(I fanghi di depurazione derivanti dalla produzione della carta riciclata, utilizzati per la fabbricazione di laterizi).
Anno: 2011 | Autore: PASQUALE GIAMPIETRO, ALFREDO SCIALO'
I residui dell’industria cartaria: rifiuti o sottoprodotti?
(I fanghi di depurazione derivanti dalla produzione della carta riciclata, utilizzati per la fabbricazione di laterizi).
PASQUALE GIAMPIETRO, ALFREDO SCIALO’*
SOMMARIO:
1. Premessa – Gli estremi della ricerca.
2. La qualificazione giuridica dei fanghi essiccati che residuano dalla produzione di carta riciclata, destinati ad essere impiegati in miscelazione con l’argilla per produrre laterizi.
3. I fanghi essiccati di cartiera non sono “materia prima secondaria” o “rifiuto che ha cessato di essere tale”, ex art. 184 ter, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Esame analitico delle condizioni per la qualifica giuridica di “sottoprodotto”, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1 del T.U.A.
4.1 L’origine dei fanghi essiccati (art. 184-bis, comma 1, lett. a).
4.2 La certezza dell’utilizzo dei fanghi essiccati nel processo produttivo dei laterizi (art. 184-bis, comma 1, lett. b).
4.3 La possibilità di utilizzare i fanghi essiccati “direttamente” nel processo produttivo di laterizi in assenza di “trattamenti diversi dalla naturale pratica industriale” (art. 184-bis, comma 1, lett. c).
4.3.1 – I trattamenti ammessi secondo il parametro della “normale pratica industriale”.
4.3.2 – Conclusioni sul processo di essiccazione dei fanghi.
4.4 – Sulla “legalità” dell’utilizzo dei fanghi essiccati nel processo produttivo di laterizi: (a) il rispetto dei requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente; (b) l’assenza di “impatti complessivi negativi per l’ambiente”.
5. Conclusioni
1. Premessa – Gli estremi della ricerca.
Come è noto la definizione di sottoprodotto, è stata normativamente formulata, per la prima volta, dall’art. 184-bis del Testo Unico Ambientale1 che – recependo le indicazioni del legislatore comunitario di cui all’art. 5, della Direttiva 2008/98/CE – ha innovato e, sotto diversi profili (v. oltre), semplificato le condizioni e i requisiti che devono essere soddisfatti per la ricorrenza di tale qualifica relativamente ad un dato residuo produttivo.
Questa “semplificazione” è stata “accolta” con favore dal mondo delle imprese le quali – a fronte del rinnovato e più agevole regime dei sottoprodotti – hanno colto l’occasione, in molteplici e rilevanti settori industriali, per intervenire e/o innovare i rispettivi cicli produttivi2 al fine di trarre vantaggi (non solo da una migliore produzione e commercializzazione dei prodotti costituenti lo scopo principale dell’azienda, ma anche) dallo sfruttamento di alcuni residui di produzione, che raggiungano certi requisiti merceologici-ambientali e, in quanto tali, secondo la nuova disciplina, divengano liberamente commerciabili come qualsiasi altra merce3.
E’ questo il caso – a nostro avviso – dei fanghi essiccati che originano dal processo di produzione della carta riciclata, destinati ad essere impiegati, in miscelazione con l’argilla, per la produzione di laterizi.
Per la gestione di tali residui, si riteneva dai più – anche in considerazione della attribuzione di un loro specifico codice CER (030305) – che si dovesse obbligatoriamente rispettare la normativa sui i rifiuti (con la conseguente autorizzazione di ogni fase della loro gestione).
Ebbene, nel sopravvenuto contesto normativo – nel quale è stata (finalmente e) formalmente riconosciuta, dal diritto positivo, la piena dignità giuridica (accanto a quella merceologica) dei “sottoprodotti” e l’opportunità di una loro ampia diffusione nel mercato europeo, anche al fine di ridurre, sul “nascere”, il sempre più consistente volume di produzione di rifiuti4 – sembrano venuti meno gli ostacoli o le ragioni per le quali detti fanghi venivano automaticamente e unitariamente relegati nella categoria dei residui – produttivi – rifiuti.
Con la presente nota intendiamo motivare il nostro convincimento, argomentando, in specie:
1) sullo specifico tenore dell’art. 184-bis, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (T.U.A.);
2) sui processi cui sono solitamente sottoposti questi fanghi, nell’ambito del ciclo “cartario”, verificando se essi comportino o meno un “trattamento diverso dalla normale pratica industriale”, vietato dalla legge, e chiedendoci:
3) se i fanghi, così essiccati, soddisfino tutti i requisiti merceologici, ambientali e di tutela della salute al fine di venir utilizzati, in miscelazione con l’argilla, nella produzione di laterizi, senza determinare “impatti complessivamente negativi sull’ambiente e sulla salute umana”.
2. La qualificazione giuridica dei fanghi essiccati che residuano dalla produzione di carta riciclata, destinati ad essere impiegati in miscelazione con l’argilla per produrre laterizi.
Si impone, a questo punto, una premessa pacifica di sistema: secondo il vigente ordinamento, da una attività produttiva (come quella svolta presso le cartiere), si generano, normalmente, prodotti e residui produttivi considerati, dalla legge comunitaria e nazionale, in via di principio e nella generalità dei casi, come rifiuti, suscettibili, in quanto tali, di essere recuperati o smaltiti.
Solo qualora ricorrano contestualmente alcune, predeterminate condizioni (v. oltre) taluni residui andranno qualificati, invece, come sottoprodotti, sin dal momento della loro formazione e ricadranno nella disciplina di mercato delle merci.
In via alternativa, detti residui produttivi (che non posseggono le caratteristiche del “sottoprodotto”) potranno essere sottoposti ad attività di recupero (ordinario o agevolato) per perdere la loro qualifica di rifiuti ex art. 184-ter del T.U.A. e venir assimilati, a tutti gli effetti di legge, a qualsiasi altra merce come “materie prime secondarie”5 .
Nel primo caso, i residui – da qualificare “sottoprodotti” – si caratterizzano, innanzitutto, per il fatto di non derivare dall’attività di recupero dei rifiuti (come nella seconda ipotesi), bensì direttamente da processi produttivi che non sono direttamente finalizzati al loro ottenimento.
In particolare, qualora determinati cicli di produzione generano residui o scarti che possono essere utilizzati tal quali (su tale condizione v. oltre), nello stesso o in altro ciclo produttivo (di terzi), il legislatore (comunitario e nazionale) ha faticosamente acconsentito, dopo un travagliato processo di elaborazione culturale, normativa e giurisprudenziale6, a prevederne una qualifica autonoma (rispetto ai rifiuti) e una conseguente disciplina di favore (considerando il risparmio di risorse naturali e la sensibile riduzione della produzione di rifiuti che essi assicurano) come quella oggi approntata dal vigente art. 184-bis del TU ambiente7 .
