Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 – Riforma delle Province – Incostituzionale lo scioglimento anticipato degli organi in carica
CARLO RAPICAVOLI*
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, il D. L. 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Il decreto legge 201/2011, all’art. 23, commi 14-20, prevede:
a) Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
b) Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
c) Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.
d) Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.
e) Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
f) Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della provincia.
g) Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono.
Rinviando al nostro intervento già pubblicato su questa rivista il commento generale su tali disposizioni1, è opportuno approfondire l’aspetto relativo alla previsione di possibile soppressione anticipata degli organi della Provincia rispetto alla loro scadenza naturale.
Innanzitutto va richiamato il parere del Servizio Studi della Camera dei Deputati che ricorda come debbano essere definite con legge tutte le modalità elettorali che riguardano gli incarichi elettivi, perché non è possibile procedere con decreto.
Serve altresì una norma transitoria che tenga conto del fatto che ben sette sono le province (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) che fra aprile e giugno 2012 andranno al voto per scadenza naturale, visto che il decreto legge stabilisce che entro il 30 aprile 2012 vengono trasferite ai comuni le funzioni conferite alle province.
Ma rispetto alla ipotizzata estinzione anticipata degli organi oggi in carica nelle Province soccorre una pronuncia chiarissima della Corte Costituzionale, contenuta nella sentenza n. 40/2003, riferita alle province della Regione Sardegna.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, tra i principi che si ricavano dalla stessa Costituzione vi è certamente quello per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile nei casi concreti.
Vi è un diritto degli enti elettivi e dei loro rappresentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali.
Un’abbreviazione di tale mandato può bensì verificarsi, nei casi previsti dalla legge, per l’impossibilità di funzionamento degli organi o per il venir meno dei presupposti di “governabilità” che la legge stabilisce (cfr. ad es. gli artt. 53 e 141, comma 1, lettere b e c, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ovvero in ipotesi di gravi violazioni o di gravi situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica che la legge sanzioni con lo scioglimento delle assemblee (cfr. ad es. l’art. 141, comma 1, lettera a, e l’art. 143 del citato testo unico).
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, le ipotesi eccezionali di abbreviazione del mandato elettivo debbono essere preventivamente stabilite in via generale dal legislatore.
Tra di esse non è escluso che possa ricorrere anche il sopravvenire di modifiche territoriali che incidano significativamente sulla componente personale dell’ente, su cui si basa l’elezione: come, ad esempio, prevede per il caso degli organi comunali l’art. 8, quarto comma, lettera a, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (non compreso nell’abrogazione espressa disposta dall’art. 274, comma 1, lettera e, del testo unico n. 267 del 2000), secondo cui si procede alla rinnovazione integrale del consiglio comunale quando, per effetto di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune.
Ma, ancora una volta, una siffatta ipotesi dovrebbe essere prevista e disciplinata in via generale dalla legge, ovviamente sulla base di presupposti non irragionevoli.
In ogni caso, non può essere una legge provvedimento, disancorata da presupposti prestabiliti in via legislativa, a disporre della durata degli organi eletti.
Ora, nella legislazione statale sulle Province l’ipotesi di una abbreviazione del mandato degli organi provinciali a seguito di variazioni territoriali non è contemplata (l’art. 8, quarto comma, lettera a, del d.P.R. n. 570 del 1960 si riferisce infatti ai soli consigli comunali): gli unici casi di scioglimento anticipato sono quelli previsti dai citati articoli 53, 141 e 143 del testo unico approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000.
Tant’è che in tutti i provvedimenti legislativi con cui sono state istituite nuove Province fuori del territorio delle Regioni speciali, e in particolare in occasione della istituzione di otto nuove Province attuata ai sensi dell’art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si è invariabilmente previsto che l’elezione dei nuovi consigli avesse luogo nel successivo turno generale delle consultazioni amministrative (pur mancando, all’epoca, ancora un triennio a tale data), cioè alla scadenza naturale dei consigli preesistenti, salva l’ipotesi di scioglimento anticipato di questi ultimi per altra causa (cfr. l’art. 3, comma 2, dei decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, e del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 277).
La legge ordinaria cui rinvia l’art. 23, comma 20, del D. L. 201/2011 dunque non può non tenere conto di tali principi.
Rinnoviamo l’auspicio che il Parlamento, in sede di conversione in legge, riveda e riformi profondamente il decreto legge, ponendo l’attenzione sulle misure davvero urgenti per il consolidamento dei conti pubblici e stralciando le disposizioni sull’assetto organizzativo dello Stato che meritano un approccio più organico e partecipato che nulla ha a che fare con la decretazione d’urgenza.
Per concludere, alla luce del metodo utilizzato dal Governo Monti, ma soprattutto del consenso ottenuto da alcune delle misure adottate, per annullare, con decreto legge e con un colpo solo, l’espressione della sovranità popolare, un ente previsto dalla Costituzione, nonché alcune prerogative costituzionali in capo alle Regioni, facciamo nostra la domanda avanzata da altri commentatori e che viene spontaneo porre: e se domani, al posto di Monti, saranno altri ad adottare simili provvedimenti, così poco rispettosi delle espressioni di sovranità popolare, dei diritti acquisiti e delle procedure2?
* Direttore Generale e Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio della Provincia di Treviso
1 Cfr. Carlo Rapicavoli, “Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” – Riforma delle Province”, su www.ambientediritto.it
2 Franco Ragusa, Sulle Province le mani libere del decreto salva Italia, su www.riforme.info, 7 dicembre 2011
Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 9/12/2011