Nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. In concreto, le parti stipulanti proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell’attività negoziale, potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., comma 2.
Per questi motivi, l’intervento del notaio non garantisce una sorta di “ripulitura giuridica” dell’originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, né può consentire all’acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire, comunque, il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme lo scempio territoriale, che è intollerabile perché perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., diventerebbe praticamente intoccabile e la cultura dell’illegalità diventerebbe diritto acquisito. Sicché, a fronte dell’apparenza del requisito formale della commerciabilità del bene, emergente dalle dichiarazioni di rito della parte venditrice che assevera titolo abilitativo e provenienza dell’immobile, il notaio deve preoccuparsi che l’atto non nasca invalido o invalidabile e che lo stesso strumento riduca al massimo i rischi dell’emergenza di liti interpretative tra le parti. Spetta, dunque, al notaio l’esame puntuale della documentazione storica dell’immobile, per la completa tranquillità di non rischiare la invalidità dell’atto: egli, quale privato esercente di pubbliche funzioni, deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite in atto.
Note: