* RIFIUTI – APPALTI – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Art. 212, c. 5, d.lgs.n. 152/2006 – Attività degli operatori logistici – Necessità dell’iscrizione – Inconfigurabilità – Raggruppamento di imprese – Possesso del requisito dell’iscrizione da parte di ciascun impresa – Necessità – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2012
Numero: 4082
Data di udienza: 30 Marzo 2012
Presidente: Lignani
Estensore: Puliatti
Premassima
* RIFIUTI – APPALTI – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Art. 212, c. 5, d.lgs.n. 152/2006 – Attività degli operatori logistici – Necessità dell’iscrizione – Inconfigurabilità – Raggruppamento di imprese – Possesso del requisito dell’iscrizione da parte di ciascun impresa – Necessità – Esclusione.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ – 10 luglio 2012, n. 4082
RIFIUTI – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Art. 212, c. 5, d.lgs.n. 152/2006 – Attività degli operatori logistici – Necessità dell’iscrizione – Inconfigurabilità.
L’art. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 richiede l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali quale requisito per lo svolgimento delle «attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi» e non include l’attività degli operatori logistici, ovvero di coloro che apprestano contenitori, veicoli, attrezzature in genere. A conferma di tale esclusione, il successivo comma 12 del medesimo articolo richiede invece l’iscrizione all’Albo alle «imprese ed agli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto».
Pres. Lignani, Est. Puliatti – B. s.r.l. (avv. Quinto) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani (avv. Panizzolo)
RIFIUTI – APPALTI – Raggruppamento di imprese – Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali – Possesso da parte di ciascuna impresa – Necessità – Esclusione.
Non può condividersi l’assunto secondo cui l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali debba essere posseduta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. L’art. 37, comma 4, cod. contratti richiede infatti che siano specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; sicchè appare logico che siano posseduti solo i requisiti che la legge richiede per l’esercizio della specifica attività o parte del servizio per cui ciascuna impresa si assume la responsabilità dell’esecuzione con l’apposita dichiarazione.
Pres. Lignani, Est. Puliatti – B. s.r.l. (avv. Quinto) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani (avv. Panizzolo)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ - 10 luglio 2012, n. 4082SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ – 10 luglio 2012, n. 4082
N. 04082/2012REG.PROV.COLL.
N. 06047/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6047 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Biosud Srl in proprio e quale mandataria A.T.I. con Viri Srl – Antinia Srl – Laveco Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
nei confronti di
Langella Mario Srl in proprio e quale capogruppo/mandataria dell’A.T.I. con RAMECO di Ramundo Annatonia & C. s.n.c.e TEOREMA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv. Ernesto Sticchi Damiani e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo Studio BDL in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
per la riforma
del dispositivo di sentenza n. 1027/2011 e della sentenza n. 1554/2011 del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, resa tra le parti, concernente GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE E/O RECUPERO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Langella Mario Srl in proprio e quale Mandataria dell’A.T.I. con Ramundo Annatonia & C. Snc e Teorema Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Meo su delega di Quinto, Mazzarelli su delega di Panizzolo e Zito su delega di Sticchi Damiani Ernesto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando del 6.7.2009, l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani ha indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento finale e/o recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e dei liquidi sanitari non pericolosi, da aggiudicarsi col criterio del massimo ribasso.
Con delibera n. 172 del 13.10.2010, il Commissario straordinario dell’ASBAT aggiudicava in via definitiva l’appalto all’ATI LANGELLA, prima classificata col ribasso del 23%; l’ATI BIOSUD risultava seconda classificata col ribasso del 5,10%.
2. Con ricorso notificato il 15.12.2010, l ‘ATI BIOSUD impugnava gli atti di gara deducendo molteplici profili di illegittimità.
Si costituiva la controinteressata proponendo anche ricorso incidentale.
3. Il TAR Puglia – Sez. I- respingeva l’istanza cautelare (riformata in appello con ordinanza n. 794/2011 di questo Consiglio) e con la sentenza appellata rigettava nel merito il ricorso.
4. Con l’appello in esame veniva impugnato dapprima il dispositivo della sentenza, pubblicato il 7.7.2011, e con motivi aggiunti, notificati il 24 ottobre 2011, venivano proposte le seguenti censure avverso la sentenza, pubblicata il 19.10.2011:
– violazione dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e del disciplinare di gara;
– violazione dell’art. 75 D.Lgs 163/2006 e del disciplinare di gara;
– ingiustizia ed illogicità manifesta, eccesso di potere;
– violazione del D.Lgs n.152/2006, eccesso di potere, irrazionalità e ingiustizia manifesta;
– violazione del D.Lgs 152/2006 sotto altri profili; violazione del disciplinare di gara, irrazionalità manifesta, eccesso di potere, errata presupposizione.
– violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
5. Si è costituita in giudizio l’ATI aggiudicataria riproponendo i motivi del ricorso incidentale con cui
aveva censurato la mancata esclusione dalla gara dell’ATI BIOSUD.
6. Resiste in giudizio l’Azienda intimata.
7. All’udienza del 30.3.2012 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, può prescindersi dal pregiudiziale esame dell’appello incidentale tendente a contestare la legittimazione al ricorso dell’ATI BIOSUD; difatti, il giudice amministrativo, nel caso in cui siano stati proposti un ricorso principale ed uno incidentale, può esaminare con priorità, a seconda dei casi, il ricorso che risulta decisivo per dirimere la lite, tenendo conto dei principi di economia processuale e di logicità ( C.d.S. III, sentenza 4 novembre 2011 n. 5866; C.d.S. AP n. 4/2011).
2. L’appello non merita accoglimento.
2.1 Non è fondato il primo motivo col quale si denuncia la violazione dell’art. 38 D.lgs 163/2006 per la mancata esclusione dell’ATI aggiudicataria in ragione della mancanza di dichiarazione dei requisiti di moralità professionale di cui al comma 1, lett. b) e c) del cit. art. 38 da parte di uno dei soci della società mandante RAMECO.
Nella fattispecie, la dichiarazione di cui all’art. 38 non è stata omessa, ma, a tutto concedere, potrebbe considerarsi generica.
Di fatto, la dichiarazione è stata resa in conformità al disciplinare di gara e allo schema di dichiarazione allegato al disciplinare (pag. 14) nel quale era richiesta una dichiarazione del seguente tenore : “che non sussiste a carico della ditta alcuna delle cause ostative alla partecipazione alle pubbliche gare di cui all’art. 38 cod. contr.”.
La formula sintetica utilizzata (“la ditta”) dalla disciplina di gara, valida per tutti i concorrenti, sia imprese individuali sia società, nonché per tutte le situazioni indicate dall’art. 38 cit., il quale individua requisiti di partecipazione riferibili sia a persone fisiche (ad es. condanne penali) sia all’impresa (per es. fallimento), ha indotto il concorrente ad utilizzare la medesima espressione, astrattamente riferibile anche alle persone fisiche (amministratori) che rappresentano la società.
Il disciplinare richiedeva, peraltro, il certificato di iscrizione al registro delle imprese, da cui risultano i soci e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza della società e l’indicazione delle generalità di questi (punto 2 pag. 8), rendendo così possibile alla stazione appaltante ogni controllo sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai rappresentanti della società.
La dichiarazione è stata, comunque, resa dall’Amministratore della RAMECO, Sig. Fasano Giuseppe, sotto l’assunzione di responsabilità penale ed è soggetta a controllo successivo, ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con ogni conseguenza in caso di false dichiarazioni.
Alla luce della formulazione del disciplinare di gara, deve ritenersi, pertanto, adempiuto l’obbligo dichiarativo imposto.
Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che in applicazione del principio del favor partecipationis non si può escludere l’impresa la quale abbia reso dichiarazione conforme al fac-simile approntato dalla medesima stazione appaltante, com’è avvenuto nella fattispecie, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare di gara costituire oggetto di richiesta di integrazione ove l’errore, a prescindere dalla sua riconoscibilità, sia stato in qualche modo ingenerato dalla stessa stazione appaltante (Cds, V, 5.7.2011 n. 4029).
Il Collegio, per completezza, fa rilevare come secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, il concreto possesso del requisito oggetto di mancata dichiarazione basta ad impedire la esclusione da gara (tesi del c.d. “falso innocuo”- C.d.S., V, 9.1.2010, n. 7967; 24 marzo 2011, n. 1795; 08 febbraio 2011, n. 846; VI, 22.2.2010, n. 1017).
Sebbene non vi sia univocità di indirizzo a tal riguardo (per le ragioni considerevoli che militano in favore dell’opposta tesi, seguita anche da questa Sezione, ossia in quanto «la completezza delle dichiarazioni è un valore da perseguire perché consente – anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità – la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara; conseguentemente una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l’impresa meriti ‘sostanzialmente’ di partecipare alla gara» – cfr. Consiglio di Stato, Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 78; Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471), tuttavia ritiene il Collegio che nel caso in esame, l’esistenza di una dichiarazione sia pur generica ma indubbiamente veritiera non può considerarsi equivalente ad omissione e ben possa trovare ingresso anche l’interpretazione meno rigorosa dell’art. 38 cod. contr. richiamata, non essendo contestato dalle altre parti che a carico del socio non sottoscrittore della dichiarazione, Sig:ra Ramundo Annatonia, non vi fosse alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 co.contr. cit..
2.2 Infondato è anche il secondo motivo, con cui si afferma che l’ATI LANGELLA avrebbe prodotto una certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 non conforme alla normativa di settore, rilasciata da un istituto certificatore (“International Institute for Technical Quality Certificate”) accreditato da un organismo non riconosciuto (Optymus), diverso dal Sincert, ritenuto dall’appellante l’unico organismo accreditato dall’ordinamento italiano.
La censura non è condivisibile.
Il disciplinare di gara ( pag. 9, lett. h) tra la documentazione da allegare ha richiesto la copia autenticata della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001) posseduta dal soggetto partecipante, pena l’esclusione dal procedimento, e, nel caso di raggruppamento, le certificazioni devono essere presentate da tutte le imprese componenti.
Occorre brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di “garanzia di qualità”.
L’art. 40, comma 3, del codice dei contratti stabilisce che le SOA attestano l’esistenza nei soggetti qualificati di “certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.”.
Inoltre, al comma 7, stabilisce che il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee rilasciata da organismi accreditati, comporta il beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte del 50 per cento.
L’art. 43 dispone, in conformità all’art. 49 della direttiva comunitaria 2004/18, che «qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. (omissis). Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici».
L’art. 63 del regolamento di attuazione del codice (DPR n. 207/2010 del 5 ottobre 2010) specifica ulteriormente che «la certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA. (Omissis). La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA)».
Va ulteriormente considerato che le norme UNI EN ISO sono, secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998, regole tecniche e linee guida sviluppate da un ente di natura privatistica, l’Organizzazione internazionale per la normazione, le quali definiscono i requisiti per la realizzazione di un sistema organizzativo di gestione della qualità.
Della famiglia delle norme ISO 9000, la ISO 9001, emessa per la prima volta nel 1987, periodicamente revisionata, da ultimo nel 2000 e nel 2008, recepita, armonizzata e pubblicata dall’UNI -Ente Nazionale Italiano di Unificazione- definisce i requisiti di carattere generale di un sistema di gestione per la qualità di un’azienda, al fine di condurre i processi aziendali a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, ma anche a garanzia della sicurezza, del rispetto per l’ambiente e di prestazioni “ a regola d’arte”.
Da quanto sin qui detto, si evince che l’ordinamento italiano non affida allo Stato il controllo diretto in materia di certificazione di qualità, ma dispone che siano organismi indipendenti (SOA) ad attestare il possesso del certificato di qualità; richiede inoltre che gli organismi di certificazione siano accreditati e cioè che, a loro volta, soddisfino i criteri stabiliti da norme armonizzate per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
Gli enti di accreditamento, composti da una serie di organismi che rappresentano tutte le parti interessate, hanno appunto il compito di certificare l’idoneità degli enti di certificazione, perché competenti, indipendenti e in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed etici necessari a certificare le organizzazioni.
