* VIA, VAS E AIA – Infrastrutture strategiche – Varianti progettuali – Rinnovazione della VIA – Limiti – Procedimento diretto all’approvazione – Enti locali – Funzione consultiva ed endoprocedimentale – VIA riferita alla fase preliminare della progettazione – Disciplina comunitaria – Conformità – Valutazione VAS e VIA – Concentrazione nella VIAS (artt. 182 e ss. D.lgs. n. 163/2006)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2016
Numero: 4179
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: Patroni Griffi
Estensore: D'Angelo
Premassima
* VIA, VAS E AIA – Infrastrutture strategiche – Varianti progettuali – Rinnovazione della VIA – Limiti – Procedimento diretto all’approvazione – Enti locali – Funzione consultiva ed endoprocedimentale – VIA riferita alla fase preliminare della progettazione – Disciplina comunitaria – Conformità – Valutazione VAS e VIA – Concentrazione nella VIAS (artt. 182 e ss. D.lgs. n. 163/2006)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 11 ottobre 2016, n. 4179
VIA, VAS E AIA – Infrastrutture strategiche – Varianti progettuali – Rinnovazione della VIA – Limiti.
In tema di approvazione di progetti di infrastrutture strategiche, la rinnovazione della procedura di attestazione di compatibilità ambientale non è richiesta ove le varianti progettuali non determinino una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, nè della localizzazione dell’opera (cfr. art. 185, comma 5, del d lgs. n. 163/2006; Consiglio di Stato, IV, n. 2569/2014 )
VIA, VAS E AIA – Progetti di infrastrutture strategiche – Procedimento diretto all’approvazione – Enti locali – Funzione consultiva ed endoprocedimentale.
Nel procedimento diretto all’approvazione dei progetti di infrastrutture strategiche, gli enti locali hanno funzione esclusivamente consultiva ed endoprocedimentale: la disciplina sottesa alla progettazione e realizzazione degli impianti strategici di rilevante interesse nazionale prevede infatti che il Comune abbia solo il potere di proporre soluzioni progettuali differenti e che, in sede di approvazione del progetto preliminare, debba essere sentito, potendo il CIPE discostarsi dal parere espresso dal Comune. L’Ente Locale riveste quindi un ruolo di natura consultiva e propositiva in sede progettuale, ma tale ruolo viene meno nella fase esecutiva e nelle ipotesi in cui si palesi la necessità di una variante al progetto definitivo; in tali fasi è solo il soggetto aggiudicatore ad avere la responsabilità della corretta esecuzione del progetto e può apportarvi, in base ad una sua autonoma iniziativa, le varianti non essenziali.
VIA, VAS E AIA – Progetti di infrastrutture strategiche – VIA riferita alla fase preliminare della progettazione – Disciplina comunitaria – Conformità.
In tema di infrastrutture strategiche, la normativa nazionale è conforme a quella comunitaria, nella parte in cui la stessa riferisce la valutazione di impatto ambientale alla fase preliminare della progettazione delle grandi opere, anziché a quella definitiva, considerato che, in base alla stessa, il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito e sviluppato tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente, in modo da non poter essere modificato dal successivo livello di progettazione. La valutazione di impatto ambientale riferita alla fase di progettazione preliminare delle grandi opere e non a quella definitiva non è peraltro irragionevole in quanto tiene conto che già il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente.
VIA, VAS E AIA – Progetti di infrastrutture strategiche – Valutazione VAS e VIA – Concentrazione nella VIAS (artt. 182 e ss. D.lgs. n. 163/2006)
Per le infrastrutture strategiche, la valutazione VAS e quella VIA sono concentrate per ragioni di semplificazione nella VIAS ai sensi degli artt. 182 e seguenti del d. lgs n.163/2006.
(Conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n. 304/2016) – Pres. Patroni Griffi, Est. D’Angelo – Comune di Sulbiate (avv. Ferraris e Robaldo) c. C.I.P.E. (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Pujatti)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 11 ottobre 2016, n. 4179SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 11 ottobre 2016, n. 4179
