Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 26285 |
Data di udienza: 14 Maggio 2019
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi abusivi realizzati su immobile esistente – Aumento della volumetria dell’immobile – Concessione in sanatoria parziale – Effetti – Esclusione – Integrale conformità alla disciplina urbanistica – Necessità – Non è consentito scindere e considerare separatamente i singoli componenti – Artt. 10, 36, 44, e 45 d.P.R. 380/2001 – Reati edilizi – Abbassamento del piano di calpestio – Aumento dell’altezza e della volumetria del fabbricato – Assenza di permesso di costruire – Mutazione della destinazione da rurale ad abitativa – Reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 – Configurabilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Giugno 2019
Numero: 26285
Data di udienza: 14 Maggio 2019
Presidente: RAMACCI
Estensore: GALTERIO
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi abusivi realizzati su immobile esistente – Aumento della volumetria dell’immobile – Concessione in sanatoria parziale – Effetti – Esclusione – Integrale conformità alla disciplina urbanistica – Necessità – Non è consentito scindere e considerare separatamente i singoli componenti – Artt. 10, 36, 44, e 45 d.P.R. 380/2001 – Reati edilizi – Abbassamento del piano di calpestio – Aumento dell’altezza e della volumetria del fabbricato – Assenza di permesso di costruire – Mutazione della destinazione da rurale ad abitativa – Reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 – Configurabilità.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/06/2019 (Ud. 14/05/2019), Sentenza n.26285
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi abusivi realizzati su immobile esistente – Aumento della volumetria dell’immobile – Concessione in sanatoria parziale – Effetti – Esclusione – Integrale conformità alla disciplina urbanistica – Necessità – Non è consentito scindere e considerare separatamente i singoli componenti – Artt. 10, 36, 44, e 45 d.P.R. 380/2001.
In tema di sanatoria, l’opera edilizia abusiva deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, l’inammissibilità di una «sanatoria parziale», dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità. Sicché, gli interventi, eseguiti su un unico fabbricato in un contesto unitario andavano considerati nella loro globalità e non potevano essere sanati o assentiti in via meramente parziale, non valendo perciò il titolo conseguito come autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Abbassamento del piano di calpestio – Aumento dell’altezza e della volumetria del fabbricato – Assenza di permesso di costruire – Mutazione della destinazione da rurale ad abitativa – Reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 – Configurabilità.
In materia urbanistica, configura il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, la realizzazione in assenza di permesso di costruire, all’interno dell’immobile l’abbassamento del piano di calpestio dei locali posti al pian terreno con conseguente aumento dell’altezza dei medesimi e dunque della volumetria del fabbricato mutandone, inoltre, la destinazione da rurale ad abitativa.
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza in data 26.9.2017 – CORTE DI APPELLO DI FIRENZE) Pres. RAMACCI, Rel. GALTERIO, Ric. Grillai ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/06/2019 (Ud. 14/05/2019), Sentenza n.26285
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/06/2019 (Ud. 14/05/2019), Sentenza n.26285
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRILLAI PIETRO
GONNELLI CLARA
avverso la sentenza in data 26.9.2017 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesca Giacovazzo, in sostituzione dell’avv. Marco Milani, che si è riportata ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26.9.2017 la Corte di Appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del giudizio di primo grado dal Tribunale della stessa città in ordine alla penale responsabilità di Pietro Grillai e Clara Gonnelli per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, all’interno dell’immobile di cui erano cousufruttuari un abbassamento del piano di calpestio dei locali posti al pian terreno con conseguente aumento dell’altezza dei medesimi e dunque della volumetria del fabbricato, nonché mutatane la destinazione da rurale ad abitativa, condannandoli alla pena di due mesi di arresto e di € 4.000,00 di ammenda.