Anche il sistema dell’accreditamento è affidato alle convenzioni e agli accordi tra organismi di natura privatistica, pur essendo di notevole interesse sociale e pubblico lo scopo perseguito.
Il corretto funzionamento del sistema di accreditamento e di quello di certificazione, in definitiva, è funzionale al formarsi di una “responsabilità sociale d’impresa”, ossia alla promozione di politiche d’impresa maggiormente rispettose dei valori umani, sociali e ambientali ( come risultano dalla nuova formulazione dell’art. 3, par. 3 del Trattato sull’Unione europea che, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, proclama, tra i valori perseguiti dall’Unione lo sviluppo sostenibile, la piena occupazione, il progresso sociale, la tutela e il miglioramento dell’ambiente, la promozione della protezione sociale) .
Pertanto, se è vero che l’affidabilità delle certificazioni di qualità e degli accreditamenti delle enti che le rilasciano, orbitando nell’ambito dei rapporti privatistici, è stata sinora lasciata alle scelte volontarie dei privati e si è caratterizzata per la “serietà” degli accordi stipulati tra gli stessi, proprio per la rilevanza pubblica e sociale che hanno via via assunto, si è affermato tendenzialmente a livello europeo il riconoscimento di un solo organismo di accreditamento per ciascun Stato della Comunità europea, onde assicurare l’equivalenza del livello di competenza degli organismi di valutazione della conformità nel territorio dell’Unione.
Così il Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell’Unione n. 765/2008 del 9 luglio 2008, recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, al dichiarato scopo di «assicurare un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dei consumatori», ha previsto l’istituzione di un “organismo nazionale di accreditamento”, ossia di un unico organismo autorizzato da ciascun Stato membro (salvo che lo Stato scelga di avvalersi dell’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato).
Tali organismi, che operano senza fini di lucro, devono essere organizzati in modo che ne sia garantita l’indipendenza e gestiti in modo che ne sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità; si sottopongono, periodicamente a una valutazione inter pares organizzata dall’organismo di cui all’articolo 14 del regolamento, «EA» (European Cooperation for Accreditation), il quale è riconosciuto dalla Comunità e stipula uno specifico accordo con la Commissione.
Si tratta di un organo già presente autorevolmente nel mercato dell’accreditamento, che ha svolto una funzione unificante attraverso accordi di mutuo riconoscimento, richiedendo che gli organismi ad esso aderenti seguissero le stesse regole e si sottoponessero a una valutazione delle loro attività da parte degli altri membri dell’EA.
Dunque, il quadro normativo va rapidamente evolvendo verso una regolamentazione della validità dei certificati di qualità a seconda del soggetto da cui vengono rilasciati.
Con l’art. 4 della l. 99/2009 il regolamento comunitario è stato recepito in Italia e con decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22.12.2009, è stato designato l’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, ”Accredia”, derivante dalla fusione di Sincert e Sinal, organismi preesistenti.
Tuttavia, con disposizione transitoria (art.39) il regolamento ha previsto che i certificati di accreditamento rilasciati prima del 1° gennaio 2010, da enti diversi dall’Unico ente nazionale di accreditamento, possono rimanere validi fino alla data della loro scadenza, ma non dopo il 31 dicembre 2014.
Pertanto, alla luce di tale norma transitoria, si deve concludere nel senso della validità della certificazione di qualità rilasciata il 19 ottobre 2006 all’ATI LANGELLA da International Institute for Technical Quality, istituto accreditato da Veritas, appartenente al circuito federale Optymus e non all’EA ( per un caso analogo, cfr. T.A.R. Bari Puglia sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1554).
Va infine, per completezza, considerato con riguardo alla comunicazione del SINCERT del 30.10.2002, che effettivamente Sincert ha svolto un ruolo particolarmente attivo nel panorama italiano dell’accreditamento, tanto che nel 2003 ha siglato con l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici un apposito Protocollo, che ha portato all’emanazione della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 11/2003 del 14 maggio 2003, nella quale si afferma che gli organismi di certificazione operanti nel settore EA 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi) devono essere certificati sotto accreditamento SINCERT o da enti di accreditamento diversi da quelli facenti capo a SINCERT, ma firmatari degli accordi MLA- EA.