Pubblicato il 11/10/2016
N. 04179/2016REG.PROV.COLL.
N. 03130/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2016, proposto da:
Comune di Sulbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris C.F. FRRPTR67B25B885G, Enzo Robaldo C.F. RBLNZE63S26A124H, domiciliati, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Pujatti C.F. PJTPRI62C51C722G, con domicilio eletto presso l’avvocato Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei confronti di
Concessioni Autostradali Lombarde Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Occhiena C.F. CCHMSM68L03L219C, con domicilio eletto presso l’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti 11;
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaella De Giorgi C.F. DGRRFL68C43C351L, con domicilio eletto presso l’avvocato Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 00304/2016, resa tra le parti, concernente il programma di infrastrutture strategiche nella parte relativa all’approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo, tratta di attraversamento del territorio del comune di Sulbiate.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, della Regione Lombardia, della Concessioni Autostradali Lombarde Spa e della Autostrada Pedemontana Lombarda Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2016 il Cons. Nicola D’Angelo e uditi per le parti gli avvocati Robaldo, Pujatti, Occhiena, De Giorgi e l’avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al TAR Lombardia, Milano, il Comune di Sulbiate ha chiesto l’annullamento della delibera CIPE del 6 novembre 2009, n. 97, relativa all’approvazione del progetto definitivo del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo e delle opere allo stesso connesse.
In particolare, del progetto relativo alla tratta D lombarda della cosiddetta autostrada Pedemontana (tratta di attraversamento del territorio del comune di Sulbiate).
Il TAR Lombardia, Milano, sezione quarta, con sentenza n. 304 del 12 febbraio 2016 ha respinto il ricorso.
Il Comune ha quindi impugnato la sentenza del TAR, evidenziandone l’erroneità con riferimento a quanto deciso in ordine ai diversi motivi di gravame dedotti con il ricorso introduttivo.
2.1. In particolare, nel primo motivo, il comune di Sulbiate, dopo aver ricordato di aver espresso parere favorevole all’approvazione del progetto preliminare dell’opera (delibera CIPE n. 77 del 29.3.2006) in ragione della previsione di taluni interventi di mitigazione volti a ridurre l’impatto sul proprio territorio del tracciato autostradale (la realizzazione di parte del livello stradale in trincea, con abbassamento alla massima profondità possibile e con conseguente costruzione di una galleria artificiale, per una lunghezza di circa 800 metri, da ricoprirsi con terreno), ha prospettato la violazione delle medesime previsioni nella stesura del progetto definitivo, nel quale è stata invece innalzata la livelletta autostradale ed è stata ridotta a 150 metri la lunghezza della galleria.
Secondo il Comune tali modifiche, di rilevante impatto, avrebbero dovuto dare luogo alla rinnovazione della procedura di attestazione della compatibilità ambientale e comunque essere adeguatamente motivate.
Il TAR della Lombardia ha invece ritenuto legittime le modifiche in quanto “puntualmente giustificate” e comunque che il progetto definitivo non si poteva ritenere sensibilmente diverso da quello preliminare, senza perciò che fosse necessario ripetere il procedimento per la valutazione di impatto ambientale
2.2. Nel secondo motivo di ricorso il Comune ha lamentato la violazione del giusto procedimento, evidenziando che le determinazioni a cui lo stesso aveva aderito in sede di progettazione provvisoria, sono state successivamente ed unilateralmente modificate nella progettazione definitiva, senza instaurare alcun contraddittorio.
Il TAR sul punto ha invece considerato che l’interesse nazionale alla realizzazione dell’opera non determinasse la necessità per l’Amministrazione resistente di tener conto in sede di progettazione definitiva delle osservazioni dell’ente locale.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il Comune ha dedotto la violazione dell’art. 170 del d.lgs. n. 163/06. Nonostante lo stesso avesse segnalato la presenza di interferenze tra la viabilità comunale e l’opera, nel progetto definitivo è stata ridotta la lunghezza della galleria senza previamente attivare la procedura prevista dal citato art. 170 per la risoluzione delle interferenze.
Il TAR ha ritenuto il richiamo all’art. 170 del vecchio codice dei contratti inconferente.
2.4. Nel quarto motivo di ricorso il Comune ha dedotto la violazione della direttiva 27.6.1985 n. 85/337/CE. Ai sensi della stessa direttiva la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere effettuata sul progetto definitivo e non su quello preliminare, come invece accaduto.
Ha inoltre sollevato una questione di incostituzionalità degli artt. 165 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 ed una pregiudiziale in ordine alla conformità della stessa disposizione con la normativa europea, chiedendo la rimessione della questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.
Il Comune ha poi lamentato la violazione della normativa dettata in materia di VAS in ragione dell’inserimento dell’autostrada Pedemontana tra le opere connesse a Expo 2015. L’approvazione del progetto definitivo presupponeva pertanto la preventiva approvazione della valutazione ambientale strategica.
Secondo l’appellante, tutte queste censure sono state erroneamente ritenute infondate dal TAR.
