* APPALTI – Provvedimento di aggiudicazione – Termine di trenta giorni per l’impugnativa – Dies a quo – Decorrenza –Piena conoscenza dell’atto – Art. 79 d.lgs. n. 163/2006 – Art. 120 c.p.a.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Aprile 2016
Numero: 1298
Data di udienza: 10 Marzo 2016
Presidente: Santoro
Estensore: D'Alessio
Premassima
* APPALTI – Provvedimento di aggiudicazione – Termine di trenta giorni per l’impugnativa – Dies a quo – Decorrenza –Piena conoscenza dell’atto – Art. 79 d.lgs. n. 163/2006 – Art. 120 c.p.a.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 1 aprile 2016, n. 1298
APPALTI – Provvedimento di aggiudicazione – Termine di trenta giorni per l’impugnativa – Dies a quo – Decorrenza –Piena conoscenza dell’atto – Art. 79 d.lgs. n. 163/2006 – Art. 120 c.p.a.
Il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione, di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79 del d.lgs. n. 163/2006, ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità (laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione) e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il comma 5-quater fissa per esperire la particolare forma di accesso, semplificato ed accelerato,ivi disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5830 del 25 novembre 2014, Sez. III n. 4432 del 28 agosto 2014, Sezione V, n. 864 del 10 febbraio 2015). Tale interpretazione consente il sostanziale rispetto delle esigenze acceleratorie, di cui è portatore l’art. 120 del c.p.a., e, nello stesso tempo, del consolidato principio secondo il quale solo dalla piena conoscenza dell’atto censurato (o comunque dalla sua piena conoscibilità) inizia a decorrere il termine per la sua impugnazione.
(Conferma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2559/2015) – Pres. Santoro, Est. D’Alessio – C. s.r.l. (avv.ti Ingravalle e Sanino) c. Università degli Studi di Milano – Bicocca (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 1 aprile 2016, n. 1298SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 1 aprile 2016, n. 1298
N. 01298/2016REG.PROV.COLL.
N. 00371/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2016, proposto da:
C.N. Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Felice Ingravalle e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, Viale Parioli, n. 180;
contro
Università degli Studi di Milano – Bicocca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Gaetano Paolin S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria di RTI con Techne S.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 16;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n. 2559 del 4 dicembre 2015, resa tra le parti, concernente la gara per un accordo quadro con un unico operatore economico per l’aggiudicazione di appalti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e di Gaetano Paolin S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di RTI con Techne S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del c.p.a.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016, il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Napolitano e l’avvocato dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società C.N. Costruzioni Generali, di seguito anche solo C.N., ha impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia, il provvedimento con il quale l’Università degli Studi Milano – Bicocca, in data 21 ottobre 2014, ha disposto l’aggiudicazione definitiva, in favore del RTI Gaetano Paolin S.p.a. – Techne S.p.a., della gara, al massimo ribasso, per la sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore economico per l’aggiudicazione di appalti vari aventi ad oggetto prestazioni integrate, a canone ed extracanone, e ne ha chiesto l’annullamento, con gli atti presupposti. La società C.N. ha chiesto anche il subentro nell’appalto, con la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario.
1.1.- Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, con sentenza n. 2559 del 4 dicembre 2015, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, accogliendo l’eccezione sollevata dalle parti resistenti.
Il T.A.R. ha, infatti, ritenuto che il ricorso, notificato in data 22 dicembre 2014, doveva ritenersi tardivo poiché la comunicazione di avvenuta aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 79 del codice degli appalti, era stata fatta il 23 ottobre 2014.
2.- La società C.N. Costruzioni Generali ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea.
Dopo aver ricordato di essersi classificata al secondo posto nella gara in questione, con un ribasso del 33,02, a fronte del ribasso del 34,07 offerto dal RTI risultato aggiudicatario, la società appellante ha sostenuto che la comunicazione effettuata il 23 ottobre 2014 non poteva ritenersi idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione perché era priva di tutti gli elementi richiesti dall’art. 79 del codice degli appalti che erano poi stati acquisiti, dopo richiesta di accesso agli atti, solo in data 21 novembre 2014.
La società appellante ha poi riproposto i motivi del ricorso di primo grado, che non erano stati esaminati dal T.A.R., ed ha insistito nel sostenere l’illegittimità dell’aggiudicazione effettuata in favore del RTI Gaetano Paolin S.p.a. – Techne S.p.a., per l’erronea valutazione compiuta sull’anomalia, sotto diversi profili, dell’offerta presentata.
2.1.- All’appello si oppongono l’Università degli Studi Milano – Bicocca e il RTI Gaetano Paolin S.p.a. – Techne S.p.a. che ne hanno chiesto il rigetto perché infondato.