2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando sei motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che avendo il Comune rilasciato provvedimento di sanatoria riconoscendo la doppia conformità dell’opera, aveva escluso la sussistenza di possibili abusi anche in relazione al piano di calpestio dei locali, ritenuto evidentemente in linea con gli standard urbanistici tanto da aver prescritto per la prosecuzione dei lavori interni solo il deposito di una SCIA. Non potendo conseguentemente l’autorità giudiziaria sostituirsi alla competente autorità amministrativa nel compimento di una valutazione squisitamente tecnica, nessuna sanzione penale poteva, in ciò sostanziandosi il nucleo della censura, essere irrogata ritenendo, come inopinatamente aveva fatto la Corte di Appello, che il Comune avesse tenuto ferma l’illegittimità dell’opera in ordine all’altezza dei locali ed all’abbassamento del piano di calpestio, così capovolgendo l’ordine secondo cui all’accertamento dell’abuso segue la sanzione penale e non viceversa.
2.2. Con il secondo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 521 cod. pen. e al vizio motivazionale, che la qualifica dell’intervento eseguito resa dai giudici di merito in termini di ristrutturazione edilizia e non già di restauro o risanamento conservativo fuoriesca dal capo di imputazione, la cui contestazione era solo dell’abbassamento del piano di calpestio riferito ad alcuni locali al pian terreno dell’edificio e non già all’intero immobile. Si sostiene che la valutazione di un fatto più grave di quello ascritto agli imputati non soltanto viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza ma porta le conseguenze del contestato illecito ben al di là del consentito essendosi ritenuto l’intervento non sanabile in contrasto con la sanatoria di fatto concessa dal Comune.
2.3. Con il terzo motivo evidenziano la contraddittorietà della motivazione che da un canto riconosce che al momento del sopralluogo le opere di scavo erano al grezzo e dunque ad uno stadio di realizzazione ben diverso dal risultato finale quanto al piano di calpestio e, dall’altro, esclude apoditticamente che la loro ultimazione avrebbe potuto determinare il rialzo del piano di calpestio, senza tenere in alcun conto la documentazione tecnica prodotta dalla difesa che mostra chiaramente le diverse quote finali dell’intervento di recupero, risultando conforme alla prassi procedere per un intervento di risanamento operare su una quota più bassa onde rimettere in pristino le parti ammalorate e preservare l’edificio da possibili infiltrazioni di umidità procedendo altresì in tale fase alla posa in opera di un nuovo impianto elettrico a norma, non potendosi fare riferimento come avevano fatto i giudici di appello alla quota delle scatole di derivazione senza aver proceduto ad alcuna misurazione della loro distanza dal piano di calpestio che, essendo ancora a grezzo, era soltanto provvisorio.
Deducono inoltre che non fosse stata acquisita alcuna prova della preesistente altezza del vano attiguo alla cucina in quanto, a detta degli stessi verbalizzanti, non riportata nei dati catastali, onde non poteva in ogni caso quantificarsi per il medesimo il supposto aumento di volumi.
2.4. Con il quarto motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della particolare tenuità del fatto correlato dalla sentenza al cospicuo aumento della volumetria, escluso invece dall’intervenuta sanatoria amministrativa e dalla circostanza che per il locale attiguo alla cucina non era possibile quantificare la misura del preteso disallineamento, mentre il locale ripostiglio presentava un’altezza regolare rispetto alle prescrizioni urbanistiche.