Sotto un profilo storico – cronologico, è appena il caso di accennare che il punto di arrivo di una risalente e faticosa problematica in tema di ”sottoprodotti”, è rappresentato dalla approvazione della direttiva del 2008/98/CE, del 19 novembre 2008, che ha introdotto formalmente ed espressamente, per la prima volta e a livello comunitario, il concetto giuridico di “sottoprodotto”, definendolo, all’art. 58, come “una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo” e stabilendo che questa sostanza “può non essere considerato rifiuto … bensì sottoprodotto” a condizione che sia stato prodotto come parte integrante di un processo di produzione (lett. c) e che l’ulteriore utilizzo sia certo (lett. a), legale (deve cioè avere i requisiti tecnici per l’uso cui viene destinato e non deve arrecare pregiudizi all’ambiente o alla salute umana – lett. d) e non necessiti di trattamenti ulteriori rispetto alla normale pratica industriale (lett. b).
Invero, ancor prima dell’evocata definizione normativa, la nozione giuridica di sottoprodotto non era certo “sconosciuta” all’ordinamento, sia comunitario che nazionale. I contributi della giurisprudenza9 e delle istituzioni della U.E.10 ne avevano infatti già tracciato i principali profili costitutivi, consentendo così allo stesso legislatore italiano di elaborare una specifica disciplina per determinati materiali contenuta nel previgente articolo 183 comma 1, lett. p. del TUA11.
Tale norma risulta oggi abrogata ad opera del D.lgs 205/2010 (v. nota 1), che ha dato attuazione alla direttiva rifiuti del 2008, e sostituita dal nuovo art. 184-bis che ha trasposto, nel nostro ordinamento, la citata definizione comunitaria di “sottoprodotto”12.
Il richiamato art. 184-bis prevede che, per identificare un sottoprodotto – a cui, si ribadisce, non si applicano i rigorosi criteri di gestione dei rifiuti, trattandosi, a tutti gli effetti di merce – deve essere, anzitutto, individuata la volontà del produttore/possessore/detentore di “disfarsi” (o meno) della sostanza o dell’oggetto (e quindi di ritenere/non ritenere la stessa come rifiuto).
Rispetto ai rifiuti, il sottoprodotto risulta, dunque, qualcosa di cui l’impresa non ha intenzione di disfarsi ma che intende sfruttare o commercializzare a condizioni più favorevoli, in un successivo processo (industriale o, più in generale, produttivo).
Questa condizione, però, da sola non basta: taluni prodotti dell’attività d’impresa – che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo – possono essere esclusi dal regime dei rifiuti, a patto che rispettino contemporaneamente le ulteriori condizioni elencate dall’art. 5, della Direttiva 2008/98/CE come recepite nell’art. 184-bis cit., in tema di origine, formazione e destinazione degli stessi13.
3. I fanghi essiccati di cartiera non sono “materia prima secondaria” (ovvero “rifiuto che ha cessato di essere tale”), ex art. 184 ter, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Prima di esaminare tali tassative condizioni, si ritiene opportuno sgombrare il campo da possibili equivoci derivanti dall’inclusione, come accennato, dei fanghi de quibus nel catalogo C.E.R. al codice “030305”, come “fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta”.
Al riguardo, va ribadito, in diritto, che l’attribuzione di un qualsiasi numero di codice C.E.R. ad un determinato residuo produttivo non comporta, come conseguenza giuridica, la sua natura di rifiuto, in assenza della volontà di “disfarsi” di esso, da parte del loro produttore, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), come specificato nella “Introduzione” premessa all’Allegato D), della Parte Quarta del T.U.A. cit. (che detta “ La classificazione di un materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all’art. 1, lettera a) della direttiva 75/442 CEE”)
Pertanto dall’inclusione nel C.E.R. dei fanghi in esame non può trarsi alcuna fondata conclusione in merito alla qualificazione giuridica degli stessi (come rifiuti o sottoprodotti); quest’ultima dovrà farsi discendere, invece, da un’attenta disamina della specifica fattispecie di origine e destinazione dei fanghi finalizzata ad individuare:
(1) l’effettiva volontà della cartiera nel cui ciclo viene generato il fango (di disfarsi o di utilizzare lo stesso );
(2) la ricorrenza, in concreto, di tutte le condizioni poste dalla legge per la ricorrenza del “sottoprodotto”, come elencate dall’art. 184-bis cit..
A tal proposito (anticipando quanto si dirà più innanzi in relazione all’assenza di trattamenti recuperatori), si evidenzia che, nella prassi produttiva della carta riciclata, non viene operato dalle cartiere alcun autonomo trattamento sui fanghi.
Questi ultimi, infatti, vengono solitamente essiccati nel corso dello stesso ciclo produttivo della carta (con le modalità più innanzi descritte); all’interno del medesimo processo che genera il fango, come fase ulteriore ed unitaria dell’unico processo di disinchiostrazione; senza che il fango lasci l’impianto – per essere depositato a piè di impianto e/o stoccato in un determinato sito – al fine di una successiva, distinta ed autonoma operazione di recupero.
La Società destinataria dei fanghi (che li impiegherà nella produzione di laterizi), dal canto suo, acquisirà fanghi già idonei ad essere impiegati direttamente e tal quali nel ciclo produttivo di destinazione che non necessitano di alcun tipo di trattamento.
In altri termini, i fanghi (di regola) risultano già “essiccati” all’interno dello stesso processo che li genera tanto da poter essere conferiti, in uscita dagli impianti, alle società produttrici di laterizi, come componente di una miscela con altro materiale (argilla) al fine di ottenere (produrre) “laterizi finiti”.
4. Esame analitico delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto ex art. 184-bis del T.U.A.
Per accertare la sussistenza delle qualifiche di “sottoprodotto” fin dall’origine dei fanghi, in oggetto, occorrerà verificare la ricorrenza delle singole condizioni prescritte per i sottoprodotti, dall’art. 184-bis cit. alle lett. a-d).
4.1 Sull’origine dei fanghi essiccati (art. 184-bis, comma 1, lett. a).
Prendendo le mosse dal requisito sub lettera a), inerente l’origine dei sottoprodotti (“la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario14non è la produzione di tale sostanza”) può affermarsi che non v’è alcun dubbio che tale condizione ricorra , nel caso in esame.
Questi ultimi scaturiscono, infatti, direttamente dal ciclo di produzione svolto presso le cartiere ma non quali prodotti principali (da individuare, com’è ovvio, nella carta), ma quali residui produttivi suscettibili di ulteriore utilizzo.
Più nel dettaglio, detti fanghi vengono generati quando, per la produzione di carta, si utilizzi, come materiale fibroso, la carta da macero (anche detta “da riciclo”). In tali ipotesi, infatti, prima di avviare le fasi principali del ciclo produttivo è necessario procedere a taluni trattamenti specifici al fine di eliminare sostanze (come inchiostri, vernici, colle, patine ecc.) presenti sulla carta da macero.
Detti trattamenti avvengono nell’ambito di cosiddetti impianti di “rigenerazione del macero” che sottopongono la carta a diverse fasi (diluizione, spappolamento, filtraggio, epurazione, ecc.). Uno dei trattamenti “rigenerativi” della carta da macero è costituito dal processo di disinchiostrazione, mediante il quale, attraverso separazione – per flottazione – delle particelle di inchiostro secco, si ricicla la carta stampata per poterla riutilizzare nel processo di produzione di carta bianca.
