DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Trasformazione di un’area destinata a verde in un insediamento residenziale – Carattere di reato permanente – Perdurante attentato al bene giuridico protetto – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ penale
Regione:
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 26 Marzo 2019
Numero:
Data di udienza: 26 Marzo 2019
Presidente: Petruzzella
Estensore: Petruzzella
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Trasformazione di un’area destinata a verde in un insediamento residenziale – Carattere di reato permanente – Perdurante attentato al bene giuridico protetto – Fattispecie.
Massima
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. 3^ penale – 26 marzo 2019
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Trasformazione di un’area destinata a verde in un insediamento residenziale – Carattere di reato permanente – Perdurante attentato al bene giuridico protetto – Fattispecie.
La lottizzazione abusiva consistente nella trasformazione di un’area destinata a verde in un insediamento residenziale assume carattere di reato permanente quando va al contempo a confliggere con vincoli ambientali dovuti alla presenza di una risorsa naturale destinata dalla pubblica amministrazione all’uso pubblico oppure di vincoli connessi a ragioni di sicurezza pubblica. Il questi casi l’offesa tipica del reato di lottizzazione abusiva si rinnova fin tanto che persiste il vincolo e la situazioni di fatto che lo giustifica (nella fattispecie l’area lottizzata, destinata dal PRG a verde agricolo, era gravata da vincolo dovuto alla presenza di pozzi di acqua potabile, connessi alla rete dell’acquedotto comunale, ed inoltre gravata da vincolo aeroportuale). Tale affermazione appare coerente col principio espresso nell’importante sentenza della Cassazione sez. III penale, n. 44836, dell’8 ottobre 2018 (Pres Cavallo, Est. Di Nicola) secondo cui: “Il reato di lottizzazione abusiva è un reato di durata ed ha natura di reato progressivo nell’evento. Nondimeno, nella lottizzazione abusiva cosiddetta “materiale”, non sempre il reato si risolve e si consuma con la sola realizzazione di opere, in quanto la condotta lottizzatoria può perdurare ininterrottamente nel tempo, alla stessa stregua del reato permanente, allorché, indipendentemente dall’avvenuto completamento delle opere programmate ed eseguite, o da ulteriori condotte criminose del lottizzatore o di terzi, essa consenta, come nel caso in esame, l’uso o lo sfruttamento del territorio da parte di terzi, correlativamente impedendo o rendendo più difficoltoso la concreta fruizione del bene da parte della collettività, privata del verde pubblico e del servirsi dei parcheggi, secondo la destinazione impressa alla zona dalla pubblica amministrazione. In tale caso, la situazione antigiuridica innescata dall’iniziale condotta lottizzatoria si protrae nel tempo in considerazione del perdurante attentato al bene giuridico protetto dall’incriminazione, con la conseguenza che anche il solo mantenimento della situazione contra ius è, in tal caso, sufficiente a perpetuare e ad approfondire l’offesa.”
Giudice Petruzzella – Imputati: omissis (avv.ti La Calce e La Fauci Belpomer) + 6
Allegato
Titolo Completo
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. 3^ penale – 26 marzo 2019SENTENZA
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. 3^ penale – 26 marzo 2019
N. 723/2016 RGT-N.7942/2013 RGNR
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Marina Petruzzella; all’udienza del 26.3.2019, ha emesso
SENTENZA
nei confronti di :
XXX, nella qualità di proprietario del fondo destinato a verde agricolo, individuato al foglio 28 particelle 100 e 115, frazionato nelle particelle 2043, 2045, 2046, 2048, 2044, 2047, 2049 foglio 28 NCUE, libero già presente, difeso dagli avvocati Alfredo la Calce e Cammelo La Fauci Belpomer;
XXX, nella qualità di proprietario dell’immobile sito a Palermo identificato al foglio 28 particelle 2047 e 2049 NCT, libero assente, difeso dall’avvocato Corrado Sinatra;
XXX, nata a il 30.5.1958, nella qualità di comproprietaria dell’immobile identificato al foglio 28 particelle 2043 NCT -foglio 28 particelle 2126 del NCEU-, libera assente, difesa dall’avvocato Debora Zampardi;
XXX, nato a Palermo il 19.4.1948, in qualità di comproprietario dell’immobile iden. al foglio 28 particella 2043 NCT -fogl. 28 part.lla 2126 del NCEU, libero assente, difeso dall’avvocato Debora Zampardi;
XXX nata a Palermo il 29.9.1964, nella qualità di proprietaria dell’immobile di cui al f.lio p.lle 2046 2048 NCT (foglio 28 part.lla 2127 del NCEU),
libera assente difesa dall’avvocato Corrado Sinatra;
XXX nata a Palermo il 19.12. 1942, nella qualità di proprietaria dell’immobile identificato al foglio 28 particella 2045 e NCT,
libera assente difesa dall’avvocato Debora Zampardi;
XXX, nata a Carini il 24 gennaio 1976, in qualità di proprietaria dell’immobile identificato al foglio 28 particella 2044 NCT,
libera assente difesa dall’avvocato Debora Zampardi;
IMPUTATI
TUTTI
A) del reato di cui agli artt. 44 lett. c DPR 380/2001, perché, nelle qualità di cui sopra, i proprietari dei cinque lotti di terreno rispettivamente identificati al foglio 28 NCT numero di particelle 2043 (di mq 600), 2044 (mq 972), 2045 (mq 1000), 2046 e 2048 (mq 930, 2047 e 2049 (mq 910), oggetto di frazionamento di un’area, a Palermo in via Marie Curie, destinata a verde agricolo e originariamente estesa mq 4.412, già catastalmente identificata al foglio di mappa n. 28 particelle nn. 111 e 115, realizzavano opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno stesso, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque delle stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione, attraverso la suddivisione in lotti e la realizzazione di altrettanti fabbricati e di corpi accessori, in assenza di concessione edilizia e di nulla osta del Genio civile di Palermo.
A Palermo fino al 20 marzo 2014
XXX
B) del reato di cui all’articolo 349 comma due c.p., per avere nella qualità di custode giudiziario di un fabbricato abusivo a Palermo in via Marie Curie n. 6, sottoposto a sequestro preventivo in data 2 maggio 2013, con conseguente convalida ed emissione del decreto del 7 maggio 2013 da parte del Gip, violato i sigilli apposti dalla polizia giudiziaria, allo scopo di proseguire i lavori edili fino al loro completamento.
A Palermo in data antecedente e prossima al 20 marzo 2014
Conclusioni
Pm: per XXX concesse le circostanze attenuanti generiche, anno uno di reclusione ed euro 10.000,00 di multa; per tutti gli altri imputati, concessione delle circostanze attenuanti generiche, mesi sei di arresto ed euro 22.000,00 di ammenda ciascuno.
Difensore di XXX: assoluzione per non avere commesso il fatto, in subordine non doversi procedere per prescrizione del reato.
Difensori degli altri imputati: assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine non doversi procedere, per prescrizione dei reati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pm presso il Tribunale di Palermo con decreto del 16.6.2014 citava a giudizio i sopra elencati imputati in relazione alle accuse di lottizzazione abusiva e per il xxx anche di violazione dei sigilli, esattamente riportate in epigrafe.
All’udienza del 2 febbraio 2016 il giudice disponendo un rinvio all’udienza del 10 maggio 2016 onerava il Pm di citare i suoi primi quattro testi.
All’udienza del 10 marzo 2016, nell’assenza degli imputati, aperto il dibattimento ed ammesse le istanze istruttorie delle parti, venivano esaminati i testi della polizia municipale del Comune di Palermo Antonio Miosi e Diego Amico.
All’udienza del 5 luglio 2016 veniva disposto un rinvio in quanto i difensori dichiaravano di aderire all’iniziativa di astensione proclamata da organismo di categoria.
All’udienza del 13 dicembre 2016 venivano esaminati i testi Antonio Maone e Elio Davì. Il Pm rinunciava al teste Lo Baldo, pure della Pol. municipale.
All’udienza del 7 febbraio 2017 veniva esaminato il teste a discarico Rubino e di seguito si procedeva all’esame dell’imputato Pxx Mxx.
All’udienza del 28/3/2017 non si rinveniva il fascicolo del processo e pertanto la sua trattazione veniva ancora una volta rinviata.
All’udienza dell’11 aprile, così come alla successiva udienza del 23 maggio 2017 i difensori dichiaravano di aderire all’astensione proclamata da organismo della categoria, pertanto veniva dal giudice disposto un rinvio, con sospensione dei termini di prescrizione dei reati, entrambe le volte.
Le udienze dell’11 luglio e del 23 settembre 2017 venivano rinviate a causa dell’assenza del giudice titolare.
All’udienza del 31 ottobre 2017 il giudice, accogliendo la richieste del difensore del Pxx, disponeva ai sensi art. 507 c.p.p., l’audizione del teste Armando Aucello, suo tecnico di fiducia.
Ricostruzione del fascicolo. All’udienza camerale del 16 novembre 2017, fissata per la ricostruzione del fascicolo, si decideva un rinvio in quanto il Pm era privo dei suoi atti. All’udienza camerale del 16 gennaio 2018, fissata per la stessa ragione, l’avvocato La Calce produceva l’atto di compravendita; nemmeno allora il Pm disponeva del fascicolo e chiedeva un rinvio. All’udienza camerale del 27 febbraio 2018, nel contraddittorio delle parti, veniva ricostruito il fascicolo del processo, dando atto a verbale della ricostruzione del percorso processuale e acquisendo anche le trascrizioni delle udienze in cui erano stati escussi i testi del Pm, esaminato il Prestigiacomo ed il teste a discarico.