2.5. Con il quinto motivo eccepiscono la prescrizione del reato intervenuta in data 26.2.2018, ovverosia in pendenza della presentazione del ricorso stante la decorrenza del termine ex art. 157 cod. pen. dalla data del sopralluogo risalente al 26.2.2.2013 o comunque dalla sospensione imposta dal Comune con provvedimento notificato agli interessati il 3.6.2013, con conseguente maturazione del termine al 3.6.2018. 2.6. Con il sesto motivo contestano la quantificazione della pena commisurata alla non minimale rilevanza della condotta degli imputati, invece sconfessata dalla conseguita sanatoria e dalla regolarità dell’altezza di due locali rispetto ai quattro contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Pontassieve, riferito agli interventi eseguiti dai ricorrenti sull’immobile nella loro esclusiva disponibilità in quanto usufruttuari, risulta limitato, come osservato da entrambe le sentenze di merito, alle sole opere di restauro ed alle sistemazioni interne con espressa esclusione delle opere per incremento di volume oltre la linea naturale del terreno, le quali avrebbero dovuto essere oggetto di ripristino, previo deposito di SCIA. Deve perciò escludersi che lo stesso possa configurarsi come titolo di estinzione del reato ai sensi dell’art. 45 T.U. Edilizia non soltanto perché fuoriescono dall’attestazione di doppia conformità proprio quegli interventi che, riguardando l’abbassamento del piano di calpestio ed il conseguente aumento della volumetria dell’immobile, costituiscono l’oggetto della presente imputazione, ma ancor prima perché trattasi di concessione in sanatoria relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati e subordinata, per gli altri, all’esecuzione di opere, in palese contrasto gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato, muovendo dal presupposto secondo il quale l’opera edilizia abusiva deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, l’inammissibilità di una «sanatoria parziale», dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità (cfr. Sez. III n. 19587, 18 maggio 2011; n. 45241, 5 dicembre 2007, non massimata; Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003 (dep.2004), P.M. in proc. Fammiano, Rv. 226871; Sez. 3, n. 22256 del 28/04/2016 – dep. 27/05/2016, Rongo, Rv. 267290). Alla luce di tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare dunque evidente che gli interventi, eseguiti su un unico fabbricato in un contesto unitario andavano considerati nella loro globalità e non potevano essere sanati o assentiti in via meramente parziale, non valendo perciò il titolo conseguito come autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.
2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il secondo motivo.
La qualificazione giuridica degli intervenuti eseguiti resa dalla Corte distrettuale in conformità a quanto già ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce violazione della perimetrazione dell’accusa atteso che gli interventi ritenuti abusivi sono esattamente quelli individuati nell’imputazione. Peraltro, nel ricondurre le opere eseguite nell’ambito della ristrutturazione edilizia in ragione del mutamento di volumetria derivato dall’abbassamento del piano di calpestio originario e dunque nell’ambito di operatività dell’art. 10 d.P.R. 380/2001, il giudice di merito si limita ad un’operazione, del tutto doverosa, di inquadramento sistematico degli interventi contestati nell’ambito della vigente normativa, puntualizzando proprio in considerazione della loro qualificazione giuridica la subordinazione degli stessi al permesso di costruire, esattamente come contestato nel capo di imputazione.
Nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si è verificato nel procedimento in esame e conseguentemente del diritto di difesa in capo agli imputati in assenza di qualsivoglia modificazione del fatto storico originariamente contestato – inteso come l’accadimento di ordine naturale comprensivo delle circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica – ed avendo avuto perciò costoro chiara cognizione di ciò che gli è stato sin dall’inizio contestato.
3. Le doglianze svolte nel terzo motivo, volte a rappresentare la natura provvisoria dell’abbassamento del piano di calpestio funzionale al ripristino delle parti ammalorate ad esso sottostanti, rivestono natura meramente fattuale e non possono pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte, cui non è consentito alcun accertamento di merito. Le considerazioni in ordine al diverso risultato definitivo che sarebbe conseguito per effetto dell’ultimazione dell’opera, che al momento dell’accertamento era ancora allo stato grezzo, relativamente alla quota della pavimentazione finale restano relegate ad un’ipotesi esclusivamente congetturale, in difetto di elementi emergenti al riguardo dalla sentenza impugnata che evidenzia chiaramente, al contrario, come l’intervento in corso di realizzazione riguardasse la sistemazione delle pareti laterali sottostanti il piano
suddetto nelle quali erano state persino installate parti dell’impianto elettrico, di certo non destinate a rimanere interrate, e che si dovesse perciò escludere nella fase finale un suo rialzamento rispetto alla quota rilevata a seguito del sopralluogo. Quanto al locale attiguo alla cucina, l’unico, fra i quattro del pian terreno oggetto delle operazioni di scavo, per il quale non si era potuto rilevare l’altezza preesistente perché non riportata nella piantina catastale, i giudici di merito, fondendosi la sentenza impugnata con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, hanno accertato, attraverso la deposizione di uno dei tecnici autori del sopralluogo e la disamina del fascicolo fotografico allegato al verbale, che anch’esso aveva subito l’abbassamento del piano di calpestio, desumibile dal diverso livello della soglia di ingresso della porta di accesso e dai
segni, presenti in tutti i vani, ove posava il vecchio solaio rispetto al nuovo con un ribassamento dai 45 agli 80 cm.: anche in tal caso le contestazioni svolte dalla difesa restano confinate sul piano congetturale, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni su cui poggia l’accertamento conformemente effettuato dal Tribunale e dalla Corte di Appello, limitandosi il ricorso a ribadire la mancata rilevazione della preesistente altezza del locale.