Ebbene, i fanghi in questione sono generati per l’appunto da tale ultimo processo di disinchiostrazione e vengono poi sottoposti, senza soluzione di continuità, ad una fase di essicazione nell’ambito del medesimo impianto.
In definitiva, detti residui fangosi originano solitamente da specifiche fasi (di disinchiostrazione ed essicazione) facenti parte integrante del più ampio processo di produzione della carta15 e non costituiscono lo scopo primario (o, più correttamente, uno degli scopi principali) del ciclo aziendale delle cartiere.
4.2 Sulla certezza dell’utilizzo dei fanghi essiccati nel processo produttivo di laterizi (art. 184-bis, comma 1, lett. b). I requisiti merceologici e di qualità ambientale.
Per quanto concerne il secondo requisito, previsto dall’art. 184-bis, alla lettera b) (“è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione e di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”), va rilevato che tale condizione non pone particolari criticità nel caso dei fanghi in esame.
Già si è detto (v. nota 12) che la “certezza dell’utilizzo” prescritta nel nuovo regime giuridico dei sottoprodotti risulta un elemento che, sulla scorta di un’interpretazione letterale della norma citata (e a differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina ex art. 183, comma 1, lett. p):
– deve ricorrere non già “sin dalla fase delle sua produzione” ma può intervenire anche in un momento immediatamente successivamente e:
– che non si riferisce necessariamente ad un utilizzo “integrale”, essendo sufficiente la certezza di impiego anche solo parziale di un dato residuo sotto-prodotto, che peraltro, nella parte non utilizzata (per fatti non previsti o prevedibili al momento della sua origine), potrà essere recuperata o smaltita come rifiuto, nel pieno rispetto della legge.
Pertanto, ai fini della ricorrenza, nelle ipotesi considerate, di tale requisito è sufficiente che, anche successivamente alla loro formazione, i fanghi di depurazione essiccati prodotti dalle cartiere (nella loro integralità o anche in parte) vengano destinati, effettivamente, al successivo impiego nella produzione dei laterizi.
Quanto alla prova che dovrà fornirsi, al fine di dimostrare la ricorrenza di un “utilizzo certo”, va sottolineato che il vigente art. 184-bis non indica alcuno specifico strumento probatorio da utilizzare a tale scopo (come, ad es. prove formali, tassative o tipiche16). Ciò nonostante, con la predisposizione di appositi contratti o documenti che attestino tali conferimenti, potrà essere fornito, più agevolmente, anche un riscontro documentale dell’effettiva destinazione (nel ciclo produttivo dei laterizi) dei fanghi essiccati.
4.3 La possibilità di utilizzare i fanghi essiccati “direttamente” nel processo produttivo di laterizi in assenza di “trattamenti diversi dalla naturale pratica industriale” (art. 184-bis, comma 1, lett. c).
A questo punto, va verificata la ricorrenza del requisito che presenta le maggiori difficoltà interpretative per la sua individuazione, considerando le rilevanti implicazioni logico-sistematiche che esso pone, all’interno della normativa sui rifiuti, e le significative innovazioni introdotte dalla nozione comunitaria di “sottoprodotto”.
Ci riferiamo al parametro di cui alla lettera c), dell’art. 184-bis, comma 1, il quale (riproducendo letteralmente l’art. 5, lett. b della direttiva 2008/98/CE) prescrive che i sottoprodotti devono poter essere utilizzati “direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”.
4.3.1 – Brevi cenni ai trattamenti ammessi secondo il parametro della “normale pratica industriale”.
Con tale formulazione innovativa, sono stati in parte ridisegnati i contorni di un requisito essenziale per la configurabilità del sottoprodotto, che in passato veniva sintetizzato nella condizione della “utilizzabilità tal quale” del residuo in altri cicli produttivi. Nel nuovo regime, è ben vero (come nel passato) che il sottoprodotto deve essere impiegato “direttamente” (che vuol dire: senza trasformazioni preliminari e non già “direttamente dal produttore”); ma, a differenza di quanto disposto dalla pre-vigente lett. p), n. 2 dell’art. 183 (come novellato, per la prima volta, dal D.lgs. 4/2008, v. nota 9), e in conformità all’insegnamento della CGCE, sono previsti espressamente e consentiti quei trattamenti propri della “normale pratica industriale”.
In proposito non può, però, omettersi di precisare che, anche prima dell’entrata in vigore della nuova direttiva rifiuti, era già rinvenibile, nell’ordinamento comunitario ed interno, una netta contrapposizione tra trattamenti consentiti (anche senza l’espresso richiamo alla “pratica industriale”) ed interventi vietati, di tipo e con finalità recuperatorie (incompatibili con il principio secondo cui il sottoprodotto deve essere utilizzato direttamente, “senza alcun ulteriore trattamento”).
Già, la ben nota sentenza ARCO della Corte di Giustizia Europea17 aveva, infatti, operato una chiara distinzione fra i trattamenti od operazioni “di recupero completo” – che trasformano il rifiuto in “materia prima secondaria” o merce (cioè che determinano, si direbbe oggi, “la cessazione della qualifica del rifiuto”, ex art. 6 della direttiva 2008 – v. nota 1) – e i “trattamenti preliminari” (o anche minimali) che non trasformano il rifiuto in prodotto (e analogamente e coerentemente non modificano l’identità del residuo-sottoprodotto fin dall’origine, ove praticati su di esso), chiarendo che:
a) i primi (trattamenti recuperatori), incidono sull’identità del rifiuto, in quanto comportano, per effetto della loro esecuzione, che il rifiuto “acquisti le stesse caratteristiche e proprietà di una materia prima” (che ovviamente esso non possedeva in precedenza);
b) i secondi (trattamenti minimali), invece, non rivestono tale efficacia modificativa poiché non trasformano la sostanza del residuo produttivo o la sua identità, cioè i suoi requisiti merceologici e di qualità ambientale che già possiede, prima del trattamento.
Il carattere “innovativo” del nuovo regime dei sottoprodotti (rispetto a quello antecedente alla direttiva del 2008) risiede quindi non tanto nell’aver contrapposto trattamenti ammessi e trattamenti vietati sul sottoprodotto; ma piuttosto, nell’aver introdotto, per la prima volta, come criterio giuridico distintivo, la c.d. “normale pratica industriale” intesa quale parametro limitativo e definitorio degli interventi consentiti sui sottoprodotti (perché non modificativi della loro identità merceologica e ambientale).
In assenza di una esplicita definizione normativa e giurisprudenziale, deve ritenersi che, con tale locuzione (normale pratica industriale), si faccia riferimento al complesso di quelle fasi di produzione che, in via ordinaria, o meglio, secondo una prassi tecnico-produttiva consolidata, caratterizzano un dato ciclo produttivo in un determinato momento.