In particolare, la normativa nazionale, per lo stesso Tribunale, sarebbe conforme a quella dell’Unione europea. La valutazione di impatto ambientale, riferita alla fase di progettazione preliminare delle grandi opere e non a quella definitiva, sarebbe stata disposta tenendo conto che già il primo livello di progettazione individuava in modo adeguatamente approfondito tutti gli elementi dell’opera che avrebbero potuto avere incidenza sull’ambiente.
Peraltro, essendo l’opera in questione inserita nell’ambito della programmazione delle infrastrutture strategiche, il TAR non ha ritenuto necessario il procedimento di valutazione ambientale strategica.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, dopo aver evidenziato di aver presentato le proprie osservazioni in sede procedimentale, corredate da una relazione tecnica volta a dimostrare l’insussistenza di preclusioni all’abbassamento della livelletta autostradale nel tratto di competenza ed alla realizzazione della galleria per un tratto di 800 metri, ha rilevato l’illegittimità della determinazione del CIPE che non si è pronunciato a riguardo.
Secondo il TAR, invece le osservazioni del comune di Sulbiate avevano già trovato una loro valutazione in occasione dell’approvazione del progetto preliminare.
2.6. Nel sesto motivo, il Comune censura la ragionevolezza delle predette decisioni ed in particolare il grave impatto sul suo territorio dei mancati interventi di mitigazione e le conseguenze sulla circolazione e l’ambiente.
Lamenta anche che il CIPE, nel giustificare il mancato abbassamento del livello stradale e la riduzione della lunghezza della galleria in relazione all’affiancamento del tracciato autostradale a quello ferroviario, ha motivato rispetto ad un evento del tutto ipotetico.
Trattandosi di una infrastruttura strategica, secondo il TAR, sussisterebbe invece un ampio margine di discrezionalità tecnica in capo all’Amministrazione, con conseguente “sindacato debole” del giudice amministrativo. Inoltre, seppure i lavori dell’asse ferroviario non sono iniziati, qualora dovessero essere avviati potrebbero creare, in mancanza della previsione contestata, un grave pregiudizio a tutta l’area interessata.
2.7. Nel settimo motivo l’appellante ha lamentato che alla società Pedemontana è stata affidata la progettazione dell’autostrada in assenza di una procedura di evidenzia pubblica, ciò che non ha consentito la selezione del miglior operatore economico, con pregiudizio anche degli interessi dello stesso Ente.
Il Tar ha ritenuto tale censura inammissibile, poiché la legittimazione in materia poteva essere riconosciuta solo agli operatori economici che avrebbero potuto concorrere all’aggiudicazione.
2.8. Infine, con l’ottavo motivo di ricorso contesta il provvedimento impugnato anche sotto il profilo dell’incompetenza, in quanto sottoscritto unicamente dal Sottosegretario di Stato e non dal Presidente del Consiglio. Lo stesso provvedimento non sarebbe stato poi assunto collegialmente dai componenti del CIPE.
Il TAR rileva invece che il provvedimento è stato adottato collegialmente e che solo l’estratto della deliberazione è stato sottoscritto dal Sottosegretario.
3. Si sono costituiti in giudizio insieme al CIPE anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente il 6 giugno 2016.
La Concessioni Autostradali Lombarde Spa si è costituita il 5 luglio 2016, mentre l’Autostrada Pedemontana Lombarda Spa l’8 luglio 2016 e la Regione Lombardia l’11 luglio 2016.
L’Amministrazione ha depositato un’ulteriore memoria il 9 luglio 2016 e così hanno fatto anche la Concessioni Autostradali spa il 12 luglio 2016, la Regione Lombardia il 12 luglio 2016 e l’Autostrada Pedemontana il 13 luglio 2016.
Nelle costituzioni e nelle memorie le parti resistenti hanno replicato ai motivi di appello svolti dal Comune di Solbiate, chiedendone il rigetto.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di merito del 14 luglio 2016.
DIRITTO
1.Il Collegio preliminarmente prende atto che la parte ricorrente non si oppone la deposito tardivo delle memorie dell’Amministrazione del 9 luglio 2016, della Concessioni Autostrade spa del 12 luglio 2016, della Regione Lombardia del 12 luglio 2016 e dell’Autostrada Pedemontana del 13 luglio 2016.
2. L’appellante Comune di Sulbiate lamenta che la sentenza impugnata (TAR Lombardia, Milano, IV, n. 304/2016) abbia erroneamente valutato, respingendoli, i diversi motivi di gravame proposti nel ricorso introduttivo del giudizio.
