Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 3058 | Data di udienza: 9 Giugno 2016

VIA, VAS E AIA – Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Decreto “Sblocca Italia” – Attribuzione al Ministero dell’ambiente della competenza per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto – Preventiva verifica di assoggettabilità – Rientra.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2016
Numero: 3058
Data di udienza: 9 Giugno 2016
Presidente: Severini
Estensore: Franconiero


Premassima

VIA, VAS E AIA – Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Decreto “Sblocca Italia” – Attribuzione al Ministero dell’ambiente della competenza per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto – Preventiva verifica di assoggettabilità – Rientra.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 11 luglio 2016, n. 3058


VIA, VAS E AIA – Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Decreto “Sblocca Italia” – Attribuzione al Ministero dell’ambiente della competenza per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto – Preventiva verifica di assoggettabilità – Rientra.

L’art. 38, commi 3 e 4, d.-l. 11 settembre 2014, n. 133, che ha attribuito al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (in corso presso le Regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  decreto, se non conclusi entro il 31 dicembre 2014),  relativi  alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione   di idrocarburi, implica anche quella di preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale ex art. 20 del testo unico di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di attività non scindibile dalla valutazione di impatto vera e propria.


Pres. Severini, Est. Franconiero – Regione Basilicata (avv. Possidente) c. R. s.p.a. e altro (avv.ti Grisostomi Travaglini, Leccese e Marega) e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 11 luglio 2016, n. 3058

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 11 luglio 2016, n. 3058

N. 03058/2016REG.PROV.COLL.
N. 09963/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9963 del 2015, proposto da:
Regione Basilicata, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione, in Roma, via Nizza, 56;

contro

Società Rockhopper Italia s.p.a., Total E&P Italia s.p.a., in persona dei rispettivi amministratori delegati e legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Roberto Leccese e Andrea Marega, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via XX Settembre, 1;
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Società Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, piazza Barberini, 12;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Brindisi Montagna, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Terenzio, 7;

per l’ottemperanza

della sentenza del T.A.R. BASILICATA, SEZIONE I, n. 623/2015, resa tra le parti, con cui è stata ordinata l’esecuzione della sentenza n.617/2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, di annullamento dei dinieghi di proroga del provvedimento di esclusione dalla valutazione impatto ambientale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e dell’intesa regionale per il rilascio del permesso

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Rockhopper Italia s.p.a. e Total E&P Italia s.p.a., del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Eni s.p.a.;
Visto l’atto di intervento del Comune di Brindisi di Montagna;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 174 del 21 gennaio 2016;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Possidente, Grisostomi Travaglini, Fabrizio Fedeli per l’Avvocatura generale dello Stato, Abbamonte e Grassi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Rockhopper Italia s.p.a. e la Total E&P s.p.a., componenti insieme ad Eni s.p.a. di una joint venture costituitasi per conseguire il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su un’area di 1.304 ettari sita nel Comune di Brindisi di Montagna, in Basilicata, chiedono nel presente giudizio che sia data esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 617 dell’8 settembre 2014. Con questa pronuncia sono stati annullati i provvedimenti con i quali la Regione Basilicata ha negato, da un lato, la proroga dall’esclusione del progetto di ricerca dal procedimento di valutazione di impatto ambientale riconosciuta con delibera determinazione n. 1107 del 21 agosto 2009, a condizione che fossero rispettate alcune prescrizioni (nota di prot. n. 160429 del 17 settembre 2012) e, dall’altro lato, l’intesa con lo Stato ex art. 29, comma 2, lett. l), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), necessaria per il rilascio del titolo minerario richiesto dalle società (delibera di giunta regionale n. 1288 del 2 ottobre 2012).

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale adito ha accolto il ricorso delle società ed ha pertanto ordinato alla Regione:

– di pronunciarsi sulla richiesta di proroga del provvedimento di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale del progetto ed in particolare, «tenuto conto di quanto statuito dai recenti commi 3 e 4 dell’art. 38 D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014 e della circostanza che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare», di trasmettere al Ministero la domanda delle società istanti;

– di pronunciarsi anche sull’istanza di queste ultime volta ad ottenere l’intesa ai sensi del citato art. 29, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo che in caso di persistente inottemperanza del termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza a tal fine assegnato «subentrerà la Presidenza del Consiglio dei Ministri», in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 8 bis, l. 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

3. Entrambe queste statuizioni sono censurate dalla Regione Basilicata con il presente appello, in relazione al quale si sono costituite in resistenza le società originarie ricorrenti e l’Eni s.p.a., ed è invece intervenuto ad adiuvandum il Comune di Brindisi di Montagna.


DIRITTO

1. Con una prima censura la Regione Basilicata sostiene che la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata di cognizione n. 617 dell’8 settembre 2014, oggetto di appello da parte della stessa amministrazione davanti a questo Consiglio di Stato (r.g. n. 3718/2015) non sarebbe suscettibile di essere eseguita con il rimedio dell’ottemperanza, perché da ciò deriverebbero effetti irreversibili, con conseguente pregiudizio dei propri interessi.