All’udienza del 15 maggio 2018 (ripresa dopo la ricostruzione del fascicolo), il difensore del Pxx dichiarava di non avere rintracciato il teste Augello, ammesso ai sensi dell’articolo 507, esplicitando che si trattava della persona che aveva curato la pratica del frazionamento del lotto, prima delle vendite; non seguivano nuove produzioni documentali o altre istanze, del Pm e dei difensori.
All’udienza del 3 luglio 2018, veniva dichiarata la chiusura del dibattimentale e l’utilizzabilità di tutti gli atti istruttori acquisiti, e venivano quindi raccolte le conclusioni del PM. All’udienza del 25 settembre 2018 veniva stabilito un rinvio, per l’assenza del giudice titolare.
All’udienza del 12 febbraio 2019, il giudice accogliendo l’istanza di rinvio dell’avv.to Sinatra, rinviava per le conclusioni, dichiarando la sospensione termini prescrizione dei reati. All’udienza del 13 marzo 2019 veniva disposto altro rinvio, per un impedimento dell’avvocato La Calce, con sospensione dei termini di prescrizione dei reati.
All’udienza del 26 marzo 2019 venivano raccolte le conclusioni di tutti i difensori, e il giudice, all’esito della camera di consiglio, emetteva la sentenza di cui al dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Dati ricavabili dai documenti acquisiti
I fatti in sé della lottizzazione “cartolare” e poi materiale del terreno, compiute in assenza di alcun atto autorizzativo, che hanno comportato la trasformazione urbanistica del luogo, così come indicato dal Pm nel capo d’accusa, risultano documenti e altresì pacifici, posto che nemmeno lo hanno messo in discussione gli imputati, i quali invece hanno fondano le loro difese (personalmente il Pxx e per il tramite dei loro difensori gli altri imputati) sull’addotta loro inconsapevolezza che frazionare l’originario lotto di terreno al catasto, vendere e acquistare i pezzi di terreno, di che trattasi, potesse costituire qualcosa di men che lecito.
In particolare il Pxx, proprietario del fondo di mq 4.412, di ci è processo (destinato dal PRG a verde agricolo e gravato da vincoli che lo rendevano totalmente inedificabile), coautore del suo frazionamento e della successiva vendita delle singole parti frazionate -compiuta con l’atto pubblico solennemente rogato dal notaio Vxx Mxx il 17 novembre 2010-, durante il suo esame dibattimentale ha sostenuto seraficamente di non essere mai stato sfiorato dal dubbio della non liceità del suo operato e di essersi determinato a compiere i frazionamenti e le vendite cedendo all’insistenza di Vxx Fxx, che da tempo era interessato all’acquisto.
Dall’enunciato atto pubblico di compravendita 17 novembre 2010 si apprende che quel giorno il Pxx effettuò con quell’unico atto notarile cinque vendite, trasferendo così a cinque distinti acquirenti le particelle che derivavano dal recente frazionamento del lotto di mq 4.412, effettuato il 22 settembre 2010, composto dalle particelle censite al catasto dei terreni ai nn. 111 e 115 (v. pag. 6 atto notarile cit.). Precisamente con quell’atto Mxx Pxx cedeva:
a Exx Pxx la particella n. 2043 censita come limoneto, al prezzo dichiarato di euro 6250;
a Lxx Axx la particella 2045, confinante con terreno dell’ACQUEDOTTO municipale, censita come limoneto, al prezzo dichiarato di euro 10.250,00 (v. pag. 3 atto notarile cit.);
a Cxx Mxx Cxx le particelle n. 2046 e 2048, al prezzo dichiarato di euro 9.500 (nel 2011 Cxx Mxx Cxx cedette la parte di terreno acquistata dal Pxx all’attuale imputata Fxx Mxx Axx. Il fatto è stato riferito dal teste di Polizia giudiziaria commissario Maone, sulla scorta della documentazione da lui acquisita durante le indagini);
a Sxx Gxx la particella n. 2044, al prezzo dichiarato di euro 9750,00;
a Fxx Vxx le particelle n.n 2047 e 2049, al prezzo dichiarato di euro 9.250,00.
Il notaio, nel redigere l’atto, calcolò pure che il totale del prezzo ammontava ad euro 45.000,00, ed attestò inoltre che al medesimo atto veniva allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Palermo il 13 maggio 2010.
Rileva il giudice che la lettura del certificato di destinazione urbanistica, menzionato dunque dal notaio, ed allegato al suo atto di compravendita del 17 novembre 2010, consente di constatare quanto segue:
-innanzitutto il lotto di terreno (oggetto delle cinque distinte compravendite compiute dal Prestigiacomo) fino al 13 maggio 2010 era costituito da due particelle la n. 111 e la n. 115 del foglio di mappa n. 28 del Nuovo Catasto dei Terreni e che quindi, si osserva ancora, i nuovi numeri delle particelle (trasferite dal Pxx a quei cinque acquirenti) erano frutto del
frazionamento presso l’Ufficio del Catasto, operato il 22 settembre 2010, tra la data cioè del rilascio del medesimo certificato di destinazione urbanistica e la data delle cinque compravendite, in parola. Il notaio, nota ancora il giudicante, ebbe ben modo di constatare anch’egli tale circostanza, attraverso la lettura del certificato di destinazione urbanistica, e, va pure notato, nel testo del suo atto pubblico di tale recente frazionamento del lotto diede pure conto, indicandone esattamente gli estremi (confr. pag. 6 atto pubblico cit. del 7.11.2010);
-inoltre il medesimo lotto, come pure anticipato, ricade “all’interno della fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile nella quale non è consentita alcuna antropizzazione” (vincolo di inedificabilità assoluta) e su di esso ancora grava il “vincolo aeroportuale, cui agli artt. 714-715 bis della l. n. 58 del 4/2/1963 (che ha modificato il codice della navigazione)”.1
Lo stesso atto di destinazione urbanistica fa richiamo, per l’inedificabilità e per i vincolo idrogeologico, agli artt. 3, 2, 25, 27 NTA del PRG del Comune di Palermo, approvato dalla Regione nel 2002, e al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Eleuterio e dell’area compressa tra i bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto approvato con DPRS 278 del 27/10/2005 e al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Oreto e dell’area compressa tra il bacino dell’Oreto e Punta Raisi approvato con DPRS n.91 27.3.2007.
II.Testi di Pg. Esame dell’imputato Pxx e teste a discarico
I testi Miosi e Amico, della Polizia municipale del Comune di Palermo, hanno riferito delle prime fasi dell’accertamento, rappresentando che il 2 maggio 2013, su disposizione del responsabile del loro ufficio operativo, recatisi sui luoghi, in via Marie Curie, zona via Inserra nella campagna della borgata di Cruillas di Palermo, rilevarono che su due lotti tra loro adiacenti, uno dei quali di Fxx Vxx, erano in corso lavori di edificazione abusiva, che il Fxx non era presente ma presto li raggiunse sul posto e fu identificato come il proprietario del terreno su cui insisteva il cantiere.
Il teste Maone, che curò anche gli accertamenti relativi agli aspetti catastali ed urbanistici, ha ricordato che l’accertamento compiuto il 4 maggio 2013 in via Curie n. 2 e 4, riguardò le particelle del foglio n. 28 nn. 2126, 2127, 2044, 2045, 2047 e 2049, e che in sostanza il lotto originario, composto dalle particelle numero 111 e 115, del foglio n. 28, delimitato da un cancello, era stato suddiviso in quelle cinque parti, su quattro delle quali erano già state realizzate delle edificazioni. Il commissario Maone ha anche riferito che l’istanza di frazionamento era stata depositata all’ufficio del Catasto il 30 settembre del 2010 e che due mesi dopo vi fu la vendita del Prestigiacomo ai cinque acquirenti Exx Pxx, moglie di Pxx Cxx, Fxx Vxx, Lxx Axx, Sxx Gxx, Cxx Mxx Cxx (v. anche atto pubblico di compravendita nella parte, a pag. 7, in cui si dà atto che Exx Pxx è coniugata in regime di comunione dei beni).
Cxx Mxx Cxx, che aveva acquistato le particelle 2046 e 2048 di mq 908, nel gennaio del 2011, davanti allo stesso notaio, vendette queste particelle a Fxx Mxx Axx, e fino ad allora, stando a quest’ultimo atto di compravendita, il terreno non risultavano avere subito edificazioni.
Fu chiaro, ha aggiunto il teste Maone, che si trattava di una lottizzazione abusiva, dal momento che l’area aveva per il PRG una destinazione urbanistica a verde agricolo, dove quindi erano consentiti soltanto edifici funzionali alla coltivazione del fondo agricolo, con un coefficiente edificatorio dello 0,03, e che di conseguenza non sarebbe stato nemmeno possibile il rilascio di permessi di costruire immobili con destinazione residenziale
Opere edilizie abusive sul lotto frazionato.