In generale, le stesse censure hanno avuto origine dal fatto che il CIPE nel progetto definitivo del tracciato dell’autostrada Pedemontana non ha tenuto conto di alcune misure di mitigazione dell’impatto ambientale invece previste nel progetto preliminare per il territorio dello stesso Comune (abbassamento del livello del tracciato autostradale in una trincea e realizzazione di una galleria di 800 metri necessaria a consentire, al di sopra di essa, il mantenimento dei collegamenti stradali tra le diverse aree comunali).
3.1. Ciò premesso, con il primo motivo di appello il Comune lamenta che la sentenza impugnata non ha rilevato l’illegittimità del progetto definitivo, di cui alla delibera CIPE del 6 novembre 2009, n. 97, nella parte in cui ha disposto talune modifiche nel territorio dello stesso Comune che non hanno considerato le previsioni contenute nel progetto preliminare, in particolare ai punti 81 e 83, e la necessità di reiterazione della procedura di VIA.
La censura non è fondata.
La mancata esatta riproduzione delle citate prescrizioni nn. 82 e 83, contenute nella delibera del CIPE n. 77/2006 di approvazione del progetto preliminare, che avrebbero rispettivamente previsto l’abbassamento del livello autostradale e la realizzazione di una galleria di 800 metri di lunghezza, non può ritenersi motivo invalidante l’approvazione del progetto definitivo, posto che, come ha rilevato il TAR Lombardia, il CIPE, anche sulla base del parere n. 328/2009 della Commissione tecnica sull’impatto ambientale, richiamato dal provvedimento impugnato, ha ritenuto che le stesse siano state riconsiderate nell’ambito della revisione dell’intera tratta D dell’autostrada per l’adeguamento plano-altimetrico necessario per renderla coerente con quello della linea ferroviaria Seregno Bergamo.
Inoltre, il TAR rileva che, relativamente alle prescrizioni nn. 82 e 83, la Commissione tecnica sull’impatto ambientale le ha ritenute superate con la previsione sulla copertura della galleria di una pista ciclabile e con un abbassamento della livelletta che però ha dovuto tener conto della presenza di un canale scolmatore di nuova realizzazione nel Comune di Mezzago e del vicino Rio Passenegra (circostanze che necessariamente condizionano la quota del tracciato per il rispetto del franco idraulico imposto dalle normative vigenti). Detto parere, ha poi ritenuto che “il progetto in questione ha già analizzato le problematiche relative alle scelte progettuali di tracciato con l’esame di possibili alternative, tra cui le livellette per il passaggio in galleria, artificiale o no, di vari centri abitati, approvando il tracciato finale attualmente in essere, tracciato che è stato considerate come meno impattante”.
In sostanza, le previsioni del progetto definitivo che ha previsto l’innalzamento della livelletta autostradale e la riduzione della galleria ad una lunghezza di soli 150 metri sarebbero, come correttamente rilevato dal TAR, “puntualmente giustificate” e sono state relative solo ad alcuni aspetti realizzativi dell’opera.
Alla luce di quest’ultimo profilo, non sembra dunque necessaria l’invocata rinnovazione della procedura di attestazione di compatibilità ambientale posto che non vi è stata una variazione della localizzazione dell’opera (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 2569/2014 sulla natura del progetto preliminare nelle opere strategiche).
Peraltro, ai sensi dell’art. 185, comma 5, del d lgs. n. 163/2006, ciò sarebbe necessario solo in caso di “significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente”.
Nel caso si specie le modifiche contestate, pur impattando sul territorio del Comune, si sono tuttavia limitate ad un innalzamento del livello stradale ed ad una riduzione del tracciato di una galleria, fermo restando l’impatto globale del progetto sull’ambiente e la localizzazione dell’opera.
Quanto all’adeguamento delle livellette del tracciato dell’autostrada Pedemontana con quelle della Gronda ferroviaria tratta Seregno – Bergamo (cfr. prescrizioni 82, 84 e 92, progetto preliminare), il progetto definitivo nel complesso le ha riprodotte. Per la prescrizione n. 83 ha chiarito invece che la galleria di lunghezza pari a mt 150 non poteva essere ulteriormente prolungata in quanto la livelletta autostradale deve seguire quella ferroviaria ai fini della risoluzione delle interferenze idrauliche e di altra natura (es. viabilità) ed era comunque necessario un coordinamento tra le due opere strategiche anche ai fini della limitazione del consumo di suolo e della riduzione delle aree intercluse.