Tuttavia si tratta di atto, alla luce del vigente quadro normativo e delle considerazioni che precedono, non avente un valore preclusivo all’utilizzo delle certificazioni di qualità provenienti da soggetti non facenti capo al Sincert, e, nel caso di specie, vista la genericità della clausola del disciplinare di gara che ha richiesto semplicemente in copia conforme la certificazione di qualità senza nulla specificare in ordine all’organismo di certificazione, né a quello di accreditamento, deve ritenersi che, nell’esercizio del suo potere discrezionale di apprezzamento, in assenza di precisi vincoli normativi, l’Amministrazione abbia legittimamente ritenuto valido il certificato UNI EN ISO 9001 prodotto in gara dall’aggiudicataria.
2.3 Va conseguentemente respinta anche la censura relativa alla violazione dell’art. 75 cod. contr. relativamente al dimezzamento della cauzione provvisoria.
2.4 Infondato è il motivo di appello con cui si denuncia la violazione delle prescrizioni di cui al punto 1, lett. f) (pag. 6) del disciplinare di gara sia sotto il profilo della omissione del sopralluogo di tutte le strutture del Distretto 5, sia perchè l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo non reca la sottoscrizione del direttore medico di presidio e di struttura periferica indicato come referente dal disciplinare.
Secondo l’appellante le disposizioni del disciplinare sarebbero poste a pena di esclusione e per tale ragione il disciplinare riporta il nome dei referenti cui rivolgersi per il sopralluogo.
Il Collegio osserva che l’ATI LANGELLA ha prodotto l’attestazione dell’effettuato sopralluogo, avvenuto in data 18.8.2009 (all. 23 della produzione dell’Azienda): la formulazione del documento è generica e può ritenersi riferita indistintamente all’intero distretto, non soltanto alle strutture di Trani; inoltre, non è rilevante la circostanza che l’attestazione sia sottoscritta (in vece del Direttore Medico) dal dirigente di U.O. Cure Primarie dott. Vincenzo Sguera. Difatti, l’indicazione dei referenti abilitati al rilascio degli attestati contenuta nel disciplinare va interpretata unicamente a vantaggio dei concorrenti, senza alcun carattere di vincolatività, pena l’inutile aggravio della procedura di gara.
2.5 Quanto alla censura relativa al mancato possesso da parte della mandante RAM.ECO dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per la classe E, avendo l’impresa iscrizione nelle categorie 4 e 5 della inferiore classe F, si osserva che poiché la RAM.ECO, secondo la ripartizione delle quote di servizio da svolgere, come risulta dalla dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento ( doc. 33 della produzione documentale dell’Azienda) si occupa solo della logistica dei contenitori, di cui all’art. 3, comma 2, del capitolato speciale di appalto, non era necessaria iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
L’art. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006, infatti, richiede l’iscrizione all’Albo quale requisito per lo svolgimento delle «attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi» e non include l’attività degli operatori logistici, ovvero di coloro che apprestano contenitori veicoli, attrezzature in genere.
A conferma di tale esclusione, il successivo comma 12 del medesimo articolo richiede invece l’iscrizione all’Albo alle «imprese ed agli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto».
Neppure può condividersi l’assunto dell’appellante che l’iscrizione all’Albo debba essere posseduta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
L’art. 37, comma 4, cod. contratti richiede che siano specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; sicchè appare logico che siano posseduti solo i requisiti che la legge richiede per l’esercizio della specifica attività o parte del servizio per cui ciascuna impresa si assume la responsabilità dell’esecuzione con l’apposita dichiarazione.
2.6 Infine, quanto alla mancata disponibilità degli impianti conformi alle prescrizioni del disciplinare e, particolarmente, di almeno tre impianti di termodistruzione per smaltimento finale e/o recupero rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (codice CER 180103), nonché almeno due impianti per le restanti tipologie di rifiuti non a rischio infettivo (codici CER indicati nel disciplinare di gara), si osserva che le singole “irregolarità” evidenziate dall’appellante per ciascun impianto non colgono nel segno, quantomeno per un numero di impianti sufficiente al rispetto della lex di gara.