Il teste Maone, facendo altresì il punto sulle opere edilizie abusive, realizzate dagli odierni imputati su ognuna delle rispettive porzioni di terreno, fino al mese di maggio dell’anno 2013 -richiamando espressamente tra l’altri i verbali dei sequestri operati ed ai relativi procedimenti penali-, le ha così elencate:
1. sul lotto corrispondente alla particella 2045, di mq 1000, era in corso di costruzione un’abitazione in cemento armato ad un piano, di circa 150 mq, e le opere compiute consistevano in un basamento, pilastri e solaio piano in latero cemento, senza gettata di calcestruzzo (sequestro del 2 maggio 2013, oggetto del proc. pen. n. 7946/2013, a carico di Lxx Axx);
2. sul lotto formato dalle particelle nn. 2047 e 2049, di mq 910, insisteva una costruzione in cemento armato ad una elevazione fuori terra di circa 150 mq, composta da un basamento, pilastri, solaio piano in latero cemento; l’edificio era tompagnato e tramezzato (sequestro del 2 maggio 2013, proc. pen. n. 7942/2013, a carico di Fxx Vxx);
3. sul lotto corrispondente alla particelle n. 2127 del nuovo catasto edilizio, ex particelle 2046 e 2048 del catasto terreni, di mq 930, insisteva una costruzione completa. in cemento armato ad una elevazione, di mq 200 circa, con copertura piana, portico di 55 mq composto da pilastri circolari, copertura di una falda in travi in legno, tavolato di guaina. La casa era abitata da Fxx Mxx Axx.
4. sul lotto corrispondente alla particella n. 2126 del nuovo catasto edilizio urbano, ex particelle 2043 del NCT, di metri quadri 600 circa, insisteva una costruzione già definita in cemento armato ad una elevazione di circa 90 mq, con copertura piana di portico di 20 mq (proc. penale a carico di Pxx Cxx e della moglie Exx Pxx).
Violazione dei sigilli, accertata il 20 marzo 2014.
Ancora il teste Maone ha dichiarato che l’accertamento compiuto nel maggio del 2013 si concluse col sequestro dell’intera area sulla contestazione del reato di lottizzazione abusiva, e che a ciò seguì il decreto del Gip di sequestro preventivo. Quindi, Il 20 marzo 2014 la stessa Polizia municipale recatasi sui luoghi per notificare il decreto del Gip ai destinatari, constatò che il Fxx Vxx, aveva violato i sigilli che erano stati apposti al momento del sequestro e completato la sua costruzione abusiva (nelle particelle 2047 e 2049).
Esame del Pxx
Il Pxx, l’unico degli imputati che ha accettato di sottoporsi all’esame richiesto dal suo difensore, ha raccontato che egli aveva ricevuto in dono dal nonno paterno nel 1995 il terreno composto dalle particelle n. 111 e n. 115 e che nel 2002 aveva acquistato un altro pezzo di terreno adiacente, da altri familiari. Suo padre, essendo molto legato al luogo, avrebbe voluto costruirvi delle ville per se e per i figli, ma si era appurato che il terreno era “stracolmo di vincoli” e quindi l’idea era stata accantonata e quella campagna abbandonato, tanto che stava diventando una discarica. Nel 2010, ha ancora rievocato il Pxx, intorno al mese di aprile o di maggio, Vxx Fxx gli aveva manifestato il suo interesse ad acquistare quel terreno, ma lui l’aveva avvertito che non era possibile costruirvi nulla ma solo coltivarlo. Poi, dopo averlo fatto valutare, aveva fatto presente al Fxx che il prezzo di vendita del terreno che a lui interessava si sarebbe aggirato intorno ai 45.000 euro e il Fxx gli aveva detto che non aveva tutto quel denaro chiedendogli di essere autorizzato a coinvolgere nell’acquisto altre persone e addirittura dicendosi disponibile a curare il frazionamento. Lui, non vedendo ragioni contrarie al frazionamento ed alla vendita a più persone, accondiscese alla proposta del Fxx, il quale provvide integralmente alla pratica del frazionamento e delle attività che precedettero le vendita. In altri termini, ha insistito l’imputato, fu il Fxx a trovare gli altri quattro acquirenti e financo a scegliere il notaio. Tanto lui non partecipò all’operazione, ha ancora sostenuto il Prestigiacomo, che soltanto al momento della stipula del contratto conobbe gli altri acquirenti portati dal Fxx. Il notaio, ha infine rappresentato, avvisò tutti i presenti che il terreno era “pieno di vincoli” e non era possibile costruirvi nulla.
Teste della difesa
del Pxx, Antonio Rubino, premettendo di avere ricevuto incarico dal Pxx del 2016 per verificare la legittimità della sua vendita, ha riferito in primo luogo illustrato di aver operato un raffronto tra i prezzi di mercato dei terreni liberi della città e quello praticato nella specie dal Prestigiacomo ai suoi acquirenti, concludendo chè a cagione della sua modestia sarebbe stato incompatibile con qualsiasi tipo di finalità speculativa. Il teste ha inoltre riferito di avere pure accertato che prima della vendita e fino al 2011 il terreno non aveva subito alcun tipo di trasformazione urbanistica.
III. CONCLUSIONI
a. Responsabilità degli imputati.
Per quanto fin qui riportato, risultano accertate sia la responsabilità del Fxx per il reato di violazione dei sigilli – registrata il 20 marzo 2014, quando gli operanti recatisi in loco per notificare il decreto di sequestro del Gip constatarono che la fabbricazione dell’immobile abusivo era stata portata a compimento-, sia la responsabilità del Fxx e di tutti gli altri sei imputati per la lottizzazione abusiva (art. 30 DPR 380/2001). Sussiste altresì l’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 349 c.p., che il Pm ha contestato al Fxx, essendo stato questi, al momento del sequestro del maggio 2013, nominato custode della sua opera abusiva. Il reato di lottizzazione abusiva commesso dagli imputati è all’evidenza integrato2, avendo ciascuno con le proprie rispettive condotte concorso passo dopo passo e con una particolare rapidità alla trasformazione del territorio, dando luogo ad un insediamento di tipo residenziale, costituito dalla concentrazione di almeno da quattro ampi edifici, macroscopicamente incompatibile, con la disciplina urbanistica dettata dal PRG, che lo destinava a verde agricolo. Va notato che gli imputato hanno concorso ad operare simile stravolgimento della destinazione dei luoghi, non solo senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione ovvero di un altro piano attuativo (che si ponesse in linea con i piani urbanistici generali e non vi contrastasse), ma per di più in contrasto con i vincoli, dovuti alla presenza di pozzi di acqua potabile e alla area di sicurezza aeroportuale, che gravano sul quei terreni, e che comportava anche allora il divieto assoluto di edificarvi, e creandovi tra l’altro dei pesanti carichi urbanistici. Carichi che, data la destinazione a verde agricolo della zona, risultano di per sé incompatibili con il carico urbanistico programmato anche in termini di incidenza di traffico e densità di servizi (v. art. 30 DPR 380/2001 e DM 1444/1968. V. la descrizione fatta dal teste Maone delle abitazioni abusive, di cui sopra).
L’area, si è rilevato, ricade “all’interno della fascia di rispetto dei pozzi di acqua potabile nella quale non è consentita alcuna antropizzazione” e su di essa ancora grava il “vincolo aeroportuale, cui agli articoli 714-715 bis della l. n. 58 del 4/2/1963”. Come pure messo in evidenza all’inizio della motivazione, lo stesso atto di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Palermo il 13 maggio 2010, allegato all’atto pubblico di compravendita del 17 novembre 2010, richiama per l’inedificabilità e per i vincolo idrogeologico agli artt. 3, 2, 25, 27 NTA del PRG del Comune di Palermo, approvato dalla Regione nel 2002, e al piano stralcio di bacino per l’assetto lo idrogeologico del fiume Eleuterio e dell’area compressa tra i bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto approvato con DPRS 278 del 27/10/2005 e al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Oreto e dell’area compresa tra il bacino dell’Oreto e Punta Raisi approvato con DPRS n.91 27.3.2007.
Il Pxx consumò il reato di lottizzazione abusiva attraverso le fasi progressive del frazionamento catastale, propodeutico alle vendite, e quindi attraverso la fase della vendita compiuta in concorso con i cinque acquirenti. La lottizzazione proseguì poi in senso cartolare con la vendita effettuata nel 2011 da parte della Cxx, a Fxx Axx Mxx. L’atto notarile di compravendita consolidò e conferì un’efficacia giuridica allo smembramendo a scopo edificatorio della proprietà del lotto più ampio. La lottizzazione ancora progrediva in senso materiale, aggravandosi, con le costruzioni compiute dal Fxx Vxx, Exx Pxx e il marito e comproprietario Pxx Cxx, Lxx Axx e Fxx Mxx Axx (enumerate e descritte dal teste di Pg).
