Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento atmosferico Numero: 25324 | Data di udienza: 15 Febbraio 2019

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di verniciatura industriale – Emissione di fumi, gas o polveri o esalazioni – Richiesta dell’autorizzazione ambientale alle emissioni in atmosfera – Necessità – Danni all’ambiente – Emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico – Fattispecie: attività di autocarrozzeria – Artt. 269, 272, e 279, d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità originaria – Effetti – Preclusioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Giugno 2019
Numero: 25324
Data di udienza: 15 Febbraio 2019
Presidente: CERVADORO
Estensore: LIBERATI


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di verniciatura industriale – Emissione di fumi, gas o polveri o esalazioni – Richiesta dell’autorizzazione ambientale alle emissioni in atmosfera – Necessità – Danni all’ambiente – Emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico – Fattispecie: attività di autocarrozzeria – Artt. 269, 272, e 279, d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità originaria – Effetti – Preclusioni.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 07/06/2019 (Ud. 15/02/2019), Sentenza n.25324

 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di verniciatura industriale – Emissione di fumi, gas o polveri o esalazioni – Richiesta dell’autorizzazione ambientale alle emissioni in atmosfera – Necessità – Danni all’ambiente – Emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico – Fattispecie: attività di autocarrozzeria – Artt. 269, 272, e 279, d.lgs. n.152/2006.
 
E’ necessaria, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, l’autorizzazione ambientale per lo svolgimento della attività. Anche nella vigenza dell’art. 20 della L. n. 615 del 1966, che si pone in continuità normativa con l’art. 269 del d.lgs. 152/2006 tutti gli stabilimenti industriali, (comprese le carrozzerie), che per il loro alto contributo inquinante dovuto all’uso di vernici, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi, gas o polveri o esalazioni, onde evitare danni all’ambiente, presunti per legge (Sez. 3, n. 8606 del 30/04/1987, Bini). Nella fattispecie, l’attività di verniciatura è espressamente esclusa da quelle attività per le quali è consentita la deroga all’obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.  
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità originaria – Effetti – Preclusioni.
 
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata (posto che per effetto delle sospensioni tale termine non era decorso al momento della pronuncia di detta sentenza), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 10/11/2017 – TRIBUNALE DI FOGGIA) Pres. CERVADORO, Rel. LIBERATI, Ric. Cicolella

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 07/06/2019 (Ud. 15/02/2019), Sentenza n.25324

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 07/06/2019 (Ud. 15/02/2019), Sentenza n.25324
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Cicolella Leonardo;
 
avverso la sentenza del 10/11/2017 del Tribunale di Foggia;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 10 novembre 2017 il Tribunale di Foggia ha dichiarato Leonardo Cicolella responsabile del reato di cui agli artt. 269, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. 152/2006 (per avere, mediante la propria attività di autocarrozzeria, prodotto emissioni in atmosfera attraverso un forno di verniciatura, in mancanza della prescritta autorizzazione, fino al 23 marzo 2012), condannandolo alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.
 
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte d’appello di Bari, trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha censurato l’affermazione della propria responsabilità, sulla base del rilievo che l’attività che svolgeva non era produttiva di un rilevante quantitativo di emissioni atmosferiche, e quindi, ai sensi dell’art. 272 d.lgs. 152/2006, che individua gli impianti e le attività esercitabili in deroga, non era soggetta ad autorizzazione ambientale.
 
La Giunta regionale della Puglia aveva, poi, determinato, con la delibera n. 1497 del 2002, la soglia massima di prodotto verniciante al di sotto della quale non era necessaria la autorizzazione ambientale, stabilendola in 20 chilogrammi di prodotto verniciante utilizzabile quotidianamente, di cui non era stato accertato il superamento, non essendo stati esaminati i propri registri per verificare i quantitativi di vernice utilizzata, con il conseguente insufficiente accertamento dei presupposti di fatto per poter ritenere configurabile la violazione contestata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
2. Questa Corte ha già affermato, nella vigenza dell’art. 20 della L. n. 615 del 1966, che si pone in continuità normativa con l’art. 269 del d.lgs. 152/2006 (che stabilisce, al comma 1, che " … per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto"), che tutti gli stabilimenti industriali, comprese le carrozzerie, per il loro alto contributo inquinante dovuto all’uso di vernici, devono possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi, gas o polveri o esalazioni, onde evitare danni all’ambiente, presunti per legge (Sez. 3, n. 8606 del 30/04/1987, Bini, Rv. 176448).
 
L’attività di verniciatura è, poi, espressamente esclusa da quelle per le quali è consentita la deroga all’obbligo di autorizzazione, in quanto l’art. 272 d.lgs. 152/2006, che individua gli impianti e le attività non sottoposti ad autorizzazione, stabilisce, al comma 1, che "non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico". Il suddetto allegato, nell’individuare gli impianti e le attività di cui all’art. 272, comma 1, d.lgs. 152/2006 esclude la attività di verniciatura da quelle esercitabili in deroga, stabilendo, nella elencazione delle attività in deroga, che vi rientrano le "Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno".
 
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati, peraltro genericamente, dal ricorrente, circa la non necessarietà della autorizzazione ambientale per lo svolgimento della attività di verniciatura industriale, espressamente esclusa da quelle esercitabili in deroga, rimanendo con ciò irrilevante la delibera adottata dalla Regione Puglia, in ordine ai quantitativi di prodotto verniciante utilizzabili in deroga, posto che tale delibera non può che avere ad oggetto (ponendosi altrimenti in contrasto con una legge dello Stato) le attività esercitabili in deroga, tra le quali non rientra quella di verniciatura industriale, che producano emissioni scarsamente rilevanti, tra le quali è stato escluso, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che rientri quella svolta dal ricorrente.
 
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a causa della manifesta infondatezza dell’unico motivo di censura cui è stato affidato, essendo necessaria la autorizzazione ambientale per lo svolgimento della attività di verniciatura industriale che produca emissioni in atmosfera.
 
3. L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata (posto che per effetto delle sospensioni tale termine non era decorso al momento della pronuncia di detta sentenza), giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616; v. anche Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, e Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130).
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 15/2/2019
 

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