4. Il quarto motivo deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità stante la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, la quale non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, incorre nella censura di cui all’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012 -, Pezzo Rv. 253849).
Postulando il giudizio in ordine alla ricorrenza della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis c.p. un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità se non in presenza di motivazione incongrua o contraddittoria, deve ritenersi che il riferimento da parte della sentenza impugnata all’estensione dell’aumento volumetrico realizzato e alla sua incidenza sulla statica dell’edificio dia ampiamente conto dell’entità dell’offesa sotto il duplice piano sia dimensionale che funzionale e della conseguente lesione del bene giuridico tutelato costituito dall’integrità del territorio secondo l’assetto conferitogli dai vigenti strumenti urbanistici. Dal momento, invero che, affinché tale valutazione possa ritenersi esente da vizi motivazionali è sufficiente che dal provvedimento emergano le ragioni preponderanti della decisione che ben possono essere
costituite anche dalla sola disamina, tra gli indici- requisiti indicati dall’art. 131-bis cod. pen., di quello o quelli attinenti all’entità dell’offesa che vengano ritenuti preclusivi alla particolare tenuità del fatto, ne consegue che l’evidenziazione di una duplice categoria di elementi ricompresi nel novero di quelli elencati indicati dal primo comma dell’art.133 cod. pen., rafforzata dalla scelta di comminare una pena detentiva superiore al minimo edittale, renda la pronuncia in esame scevra da censure.
Su tutt’altro piano si sviluppano le censure difensive che, negando l’incremento di volume contestato per effetto della sanatoria comunale, sono in realtà dirette ad escludere la stessa rilevanza penale del fatto, già ampiamente esaminata in relazione ai motivi in precedenza illustrati, confondendo con essa l’inoffensività posta alla base dell’invocata causa di non punibilità, che presuppone invece la sussistenza del reato.
5. Seguendo l’ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell’impugnazione in sede di legittimità, dev’essere prioritariamente esaminata la questione di cui al sesto motivo afferente al trattamento sanzionatorio.
Pur dovendosi stigmatizzare quanto alla pena pecuniaria la sua illegalità in quanto ben al di sotto del minimo edittale, elevato per effetto delle modifiche apportate all’art. 44 d.P.T. 380/2001 dal dl. 269/2003 conv. con modificazioni nella L. 326/2003 del cento per cento (con conseguente previsione per la violazione di cui all’art. 44 lett b) la pena dell’ammenda da un minimo di € 51.645 ad un massimo di € 103.290) – profilo questo tuttavia non oggetto di gravame e perciò non censurabile in questa sede -, le doglianze svolte sul punto dalla difesa devono comunque ritenersi inammissibili.
Dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non è richiesta alcuna specifica motivazione nella determinazione della pena se non quando la stessa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, rispondendo la sua quantificazione ad una valutazione complessiva improntata alla discrezionalità e non già ad un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, deve ribadirsi che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie essendo stata irrogata una pena determinata in misura inferiore alla media edittale, quantificazione a fronte della quale è sufficiente da parte del giudice di appello il riferimento anche implicito al parametro della sua adeguatezza (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464), deve ritenersi che la esplicita enunciazione della non minimale rilevanza della condotta degli imputati consenta di ritenere adeguatamente assolto dalla Corte fiorentina l’onere motivazionale a suo carico, sul quale non può interferire la diversa valutazione resa al riguardo dala difesa.
6. L’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., (Sez. U, n. 32
del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), ivi compresa la prescrizione maturata, anche secondo la prospettazione difensiva, in data 26.2.2019, ovverosia successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Segue all’esito del ricorso la condanna dei ricorrenti a norma dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14.5.2019