Il deliberato scopo edificatorio, e quindi l’elemento psicologico il dolo, evidente nel caso di questi ultimi cinque imputati, è però, osserva il giudice, attribuibile con altrettanta evidenza anche alla Sxx, che condivise la volontà degli altri, ed al Pxx. A quest’ultimo era infatti più che chiaro all’atto del frazionamento, concordato col Fxx, e delle cinque vendite che ne seguirono, che unica finalità dei cinque acquirenti fosse di destinare i terreni all’edificazione, in quell’area vietata; e di cui, come dal medesimo Fxx riferito durante il suo esame, egli era ben avvertito e di cui -sempre stando alle sue dichiarazioni- avvisò anche il Fxx e, all’unisono col notaio, anche tutti gli altri quattro acquirenti al momento della stipula. E’ opportuno rammentare che anche ove per mera astratta ipotesi non vi fosse stato da parte del Prestigiacomo un dolo, configurando la lottizzazione abusiva una fattispecie contravvenzionale, questi risponderebbe comunque di tale reato poiché allora dovrebbe ravvisarsi la grave negligenza che contraddistinse tutta la sequela dei suoi comportamenti che diedero il la allo smembramento ed allo stravolgimento dei luoghi. Il Pxx era in breve in possesso di tutti gli elementi che rendevano più che prevedibili le intensioni degli acquirenti, e ciò che sarebbe accaduto. Basti considerare che la limitata estensione dei singoli lotti, risultanti dai frazionamenti, li aveva resi non adatti ad un fine di coltivazione.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il reato di lottizzazione abusiva è integrato da qualsiasi attività che oggettivamente comporti anche solo il pericolo di una urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata (Cass. III n. 37383 del 16/07/2013, Desimine, Rv. 256519). Nella normativa urbanistica il fatto del lottizzare, in linea con la tutela dell’interesse cui la norma incriminatrice appresta protezione, si riferisce a qualsiasi fenomeno di urbanizzazione del territorio non programmato o diverso da quello programmato dall’ente pubblico territoriale e perciò include ogni momento o aspetto di tale fenomeno idoneo ad esteriorizzarlo e ad integrarne la realizzazione e che, nel reato di lottizzazione cd. materiale, si ha con l’inizio <<di opere che comportano trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali e regionali o senza la prescritta autorizzazione>>.(art.30d.P.R.n.380.del.2001).
Per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è dunque necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona; ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile come mero abuso edilizio ai sensi dell’articolo 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all’area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti (Sez. 3, n.44946del25/01/2017;Giacobone,Rv.271788).
Quanto alle responsabilità individuali, di venditori, notai (così come di responsabili degli uffici tecnici che hanno rilasciato autorizzazioni o pareri inutili e forvianti, nella direzione favorevole alla operazione lottizzatoria), la Cassazione penale ravvisa la configurabilità oltre che ovviamente della cooperazione dolosa anche della cooperazione colposa. Infatti, si ribadisce, il reato di lottizzazione abusiva punito come contravvenzione ricade nella regola generale dell’art. 42 comma quattro c.p., e quindi la cooperazione colposa è configurabile ai sensi dell’articolo 113 codice penale. La giurisprudenza osserva che la legge impone a chi acquista un fondo per edificare massima cautela, di informarsi delle previsioni urbanistiche di pianificazione, diversamente si pone in un atteggiamento non corretto e fornisce un contributo causale all’attività illecita delle venditore, del notaio (del funzionario pubblico colluso) e di tutti coloro che nella catena anteriormente hanno gettato le basi, dando un proprio contributo al verificarsi della lottizzazione. La condotta dell’acquirente, dal punto di vista del venditore, del costruttore, del direttore dei lavori, del notaio, i quali che hanno contribuito a conferire all’operazione una facciata di legalità (e quindi alla sua più agevole realizzazione) non è un evento per loro imprevedibile ma è proprio l’evento voluto, inserendosi in modo determinante nell’attuazione del disegno criminoso.
Nel caso in esame, si ripete, tutte le circostanze passate in rassegna portano decisamente ad escludere che alcuno degli imputati abbia agito in buona fede, tanto era tra l’altro evidente il divieto di edificazione e di usi diversi da quello agricolo.
b. Decorrenza della prescrizione del reato di lottizzazione; permanenza.
Avendo formato oggetto delle conclusioni rassegnate dalle difese in via subordinata, va chiarito che né il reato di lottizzazione abusiva, né il delitto di violazione dei sigilli, ex art. art. 349 c.p., risultano prescritti.
Riguardo alla lottizzazione, non solo la progressione del reato ha avuto come tappa certa la definizione della costruzione del Fxx, verificata dalla Polizia giudiziaria il 20 marzo 2014, ma, rileva il giudice, le costruzioni abusive in essa realizzate continuano permanentemente a ledere il vincolo idrogeologico (dovuto alla presenza dei pozzi di acqua potabile) e il vincolo aeroportuale, prescrizioni impresse alla zona dalla pubblica amministrazione, inerenti alla salute e alla sicurezza pubblica. La particolarità della funzione pubblica che “conforma” i terreni di quella contrada della borgata di Cruillas, per via della natura dei suddetti vincoli, fa si che in concreto la lottizzazione si atteggi come reato a carattere permanenza. Il tema sarà ripreso più avanti.
Va ribadito che è principio consolidato in giurisprudenza che lo spostamento della decorrenza del termine di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, dovuta alla prosecuzione degli abusi da parte di uno dei concorrenti, opera anche nei confronti di tutti gli altri che hanno preso parte alle stessa lottizzazione abusiva, in quanto tutti partecipano ad un comune originario disegno criminoso. Nel caso che ci occupa è tra l’altro ben palese, si ripete, che gli acquirenti, Exx Pxx, Lxx Axx, Cxx Mxx Cxx, Fxx Vxx e Sxx Gxx fossero consapevoli ab origine della comune intenzione edificatoria, che li aveva determinato tutti quanti all’acquisto dei lotti già previamente frazionati, e che ciò fosse ben chiaro anche al venditore (Pxx), e alla Fxx Pxx, quando nel 201 acquistò le particelle da Cxx Mxx Cxx. E’ bene ricordare che Pxx Cxx, pur non avendo preso parte all’acquisto del terreno, si inserì nella fase della lottizzazione materiale, quando, insieme alla moglie Exx Pxx, realizzò sul lotto (particella n. 2126 del nuovo catasto edilizio urbano, ex particelle 2043 del nuovo catasto terreni, esteso circa 600 mq) l’abitazione in cemento armato ad una elevazione di circa 90 mq, con copertura piana e portico di 20 mq (oggetto del proc. penale a carico di Pxx Cxx e della moglie Exx Pxx, di cui ha riferito il teste Maone).
Quanto alla violazione dei sigilli contestata a Fxx Vxx, va considerato che tale condotta fu da lui compiuta al fine di portare a termine la costruzione abusiva di cui aveva subito il sequestro, e che quindi ne discende che anche la collocazione nel tempo della violazione dei sigilli deve connettersi a quella dell’abuso edilizio e al relativo regime probatorio.
Orbene, come è noto, secondo l’orientamento univoco della Suprema Corte di Cassazione grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell’opera incriminata. Possono tra le molteplici ricordarsi :
Cass. III n. 11463 del 14 marzo 2019, Pres. Andreazza, Est. Scarcella: “Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell’opera incriminata. Tale onere probatorio, peraltro, non può ritenersi assolto attraverso fonti dichiarative ma presuppone la dimostrazione attraverso elementi di prova documentali -fatture di acquisto di materiali edili; rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi alla data della asserita retrodatazione; etc.- che consentano di supportare la prospettazione difensiva in ordine all’epoca di consumazione del reato in data antecedente a quella risultante dalla contestazione mossa dal PM :
Cass. III, n. 10562 del 17/04/2000 :“In caso di procedimento per violazione dell’art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, sempre restando a carico dell’accusa l’onere della prova della data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell’imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l’incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio "in dubio pro reo", atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell’opera incriminata.
Nella fattispecie non consta alcun elemento che consenta di presumere che l’edificazione abusiva del Fxx fosse stata definita non di recente rispetto a quando, nel maggio 2014, venne accertato dalla polizia giudiziaria. Né il Fxx né alcuno degli altri imputati ha fornito una qualche documentazione che possa assumere un valore probatorio riguardo alla data di ultimazione dell’opera, come -fatture di acquisto di materiali edili, rilievi fotografici etc.., attestanti lo stato dei luoghi al momento della retrodatazione asserita dalle difese (v. la già citata Cass. III. 14.3.2019 : Tale onere probatorio, peraltro, non può ritenersi assolto attraverso fonti dichiarative ma presuppone la dimostrazione attraverso elementi di prova documentali -fatture di acquisto di materiali edili; rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi alla data della asserita retrodatazione; etc.- che consentano di supportare la prospettazione difensiva in ordine all’epoca di consumazione del reato in data antecedente a quella risultante dalla contestazione mossa dal PM).
Nella fattispecie, dalla prossimità tracciata tra la data della violazione dei sigilli consumata dal Fundarò -da fissarsi, come detto, non molto prima della data dell’accertamento della Pg, avvenuto il 20 marzo 2014- e la data della definizione della costruzione da parte dello stesso imputato ed altresì dal principio (pure ripetutamente ricordato e pacifico in giurisprudenza) per cui il reato di la lottizzazione abusiva progredisce col compimento dell’ultima attività edificatoria compiuta nel suo contesto anche da uno solo dei lottizzanti (spostando in avanti la decorrenza della sua prescrizione), discende che la stessa data segna una tappa dell’iter della lottizzazione abusiva, attribuibile a tutti i sette imputati, per le ragioni pure abbondantemente fin qui analizzate.
