Anno: 2013 | Autore: CELSO VASSALINI

 

Buon compleanno al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una norma in continua evoluzione.


CELSO VASSALINI*

 Sono trascorsi ormai cinque anni da quando è stato emanato il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/2008 ed entrato in vigore il 15/5/2008. Una norma che è in continua evoluzione e che attende ancora futuri sviluppi.    
     La lunga storia del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro è iniziata in Italia nel 1978 allorquando il Parlamento con la legge n. 833/1978, contenente la Riforma Sanitaria, delegava il Governo ad emanare entro il 31/12/1979, su proposta del Ministro della Sanità e degli altri Ministri competenti, un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro con il quale venisse riordinata la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, delega che però non ha avuto alcun esito positivo.
     Successivamente nel 1988 nella X Legislatura della Repubblica Italiana si è registrata una proposta fatta dal senatore Luciano Lama, mai andata a buon fine, elaborata dopo i fatti luttuosi avvenuti in un cantiere navale del porto di Ravenna dove, a seguito di una esplosione avvenuta su di una nave, persero la vita numerosi lavoratori. Nel 1997 quindi, nell’ambito della XIII Legislatura, il senatore Carlo Smuraglia, dopo una sua lunga indagine a livello nazionale, nell’ambito della quale vennero ascoltati centinaia di funzionari di uffici pubblici ed operatori del settore, pervenne alla elaborazione di un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, complesso, che dopo aver avuto anche l’approvazione delle apposite commissioni parlamentari non è mai comunque arrivato in porto a causa del termine sopravvenuto della legislatura.
     E’ stata poi la volta del Governo Berlusconi che nell’ambito della XIV Legislatura ha approvato in data 18/11/2004 una versione del Testo Unico che è poi però naufragata perché il Governo è stato costretto a ritirarlo nel mese di maggio 2005 a causa del parere negativo di quasi tutte le Regioni ed a seguito delle energiche reazioni da parte delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori e delle loro rappresentanze nonché a seguito delle dure critiche delle associazioni scientifiche e dei tecnici della prevenzione. In quella occasione veniva addirittura espresso un parere negativo da parte persino del Consiglio di Stato il quale sollevava delle critiche in merito e formulava delle perplessità sulla costituzionalità del Testo Unico medesimo.
     Giunti al 2008, con una sorta di periodicità decennale (1978, 1988, 1997, 2008), nell’ambito della XV Legislatura ed a soli pochi giorni dalla data fissata, a fine gennaio, per l’approvazione di uno schema del Titolo I dell’attuale Testo Unico, tra l’altro già concordato fra le varie parti, si è avuta la caduta del Governo Prodi che con la legge n. 123/2007 era stato delegato ad adottare entro il 25 maggio 2008 uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. In quella occasione, in un intervento inserito in questo stesso sito, si ebbe modo di affermare scherzosamente che ancora una volta puntualmente e inesorabilmente si era avverata la “profezia” in base alla quale ogni volta che in Italia si sta per approvare un Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro o cade il Governo o termina la legislatura oltre tutto con una particolare singolarità e cioè che ciò avviene con una periodicità decennale.
     Questa volta comunque con una forzatura il Testo Unico è stato portato felicemente a termine con la pubblicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 30/4/2008, entrato pertanto in vigore il 15/5/2008, con il chiaro obiettivo di volere far coincidere la sua pubblicazione con la ricorrenza della Festa del Lavoro del  1° maggio. Proprio però perché nato in tutta fretta ed a seguito di una emergenza legata ai numerosi infortuni gravi e mortali che si sono potuti registrare in quel periodo, il Testo Unico è subito apparso scoordinato ed ha subito accusato omissioni, carenze e sovrapposizioni per cui ci si è resi conto della necessità di apportare delle correzioni e delle modifiche al punto tale che lo stesso legislatore ha provveduto contestualmente a delegare il Governo ad adottare entro un anno disposizioni integrative e correttive dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e ad incaricarlo  di armonizzare le disposizioni in esso contenute con quelle contenute in leggi e regolamenti che disponevano rinvii al D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e ad altre disposizioni di legge abrogate con lo stesso decreto legislativo.  Il D. Lgs. n. 81/2008, così come aveva già fatto il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, ha previsto nel suo testo più di una ventina di decreti e provvedimenti applicativi del Testo medesimo, affidando la loro elaborazione o al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali o alla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 o alla Conferenza permanete per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome o ai contratti collettivi di lavoro per le questioni riguardanti le parti sociali, dando così il via ad una serie di decretazioni e provvedimenti integrativi o modificativi il cui iter è ancora tuttora in corso avendo degli stessi provvedimenti visto la luce solo poco più della metà rispetto a quelli previsti.
     Nel 2009, infatti, è stato emanato il decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, pubblicato sulla G. U. del 5/8/2009 ed entrato in vigore il 20/8/2009, il quale per il numero di articoli e di allegati modificati o integrati anche superiore alla metà di quelli originari, a buona ragione, come il D. Lgs. n. 81 bis. Successivamente al D. Lgs. n. 106/2009 sono stati quindi emanati numerosi altri decreti applicativi dei quali qui di seguito si riportano i principali in ordine cronologico e con a fianco le corrispondenti fonti normative di provenienza:
Lettera Circolare MLPS 18/11/2010
Modalità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato (rif. art. 28 c. 1-bis D. Lgs. n. 81/2008)
Lettera Circolare MLPS  25/1/2011
Determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (ESEDI) (rif. art. 249 c. 2 D. Lgs. n. 81/2008))
Decreto MLPS 4/2/2011
Criteri per il rilascio di autorizzazione per poter effettuare dei lavori sotto tensione (rif. art. 82 c. 2 D. Lgs. n. 81/2008)Lettera Circolare MLPS 10/2/2011
Procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo in cantiere (rif. art. 26 D. Lgs. n. 81/2008)
Lettera Circolare MLPS 10/2/2011
Concetto di eccezionalità per l’utilizzo degli apparecchi di sollevamento di carichi per sollevare persone (rif. All. VI punto 3.1.4 D. Lgs. n. 81/2008))
Decreto Interministeriale 11/4/2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (rif. art. 71 c. 13 D. Lgs. n. 81/2008)
Decreto MLPS del 13/4/2011

Applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 alle cooperative sociali alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino  e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco tenendo conto delle loro condizioni di lavoro  e delle particolari modalità di svolgimento della loro attività. (rif. art. 3 c. 3-bis D. Lgs. n. 81/2008)

Circolare MLPS 2972011 n. 20
Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.
D.P.R. 14/9/2011 n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (rif. art. 27 D. Lgs. n. 81/2008)
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Formazione dei datori di lavoro RSPP approvato dalla Conferenza permanente Stato Regioni e P. A. (rif. art. 34 D. Lgs. n. 81/2008)
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
Formazione di lavoratori, dirigenti e preposti approvato dalla Conferenza permanente Stato Regioni e P. A. (rif. art. 37 D. Lgs. n. 81/2008)
Accordo Stato-Regioni 22/2/2012
Abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro (rif. art. 34 e 37 D. Lgs. n. 81/2008)
Circolare MLPS 5/6/2012 n. 13
Nozione organismi paritetici nel settore edile. Soggetti legittimati all’attività formativa.
Decreto Interministeriale 30/11/2012
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 81/2008 (rif. art. 29 c. 5 e 6 D. Lgs. n. 81/2008)
Decreto Interministeriale 6/3/2013
Criteri di qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro (rif. art. 6 c. 8 lett. m-bis D. Lgs. n. 81/2008)
     Si segnala inoltre che nell’ambito di un programma di revisione e nelle intenzioni di apportare una semplificazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 è stato ultimamente elaborato un disegno di legge che prevede le modifiche di più di una ventina di articoli dello stesso decreto, modifiche che riguardano in particolare una semplificazione dell’applicazione delle disposizioni del Testo Unico alle prestazioni lavorative di breve durata (art. 3), gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione (art. 26), le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29), le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (art. 71), ed alcune disposizioni riguardanti i cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 quali l’elaborazione di una modulistica per la redazione del POS, del PSC, del PSS e del fascicolo dell’opera. Tale disegno di legge però giace al Senato e non ha potuto vedere la luce perché per una sorta di longa manus della citata profezia del Testo Unico anche questa volta è terminata la legislatura.
     Tanto è stato fatto comunque per migliorare il Testo Unico così come è possibile riscontrare dalla lettura dei provvedimenti di legge e regolamentari applicativi del D. Lgs. n. 81/2008 sopra riportati ma all’appello mancano purtroppo ancora altri importanti provvedimenti e decretazioni quali ad esempio quelle che riguardano l’elaborazione di procedure semplificate per i modelli di gestione della sicurezza destinate alle PMI, l’istituzione del SINP Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione e soprattutto i decreti per l’applicazione del Testo Unico alle strutture delle Pubbliche Amministrazioni elencate nell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 per tenere conto delle particolari esigenze esistenti in tali strutture, la cui emanazione accusa ormai un ritardo di sessanta mesi rispetto alla iniziale previsione di dodici mesi.
Auguri al Testo Unico per i suoi cinque anni e per tutto quanto ancora resta da fare. Ne ha proprio bisogno.

*Formatore Sicurezza sul Lavoro, Brescia.