Anno: 2018 | Autore: GIUSEPPE QUINTO

 

 

ILLEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA CHE RICHIEDA, A PENA DI ESCLUSIONE, IL POSSESSO CONGIUNTO E NON ALTERNATIVO DELLE CERTIFICAZIONI “ISO 14001" ED “EMAS”.

 

 

 

GIUSEPPE QUINTO

 

 

 

 

 

T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 25 gennaio 2018 n. 31 Pres. Vinciguerra – Est. Marra – Lavorgna s.r.l. c. Comune di Ferentino.

 È illegittima la previsione del bando di gara secondo cui il partecipante, al fine di essere ammesso alla procedura, avrebbe dovuto dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis e, quindi, sia la certificazione di qualità aziendale Ohsas, Uni Eniso, sia della registrazione Emas, sull’asserito presupposto che non tratti di titoli equipollenti.

 

 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

 

 

 

Conforme

 

Cons. Stato *Sez. V 28 giugno 2016 n. 2903; T.A.R Calabria, Sez. I, n. 1637 del 2015; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 novembre 2017 n. 11582; Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2010, n. 5069; Tar Lombardia, Sez. I, 27 dicembre 2010, n. 7710;

 

 

   Premessa: 1. Gli appalti verdi, i criteri ambientali minimi e i sistemi di gestione ambientale (S.G.A.); 2. La sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, sez. I 25 gennaio 2018 n. 31; 3. I precedenti giurisprudenziali: la sentenza del Cons. Stato Sez. V 28 giugno 2016 n. 2903 e la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 23 novembre 2017 n. 11582; 4. Conclusioni: il difficile contemperamento tra la tutela dell’ambiente e il principio del favor partecipationis.

 


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