Permanenza
Ma, come poco sopra anticipato, la particolarità della funzione pubblica che “conforma” i terreni di quella parte della contrada della borgata palermitana di Cruillas, fa si che la lottizzazione abusiva di cui è processo si atteggi in concreto come un reato a carattere permanente. Le costruzioni abusive realizzate sui suoli di cui è processo continuano a ledere il vincolo idrogeologico (dovuto alla presenza dei pozzi di acqua potabile) e il vincolo aeroportuale, prescrizioni stabilite per la zona dalle autorità amministrative competenti, la cui ratio è la tutela della salute, dell’incolumità e della sicurezza pubblica. In altri termini la lottizzazione non si è concretizzata soltanto nella realizzazione delle opere abusive, ma in aggiunta ha comportato uno sfruttamento del territorio da parte dei lottizzanti che continua al contempo ad essere del tutto incompatibile con l’asservimento alle finalità di pubblica fruizione e di pubblica sicurezza imposte sul bene, continuando ad impedire o a compromette l’uso della risorsa idrica a beneficio della comunità e la sicurezza dei voli, all’origine, appunto, della scelta della pubblica amministrazione di apposizione dei relativi vincoli, per ragioni di salute pubblica (i pozzi di acqua potabile) e in forza della posizione dell’area (funzionale alla sicurezza dei voli aerei.
Tali valutazioni, riferite alle caratteristiche peculiari del caso di specie, appaiono coerenti col principio espresso nell’importante sentenza della Cassazione sez.. III penale, n. 44836, dell’8 ottobre 2018 (Pres.Cavallo.Est.Di.Nicola), secondo cui:
“Il reato di lottizzazione abusiva è un reato di durata ed ha natura di reato progressivo nell’evento. Nondimeno, nella lottizzazione abusiva cosiddetta “materiale”, non sempre il reato si risolve e si consuma con la sola realizzazione di opere, in quanto la condotta lottizzatoria può perdurare ininterrottamente nel tempo, alla stessa stregua del reato permanente, allorché, indipendentemente dall’avvenuto completamento delle opere programmate ed eseguite, o da ulteriori condotte criminose del lottizzatore o di terzi, essa consenta, come nel caso in esame, l’uso o lo sfruttamento del territorio da parte di terzi, correlativamente impedendo o rendendo più difficoltoso la concreta fruizione del bene da parte della collettività, privata del verde pubblico e del servirsi dei parcheggi, secondo la destinazione impressa alla zona dalla pubblica.amministrazione.
In tale caso, la situazione antigiuridica innescata dall’iniziale condotta lottizzatoria si protrae nel tempo in considerazione del perdurante attentato al bene giuridico protetto dall’incriminazione, con la conseguenza che anche il solo mantenimento della situazione contra ius è, in tal caso, sufficiente a perpetuare.e.ad.approfondire.l’offesa. .
Ancora sulla giurisprudenza della Cassazione in tema di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e prescrizione.
La terza sezione penale della Cassazione, da ultimo, nella citata sentenza n. 44836 dell’ 8 ottobre 2018 traccia un notevole approfondimento e un integrale panorama critico della sua giurisprudenza in materia di prescrizione nel reato di lottizzazione abusiva. L’interesse del testo e la sua particolare stretta pertinenza con le situazioni che riguardano il caso oggetto del presente processo, consigliano di riportarne gli stralci di cui di seguito.
E’ noto che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione configura il reato di lottizzazione come reato progressivo nell’evento.
Già a partire dalla fine degli anni ottanta, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto “configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche quando l’attività posta in essere “fosse successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite perché tali attività iniziali, pur integrando la figura di reato, non ne definivano l’iter criminoso che si perpetuava negli interventi che incidevano sull’assetto urbanistico, tanto sul presupposto “che il reato in questione fosse, per un verso, un reato a carattere permanente e “progressivo e, per altro verso, un reato a condotta libera, con la conseguenza che, in “primo luogo, non si riscontrava alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta “assumeva rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la “condotta successiva alla commissione del reato poteva dare luogo ad una situazione “antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo luogo, dato che il reato di “lottizzazione abusiva si realizzava anche mediante atti negoziali diretti al “frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell’attentato al potere “programmatorio dell’autorità deputata al governo del territorio, ciò non significava che “l’azione criminosa si esaurisse in questo tipo di condotta, perché la esecuzione ulteriore di opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprometteva le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza statale o comunale (Sez. 3, n. 6970 del 04/05/1988,Antoniuccio,Rv.178594). Le Sezioni Unite Fogliani convalidarono espressamente tale ultimo orientamento (Sez. U, n. 4708 del 24 aprile 1992, Fogliani, in motiv.) e da allora in modo compatto la Corte ha sempre ritenuto e ribadito come la contravvenzione di lottizzazione abusiva configuri un reato progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull’assetto urbanistico, in quanto l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Sez. 3, n. 5105 del 13/2/2013, dep. 2014, non mass.; Sez. 3, n. 12772 del 28/02/2012, Tallarini, Rv. 252236; Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005,Stiffi,Rv.232190).
Le ragioni di un tale condivisibile indirizzo si fondano sul rilievo che il reato di lottizzazione non può rientrare, come pure è stato ritenuto, né nella categoria del reato istantaneo con effetti permanenti, in quanto si ha una successione di varie condotte, che si protraggono nel tempo e che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista finalistico e causale; né nella categoria del reato continuato, poiché non si ha, “a parte rei”, una pluralità di illeciti penali unificati dal medesimo disegno criminoso, quanto piuttosto una pluralità di condotte realizzate da soggetti diversi o dal medesimo soggetto senza che, in tale ultimo caso, si realizzi un concorso di reati (di lottizzazione) quanto piuttosto, come si vedrà, uno spostamento in avanti del momento consumativo del reato stesso e neppure nella categoria del reato eventualmente abituale poiché la reiterazione di condotte identiche oppure omogenee non è elemento costitutivo del reato di lottizzazione e tantomeno infine nella categoria, invero più congeniale, del reato permanente in senso stretto in quanto, dopo la introduzione dello stato antigiuridico, la condotta non è di solo mantenimento della situazione contra ius, ma eventualmente esecutiva attraverso il compimento di ulteriori azioni causalmente e finalisticamente collegate alle precedenti e dirette ad approfondire l’illecito lottizzatorio con aggravamento dell’offesa all’interesse penalmente tutelato.
Questa è la ragione per la quale si è ritenuto che il reato di lottizzazione fosse inquadrabile nel c.d. reato progressivo nell’evento (che è cosa ben diversa dal ritenere che la lottizzazione rientri nello schema del reato progressivo) in cui possono concorrere, nell’unicità della fattispecie incriminatrice, il momento negoziale, quello programmatorio mediante l’esecuzione di opere di urbanizzazione e quello attuativo con la costruzione degli edifici.
Ed infatti la condotta illegittima, pur nella sua unitarietà, può essere attuata in forme (il reato è a forma libera) e momenti diversi e da una pluralità di soggetti, in concorso fra loro (proprietari, costruttori, geometri, architetti, mediatori di vendita, notai, esecutori di opere, pubblici ufficiali o amministratori che,.hanno rilasciato titoli abilitativi ecc.) sicché correttamente si può configurare la figura del reato progressivo nell’evento lesivo dell’interesse.urbanistico.protetto.
Un riscontro normativo a detto orientamento si rinviene ora nel d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 7, (in precedenza nella L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 7) il quale prevede che l’ordinanza di sospensione da emettere da parte del dirigente o da parte del responsabile del competente ufficio comunale, qualora sia accertata l’effettuazione di una lottizzazione abusiva, debba essere notificata (proprio per evitare un successivo approfondimento dell’illecito) anche agli altri soggetti indicati dell’art. 29, comma 1, ossia, oltre ai proprietari delle aree, al titolare del premesso di costruire, se rilasciato, al committente ed al costruttore, sicché il momento di consumazione del reato si protrae, di regola, fino all’ultimazione dell’ultimo edificio programmato.
Ne consegue che l’illecito lottizzatorio si realizza (in altri termini, la consumazione ha inizio) allorquando sia al completo dei requisiti necessari e sufficienti per l’integrazione della fattispecie incriminatrice ed il momento consumativo perdura nel tempo sino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre maggiore gravità, ed in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo nell’evento, partecipa alla medesima disciplina del reato permanente, anche mutuandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la struttura unitaria, l’instaurazione di uno stato antigiuridico ed il suo mantenimento ma ha in aggiunta un progressivo approfondimento dell’illecito attraverso condotte successive, anche commesse da terzi ma causalmente collegate al fatto proprio e colpevole dell’imputato, dirette ad aggravare l’evento del reato, atteso che gli interventi susseguenti incidono sull’assetto urbanistico, compromettendo ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza..pubblica.
La gravità dell’offesa può invero spostare, come la stessa dottrina ammette, il tempo del reato ed il diritto vivente, oltre al reato progressivo nell’evento, tipico dell’illecito lottizzatorio, ha enunciato le categorie del reato a duplice schema (Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Barreca, Rv. 241452) e del reato a consumazione prolungata o frazionata (Sez. 4, n. 17036 del 15/01/2009, Palermo, Rv. 243959) che rispondono alla medesima ratio (così, Sez. 3. n. 25182 del.13/06/2014,Durante,non.mass.).