In particolare, sulla base del testo dell’art. 184 bis (e prima ancora della lett. b dell’art. 5 della Dir. cit.) – oltre che in forza di un criterio logico e di ratio legis (in base al quale vengono assimilate le due fattispecie, del prodotto e del sottoprodotto) – può dirsi che detti trattamenti (ricompresi nella normale pratica industriale) sono quelli e solo quelli (limitati/circoscritti) che interessano tanto il “prodotto” (già ottenuto dalle “materie prime” primarie) che il residuo-“sottoprodotto”, che risulta sostanzialmente utilizzabile, “tal quale”, fin dal suo generarsi18.
Da quanto emerge dall’art. 184-bis cit. (e prima ancora dalla Dir. 2008/98/CE) può, in via conclusiva, affermarsi che il legislatore italiano, riproducendo pedissequamente il dettato normativo comunitario, abbia voluto prendere definitivamente (e finalmente) atto che fra “i residui del processo produttivo” (da qualificare rifiuti, in linea di principio), possono, talvolta, generarsi dei materiali o sostanze da considerare veri e propri “prodotti” perché, di fatto, non necessitano di interventi di recupero, per essere successivamente reimpiegati.
Essi risultano – infatti – idonei ad essere direttamente utilizzati – nel corso del processo produttivo di provenienza o presso terzi – “tal quali”, fin dall’origine, subendo, se del caso, dei minimi trattamenti19 cui vengono sottoposti anche i prodotti industriali derivanti da materie prime (appunto il c.d. “normale trattamento industriale”).
Alla luce della suesposta premessa di principio – volta a sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi dell’art. 184-bis, comma 1, lett. c – resta però da chiedersi, in concreto:
– quali siano di fatto le operazioni e gli interventi sui sottoprodotti qualificabili come minimi (o minimali) riconducibili nella “normale pratica industriale” e perciò consentiti nel vigente regime;
– e se, tra questi ultimi, rientri anche il processo di essiccazione cui vengono sottoposti i fanghi delle cartiere generati dal processo di disinchiostrazione nel riciclaggio.
Al riguardo, nel silenzio del legislatore (nazionale e comunitario), è opportuno avvalersi dell’essenziale (e giuridicamente rilevante) contributo chiarificatore fornito (in merito alla individuazione dei trattamenti consentiti)
(i) dalle istituzioni comunitarie e
(ii) dalla giurisprudenza nazionale.
In particolare, la Commissione UE (nella sua nota “Comunicazione del 2007 sui rifiuti e sui sottoprodotti” già citata a nota 6), optando per un’interpretazione estensiva dei trattamenti consentiti, ha affermato espressamente che “[…] dopo la produzione, il sottoprodotto può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato…oggetto a controlli di qualità.., ecc.“.
Quindi, in linea con gli orientamenti del Giudice comunitario, l’autorevole Organo esecutivo della Comunità si è espressamente pronunciato a favore dell’ammissibilità di tutti quei trattamenti che, da un punto di vista sostanziale, non incidono, come si è detto sulla scorta della giurisdizione comunitaria, sull’identità merceologica e sulle qualità ambientali del bene e, per ciò stesso, sono denominabili come “minimali” (oltre che riscontrabili nella “normale pratica industriale”).
Nello stesso senso si orienta, anche se con qualche approssimazione e incoerenza, la giurisprudenza nazionale, individuando fattispecie di trasformazioni o trattamenti che, di volta in volta, sono stati considerati compatibili con la categoria giuridica del “sottoprodotto”.
Ad essi occorre – dunque – far riferimento per capire sul piano logico-giuridico e in termini di comparazione – se, nell’ambito degli stessi, possano, nello specifico, rientrare anche le operazioni di essiccazione cui sono soggetti i fanghi.
Esemplificando, è utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, 7 novembre 2008, n. 41839, nella quale – partendo dall’evoluzione normativa dell’art. 183 cit. sino all’eliminazione (ad opera del d.lgs. 4/2008), nella sua ultima versione, del concetto di “trasformazioni preliminari” e del riferimento alle operazioni di “cernita” e “selezione” nella definizione di recupero – si è affermato che la cernita e la selezione sono operazioni compatibili con la nozione di sottoprodotto. Tanto è predicabile, ha precisato la Corte, solo qualora dette operazioni non siano finalizzate a rendere successivamente utilizzabili la sostanza o il materiale nelle stesse condizioni di tutela ambientale .
Ai fini della presente nota, merita ricordare, altresì, la pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III, penale, 6 novembre 2008, n. 41331 (con riferimento alle le terre e rocce da scavo) la quale ha fatto rientrare, tra le operazioni di trattamento preliminare ammesse, anche interventi di “frantumazione” e cioè operazioni che si spingono sino addirittura a modificare la composizione fisica dei sottoprodotti, senza incidere però sulla loro identità merceologica o di qualità ambientale.
Più di recente, la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, 25 settembre 2009, n. 2292) ha anche ammesso che “gli scarti legnosi dell’agricoltura e i residuati della lavorazione esclusivamente meccanica del legno – quali segature, tondelli, cortecce e cippato legnoso” – non sono rifiuti bensì sottoprodotti, con ciò escludendo che interventi simili a quelli menzionati possano essere considerati quali “trasformazioni preliminari”.
In conclusione, alla luce dei rassegnati precedenti giurisprudenziali (in linea con un orientamento conforme della Corte di Giustizia e recepito dalla stessa Commissione U.E. – v. retro e nota 12), deve correttamente riconoscersi che sono considerati ammissibili quegli interventi minimali sul residuo produttivo (come la cernita, la selezione, la frantumazione, la lavorazione meccanica, l’essiccazione, l’evaporazione, ecc.20) che, per il tipo di incidenza sul residuo produttivo (fisico-meccanica o di sottoposizione a processi naturali), pur intervenendo, in alcuni casi, sulla struttura dello stesso, lasciano invariate le sue originarie qualità merceologiche e ambientali.
4.3.2 – Conclusioni sul processo di essiccazione dei fanghi.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alla ipotesi oggetto d’esame, può affermarsi che il trattamento di essiccazione dei fanghi, operato dalle cartiere, non si differenzia né si allontana dalla casistica giurisprudenziale sopra esaminata che ha riconosciuto, nelle sue decisioni, la presenza di residui produttivi che, seppure “essiccati” e soggetti a processi di evaporazione, sono stati qualificati come sottoprodotti.
A tal proposito, vanno rammentate le ordinarie modalità esecutive della fase di essiccazione dei fanghi: trattasi di un processo di disidratazione, affidato esclusivamente ad un agente naturale (il vapore) che, con la sua azione, produce, quale unica conseguenza, l’evaporazione dell’acqua presente nei fanghi.
In altri termini, l’essiccazione non è il risultato di un’operazione praticata sui fanghi volta a modificarne la relativa identità chimico-merceologica, ma si tratta di un intervento che riduce, mediante agenti naturali (vapori), il tenore di umidità degli stessi (o, in altri termini, la percentuale d’acqua in essi contenuta) al fine di renderli più facilmente trasportabili e utilizzabili.
In conclusione, tale fenomeno di essiccazione – e cioè di riduzione dell’umidità presente nel fango – non può in alcun modo essere ricondotta a quegli “ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale”, vietati dall’art. 184-bis, lett. c, per le ragioni tecniche e giuridiche esposte.