2. Il motivo è infondato.

Sebbene appellata, la sentenza di annullamento non è stata sospesa ed a fronte di ciò le società Rockhopper Italia e la Total E&P ne hanno chiesto nel presente giudizio l’attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), Cod. proc. amm., la quale comporta per il giudice dell’ottemperanza adito ai sensi di quest’ultima disposizione di determinare «le modalità esecutive» della pronuncia di cognizione «tenendo conto degli effetti che ne derivano».

Su questa base, nella sentenza qui appellata il Tribunale amministrativo ha ordinato alla Regione odierna appellante di rideterminarsi sull’istanza delle società finalizzata ad ottenere il permesso per svolgere l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ai sensi dell’art. 1, comma 7, lett. n), della citata legge n. 239 del 2004. A questo riguardo, il giudice di primo grado ha ordinato all’odierna appellante di pronunciarsi sull’istanza di proroga dell’esclusione dall’obbligo di valutazione di impatto ambientale, trasmettendo gli atti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ragione della competenza sopravvenuta, e sull’intesa con lo Stato ai sensi del citato art. 29, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 112 del 1998.

3. Tanto premesso, contrariamente a quanto sostiene la Regione dall’esecuzione di tali ordini non deriva alcun effetto irreversibile. Infatti, innanzitutto gli esiti del riesame imposto dal Tribunale amministrativo non sono vincolati, se non nei limiti dei motivi di impugnazione accolti con la sentenza della cui attuazione si controverte, come peraltro debitamente posto in rilievo dal giudice di primo grado («tenuto conto della natura discrezionale dei provvedimenti»).

In ogni caso, come condivisibilmente controdedotto dalle parti appellate, l’eventuale accoglimento dell’appello della Regione Basilicata contro la sentenza n. 617 dell’8 settembre 2014 si ripercuoterebbe sui provvedimenti emessi in esecuzione della sentenza di ottemperanza, i quali ai sensi dell’art. 336, secondo comma, Cod. proc. civ. verrebbero automaticamente caducati dalla riforma della sentenza della cui ottemperanza si discute nel presente giudizio.

4. L’appello in esame si compone inoltre di censure di merito rispetto all’annullamento pronunciato nel giudizio di cognizione dal Tribunale amministrativo. Per queste non può che essere accolta l’eccezione di inammissibilità delle società odierne appellate, dal momento nel presente giudizio si controverte in ordine all’attuazione di tale pronuncia di annullamento, allo stato esecutiva.

In particolare, l’amministrazione sostiene che i propri atti di diniego non sarebbero lesivi degli interessi delle società originarie ricorrenti, così introducendo un’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa di queste ultime da fare valere eventualmente nell’appello attualmente pendente contro la sentenza n. 617 dell’8 settembre 2014 del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata.

5. Quindi, la Regione censura la statuizione con cui nella sentenza appellata il giudice di primo grado le ha ordinato di trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’istanza di proroga dall’esclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di ricerca delle società originarie ricorrenti, in virtù della competenza attribuita in materia all’autorità ministeriale dall’art. 38, commi 3 e 4, d.-l. 11 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Sul punto, l’appellante sostiene che quest’ultima disposizione avrebbe reso obbligatoria la valutazione di impatto ambientale per le attività di ricerca e prospezione di idrocarburi, per cui nel caso di specie non si potrebbe fare luogo al trasferimento della documentazione a suo tempo presentata dalle società Rockhopper Italia e Total E&P, in quanto diversa da quella necessaria per la valutazione di impatto ambientale.

6. Anche questa censura è inammissibile, come eccepito da queste ultime società, perché tende ad anticipare, in violazione del divieto sancito dall’art. 34, comma 2, Cod. proc. amm., valutazioni spettanti in via esclusiva al Ministero, al quale in base al citato comma 4 dell’art. 38 d.-l. n. 133 del 2014 è ora devoluta la competenza sui «procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi».

7. Peraltro, la censura è in ogni caso infondata nel merito.

Infatti – come parimenti osservano le società odierne appellate – l’attribuzione della competenza in questione implica anche quella di preventiva verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale ex art. 20 del testo unico di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di attività non scindibile dalla valutazione di impatto vera e propria.

8. Con un’ulteriore doglianza la Regione Basilicata sostiene che l’intesa di sua competenza potrà essere rilasciata solo in seguito all’eventuale valutazione di impatto ambientale favorevole, per cui sarebbe errata anche l’ulteriore statuizione attuativa pronunciata dal Tribunale amministrativo con la sentenza appellata avente ad oggetto tale intesa.

9. Anche questo motivo deve essere respinto e con esso l’appello.

Nessuna disposizione prevede una sequenza procedimentale come quella che prefigura la Regione. La valutazione di impatto ambientale, ora attribuita all’autorità ministeriale, è infatti autonoma rispetto ai profili da apprezzare in sede di rilascio dell’intesa ex art. 29, comma 2, lett. l), l. n. 239 del 2004, e che vedono la Regione chiamata a pronunciarsi non già in qualità di organo preposto alla tutela dell’ambiente e dotato delle necessarie competenze tecnico-specialistiche in questa materia, ma di ente esponenziale delle comunità territoriali insediate in cui sono localizzati gli impianti estrattivi.

10. Malgrado il rigetto dell’appello le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti nel presente giudizio.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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