3.- Al riguardo, si deve ricordare che l’art. 120, comma 5, del c.p.a., al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche ed accelerare la soluzione dei possibili contenziosi riguardanti la materia degli appalti pubblici, e quindi per dare rilievo al preminente interesse pubblico alla celerità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ha stabilito che le impugnative avverso gli atti delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture devono essere proposte nel termine abbreviato di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d. lgs. n. 163 del 2006, recante il codice dei contratti pubblici.
3.1.- L’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, a sua volta, prevede che le stazioni appaltanti:
– comunichino ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro (comma 2, lettera c);
– comunichino d’ufficio l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva (comma 5, lettera a).
3.2.- Il successivo comma 5-bis prevede poi che le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Lo stesso comma aggiunge che «la comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva l’applicazione del comma 4».
3.3.- Il comma 5-quater dell’articolo 79 del codice dei contratti pubblici prevede, inoltre, che «fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia…».
3.4.- Facendo applicazione di tali disposizioni, si è affermato il principio secondo cui la comunicazione della decisione di aggiudicazione, prevista dall’articolo 79, commi 2 e 5 del d. lgs. n. 163 del 2006, rappresenta la condizione sufficiente per realizzare la piena conoscenza del provvedimento (di aggiudicazione) lesivo ed è quindi idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’eventuale impugnazione. Tale comunicazione determina, infatti, a carico dell’impresa interessata un onere di immediata impugnazione dell’esito della gara, entro il termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità divenuti conoscibili successivamente.
4.- Parte della giurisprudenza, come ha ricordato anche il T.A.R., ha, peraltro, rilevato che la sola comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione (e della relativa documentazione), ai sensi dell’art. 79 del codice dei contratti, può non essere sufficiente per l’individuazione di possibili profili di illegittimità della stessa aggiudicazione.
Si è, infatti, sostenuto che non è condivisibile far decorrere il termine per l’impugnativa dal momento della semplice conoscenza degli elementi essenziali dell’offerta risultata vincitrice nelle ipotesi in cui da tale comunicazione non siano in alcun modo evincibili gli ulteriori e diversi aspetti sui quali si sono in seguito innestate le censure di illegittimità, di cui l’interessato è potuto venire a conoscenza solo a seguito dell’accesso ai documenti di gara e, quindi, se con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la parte non è stata anche messa in grado di conoscere gli atti e la documentazione di gara dai quali tali aspetti potevano essere desunti.
4.1.- Questa Sezione ha, pertanto, ritenuto, con ordinanza n. 790 dell’11 febbraio 2013, di rimettere la questione all’esame dell’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza Plenaria, con decisione n. 14 del 20 maggio 2013, ha ritenuto peraltro di non doversi pronunciare sulla questione anche in vista della decisione che doveva essere presa dalla Corte di Giustizia CE su analoga questione sollevata dal T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, con ordinanza n. 427 del 2013.
4.2.- La Corte di Giustizia CE si è poi pronunciata sulla questione con la decisione della V Sezione, 8 maggio 2014, in causa C-161/13 nella quale, in particolare, ha affermato che «ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni» (punto 37) e che «una possibilità, come quella prevista dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 104/2010, di sollevare “motivi aggiunti” nell’ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto non costituisce sempre un’alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare in abstracto la decisione di aggiudicazione dell’appalto, senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso» (punto 40).
La Corte di Giustizia CE ha poi anche affermato che, «in applicazione del principio della certezza del diritto, in caso di irregolarità asseritamente commesse prima della decisione di aggiudicazione dell’appalto, un offerente è legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione soltanto entro il termine specifico previsto a tal fine dal diritto nazionale, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto di ricorso, conformemente al diritto dell’Unione».
4.3.- Avendo la Corte di Giustizia affermato, nella suddetta decisione, che ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni, e che, per le irregolarità asseritamente commesse prima della decisione di aggiudicazione dell’appalto, un offerente è legittimato a proporre un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione soltanto entro il termine specifico previsto a tal fine dal diritto nazionale, si è ritenuto di dover fornire una interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale (che si sono prima richiamate), riguardanti il termine di impugnazione di una aggiudicazione di un appalto pubblico, coerente con tali principi.
5.- Anche in considerazione delle particolari esigenze di tutela connesse alla derivazione comunitaria delle disposizioni sostanziali e processuali richiamate, e nel bilanciamento fra i vari interessi coinvolti, si è pertanto sostenuto che debba essere condiviso il principio interpretativo, secondo cui il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione, di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79, ma può essere «incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità (laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-quater fissa per esperire la particolare forma di accesso – semplificato ed accelerato – ivi disciplinata» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5830 del 25 novembre 2014, Sez. III n. 4432 del 28 agosto 2014, Sezione V, n. 864 del 10 febbraio 2015).