In passato, la giurisprudenza di legittimità aveva già espresso tali concetti quando ha affermato che lo stato di permanente consumazione della lottizzazione abusiva ha come momento iniziale quello in cui il piano lottizzatorio abusivo si estrinseca in un intervento materiale sul suolo, o negoziale rispetto al suolo, diretto a mutarne la originaria destinazione e a renderlo funzionale al progetto di edificazione frazionata e progressiva; ha come momento conclusivo quello in cui l’attuazione di tale progetto trova il suo completamento materiale e/o negoziale oppure subisce, per volontà del titolare del fondo o per intervento dell’autorità, un arresto o quanto meno un’interruzione. Ed invero, nell’arco di tempo corrente tra questi due momenti, la vicenda lottizzatoria si esplica nella sua portata continuativamente ed immanentemente lesiva dell’oggetto specifico di tutela penale urbanistica consistente nella riserva all’ente pubblico territoriale del potere d’indirizzare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale (Sez. 3, n. 5868 del 01/03/1982, Parlapiano, Rv. 154207).
“Come pure è stato sottolineato in dottrina, non è utile obiettare che il lottizzatore non sia “necessariamente l’autore immediato della attività costruttiva.ulteriore.
Difatti, il lottizzatore (iniziale), promuovendo l’attività lottizzatoria iniziale, adotta una condotta il cui sviluppo teleologico ulteriore e PALESEMENTE prevedibile non può non identificarsi con l’effettuabilità dell’insediamento abusivo nella sua espansione concreta.conseguente,comprensiva..dell’uso.
La dottrina – che ha, a tal proposito, approfondito la questione e che ha trovato eco nella giurisprudenza di legittimità – ha rilevato come tale ulteriore elemento – che si risolve nella realizzazione di un evento (insediamento abusivo realizzato o in itinere o realizzato in tempi cronologicamente successivi come diretta conseguenza dell’intervento geneticamente programmato) ulteriore e progressivo rispetto a quello minimo richiesto per il perfezionamento del reato e che trae origine dalla condotta iniziale – trovi, pertanto, la propria causa oggettiva nella condotta predisponente e, in questa, trova anche il proprio riferimento psicologico effettivo, con la conseguenza che tali eventi ulteriori, identificabili nei termini concreti di attuazione nel tempo dell’insediamento abusivo, costituiscono momenti di progressiva e ontologica lesione dell’interesse protetto, da non poter essere confusi, per le caratteristiche oggettive e concorrenti, con gli effetti dannosi iterativi della fase iniziale del reato.
“Ne consegue che il reato di lottizzazione abusiva è un reato di durata ed ha natura di reato progressivo nell’evento. “Nondimeno, nella lottizzazione abusiva cosiddetta “materiale”, non sempre il reato si risolve e si consuma con la sola realizzazione di opere, in quanto la condotta lottizzatoria può perdurare ininterrottamente nel tempo, alla stessa stregua del reato permanente, allorché, indipendentemente dall’avvenuto completamento delle opere programmate ed eseguite, o da ulteriori condotte criminose del lottizzatore o di terzi, essa consenta, come nel caso in esame, l’uso o lo sfruttamento del territorio da parte di terzi, correlativamente impedendo o rendendo più difficoltoso la concreta fruizione del bene da parte della collettività, privata del verde pubblico e del servirsi dei parcheggi, secondo la destinazione impressa.alla.zona.dalla..pubblica..amministrazione.
In tale caso, la situazione antigiuridica innescata dall’iniziale condotta lottizzatoria si protrae nel tempo in considerazione del perdurante attentato al bene giuridico protetto dall’incriminazione, con la conseguenza che anche il solo mantenimento della situazione contra ius è, in tal caso, sufficiente a perpetuare e ad approfondire l’offesa.
IV Altre aspetti degli abusi rilevati
Indipendentemente dall’aspetto squisitamente penalistico (cui tra l’altro afferisce l’istituto della prescrizione dei reati consumati) il reato di lottizzazione abusiva accertato costituisce prima ancora che condotta di rilievo penalistico violazione della disciplina amministrativa di regolamentazione urbanistica ed edilizia come tali non assoggettate ad alcun termine di prescrizione, nemmeno in via giurisprudenziale, ed a cui, nota il giudice, corrispondono puntuali e permanenti obblighi di intervento preventivo e ripristinatorio delle diverse autorità amministrative preposte per legge ad assicurarne il rispetto. Tali poteri-doveri della pubbliche amministrazioni competenti non sono suscettibili di alcuna elusione e, per di più, nell’impianto ordinamentale precedono funzionalmente e logicamente l’intervento giudiziario.
Nel novembre del 2014 il legislatore, proprio a rimarcare quest’ultimo assunto, per le omissioni di cui si rendano responsabili gli organi degli uffici tecnici competenti alle procedure di remissione in pristino, facendo testualmente salve le loro responsabilità penali, ha previsto un sistema sanzionatorio amministrativo della medesime omissioni o ritardi, introducendo il comma 4-bis all’art. 31 del DPR 3802001, secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Non può non rilevarsi che il legislatore, facendo così salve le responsabilità penali dei dirigenti e dei funzionari inadempienti delle procedure ripristinatorie dei luoghi, conferma che detto tipo di omissioni delle procedure sanzionatorie degli abusi edilizi e dei vincoli ambientali possano, secondo le normativa penale ordinaria, ove ingiustificati, configurare ipotesi di responsabilità penale (il comma 4-ter pure introdotto ad interpolazione dell’art. 31 del DPR 3802001 prevede inoltre che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico).3
Allo stesso proposito non devono ingannare l’uso strumentale del processo penale, cui si assiste di frequente e le dilaganti pratiche processuali dilatorie, miranti alla pronuncia di prescrizione dei reati in materia urbanistica e ambientale. Troppo spesso infatti nella pratica quotidiana in modo distorto e forviante viene attribuito alla sentenza di prescrizione degli aspetti penali dell’abuso urbanistico ed ambientale un valore purgante dell’illecito tout court (laddove in realtà l’illecito amministrativo permane fin tanto che non vi sia un intervento ripristinatorio che ne elimini gli effetti), come se la prescrizione penale conferisse anzi all’abuso un crisma di raggiunta legalità ed intangibilità dell’illecito e come se valesse di conseguenza ad esentare le autorità amministrative preposte dai loro permanenti e pregnanti obblighi repressivi degli abusi e ripristinatori dell’integrità del territorio, assegnati dalla legge in funzione della tutela dei fondamentali valori costituzionali della sicurezza pubblica e privata, della salubrità e vivibilità dell’ambiente anche urbano.
La Corte Suprema ribadisce che prima ancora che sull’apparato della giustizia penale l’obbligo di vigilare, prevenire e far rimuovere le opere abusive e lesive dei vincoli compete agli uffici amministrativi preposti (cnfr. tra le tante Cass. III del 15.12.2015 n. 49331, per un interessante excursus su caratteristiche e natura dell’ordine di rimessione in pristino a carico della p.a., e in cui tra l’altro si ribadisce che : “la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore.dell’abuso).
V. Trattamento sanzionatorio
Sono state passata in rassegna le ragioni per cui la responsabilità penale del Fxx per il reato di violazione dei sigilli risulta accertata, anche con riferimento anche all’aggravante del comma secondo dell’art. 349 c.p., così come sono state esposte ampiamente tutte le ragioni per cui il reato di lottizzazione abusiva si configura nei confronti di ciascuno dei sette imputati.
Appare equo -in considerazione di tutte le situazioni rappresentate (pregnanza dei vincoli e delle caratteristiche ambientali del luogo) e del persistente atteggiamento di sfregio delle regole da loro dimostrato, e in ragione della entità del danno urbanistico e ambientale provocato dalla loro condotte-, stabilire :
per Fxx Vincenzo, posta la continuazione sotto il reato di cui all’art. 349 c.p., la pena di anni tre e mesi due di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni tre e mesi sei di reclusione, cui segue la pronuncia della interdizione ai sensi dell’art. 29 c.p.; per Lxx Axx, Fxx Axx Maria e Exx Pxx e Pxx Carlo la pena dell’arresto di anno uno e mesi dieci e di euro 50.000,00 di ammenda, ciascuno; per Pxx Mxx e Sxx Gxx la pena di anno uno e mesi sei di arresto e di euro 40.000,00 di ammenda, ciascuno. Segue la condanna alle spese del giudizio. Sussistono le condizioni oggettive e soggettive per concedere a Lxx Axx, Fxx Axx Mxx, Exx Pxx e Pxx Cxx, Pxx Mxx e Sxx Gxx la sospensione condizionale della pena loro inflitta.
Confische
All’accertamento della responsabilità degli imputati per il reato di cui all’art. 30 DPR 380/2001, consegue, ai sensi dell’art. 44 comma 2 stesso DPR, la pronuncia della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Sebbene nella fattispecie il reato non si sia prescritto, è utile ricordare che la Suprema Corte nell’affrontare la nota questione della confisca nella giurisprudenza CEDU, ha ribadito che è sempre possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, e che la decisione sulla confisca –proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale– deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna. Più in particolare la Cassazione ha stabilito i principi così dalla stessa schematizzati:
1. Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio.
2. La confisca, in caso di reato prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata accertata la lottizzazione.
(3. La persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimata estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non.produce.effetti. 4. Non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. 5. La partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l’applicazione estensiva di norme interne -artt. 197 cod. pen. e 89 cod. proc. pen.-).
6. E’ conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali. La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio (v. Cass. III n. 8350 del 26 febbraio 2019 -Ud 23 gen 2019- Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Gurgone, ed altri,
GIEM.contro.Italia).
