Anno: 2018 | Autore: GIANLUCA GIORGIO

 



LA COMPETENZA TERRITORIALE DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO CIVILE ITALIANO.

 

Gianluca Giorgio

 

 

Sommario:1. Premessa. – 2. Il ruolo dell’ufficiale giudiziario. – 3. La Giurisprudenza di legittimità. – 4. Le osservazioni conclusive.

 

1. Premessa.

Una delle questioni, centrali a qualsiasi affermazione di giustizia, è data dall’esatta qualificazione della competenza territoriale, in merito ad una controversia processuale.

La competenza rappresenta, la prima fattispecie da valutare, nella tutela dei diritti. Questa, generalmente, investe l’organo giudicante, però in talune ipotesi, può riguardare anche le specifiche attribuzioni degli organi ausiliari del Giudice, come ad esempio dell’ufficiale giudiziario. Competenza ed esattezza delle richieste, sulla domanda della parte, sono i binari sui quali si fonda l’azione civile. Sul punto è opportuno premettere che la competenza per territorio indica la perfetta conoscenza dell’atto, da parte dell’organo giudiziario o dell’ausiliario del giudice, per poter cosi instaurare l’azione civile. L’atto cosi notificato, instaura, secondo la rilevante dottrina civilistica, il rapporto processuale, necessario al corretto instaurarsi dell’azione. Il criterio della competenza territoriale si determina, in base alla localizzazione del foro prescelto nel luogo o dove è la dimora del debitore o dov’è sorta l’obbligazione giuridica.

Tale considerazione, serve a tener salvo l’interesse privato delle parti, garantendo la facilità delle stesse, di adire il giudice. Questo, ai sensi dell’articolo 25 del dettato costituzionale, è il giudice naturale, che per citata disposizione normativa, non può essere distolto, per ragioni di imparzialità e terzietà. Tale regola, presente per l’affermazione dell’organo giudicante, resta valida anche per il soggetto, deputato alla notifica dell’atto, che dev’essere rivestito di tale incarico all’interno del territorio.

Sul punto l’articolo 1 della D.PR. n.1229 del 15 dicembre 1959, recita che :”Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario. Essi procedono all’espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall’autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E’ fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato”. Però qualora lo stesso dovesse agire, in un luogo di sua non diretta ed esclusiva competenza, l’atto così notificato, potrebbe sortire degli effetti differenziati, rispetto alla conoscenza dello stesso, da parte dei soggetti , presenti nel processo. In assenza della relativa competenza, in merito al luogo di notifica sarà necessario valutare gli effetti prodotti dallo stesso.

E’ opportuno osservare come, a parere della dottrina processuale, la notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario non competente, per territorio è affetta da nullità. La fattispecie, cosi posta in essere dalla pratica giudiziaria è particolarmente interessante, in quanto incide sulla fase prodromica all’attività giurisdizionale.

 

2. Il ruolo dell’ufficiale giudiziario.

L’ufficiale giudiziario, per la comune civilistica italiana(CHIOVENDA-SATTA-LUGO), rientra fra gli organi giudiziari, pur non appartenendo all’ordine giudiziario. L’articolo 59 dell’attuale codice di procedura civile, precisa che: ”L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47]e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce” . Esso è rivestito di particolari attribuzioni, quali ad esempio quella cosi detta preparatoria al processo , in quanto è tenuto a notificare l’atto introduttivo al giudizio. Pertanto, il richiamato soggetto è nella possibilità di svolgere un’attività coordinata, all’esercizio dell’azione civile. Questa consiste in una serie di compiti di natura, esclusiva ed esecutiva, degli ordini del giudice, sul territorio di sua spettanza. Tale esternazione trae la propria origine dai titoli giurisdizionali esecutivi, stragiudiziali etc..

Il provvedimento, che lega questo all’Amministrazione giudiziaria, è dato dall’incarico giudiziale. Questo è un provvedimento amministrativo, che investe la persona fisica o giuridica, di tali attività. 

Per ciò che riguarda la responsabilità civile, il richiamato soggetto, ai sensi dell’articolo 60 dell’attuale codice di procedura civile, assume degli obblighi specifici, in merito agli atti che compie. Questa può essere di natura civile, penale (nei casi richiamati dal capo I, titolo II, libro II dell’attuale sistema penale), oppure disciplinare. Tale ultimo assunto è, per disposizione legislativa, interno all’amministrazione, in quanto lega l’organo, da un rapporto di servizio, con l’Amministrazione giudiziaria.

In relazione alla propria attività, l’articolo 106 del D.PR. n.1229 del 15 dicembre 1959, recita che : “L’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo seguente. Sono attribuzioni dell’ufficiale giudiziario: la direzione dell’ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l’espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e titoli equiparati, nonché di tutti gli altri atti loro demandati per legge o per regolamento. Negli uffici nei quali esiste soltanto l’ufficiale giudiziario nelle sue attribuzioni è compresa la notificazione di atti in materia civile, penale ed amministrativa, l’assistenza all’udienza e ogni altra attività connessa alla funzione”.

 

3. La Giurisprudenza di legittimità.

Per quanto premesso, in merito a tale ultima questione, la Giurisprudenza della Suprema Corte, Sezione lavoro, nella pronuncia numero 19325 del 21 agosto 2013, sottolinea che: ”Ai sensi degli artt. 106 e 107 d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l’atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. L’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità della notificazione e non di inesistenza della stessa, con conseguente ammissibilità della sanatoria di detta nullità, la quale si verifica o con la costituzione della parte o con la rinnovazione della notifica disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. Civ.“. In tal caso, si era nel corso di un giudizio di legittimità, in un rapporto di natura giuslavoristico. In tale fattispecie giuridica, l’atto cosi notificato, essendo soggetto a nullità ha sortito taluni effetti giuridici, mediante la sanatoria dell’atto o la rinnovazione dello stesso. La decisione, in determinati rapporti, assume una, propria ed autonoma, risposta ermeneutica, che può differire da altre, poste alla corretta lettura, dell’organo giudicante.

 

4. Le osservazioni conclusive.

Alla luce di quanto esposto è necessario osservare come il criterio della competenza spiega i suoi effetti anche nei confronti degli altri soggetti che coadiuvano l’azione dell’organo giudicante. Per tale ragione, lo scopo e la funzione della competenza territoriale risiede, appunto, nel fatto, di rendere più facile adire il competente organo giudicante, cosi da render note, le legittime istanze, delle parti, nella corretta instaurazione dell’azione civile. E questa è tenuta ad essere, sempre più effettiva e certa, per le delicate questioni che le parti, sollevano, all’interno del rapporto processuale.
 



1. SERGIO COSTA,Manuale di diritto processuale civile,Unione Tipografico Editrice,Torino, 1959, pg.289.
2. SERGIO COSTA, Manuale di diritto processuale civile,Unione tipografica editrice,Torino, 1959, pg.123.

 

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT  – 28 FEBBRAIO 2018 – ANNO XVIII

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