loro complesso funzionali e coerenti con la lottizzazione”, viene conclusivamente fornita la risposta sintetica secondo cui:
“Con la premessa che nessuna delle difformità riscontrate ha mai pregiudicato il normale utilizzo delle suddette opere di urbanizzazione, il CTU reputa che le opere realizzate dalla ditta lottizzante siano nel loro complesso certamente funzionali e coerenti con la lottizzazione convenzionata”, precisandosi tuttavia “In merito ai tratti fognari passanti nelle proprietà private che interessano i Comparti 2, 7, 9 e 10, se anche la manutenzione appare tecnicamente risolvibile, il CTU ritiene prevalente quanto riportato nella nota di Abbanoa del 27/04/2010 (allegato n.5 della Parte Resistente), ove lo stesso Ente riferisce testualmente “ …Queste condotte non possono essere gestite da Abbanoa e non potranno essere acquisite nel S.I.I. (Servizio Idrico Integrato)”.
Relativamente alle opere di urbanizzazione primaria oggetto della presente controversia – fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria concernenti l’impianto fognario (condotte fognarie sia bianche che nere), delle quali si tratterà nel prosieguo – devono essere disattese le argomentazioni dell’Amministrazione comunale resistente in ordine a pretese difformità tra quanto realizzato dalla Ditta lottizzante e i progetti approvati, sia alla luce dei rilievi della consulenza tecnica d’ufficio, sia in considerazione della natura non essenziale di tali lamentate discrepanze, che consente l’applicazione, anche avuto riguardo al caso di specie, del principio già affermato da questo Tribunale con riguardo a fattispecie analoghe (cfr. TAR Sardegna n. 282/2018; TAR Sardegna n. 187/2010), in ordine all’obbligo del Comune di prendere comunque in carico le opere di urbanizzazione, qualora le opere medesime, pur non conformi al piano e alla convenzione di lottizzazione, risultino comunque “funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato”, fatta salva – relativamente a quest’ultima ipotesi – l’approvazione di eventuale variante al piano di lottizzazione.
Deve infatti prendersi atto di quanto precisato in proposito dal Consulente tecnico d’ufficio nella quarta risposta sintetica secondo cui:
“Con la premessa che nessuna delle difformità riscontrate ha mai pregiudicato il normale utilizzo delle suddette opere di urbanizzazione, il CTU reputa che le opere realizzate dalla ditta lottizzante siano nel loro complesso certamente funzionali e coerenti con la lottizzazione convenzionata”, precisandosi tuttavia “In merito ai tratti fognari passanti nelle proprietà private che interessano i Comparti 2, 7, 9 e 10, se anche la manutenzione appare tecnicamente risolvibile, il CTU ritiene prevalente quanto riportato nella nota di Abbanoa del 27/04/2010 (allegato n.5 della Parte Resistente), ove lo stesso Ente riferisce testualmente “ …Queste condotte non possono essere gestite da Abbanoa e non potranno essere acquisite nel S.I.I. (Servizio Idrico Integrato)”.
Ciò stante, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente tecnico d’ufficio siano attendibili e condivisibili, per cui, alla luce dei sopra riportati esiti conclusivi e sintetici della consulenza tecnica d’ufficio, preso atto delle precisazioni offerte dai ricorrenti nelle ultime memorie difensive in ordine alla realizzazione della segnaletica stradale, nonché in ordine all’eliminazione della strettoia della sede stradale, ritiene il Collegio che le opere di urbanizzazione primaria oggetto della presente controversia – fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria concernenti l’impianto fognario (condotte fognarie sia bianche che nere), delle quali si tratterà nel prosieguo – , possano essere prese in carico dal Comune di Cabras, previa approvazione di eventuale variante al piano di lottizzazione e previo collaudo delle opere stesse da parte dell’Amministrazione comunale, in conformità alle risultanze della Consulenza tecnica d’ufficio.
La questione concernente i tratti delle condotte fognarie sia bianche che nere che attualmente ricadono in aree private, è stato oggetto di specifica richiesta istruttoria di cui all’ordinanza collegiale n. 1009 del 7 dicembre 2018, a seguito della quale il Consulente tecnico d’ufficio, i ricorrenti e il Comune di Cabras hanno prodotto in giudizio le proprie osservazioni e rilievi in ordine alla questione medesima.
Alla luce di tali rilievi delle parti, pur prendendosi atto del rilievo dei ricorrenti secondo cui “la rete fognaria è stata realizzata in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune”, recepito nella convenzione di lottizzazione, posto che l’approvazione dei progetti esecutivi delle urbanizzazioni ha preceduto la stipula della convenzione del 15 giugno 1985, con la conseguenza che l’articolo 3 della convenzione “non poteva che riferirsi ai progetti esecutivi già approvati quattro mesi prima, anche con riferimento alle condotte fognarie (secondo i tracciati del progetto)”, deve comunque ritenersi che tale abnorme scelta tecnica di fare passare le condotte fognarie all’interno dei lotti privati sia in primo luogo imputabile ai lottizzanti che hanno predisposto il progetto esecutivo successivamente approvato dal Comune, ferma restando la responsabilità del Comune nel non essersi avveduto di tale abnorme scelta tecnica in sede di approvazione del progetto.