E’ opportuno a quest’ultimo proposito chiarire che nella fattispecie non si pone un problema di “proporzionalità” della confisca rispetto alla estensione dei fondi, dato che non si è in presenza di aree libere ulteriori rispetto a quelle degli immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali.
VI Trasmissione della sentenza
Viene disposto l’invio della sentenza innanzitutto al Genio civile, per i provvedimenti di sua competenza (art. 100 e precedenti e segg. DPR 380/2001), in quanto si tratta di costruzioni mai asseverate da un punto di vista della staticità e del rischio sismico.
Al riguardo va pure considerato che gli abusi oggetto del presente processo si inseriscono nel contesto di una zona che il PRG destina a verde agricolo e sottoposta a inedificabilità assoluta, per il vincolo aeroportuale e per il vincolo idrogeologico dovuto alla presenza dei pozzi di acqua potabile, che nonostante ciò è intensamente interessata dal fenomeno delle lottizzazioni e dell’edificazione abusive, al di fuori di ogni regola urbanistica e di coordinati concreti interventi da parte delle diverse autorità amministrative preposte. Per le stesse ragioni e in relazione alle loro rispettive competenze, ai sensi degli artt. 27 e segg. DPR 380/2001, deve essere disposto l’invio della sentenza anche all’ufficio tecnico del Comune di Palermo all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. Gli atti vanno altresì inviati al Pm per quanto emerso in ordine alla lottizzazione abusiva del notaio, davanti al quale è stato stipulato l’atto del 17 novembre 2010 e nel 2011 la compravendita tra Cxx e Fxx.
PQM
Visti gli artt. 30 e 44 DPR 380/2001 e l’art. 349 comma 2 e l’art. 533 c.p.p.;
Dichiara gli imputati responsabili del reato loro ascritti, e condanna :
Fxx Vxx, ritenuta la continuazione sotto il secondo capo d’accusa (art. 349 comma 2 c.p.), alla pena della reclusione di anni tre e mesi sei;
Lxx Axx, Fxx Axx Mxx, Exx Pxx e Pxx Cxx alla pena dell’arresto di anno uno e mesi dieci ed euro 50.000,00 di ammenda, ciascuno;
Pxx Mxx e Sxx Gxx alla pena di anni uno e mesi sei di arresto e della ammenda di euro 40.000,00, ciascuno
Visto l’art. 29 c.p.;
dichiara Fxx Vxx interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
Visto l’art. 535 c.p.p.;
condanna altresì gli imputati al pagamento delle spese del giudizio.
Visto l’art. 163 c.p.;
ordina la sospensione condizionale della pena irrogata a Lxx Axx, Fxx Axx Mxx e Exx Pxx e Pxx Cxx, Pxx Mxx e Sxx Gxx, alle condizioni e nei termini di legge.
Visto l’art. 44 comma 2 DPR 380/2001,
Dispone la confisca dei terreni dei predetti imputati abusivamente lottizzati e la confisca di tutte le opere abusivamente costruite.
Giorni 90 per la motivazione.
Visti gli artt.i 27 e segg. e 100 e prec. DPR 380/2001;
Dispone la trasmissione della presente sentenza al Genio civile di Palermo, all’Ufficio Tecnico del comune di Palermo e all’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, per gli urgenti provvedimenti di loro rispettiva competenza.
Dispone altresì la trasmissione della sentenza al Pm, per le sue valutazioni in ordine alle condotta del notaio, davanti al quale è stato stipulato l’atto del 17 novembre 2010 e poi, nel 2011 la compravendita delle particella acquistate da Cxx Mxx Cxx (col suddetto atto del 2010) a Fxx Axx Mxx.
Palermo 26 marzo 2019
Il Giudice
dott.ssa Marina Petruzzella
1 LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, n.58, che ha sostituito gli artt. da 714 a 717 del codice della navigazione, relativamente agli artt. da 714 a 715 bis prevede :
Art. 714. Ostacoli alla navigazione. <<In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell’art. 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni>>.
Art. 714-bis. Direzioni di atterraggio. <<Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell’aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l’aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno. <<Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema oroganico e al regime dei venti nella zona in cui l’aeroporto è istituito>>.
Art. 715. Limitazioni. <<Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell’aeroporto. <<Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell’aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l’altezza di: 1) metri dodici, se l’aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta; 2) metri dieci, se l’aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento; 3) metri sette e cinquanta, se l’aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento. <<Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell’aeroporto, l’altezza indicata nel numero 1) del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell’aeroporto. <Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell’aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell’aeroporto, superino l’altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso. <<Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel n. 1) del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell’aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel n. 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel n. 3)>>.
Art. 715-bis. Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno – Aeroporti militari. <<Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell’aeroporto. <<Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell’aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell’aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l’ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell’aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell’aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione. <<Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell’aeroporto l’ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell’aeroporto stesso>>.
2 In base ad alcune tra le definizioni del Consiglio di Stato la lottizzazione abusiva è sotto il profilo eminentemente amministrativo un illecito permanente e insanabile perché produce una deviazione degli scopi stabiliti per la pianificazione urbanistica che è essenziale prerogativa comunale della programmazione in materia di governo del territorio. Ha dunque una potenzialità lesiva più grave di quella dei singoli abusi perché incide sull’interesse pubblico primario alla corretta urbanizzazione del territorio -CdS 12 febbraio 2013 n.834; CdS 2010 n. 6870-. In dottrina è stato osservato anche che la violazione tipica della lottizzazione abusiva determina un danno alle condizioni dell’esistenza della popolazione residente, alterandone le condizioni soggettive e oggettive di vita la cui protezione è determinata dall’art. 9 della Costituzione. I casi più tipici, in cui ciò si mostra in tutta la sua evidenza sono quello dei quartieri periferici, in cui si edifica in zona agricola e non dotati delle infrastrutture minime di legge e degli standard urbanistici, rapportati al numero ed alle esigente concrete degli abitanti, e quello delle zone di pregio ambientale attaccate da “edificazioni puntiformi realizzate in sfregio al PRG e in assenza di pianificazione, che stravolgono le caratteristiche dei luoghi (cnfr. decreto regionale del 2002 che ha approvato il PRG del Comune di Palermo. E’ concetto consolidato presso la Suprema Corte ed le giurisdizioni amministrative che la lottizzazione abusiva costituisce la forma più estrema di abusivismo e di aggressione arbitraria del territorio poiché, per giunta in modo scientificamente pianificato, è diretta a travolgere l’assetto del territorio preesistente attraverso un nuovo insediamento abitativo che paralizza e rende impraticabile la futura attività di programmazione del territorio -Consiglio di Stato sez IV 8 maggio 2003 n. 2455, CdS 1 giugno 2010 n 3475, CdS 4 dicembre 2008 n. 6570 “Qualunque intervento costruzione non autorizzato pur se compiuto in tempi diversi che sia idoneo a stravolgere l’assetto del territorio rendendolo impraticabile integra la lottizzazione abusiva, anche la apposizione in una strada di un cancello comportandone un mutamento dell’uso dei luoghi costituisce opera urbanistica che necessita di un titolo abilitativo tanto più qualora essa sia destinata a permettere il transito da e verso singoli lotti-).
Attraverso la criminalizzazione della condotte di lottizzazione abusiva previste e punite dall’art. 30 DPR 380/2001, la situazione a presupposto che il legislatore vuole impedire sono tutte quelle che portano alla frantumazione dei terreni non autorizzata dal Comune attraverso il compimento di attività e od opere che ledano la potestà pubblica di pianificazione. Pertanto la condotta di lottizzazione abusiva può consistere, prima ancora che in atti materiali sui luoghi, in atti giuridici che preludano ad una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata.
Di seguito una veloce rassegna giurisprudenziale.
Cass. III Sez. 3, Sentenza n. 48346 del 20/09/2017 “ Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo”; Cass. III del 28/02/2012 “La contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o alle opere già eseguite, non esaurendo tali iniziali attività il percorso criminoso e protraendosi quest’ultimo attraverso gli interventi successivi incidenti sull’assetto urbanistico; Cass. III, n. 14053 del 20/02/2018. Cass. III n. 3911 del 05/07/2016 : nel caso di lottizzazione abusiva c.d. mista, trattandosi di reato progressivo al quale si applica la disciplina del reato permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo la ultimazione sia dell’attività negoziale, sia dell’attività di edificazione, e cioè, in quest’ultima ipotesi, dopo il completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti oggetto del frazionamento.; Cass. III n. 35968 del 14/07/2010 est. Fiale “Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di urbanizzazione o nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento”. Cass. Sez. III n.24985.del.16.giugno : In materia urbanistica, la contravvenzione di lottizzazione abusiva configura un reato progressivo nell’evento, che sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi, incidenti sull’assetto urbanistico, in quanto la esecuzione di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio, riservate alla competenza pubblica -Cass. S.U.24/4/1992,Fogliani- Cass. 11/5/2005, n. 36940; Cass. 28/2/2012, n. 12772-. Ne consegue che l’illecito lottizzatorio si realizza allorquando sia al completo dei requisiti necessari e sufficienti per la integrazione della fattispecie incriminatrice e il momento consumativo perdura nel tempo fino a quando l’offesa tipica raggiunge, attraverso un passaggio graduale da uno stadio determinato ad un altro ad esso successivo, una sempre maggiore gravità; in ciò la lottizzazione, quale reato progressivo nell’evento, partecipa alla medesima disciplina del reato permanente, anche mutandone ricadute giuridiche, e del quale ha in comune la struttura unitaria, la instaurazione di uno stato antigiuridico ed il suo mantenimento, ma ha in aggiunta un progressivo approfondimento dell’illecito attraverso condotte successive, dirette ad aggravare l’evento del reato. Nella ipotesi di lottizzazione mista la permanenza del reato si protrae finché dura l’attività negoziale o di edificazione, e cioè, in tale ultima ipotesi, fino al completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti, oggetto del frazionamento -Cass. 13/6/2014, n. 25182.
Cass. III n. 15981 del 28/02/2013 La buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell’avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l’esistenza della stessa, l’esame specifico dell’atto traslativo e della documentazione ad essa allegata in una corretta prospettiva di verifica dell’esistenza di un’aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. -In motivazione la Corte ha precisato comunque che incombe sul notaio rogante, che non è esonerato da responsabilità per il solo fatto della trasmissione al Comune dell’atto "sospetto", l’onere di verificare il rispetto delle prescrizioni legislative e di piano-. Cass. III n. 41479 del 24/09/2013 Nel reato di lottizzazione abusiva assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che, comunque, aggravino lo stravolgimento dell’assetto attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l’aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano comportamenti che compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla competenza pubblica. Cass. III n. 38001 del 16/05/2013 Integra il reato di lottizzazione abusiva anche il frazionamento di edifici già costruiti, quando lo stesso si pone in contrasto con le scelte programmatiche sull’uso del territorio compiute dalle competenti autorità locali.. Cass. n. 48924 del 21/10/2009 Integra un contributo causale alla illecita condotta del venditore di un immobile o di un terreno abusivamente lottizzato il comportamento dell’acquirente che ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto, così ponendosi colposamente in una situazione di inconsapevolezza. Cass. 17865 del 17/03/2009 Nel reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale, avente ordinariamente natura plurisoggettiva e la cui struttura unitaria è caratterizzata dall’intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, l’acquirente del lotto frazionato non può considerarsi, solo per tale qualità, terzo estraneo, potendo tuttavia il medesimo dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè, di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione e, in tal modo, di contribuire causalmente alla concreta attuazione del disegno criminoso dell’alienante -conf. Sez. III, n. 17866 del 2009, non massimata-.
Cass. III n. 37472 del 26/06/2008 In materia edilizia, è configurabile la responsabilità dell’acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore.
3 Occorre al riguardo ricordare i seguenti principi,
A. -Il principio dell’obbligo del Comune di compiere e portare a termine la procedura sanzionatorie , ivi compresa quella di demolizione, senza alcuna pretestuosa sospensione, che non potrebbe essere determinata nemmeno dalla pendenza di una istanza o di un ricorso (concetto con immediatezza espresso ad esempio nella sentenza del CdS sez. giurisd. del 9.4.2013 ove è sottolineato il dovere di concludere il procedimento di demolizione e il divieto di utilizzare come pratica elusiva la giustificazione della pendenza di un’impugnativa : "al dovere di concludere il procedimento previsto dagli art.2, comma 1, L n.241 j 1990, si accompagna l’art. 21-quater della legge medesima, il quale dispone che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente sicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi — ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudicale – un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento. Ovviamente, il sopra richiamato art. 21 quater va interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico n. 38O del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolitone entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere — a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto. ..Nel caso di specie, l’inerzia serbata dal Comune di Casamassima nell’esecuzione e dell’ingiunzione di demolizione n. 105 del 21 ottobre 2011 non è certamente scriminata dalla semplice impugnazione. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, del provvedimento ripristinatorio (o del precedente diniego dell’istanza di sanatoria), attesa la persistente esecutorietà dell’impugnato provvedimento, in assenza di un provvedimento cautelare di sospensiva. Ne’possono ritenersi sufficienti agli asseriti atti prodromici posti in essere dal Comune -in particolare, la richiesta, in data 7 febbraio 2012, da parte del responsabile del servilo tecnico, della disponibilità economica per effettuare l’impegno di spesa, nonché la richiesta alla Regione Puglia di poter accedere al fondo di rotazione starnutato per la demolitone di opere abusive), trattandosi di atti ormai risalenti nel tempo e non avendo l’Amministrazione appellata provato l’effettiva indisponibilità dei fondi, peraltro di ridotta entità ..e comunque ripetibili dai responsabili dell’abuso con gli accessori di legge (v. art. 31. comma 5. d.P.R. n. 380/2001). occorrenti all’esecuzione dell’ingiuntone di demolitone");
B. -il principio della permanenza dell’obbligo dì intervento ripristinatorio della p.a. e la sua non sottoposizione a termini di decadenza, e di correlativa non sottoposizione a termini di prescrizione della violazione urbanistica.
E’ noto che un obbligo permanente di vigilanza sull’attività urbanistico-edìlizia nel territorio comunale compete al dirigente ovvero al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1 DPR 3802001), il quale quando accerta l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Trattandosi di un potere che non viene mai meno e che va esercitato indipendentemente dalla data dell’illecito amministrativo, fin tanto questo permane; secondo l’orientamento prevalente del Consiglio dì Stato il potere repressivo in materia urbanistico-edilizia, esercitabile dalla amministrazione comunale, non è sottoposto a termini di decadenza o prescrizione anche se, in alcune pronunce, si riconosce al decorso del tempo la funzione di imporre l’obbligo di motivazione in ordine alla prevalenza del pubblico interesse alla repressione (Cons. di Stato 2,11.2011 5838 : "l’esercizio dei poteri repressivi del Comune in ordine agli abusi edilizi non è soggetto ad alcun termine di decadenza o di prescrizione". Ne consegue che i provvedimenti del Comune, come ad esempio quello di demolizione del manufatto abusivo e di ripristino dello stato dei luoghi, possono essere emanati in qualsiasi tempo perché sono relativi ad illeciti di carattere permanente; Possono ricordarsi Cons. St., Sez. K 24 marzo 1998, n. 345; Sez. VI 19 ottobre 1995, n. 1162, e 2 maggio 2005, n. 2045, Cons. St. , V, n. 6984/09), questo principio è stato applicato anche dal Consiglio di Stato, Sez. K nella sentenza del 2 novembre 2011 n. 5838; Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 novembre 2003, sentenza n. 7047 : "Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, è stato precisato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva -sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell’abuso-, per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum ius lo stato dei luoghi. con l’ulteriore conclusione che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra ius ancora sussistente.cnfr. C.d.S, Sez. VI, 12 maggio 2003, n. 2653; 30 ottobre 2000, n. 5851; Ad Generale 11 aprile 2002, n. 4/Gab. e n. di Sezione 2340/2001);
C. -Il divieto di operare sanatorie di fatto, contra legem di opere abusive;
Tale principio è stato ripetutamente ribadito in Cassazione e pure dal giudice amministrativo (Cass. III n. 47402 del 21.10.2014es. Cons. St. Sez. IV n. 6784, 2 novembre 2009) fin anche con riferimento alla possibilità della c.d. sanatoria giurisprudenziale, in quanto pure quest’ultima introdurrebbe un atipico atto con effetti prowedimentali, al di fuori di qualsiasi previsione normativa e non potendosi ritenere ammessi nell’ordinamento, caratterizzato dal principio di legalità dell’azione amministrativa e dal carattere tipico dei poteri esercitati dall’Amministrazione -così Cons. St. Sez. V n.3220, 11 giugno 2013–ll Consiglio di Stato ha ulteriormente confermato la propria posizione in tema di sanatoria giurisprudenziale osservando come il divieto legale di rilasciare un permesso in sanatoria anche quando dopo la commissione dell’abuso vi sia una modifica favorevole dello strumento urbanistico sia giustificato della necessità di «evitare che il potere di pianificazione possa essere strumentalizzato al fine di rendere lecito ex post e non punibile ciò che risulta illecito -e punibile»- oltre che dall’esigenza di «disporre una regola senz’altro dissuasiva dell’intenzione di commettere un abuso, perché in tal modo chi costruisce sine titulo sa che deve comunque disporre la demolizione dell’abuso, pur se sopraggiunge una modifica favorevole dello strumento urbanistico» -Cons. Stato Sez. V 17 marzo 2014, n. 1324. Conf. Sez. V 27 maggio 2014, n. 2755. L’attuale, consolidato orientamento del giudice amministrativo ha trovato peraltro conferma in una recente decisione della Corte Costituzionale -sent.l0120l3- la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1,2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 -Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio » e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 «Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico»-, ha affermato che il principio della «doppia conformità» risulta finalizzato a «garantire l’assoluto rispetto della ‘disciplina urbanìstica ed edilizia’ durante tutto Varco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità» e, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha pure osservato che la sanatoria, che si distingue dal condono vero e proprio, «è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi formali’, ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo, rendendo così palese la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in esame, ‘anche di natura preventiva e deterrente’, finalizzata a frenare l’abusivismo edilizio, in modo da escludere letture ‘sostanzialiste’ della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilìzia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione dell’ istanza per l’accertamento di conformità» (CASS. III n. 47402 del 21.10.2014) .