L’attività svolta dalle cartiere sui fanghi si risolve, dunque, in un trattamento minimale ammesso, consistente nella disidratazione del sottoprodotto originata da vapori naturali, trattamento che non comporta la “trasformazione preliminare” dei fanghi con sostanze chimiche dirette ad incidere sulla loro composizione chimica per migliorarne “le qualità merceologiche e/o ambientali”.
Ma v’è di più. Proprio al fine di utilizzare il fango come sottoprodotto – da esitare sul mercato – le cartiere sono di regola dotate di appositi essiccatori, volti a “ricevere” i fanghi, “alimentati” da vapori generati nel medesimo stabilimento.
4.4 “Legalità” dell’utilizzo dei fanghi essiccati nel processo produttivo di laterizi (art. 184-bis, lett.d): (a) il rispetto dei requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente; (b) l’assenza di “impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
Venendo all’indagine sulla possibilità della ricorrenza dell’ultimo dei requisiti elencati dall’art. 184-bis, va rilevato che trattasi di una condizione, per la configurabilità del sottoprodotto, piuttosto complessa21.
La lettera d) dell’art. 184-bis, laddove prevede che l’utilizzo del sottoprodotto deve essere “legale” condensa, difatti, in tale termine, due distinti (e connessi) parametri normativi che devono ricorrere per rendere legittimo (lecito) l’impiego del residuo produttivo (come sottoprodotto); e cioè l’utilizzo “specifico” cui è destinato il sottoprodotto deve avvenire:
(i) nel rispetto dei requisiti riguardanti i prodotti e relativi alla protezione della salute e dell’ambiente, nonché:
(ii) in assenza di impatti complessivi negativi per l’ambiente e la salute umana.
La ratio sottesa a tale previsione risiede, evidentemente, nella finalità di evitare che l’immissione nel mercato e lo scambio dei sottoprodotti, avvenga contra jus, cioè in spregio alle normative interne anche tecniche (di natura civile, amministrativa e penale) che ne regolano la fabbricazione e circolazione. Trattasi di norme adottate nel rispettivi settori commerciali, ambientali, sanitari, ecc., in considerazione del tipo di materiale scambiato (per es. pericoloso, fuori norma, scaduto) e/o per le modalità del suo circolare nel mercato come merce (mercato interno, comunitario estero), poiché “…i sottoprodotti, rientrano nella categoria dei prodotti”, e la loro circolazione o, per es., “… esportazione” deve “.. conformarsi ai requisiti della legislazione comunitaria pertinente”22.
Con il riferimento, poi, agli impatti ambientali da considerare ostativi alla qualifica di un residuo come sottoprodotto, essi vanno intesi come quelli che derivano dall’utilizzo specifico del sottoprodotto e risultano “peggiorativi” rispetto agli impatti consentiti dalla legge o in via amministrativa da appositi provvedimenti di autorizzazione.
In mancanza di specifiche previsioni di legge o autorizzatorie, la “negatività” degli impatti può essere comunque valutata comparando gli impatti – sull’ambiente e/o sulla salute umana – del sottoprodotto con quelli derivanti dall’impiego del prodotto o materiale che esso è chiamato a sostituire.
Il legislatore ha quindi imposto, per la configurabilità del sottoprodotto – in nome di una “condizione di generale legalità” – di verificare preliminarmente che quest’ultimo, oltre a rispettare tutti i “requisiti pertinenti” (cioè le prescrizioni normative, già poste e future) relative ai due distinti comparti “riguardanti” “i prodotti” e “la protezione della salute e dell’ambiente”, non determini un peggioramento degli impatti ambientali derivanti dal ciclo di produzione a cui è destinato o dalla sua utilizzazione diretta (non come componente di un processo produttivo, ma come un sotto-prodotto “finito”, già commercializzabile “al dettaglio”).
Ebbene, così inteso il requisito della “legalità”, può sin d’ora affermarsi, con riguardo alla ipotesi in oggetto, che i fanghi essiccati delle cartiere possono soddisfare anche tale ultima condizione (per la configurabilità di un sottoprodotto), in ragione:
(a) dell’utilizzo specifico cui sono destinati;
(b) della loro composizione chimico-fisica e:
(c) delle relative qualità ambientali che è possibile evincere soprattutto dalla documentazione tecnica relativa alle caratteristiche chimico-fisiche del fango.
Si è già premesso che nella vicenda ipotizzata i fanghi sono destinati all’impiego, in miscelazione con l’argilla, nel ciclo produttivo di laterizi come componente dell’”impasto” che – a seguito del procedimento di cottura in fornace – dà origine al prodotto (cioè al laterizio “finito”).
Tale modalità di impiego (come componente di una miscela), per quanto sinora esposto, risulta pienamente ammissibile, ai sensi dell’art. 184-bis, il quale si limita ad imporre che il sottoprodotto venga utilizzato “direttamente” in un dato ciclo di produzione (da solo o con altri materiali); richiedendo cioè che, ai fini del suo successivo utilizzo, il “residuo” non sia soggetto ad operazioni di trattamento (diverse dalla normale pratica industriale, di cui si è detto a par. 5.3.1).
Non si rinviene, infatti, nella norma alcun divieto, per l‘utilizzatore, di “combinare”, nell’ambito del proprio ciclo produttivo, il sottoprodotto (nella specie, il fango essiccato) con altre sostanze o materie prime vergini, al fine di produrre la tipologia di merce, che l’azienda destinataria del residuo è abilitata a realizzare. E del resto, anche la giurisprudenza nazionale – seppur nel contesto normativo ante T.U.A. – ha avuto modo di chiarire la piena liceità dell’impiego di un sottoprodotto nel processo produttivo di destinazione, anche qualora tale impiego avvenga in miscelazione con altre sostanze/materie prime“ .23
Detto in più chiari termini, nell’ipotesi di utilizzo dei fanghi qui esaminata, le operazioni di miscelazione (del sottoprodotto con altre sostanze/materie prime) non configurano né sono riconducibili giuridicamente ad interventi di trattamento che modificano le originarie qualità ambientali e merceologiche del residuo produttivo. Diversamente esse costituiscono una fase essenziale del nuovo ciclo produttivo di destinazione, poiché proprio tale combinazione di sostanze (dei fanghi con l’argilla), consente di dare origine ad una specifica e nuova tipologia di “prodotto finito”, consistente in un laterizio con specifiche caratteristiche e proprietà di coibentazione.
In particolare, secondo un profilo chimico-fisico – come documentato in ricerche tecniche di settore all’uopo svolte – tali residui produttivi, in ragione del loro basso tenore di umidità (presentandosi in stato semi-secco); della rispettiva granulometria (costante ed omogenea) e del basso peso specifico, risultano idonei ad essere impiegati nel ciclo produttivo di laterizi
Essi, infatti, consentono la realizzazione di prodotti finiti con una capacità di coibentazione maggiore rispetto a quella derivante dai prodotti composti solo da argille.