5.1.- Tale interpretazione, infatti, consente il sostanziale rispetto delle esigenze acceleratorie, di cui è portatore il citato art. 120 del c.p.a., e, nello stesso tempo, consente il rispetto del consolidato principio secondo il quale solo dalla piena conoscenza dell’atto censurato (o comunque dalla sua piena conoscibilità) inizia a decorrere il termine per la sua impugnazione.
6.- Ciò premesso, si deve osservare che, nella fattispecie, come emerge dagli atti di causa:
– il 20 ottobre 2014 la Commissione di gara, dopo la conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal RTI Gaetano Paolin S.p.a.- Techne S.p.a., che era risultato primo nella graduatoria, per aver offerto il maggior ribasso (davanti all’appellante C.N. risultata seconda), ha comunicato, in seduta pubblica, l’esito della procedura di gara;
– il 21 ottobre 2014 il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, visti tutti gli atti di gara, ha approvato l’aggiudicazione definitiva della procedura in favore del RTI Gaetano Paolin S.p.a. – Techne S.p.a.;
– con nota del 22 ottobre 2014, trasmessa via fax all’appellante società C.N. il successivo 23 ottobre 2014, l’Università ha comunicato, ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del codice degli appalti, che nella seduta del 21 ottobre 2014 il Consiglio di amministrazione aveva aggiudicato l’appalto al RTI Gaetano Paolin S.p.a. – Techne S.p.a., per un importo complessivo pari ad € 13.351.956,36, precisando che il verbale di gara sarebbe stato trasmesso a mezzo raccomandata A/R e che il termine dilatorio per la stipula del contratto sarebbe spirato il 25 novembre 2014;
– il 24 ottobre 2014 la società C.N. ha fatto istanza di accesso agli atti chiedendo di poter visionare tutti i documenti e/o giustificazioni prodotti dall’impresa risultata aggiudicataria RTI Gaetano Paolin S.p.a.- Techne S.p.a., nonché tutti i provvedimenti precedenti e successivi all’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva;
– il 6 novembre 2014 l’Università ha informato, a mezzo mail, la società C.N. che era stata resa disponibile per il ritiro la copia della documentazione richiesta (l’offerta economica dell’aggiudicatario e la relazione della Commissione di gara di valutazione delle offerte anomale), con eccezione di quella presentata a giustificazione dell’offerta dal RTI aggiudicatario che sarebbe stata resa disponibile, ove non vi fosse stata opposizione da parte dell’aggiudicatario, a partire dal giorno 13 novembre 2014;
– il 13 novembre 2014, l’Università ha comunicato di aver provveduto ad inviare il verbale di gara ed i relativi allegati tramite raccomandata e, tenuto conto dell’intervenuta opposizione all’accesso ai giustificativi da parte del RTI aggiudicatario, ha autorizzato l’estrazione di copia della sola documentazione di gara presentata dal RTI, con esclusione delle informazioni riservate e delle giustificazioni prodotte in fase di verifica dell’anomalia;
– il 18 novembre 2014 la società C.N. ha fatto nuova istanza di accesso chiedendo di poter ricevere anche copia del verbale del Consiglio di amministrazione dell’Università, in data 21 ottobre 2014, riguardante la procedura in oggetto;
– il 21 novembre 2014, l’Università ha trasmesso, a mezzo PEC, la citata nota del 13 novembre 2014 di riscontro alla richiesta di accesso agli atti, la documentazione per la quale si era autorizzata l’estrazione in copia (con la copia dell’offerta economica del RTI aggiudicatario e della relazione della Commissione di gara di valutazione delle offerte anomale), nonché l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2014 recante la delibera di aggiudicazione definitiva;
– il 22 dicembre 2014 veniva, infine, notificato dalla società C.N. il ricorso per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
7.- Facendo applicazione dei principi che si sono prima ricordati e tenuto conto della sequenza degli atti della procedura, che pure si è ricordata, nonché del contenuto degli stessi, la decisione del T.A.R. risulta esente dalle censure sollevate e deve essere pertanto confermata.
7.1.- Infatti la piena consapevolezza, da parte dell’appellante C.N. (che era seconda nella graduatoria prima della fase della verifica dell’anomalia delle offerte), dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in favore del RTI Gaetano Paolin S.p.a. (mandataria) e Techne S.p.a. (mandante), si deve ritenere realizzata con la comunicazione, fatta dall’Università, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in data 22/23 ottobre 2014, considerato che tale comunicazione, come risulta dagli atti, conteneva tutti gli elementi richiesti dal comma 2, lett. c), dell’art. 79 del codice dei contratti pubblici per la completezza della comunicazione, essendo stati indicati gli estremi del provvedimento di aggiudicazione, il nome del soggetto aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata che, trattandosi di una procedura di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ovviamente coincidevano con l’importo complessivo cui l’appalto era stato aggiudicato.