Ciò stante, considerato che per definizione le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche e come tali devono essere previste e realizzate su aree pubbliche o “aree di cessione” e non certamente su aree private, come chiarito dalla Corte di Cassazione sez. I, con la sentenza n. 15340 del 25/07/2016, nella quale ha altresì precisato che “le opere medesime, una volta fatte, non tollerano di rimanere in proprieta’ privata”;
considerata altresì la necessità del trasferimento della proprietà delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione primaria al patrimonio comunale; ritenuto che, allo stato, la parte lottizzante non abbia realizzato le predette condizioni necessarie ai fini della presa in carico delle opere medesime da parte dell’Amministrazione comunale, conseguentemente le opere di urbanizzazione primaria concernenti l’impianto fognario (condotte fognarie sia bianche che nere), non possono essere – allo stato – prese in carico dal Comune di Cabras, per cui il ricorso, in tale parte, deve essere rigettato.
In tale parte concernente l’impianto fognario, non può infatti trovare applicazione il sopra ricordato criterio delle opere di urbanizzazione che risultino comunque “funzionali alle necessità dell’insediamento realizzato”, che non appare idoneo a superare le criticità sopra evidenziate, in ragione delle gravissime ed evidenti difficoltà per la manutenzione ed eventuale riparazione dell’impianto fognario, anche tenuto conto della posizione assunta da Abbanoa con la nota del 27 aprile 2010, con riferimento alle condotte fognarie posate all’interno delle proprietà private, secondo cui “… Queste condotte non possono essere gestite da Abbanoa e non potranno essere acquisite nel S.I.I..”.
Deve quindi ritenersi che, ai fini dell’acquisizione e della presa in carico da parte del Comune anche delle opere di urbanizzazione primaria concernenti l’impianto fognario, sia onere della parte lottizzante o di addivenire, mediante accordi con i proprietari privati delle aree in questione interessate dall’impianto fognario, alla cessione di tali aree in favore del Comune, oppure di procedere alla presentazione di una variante al piano di lottizzazione che preveda un diverso tracciato delle condotte fognarie, al fine di conseguire l’obiettivo che tutti i tratti dell’impianto fognario ricadano in aree pubbliche.
Ciò stante, considerato che le restanti opere di urbanizzazione risultano di fatto praticamente ultimate e utilizzate da moltissimo tempo, stante gli esiti sopra richiamati della consulenza tecnica di ufficio, deve conseguentemente dichiararsi l’obbligo del Comune di Cabras (previa approvazione di eventuale variante al piano di lottizzazione e previo collaudo delle opere stesse da parte dell’Amministrazione comunale, in conformità alle risultanze della Consulenza tecnica d’ufficio) di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras, ad eccezione delle opere di urbanizzazione primaria concernenti l’impianto fognario (condotte fognarie sia bianche che nere).
Per quanto riguarda infine la domanda dei ricorrenti – avanzata col ricorso in esame – di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inadempimento dell’Amministrazione comunale resistente all’obbligo di prendere in carico le opere di urbanizzazione in questione, considerata l’inammissibilità della domanda avanzata col rito del silenzio e la rimessione della domanda in questione di accertamento dell’obbligo del Comune alla presa in carico delle opere di urbanizzazione al ruolo ordinario, l’istanza di nomina di un commissario ad acta deve essere disattesa nella presente sede, dovendo essere invece avanzata – nel caso – in sede di esecuzione del giudicato o in sede di esecuzione della sentenza.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei sensi sopra specificati.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio in parte devono essere compensate e, nella restante parte, devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
Per quanto riguarda le spese della consulenza tecnica d’ufficio, preso atto della parcella depositata in giudizio dal Consulente tecnico d’ufficio, il Collegio ritiene congruo liquidarle in favore del consulente tecnico d’ufficio nella misura complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui 20.000,00 (ventimila/00) a carico del Comune resistente e i restanti 10.000,00 (diecimila/00) a carico dei ricorrenti.
Dai predetti importi dovranno essere dedotti gli acconti già percepiti dal Consulente tecnico d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, nella restante parte, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto:
dichiara l’obbligo del Comune di Cabras di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria realizzate nella lottizzazione Funtana Meiga in territorio di Cabras, ad eccezione delle opere di urbanizzazione primaria concernenti l’impianto fognario.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti, di parte delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate nella restante parte.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente e i ricorrenti al pagamento delle spese della Consulenza tecnica d’ufficio, che liquida in favore del Consulente tecnico d’ufficio nella misura complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00), di cui 20.000,00 (ventimila/00) a carico del Comune resistente e 10.000,00 (diecimila/00) a carico dei ricorrenti.
Dai predetti importi dovranno essere dedotti gli acconti già percepiti dal Consulente tecnico d’ufficio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 15 maggio 2019 e 12 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
L’ESTENSORE
Marco Lensi
IL PRESIDENTE
Francesco Scano
IL SEGRETARIO