A tal proposito, è qui utile segnalare che i laterizi sono “di regola” costituiti da impasti di argilla finemente macinata e miscelata con acqua, cui vengono aggiunte, quando necessario, sabbie per diminuire il ritiro del manufatto durante l’essicazione e la cottura. Ebbene, con l’introduzione dei fanghi di cartiera, in una percentuale variabile tra il 5 e il 10% – nel ciclo produttivo del laterizio – è stato accertato, da studi sperimentali effettuati, un miglioramento della porosità del manufatto.
Per la produzione di un manufatto con eguale porosità di quello composto (seppur in misura percentuale minima) da fango, occorrerebbe utilizzare materiali, come il polistirolo espanso, altamente inquinanti vista la presenza di benzene negli stessi.
Quindi, può affermarsi che l’utilizzo dei fanghi, nel ciclo produttivo di laterizi, sotto il profilo della sua incidenza sulle qualità merceologiche del manufatto finito:
– determina un notevole aumento della coibentazione termica e acustica del prodotto finito,
– lascia inalterate le proprietà meccaniche del laterizio,
– produce, per altro verso, una diminuzione del peso specifico del manufatto (con conseguente diminuzione dei costi di trasporto).
In definitiva, i prodotti così composti (da argilla, fanghi ed eventuali sabbie) si presentano pienamente rispondenti ai requisiti merceologici previsti per i laterizi.
Quanto al rispetto, da parte dei fanghi, dei requisiti “ambientali” e a tutela della salute, va evidenziato che essi andranno accertati con apposite certificazioni analitiche che attestino la loro “non pericolosità”.
Con riferimento, infine, alla verifica dell’assenza di “impatti complessivi negativi” derivanti dall’impiego dei fanghi, essa potrà essere condotta a) sia comparando gli impatti derivanti da un ciclo produttivo dei laterizi che non prevede l’impiego dei fanghi di cartiera con un ciclo nel quale questi ultimi siano presenti; b) sia confrontando gli impatti connessi all’utilizzo del laterizio finito composto di sola argilla, con quelli derivanti dal laterizio composto anche dal fango.
In relazione alla prima indagine, si rileva che l’impiego di tali fanghi, nel ciclo produttivo di laterizi, non sarà di per sé in grado di determinare un peggioramento degli impatti ambientali (e sulla salute umana) derivanti dal processo di produzione aziendale (di laterizi)
Ciò dipenderà, in primo luogo, dalle modalità di deposito e immissione dei fanghi nell’impasto. Ove i fanghi vengano raccolti nell’ambito dell’impianto produttivo di laterizi, all’interno di silos coperti e confinati, e poi immessi, con le precauzioni dovute, nei macchinari dove avverrà l’impasto, ben potrà escludersi tale peggioramento.
In secondo luogo, in ragione della stessa composizione chimico-fisica dei fanghi, essi potranno portare ad impatti ambientali non già negativi, ma addirittura “migliorativi” di quelli derivanti da un ciclo produttivo con assenza di fanghi, visto:
(a) il loro basso tenore di umidità:
(b) le più modeste percentuali di agenti inquinanti presenti negli stessi rispetto sia a quelle riscontrabili nell’argilla (cloruri e floruri), sia a quelle rinvenibili nelle sostanze – come il polistirolo espanso – che i fanghi consentono di sostituire (benzene).
In ordine, invece, agli impatti derivanti dai prodotti finiti composti da fanghi e argille, risulta che i laterizi, così realizzati, presentano le stesse caratteristiche e proprietà del laterizio composto di sola argilla.
5 Conclusioni
In esito alla ricognizione delle attività di origine e di destinazione dei fanghi de quibus svolte presso le cartiere, può quindi, concludersi che:
– i fanghi di depurazione essiccati dalle cartiere – derivanti dalla disinchiostrazione nel riciclaggio della carta e destinati all’impiego nel processo produttivo di laterizi – possono essere qualificati giuridicamente come “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni descritte, con le connesse conseguenze sotto il profilo delle loro modalità di gestione come prodotti (e non rifiuti).
A tale conclusione si può pervenire in ragione:
1. della loro origine, perché costituiscono parte integrante del processo produttivo della cartiera – non direttamente destinato alla loro produzione – come residui produttivi e non già quali “prodotti principali” dello stesso;
2. dalla certezza di un loro impiego (ove dimostrata); con una destinazione predeterminata (nella ipotesi fatto: produzione di laterizi) consistente nell’utilizzo degli stessi, in miscelazione con l’argilla, nel processo produttivo di laterizi con elevate capacità di coibentazione;
3. della possibilità di utilizzare i fanghi essiccati “direttamente” nel processo produttivo di laterizi, in assenza di “trattamenti diversi dalla naturale pratica industriale”, attesa la ammissibilità della essiccazione;
4. della possibilità di una piena “legalità” dell’utilizzo dei fanghi essiccati nel processo produttivo di laterizi, derivante (i) dal rispetto dei relativi requisiti merceologici e ambientali (da dimostrare con apposite certificazioni analitiche) (ii) dall’assenza di “impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana” sia avendo riguardo al ciclo produttivo cui sono destinati, sia all’impiego nel settore edilizio dei laterizi composti da fanghi e argille.
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* STUDIO LEGALE GIAMPIETRO – CONSULENZE AMBIENTALI Prof. Avv. Pasquale GIAMPIETRO già Consigliere di Cassazione
1 Introdotto dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha riformulato, in più punti, la parte IV del T.U.A. (dedicata alla disciplina dei rifiuti), recependo le indicazioni della “nuova” direttiva rifiuti 2008/98/CE.
2 In particolare, mediante l’introduzione di specifiche fasi del processo di lavorazione delle materie prime in grado di generare (sotto-produrre) residui produttivi, passibili di un’utilizzazione o di una commercializzazione “tal quale”.
3 Con riferimento alla diffusione, nel mercato agro-industriale, di alcuni specifici sottoprodotti, si veda P. Giampietro – A. Scialò “I nòccioli di frutta che residuano dalla produzione di alimenti e bevande: rifiuti o sottoprodotti? Il caso dei noccioli di albicocca” in lexambiente.it.
4 Cui vanno ricollegate le difficoltà operative e logistiche che si incontrano, specie nel nostro Paese, per lo smaltimento degli stessi.
5 Detta nozione oggi è espressa dalla formula: “cessazione della qualifica di rifiuto”, introdotta dal legislatore comunitario con la “nuova” direttiva rifiuti 2008/98/CE la quale ha dedicato alla cd. “end of waste” uno specifico articolo (l’art. 6), ai sensi del quale: “1. taluni rifiuti specifici cessano di essere tali…. quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto…”.