7.2.- Peraltro, non solo la società ricorrente ha ricevuto il 23 ottobre 2014 la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva nei suoi
elementi essenziali – circostanza che di per sé la onerava di proporre ricorso nel rispetto del termine di trenta giorni decorrente da quel momento – salvo integrare i motivi di impugnazione con successivo atto di motivi aggiunti, ma già dal 6 novembre 2014 (o al più dal 13 novembre 2014) erano stati messi a sua disposizione, a seguito della richiesta di accesso, anche i documenti relativi agli atti interni del procedimento, sulla base dei quali ha poi concretamente articolato i motivi di impugnazione proposti con il ricorso, di cui ha però chiesto la notificazione soltanto il 22 dicembre 2014 (lunedì), ben oltre il decorso del termine massimo concesso.
7.3.- Non può invece farsi decorrere il termine per l’impugnazione dalla successiva data del 21 novembre 2014, quando C.N. ha ricevuto copia degli atti richiesti, con l’offerta economica del RTI aggiudicatario e la relazione della Commissione di gara di valutazione delle offerte anomale, trattandosi di elementi che, pur essendo di possibile rilevanza per la proposizione di eventuali motivi di impugnazione, l’appellante C.N. avrebbe potuto (e dovuto) acquisire (e quindi conoscere) nel termine massimo dei 10 giorni concessi dalla legge per esercitare il diritto di accesso e, comunque, dalla data del 6 (o al più del 13) novembre 2014 quando l’Amministrazione ha reso disponibile la documentazione per l’accesso.
7.4.- Come ha correttamente osservato il T.A.R., il ricorso della società C.N. è stato invece notificato in data 22 dicembre 2014, cioè 60 giorni oltre il termine decorrente dalla comunicazione trasmessa, in data 23 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 79 del codice dei contratti, «ben al di là, pertanto, della massima proroga ammessa dalla giurisprudenza sopra citata (complessivi 40 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, che sarebbero scaduti, dunque, il 2.12.2014) ».
Ed «anche a voler accogliere il rilievo della ricorrente secondo cui la comunicazione del 23.10.2014 non fosse idonea a sostanziare tutti gli elementi di cui all’art. 79, comma 2 del d.lgs. 163/2006, resterebbe, comunque, dirimente il fatto che dopo l’avvenuta conoscenza di tali elementi (21.11.2014), il ricorso non è stato proposto tempestivamente».
7.5.- Come ha quindi ritenuto il T.A.R., che ha richiamato sul punto il precedente dello stesso Tribunale n. 2356 del 24 ottobre 2013, confermato in appello con la già citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 agosto 2014, n. 4432, si deve considerare tardivo il ricorso notificato a mezzo posta da C.N. (solo) lunedì 22 dicembre 2014.
7.6.- Non si può poi dare decisivo rilievo alla data del 21 novembre 2014 anche perché altrimenti si farebbe dipendere la data della decorrenza del termine per l’impugnazione, che nella materia è dettato dalla legge anche con riferimento all’esercizio del diritto di accesso agli atti, non dall’attività dell’amministrazione ma dalla volontà del concorrente che ha richiesto l’accesso.
Ed anche a voler ammettere il principio che il termine decadenziale per la proposizione del ricorso possa ritenersi interrotto e/o sospeso se il ricorrente dimostra che l’Amministrazione ha impedito l’accesso, anche nella forma della visione, alla documentazione del procedimento necessaria per l’impugnazione, tale principio non sarebbe applicabile al caso di specie nel quale l’Università sin dal 6 novembre 2014 ha dichiarato la sua disponibilità a consentire l’accesso agli atti della procedura non coperti da ragioni di riservatezza.
7.7.- Né si può giungere a conclusione diversa a causa dell’omessa allegazione, nella comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 79 del codice degli appalti, del verbale del Consiglio di amministrazione dell’Università resistente del 21 ottobre 2014, recante la delibera di aggiudicazione definitiva, posto che tale atto non aggiungeva elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli che erano stati oggetto della comunicazione effettuata dall’Università e comunque ricavabili dagli altri atti della procedura.
7.8. Per le ragioni che si sono indicate, non può darsi nemmeno rilievo alla tesi, prospettata dall’appellante, secondo cui solo con gli atti conosciuti il 21 novembre 2014 la stessa avrebbe appreso di essersi collocata al secondo posto della graduatoria definitiva.
8.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in una misura che tiene conto della diversa attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento di € 4.000,00 in favore di Gaetano Paolin S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria di RTI con Techne S.p.a, e di € 2.000,00 in favore dell’Amministrazione resistente, per un totale di € 6.000,00, per le spese e competenze del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)