I REATI AMBIENTALI ENTRANO NELLE 231/2001: nuovi problemi e accresciute perplessità.
LUCA PRATI*
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1° agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Il decreto, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.
Con tale provvedimento è stata estesa la responsabilità degli Enti e delle persone giuridiche disciplinata dal D.Lgs. 231/2001, sarà quindi presente il nuovo articolo 25 undecies (Reati ambientali).
Le fattispecie di reato introdotte da questo articolo, per le quali le aziende possono essere chiamate a rispondere sono riferibili sostanzialmente alla distruzione di specie animali o vegetali protette, al deterioramento di habitat protetti, alla tratta di specie in estinzione, allo scarico acque reflue, alla gestione illecita dei rifiuti, all’inquinamento di suolo, sottosuolo ed acque, alle emissioni in atmosfera, alle sostanze lesive dell’ozono ed all’inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi. Molte di tali fattispecie, avendo natura contravvenzionale, sono punibili sia a titolo di dolo che di colpa.
Già con l’introduzione tra i reati “presupposto” dell’omicidio e delle lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori era stato profondamente mutato il quadro complessivo della disciplina del D.Lgs. 231/2001, anche per l’ampliamento dei requisiti che i modelli di organizzazione e gestione devono possedere per poter esimere l’ente da responsabilità. Con l’estensione del D.Lgs. 231/2001 ai reati ambientali il problema dell’applicazione della normativa sulla responsabilità degli enti alle fattispecie colpose assume una nuova ed accresciuta importanza.
Una delle questioni più complesse scaturenti dall’estensione ai reati colposi della disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente è, come noto, la difficile compatibilità tra la disciplina del D.Lgs. 231 e tali illeciti, specie per quanto riguarda i requisiti dell’“interesse” e del “vantaggio” previsti all’art. 5, D.Lgs. 231/2001, posti come criteri di imputazione oggettiva di responsabilità dell’ente (‘‘l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio”).
Il D.Lgs. 231/2001 sotto il profilo dei criteri oggettivi di imputazione previsti dall’art. 5 è stato infatti inizialmente concepito per trovare applicazione agli illeciti dolosi e non già quelli colposi. Il punto è quindi proprio la dizione dell’art. 5 ed il significato da attribuirgli nell’ambito dei reati colposi.
Alcuni autori hanno perfino ritenuto che tali criteri di imputazione oggettiva (“interesse” e “vantaggio”) non possano consentire l’applicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai reati colposi1: se per ‘‘reato’’ deve infatti intendersi il fatto tipico comprensivo di condotta ed evento, riguardo ai primi (i reati colposi di evento) l’imputazione del reato-presupposto comprenderebbe la verifica dell’interesse o del vantaggio alla realizzazione dell’evento, che difficilmente sussisterebbe in un reato colposo.
Per altra dottrina invece per i reati colposi sarebbe il contrasto della condotta tenuta con la regola a contenuto cautelare a fondare la tipicità del reato, e non già l’evento2 ; in sintesi quindi nei reati colposi l’‘‘interesse” o il “vantaggio” sarebbero da riferire al solo elemento della condotta quale violazione di una regola cautelare.
Seguendo tale ultima tesi, per i reati ambientali il passo è breve: il reato commesso dal soggetto in posizione apicale avrà una incidenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quando siano state violate regole cautelari la cui trasgressione abbia comportato per l’ente stesso un vantaggio economico.
Ad esempio, la mancata installazione o manutenzione di un depuratore ed il conseguente superamento dei valori di emissione di uno scarico di acque reflue potrebbero provocare l’attivazione della responsabilità dell’ente che abbia “tratto vantaggio” dal risparmio dei costi necessari per provvedere in tal senso.
Sui concetti di “interesse” e di “vantaggio”, emblematica è la recente sentenza del Tribunale di Novara, sul solco di quella del Tribunale di Trani-Molfetta del gennaio 2010 (01/10/2010. Trib. Trani – Sez. Molfetta, 11/01/2010, in Corr. Merito, 2010, 651)3 il Tribunale di Novara afferma che il requisito dell’“interesse” o del “vantaggio” debba essere correlato anche ai reati colposi, in rapporto alla condotta trasgressiva di regole cautelari che ha reso possibile il verificarsi del reato colposo. La violazione delle regole cautelari ben può essere infatti commessa nell’interesse o a vantaggio dell’ente allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione e organizzazione.
Il Tribunale di Novara ha così affermato che nei reati colposi “è il vantaggio a costituire il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito, e dunque a selezionare le ipotesi in cui l’ente possa rispondere sul piano della responsabilità amministrativa”. Esso, infatti, “può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa, volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti’’.
Applicando i predetti concetti, da considerare ormai acquisiti, ai reati ambientali, la responsabilità dell’ente sussisterà ogni volta in cui vi sia stata, da parte di soggetti apicali, una negligenza sia sotto i profili tecnici che organizzativi tradottasi in violazioni della normativa ambientale finalizzate o comunque risultate in un risparmio di costi e, quindi, in un vantaggio patrimoniale.
Così come con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, anche in materia ambientale esistono norme e standard internazionali che certificano la realizzazione di un sistema di gestione ambientale e che rappresentano un importante punto di riferimento per le imprese ed un ausilio concreto per la costruzione dei modelli organizzativi. Basti pensare alle Certificazioni ISO 14001 o EMAS, attraverso le quali un’impresa decide volontariamente di valutare le prestazioni ambientali delle proprie attività ed a sottoporsi alla valutazione di un soggetto certificatore esterno alla organizzazione, che verifica periodicamente il rispetto da parte dell’impresa controllata delle norme ambientali.
Il rischio, peraltro, è che i modelli organizzativi vengano identificati con tali sistemi, e che quindi la responsabilità per l’Ente finisca con il tradursi nel subire una sanzione per non essersi certificato ai sensi dei predetti standard. Un tale risultato sarebbe da un lato riduttivo per la portata innovativa della norma e dall’altro sostanzialmente iniquo, in quanto finirebbe per ancorare ad un dato meramente formale l’applicazione della sanzione.
* Avvocato in Milano
1 Dovere, Osservazioni in tema di attribuzione all’ente collettivo dei reati previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, in Riv. trim. dir. pen.
2 Veneziani-Cadoppi-Garuti-Garotti, Enti e responsabilità da reato, Torino, 103; Vinciguerra-Ceresa-Gastaldo-Rossi, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. 231/2001), Padova, 2004
3 Amarelli, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, in Dir. pen. e proc., 2010, 848; Scoletta, Responsabilità ex crimine dell’ente e delitti colposi d’evento: la prima sentenza di condanna, in Le Società, 2010, IX, 1116; Cardia, I modelli organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del tribunale di Trani, in Resp. amm. soc. enti, 2010, IV, 167.