In verità, anche prima delle suesposte indicazioni comunitarie, l’ordinamento italiano aveva disciplinato in modo puntuale il fenomeno di quelle materie che, divenute rifiuti, cessano di essere tali a seguito di operazioni di recupero, seppur seguendo un diverso approccio “terminologico”. Ed infatti, il pre-vigente art. 181 bis del T.U.A. (introdotto dal secondo correttivo del T.U.A., il D.lgs. 4/2008) – pur senza riferirsi esplicitamente al concetto di “cessazione della qualifica di rifiuti” – denominava come “materie sostanze o prodotti secondari” quelli rispondenti alle seguenti condizioni (la cui specificazione era stata affidata da un decreto ministeriale mai emanato): “a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario…”. Tale articolo è stato poi abrogato, in sede di recepimento dell’evocata direttiva 2008/98/CE (avvenuto ad opera del D.lgs. 205/2010), e sostituito dall’art. 184-ter cit., che ha riprodotto pedissequamente la corrispondente disposizione comunitaria (art. 6 della Dir. cit.).
6 Per una sintetica ma esaustiva panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale in tema di “sottoprodotti” si veda, da ultimo, la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV – 16 febbraio 2010, n. 888 (in www.giustizia-amministrativa.it), in cui il Collegio, nell’affrontare la qualificazione giuridica dei residui del ciclo produttivo delle sanse vergini, passa in rassegna le principali pronunce della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia. In proposito si v. anche P. Fimiani, “La tutela penale dell’ambiente”, Giuffré editore, 2008, pag. 102 e ss., dove l’elaborazioni dei giudici comunitari in tema di “sottoprodotti” vengono esaminate in raffronto al percorso giurisprudenziale interno (sino alle pronunce dell’anno 2007). In tema, cfr. D. Rottgen, La nozione di rifiuto e di sottorpodotto, in “Commento alla direttiva 2008/98 sui rifiuti” (a cura di F. Giampietro), Milano, 2009, pag. 25.
7 Introdotto dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha riformulato, in più punti, la parte IV del T.U.A. (dedicata alla disciplina dei rifiuti) recependo le indicazioni della “nuova” direttiva rifiuti 2008/98/CE.
8 L’art. 5 della nuova direttiva rifiuti, qualifica come “sottoprodotto”: “Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell’articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana…”
9 Le principali tappe di tale evoluzione possono essere così sintetizzate: il primo intervento in materia da parte della giurisprudenza comunitaria si è avuto primo con la (ormai) nota sentenza “Palin Granit Oy” , nella quale la Corte, ha espressamente chiarito che “… un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l’impresa non ha intenzione di «disfarsi»…, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari” (cfr. punto 34 – della sentenza cit.). Tale decisione – che pure ha avuto il merito di fornire una prima definizione di “sottoprodotto” e di far emergere, nella realtà giurisprudenziale, il tema critico della contrapposizione fra residuo-produttivo e residuo-merce – non si è però soffermata su un esame esplicito e puntuale del concetto di “trasformazione preliminare” anche se ha precisato gli ulteriori requisiti relativi alle modalità di gestione e di utilizzo dei sottoprodotti. Un approccio interpretativo di rilevante apertura verso il mercato del sottoprodotto si è registrato, successivamente, con importanti arresti dello stesso Giudice Comunitario nelle quali, affrontando tematiche economico-commerciali di notevole rilevanza, si è delineato, ex novo, lo statuto dei criteri fattuali e logico-giuridici su cui operare la distinzione fra rifiuto e sottoprodotto, su basi più realistiche e “sostenibili” per il mercato. Si veda, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2008, causa C-188/07, in tema di olio pesante, sottoprodotto dalla distillazione, venduto a terzi per essere usato come combustibile, e dunque “commercializzato, a condizioni economiche vantaggiose, oggetto di una operazione commerciale, corrispondente a specifiche poste dall’acquirente”. (Tale sentenza è pubblicata in Foro italiano, 2008, Parte quarta, colonna 401, con nota di V. Paone); si vedano anche l’Ordinanza 15 gennaio 2004, causa C – 235/2002, Saetti e Frediani, in Racc. pag. I 1005, in materia di riutilizzo del coke da raffinazione di petrolio e le due s sentenze dell’8 settembre 2005, causa C- 416/2002 e C- 12/2003, sul letame spagnolo. Il testo integrale delle ultime due sentenze è reperibile all’indirizzo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com.
10 Si intende qui fare riferimento alla “Comunicazione interpretativa“ sui rifiuti e sui sottoprodotti” della Commissione CE, del 2007. Con tale documento, la Commissione ha optato, in specie, per la portata estensiva delle c.d. “trasformazioni preliminari” ritenute compatibili con la nozione di sottoprodotto arrivando ad affermare l’ammissibilità di trattamenti preventivi svolti anche da soggetti diversi, rispetto al produttore, del materiale (che dunque resta sottoprodotto).
In particolare nella Comunicazione cit. si legge che “…. gli utilizzatori successivi e le aziende intermediarie possono partecipare alla preparazione del materiale per il suo utilizzo, svolgendo il tipo di operazioni descritte al punto 3.3.2”. Tale punto, a sua volta, afferma: “ […] dopo la produzione il sottoprodotto può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, […] “
“… Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l’utilizzatore successivo, altre ancora sono effettuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto”.
11 L’art. 183, comma 1, lett. p), introdotto dal cd. secondo correttivo del T.U.A (il D.lgs. 4/2008), definiva i sottoprodotti come: “le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3) soddisfino requisiti merceologici e di qualita’ ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato”.
12 Da un raffronto tra il precedente e l’attuale regime giuridico dei sottoprodotti delineato dall’art. 184-bis del TUA, sembrerebbe che la serie delle condizioni imposte dalla nuova disciplina, per la sussistenza del sottoprodotto, richiami alla mente (quando non si identifichi) con l’elenco di requisiti già richieste (e anticipate rispetto alle indicazioni comunitarie) dalla normativa nazionale. Ma, ad un’attenta lettura dell’art. 184-bis (e prima ancora dell’art. 5 della Dir.) emerge un regime nel quale è stata meglio specificata la “portata” applicativa di talune condizioni in tema di formazione e utilizzo dei sottoprodotti, secondo una scelta di politica legislativa più netta e coraggiosa.
Si intende dire che, con la direttiva del 2008, si è chiaramente optato per sottrarre al pesante regime dei rifiuti, affidandolo alle leggi del commercio, l’ampio e fiorente mercato di quei prodotti che, pur non costituendo “lo scopo primario delle produzione”, ne formano parte integrante; possono essere e sono ulteriormente e legalmente utilizzati per sé o per altri, senza trattamento ulteriore o con un trattamento che rientra nella “normale pratica industriale”.
Un chiaro indice di tale favor legislativo nei confronti dei sottoprodotti si ricava dall’avvenuto “ridimensionamento” di taluni requisiti prescritti dall’ormai abrogato art. 183, comma 1, lett. p) del TUA: in particolare, dall’interpretazione letterale del vigente art. 184-bis si ricava che: (1) a differenza del passato non è più prescritto il requisito di un “utilizzo integrale” dei residui “sottoprodotti” e (2) per quanto riguarda la condizione della “certezza dell’utilizzo” quest’ultima non viene più vincolata o fatta risalire cronologicamente al momento della formazione del materiale come pretendeva l’art. 183, comma 1, lett. p) al n. 2.