L’appellante deduce, quanto allo smaltimento di rifiuti pericolosi:
– che l’impianto “Fenice” non sarebbe idoneo perché la convenzione sarebbe sottoscritta solo con la società RAMECO ( che però non si occupa del trasporto dei rifiuti) e non col raggruppamento; inoltre, la convenzione non conterrebbe espressa accettazione dei rifiuti provenienti dalla ASLBAT. Viceversa, l’assunto è smentito dalla dichiarazione del 4.9.2009 rivolta all’azienda, in cui la “Fenice” si dichiara disponibile ad accettare per lo smaltimento finale rifiuti pericolosi prodotti dalla ASLBAT “in caso di aggiudicazione in favore del RTI LANGELLA-RAMECO” (documento n.32 prodotto dall’azienda);
– che l’impianto “GESPI” e l’impianto “MIDA” non potrebbero essere considerati utili perchè la dichiarazione di accettazione e la convenzione intercorrono solo con una società del raggruppamento (LANGELLA ); e inoltre non farebbero riferimento ai rifiuti provenienti dalla ASLBAT. Osserva il Collegio che la circostanza che le dichiarazioni siano rese nei confronti della Società LANGELLA MARIO srl non è influente ai fini della interpretazione della volontà dei dichiaranti di volersi rendere disponibili allo smaltimento dei rifiuti oggetto di gara, sia perché la LANGELLA srl è capogruppo del RTI, sia perché vi è espresso riferimento nella dichiarazione all’appalto ed alla sua durata, ed alla provenienza dei rifiuti dall’ASLBAT ( cfr. documenti 25 e 26 produzione dell’Azienda);
Quanto agli impianti destinati allo smaltimento delle tipologie di rifiuti non a rischio infettivo, l’appellante deduce l’inadeguatezza dei tre impianti:
– 1) “Salvaguardia ambiente”, perché trattasi di impianto per attività R13, ossia relativo a stoccaggio provvisorio, espressamente escluso dalla lex di gara; e inoltre la dichiarazione non contiene l’indicazione della provenienza dei rifiuti dalla ASLBAT;
– 2) “MIDA”, per le medesime ragioni di cui si è già detto sopra;
– 3) “Teorema”, perché si tratterebbe di impianto di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15).
Osserva il Collegio che, a prescindere dall’impianto “Salvaguardia Ambiente”, gli altri due sono compatibili con la lex di gara: dell’impianto “MIDA” si è già detto; e per quanto riguarda “Teorema”, si tratta di impianto che svolge attività di recupero e smaltimento, come risulta dalle autorizzazioni prodotte dall’Azienda ( doc. 29 e 30)
2.7 Quanto al sesto motivo di ricorso, con cui si afferma che l’aggiudicataria doveva essere esclusa perché la busta A, contenente la documentazione amministrativa, rivelava già gli elementi utili a comprendere la portata dell’offerta economica, ovvero il costo per il servizio di smaltimento dei rifiuti destinati all’impianto “MIDA” ed all’impianto “Ecologia oggi”, si rileva che non sembra si tratti di dati capaci di incidere in modo determinante sulla formulazione dell’offerta nel suo complesso, riguardando solo il costo dello smaltimento presso due sui cinque impianti richiesti in totale. Cosicchè nessun consistente dubbio di violazione dei principi di segretezza e anonimato delle offerte può essere fondatamente sollevato.
2.8 Quanto al settimo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara, che sottende un interesse meramente strumentale, non appare irragionevole e abnorme la durata della gara di circa un anno, per il normale svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte, attesa la particolare complessità della documentazione da esaminare. Ciò si dice a prescindere dalla questione se in effetti sia ravvisabile un interesse a ricorrere sotto questo profilo, in quanto è sostenibile che la eventuale lentezza delle operazioni di valutazione non basta da sola a farne ritenere viziato l’esito.
3. In definitiva l’appello può rigettarsi.
4. Le spese di giudizio vengono poste a carico dell’appellante secondo il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese di giudizio, liquidandole complessivamente in euro 4.000,00, per ciascuna delle controparti costituite, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)