E ancora, con il nuovo regime si è assistito anche all’integrale soppressione di taluni previgenti condizioni costitutive della categoria giuridica del sottoprodotto, laddove oggi non è più richiesto che esso:
1. scaturisca (o derivi), in via continuativa, dal processo industriale;
2. sia impiegato direttamente e nel corso del processo di produzione di provenienza (come rilevato sopra);
3. sia originato comunque da una dichiarata o formalizzata volontà del produttore (essendo sufficiente che il sottoprodotto sia previsto e voluto);
4. sia sottoposto a trattamenti consentiti da parte dello stesso produttore (rientranti nella “normale pratica industriale”), potendo tali trattamenti mancare del tutto o essere applicati dai terzi, anche non utilizzatori finali, purché non si configurino come “trattamenti di recupero”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h). Per una disamina dei “rinnovati” elementi costitutivi della nozione giuridica di “sottoprodotto” si veda P. Giampietro, “Quando un residuo produttivo va qualificato “sottoprodotto” (art. 5, 2008/98/CE)?” in altalex.it.
13 E cioè:
a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
14 Nonostante l’art. 184-bis lett. a), riproducendo il tenore letterale dell’art. 5 della Dir.2008/98/CE, sembrerebbe fare riferimento ad uno scopo “primario” “unico” (altrimenti si sarebbe detto “scopi”)- lasciando intendere che, da un processo produttivo, debba derivare un unico “articolo” (prodotto “primario”), rispetto al quale, tutti gli altri prodotti non possono che essere ritenuti e denominati “secondari” – deve ritenersi che tale lettura sarebbe fuorviante, oltre che sbagliata.
Non solo perché, sul piano ermeneutico, risulta fondata sul solo rilievo grammaticale (l’uso del sostantivo e del verbo, rispettivamente declinato e coniugato al singolare) che appare meramente occasionale. Ma, soprattutto, per ragioni sostanziali (cioè tecnologiche e di mercato) in quanto – a fronte di casi, pur diffusi, in cui l’impresa si prefigge di realizzare un solo prodotto (“scopo primario” della sua attività), con la contestuale formazione di residui produttivi, più spesso e diversamente, in comparti produttivi rilevanti – che fanno ricorso a tecnologie sofisticate (si pensi ai settori della chimica, della metallurgia, della produzione di energia, della industria agro-alimentare, ecc.) – l’imprenditore ritiene vantaggioso ottenere, contestualmente e/o in sequenza tecnologica di processo (e, dunque, sempre all’interno degli impianti allocati nell’insediamento produttivo), non un solo prodotto, ma più beni, da esitare sul mercato, che considera tutti “prodotti industriali” e, pertanto, “scopo primario” della produzione (anche se distinti – nella loro identità merceologica e/o in base alla scala di valore commerciale – come prodotti principali, complementari, i secondari, ecc.).
A fronte di queste realtà industriali, ormai diffuse, l’aggettivo “primario” non va dunque declinato esclusivamente al singolare e riferito all’unico bene prodotto. Proprio perché l’espressione utilizzata, non comporta, necessariamente, in termini tecnologici e logici, che ogni processo produttivo debba avere, come “scopo primario”, sempre e comunque, un solo prodotto (con la conseguenza fallace che se ne potrebbe trarre secondo cui tutto il resto andrebbe definito “residuo produttivo”: sottoprodotto o rifiuto).
In presenza di più “beni” realizzati, ce ne potrà essere anche uno che spicca come principale (o se si vuole: ‘primario”) ma esso rientra, come tutti gli altri, nel significato proprio – giuridicamente rilevante – di “articoli” voluti dall’imprenditore e dunque espressamente programmati, in funzione dello scopo unitario del processo produttivo.
15 Sul significato di questa espressione generica ed oscura ad un tempo (“parte integrante”) si vedano le riflessioni di Röttgen, op. cit. pag. 53.
16 In proposito, va, peraltro, evidenziato che la mancata previsione, nell’art. 184-bis, di strumenti probatori da utilizzare tassativamente per dimostrare la ricorrenza di utilizzo certo del sottoprodotto è frutto di una tendenza normativa manifestatasi prima della Dir. 2008/98/CE e del D.lgs. 205/2010. Ed infatti, già a seguito delle modifiche apportate all’art. 183, dal secondo correttivo del TUA , il d.lgs. 4/2008, era stata ampliata la discrezionalità riconosciuta agli operatori economici, in merito alle modalità con cui provare la certezza e l’integralità dell’utilizzo. Tale ampliamento era espressione di una chiara ed esplicita volontà legislativa. Ed, infatti, nel riformulare l’articolo 183 (con il citato decreto correttivo), il legislatore, non ha riprodotto la previgente prescrizione (di cui alla lett. n., penultimo periodo dell’originaria versione dell’art. 183) che prevedeva l’obbligo di attestare la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo …” tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo”. La scelta definitiva è stata, quindi, quella di non limitare gli strumenti probatori a disposizione degli operatori economici, vincolandoli all’utilizzo esclusivo di dette autocertificazioni.
Peraltro, la possibilità di provare, con ogni mezzo idoneo, la certezza dell’utilizzo, a seguito dell’abrogazione della suesposta previsione normativa è stata riconosciuta anche in sede giurisprudenziale: si veda, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Pen., del 10 luglio 2008, n. 35235, con la quale i giudici di legittimità nel cassare con rinvio una ordinanza del Tribunale di Terni che aveva escluso la qualificabilità come sottoprodotti di taluni scarti della lavorazione di pavimenti di linoleum, ha affermato che “il giudice del rinvio dovrà riesaminare la fattispecie tenendo conto dei principi prima esposti ed in particolare, ai fini della valutazione della prova del riutilizzo, non potendo più tenere conto dalla mancata adozione dell’autocertificazione, dovrà esaminare la documentazione prodotta dall’indagato a favore della propria tesi…” (in www.ambientediritto.it).
17 Cfr. CGCE del 15 giugno 2000 (Arco).
18 Sul tema, cfr. P. Giampietro, “Quando un residuo produttivo si qualifica sottoprodotto (e non rifiuto) secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CEE” cit., in Lexambiente.it, a cura di L. Ramacci, dell’ 8 novembre 2010.
19 Tali “trattamenti” minimali, in assenza di qualsivoglia previsione contraria e tenuto conto delle indicazioni fornite, prima dalla Commissione UE, con la “Comunicazione” del 21.2.2007 (sopra evocata) e poi espressamente dalla norma comunitaria (art. 5, par. 1, lett. b), possono essere compiuti tanto dal produttore che dal terzo “utilizzatore” del sottoprodotto, purché siano riconducibili “alla normale pratica industriale”.
20 Cfr. la Comunicazione del 2007 della Commissione UE cit.
21 “L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
22 Così recita il 22° “considerando”, primo alinea, in fondo, della direttiva 2008/98/CE.
23 Cfr. Cass. Sez. III del 16.12.2003 (Ud. 29/10/2004) n. 47904: nella fattispecie affrontata dalla Suprema Corte è stata affermata la piena legittimità dell’impiego dei “sottoprodotti” consistenti in trucioli di plastica in miscelazione con altra materia prima ai fini della produzione di altri “tubi in plastica”.