3.2.Con il secondo motivo il Comune di Sulbiate lamenta che il TAR nella sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente l’assenza di contraddittorio tra il CIPE e gli enti locali interessati.
Il motivo non è fondato.
Per quel che riguarda l’Amministrazione resistente, la conferenza prevista dall’art 166 d. lgs. n. 163/2006 si è regolarmente tenuta. Si è pertanto verificato quel passaggio nel procedimento che la legge ritiene essenziale per garantire il coinvolgimento degli enti locali (compresa la Regione Lombardia).
Le garanzie di partecipazione previste sono state quindi osservate durate il procedimento di cui trattasi e dunque il Comune ha avuto modo di formulare le sue osservazioni.
Il TAR sul punto ha correttamente rilevato che gli enti locali nel procedimento diretto all’approvazione dei progetti di infrastrutture strategiche hanno funzione esclusivamente consultiva ed endoprocedimentale: “la disciplina sottesa alla progettazione e realizzazione degli impianti strategici di rilevante interesse nazionale prevede che il Comune abbia solo il potere di proporre soluzioni progettuali differenti e che, in sede di approvazione del progetto preliminare, debba essere sentito, potendo il CIPE discostarsi dal parere espresso dal Comune. L’Ente Locale riveste quindi un ruolo di natura consultiva e propositiva in sede progettuale, ma tale ruolo viene meno nella fase esecutiva e nelle ipotesi in cui si palesi la necessità di una variante al progetto definitivo; in tali fasi è solo il soggetto aggiudicatore ad avere la responsabilità della corretta esecuzione del progetto e può apportarvi, in base ad una sua autonoma iniziativa, le varianti non essenziali”.
3.3.Con il terzo motivo si censura la parte della sentenza che non ha tenuto conto delle doglianze relative alla mancata attivazione del procedimento di cui all’art 170 d. lgs. n. 163/06 per la risoluzione delle interferenze.
Anche tale censura è infondata.
Il TAR correttamente ha ritenuto che la richiamata disposizione non riguarda il caso di specie, tenuto conto che il procedimento ivi previsto è relativo alla risoluzione delle interferenze ostative alla realizzazione delle infrastrutture e non alle questioni concernenti i collegamenti viari eventualmente derivanti dalle stesse.
3.4. Nel quarto motivo di appello il Comune ha dedotto l’erroneità della sentenza del TAR che non ha considerato la violazione della direttiva 27.6.1985 n. 85/337/CE. Ai sensi della stessa direttiva la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere effettuata sul progetto definitivo e non su quello preliminare, come invece accaduto.
La normativa nazionale non sarebbe pertanto conforme a quella europea.
Ha quindi chiesto la rimessione della questione alla Corte di Giustizia della Comunità Europea e ha anche sollevato una questione di costituzionalità degli artt. 165 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 per contrasto con le stesse disposizioni dell’Unione europea.
Il Comune ha inoltre lamentato la violazione delle disposizioni in materia di VAS in ragione dell’inserimento dell’autostrada Pedemontana tra le opere connesse a Expo 2015. L’approvazione del progetto definitivo presupponeva pertanto la preventiva approvazione della stessa VAS.
Il motivo non è fondato.
La normativa nazionale è conforme a quella comunitaria, nella parte in cui la stessa riferisce la valutazione di impatto ambientale alla fase preliminare della progettazione delle grandi opere, anziché a quella definitiva, considerato che, in base alla stessa, il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito e sviluppato tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente, in modo da non poter essere modificato dal successivo livello di progettazione.
Anche la questione di incostituzionalità degli artt. 165 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 per contrasto con le disposizioni dell’Unione europea non può dunque ritenersi fondata.
La valutazione di impatto ambientale riferita alla fase di progettazione preliminare delle grandi opere e non a quella definitiva non è peraltro irragionevole in quanto tiene conto che già il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito tutti gli elementi dell’opera che possono avere incidenza sull’ambiente.
Non può neppure ritenersi condivisibile la censura relativa alla mancata sottoposizione del progetto alla VAS.
Con riferimento proprio all’autostrada Pedemontana il Consiglio di Stato (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 2777/2014) ha rilevato che “non può trovare accoglimento neppure l’argomento della omesso assoggettamento alla VAS ex legge regionale Lombardia n.12 /2005, poiché per le infrastrutture strategiche la valutazione VAS e quella VIA sono concentrate per ragioni di semplificazione nella VIAS ai sensi dell’art.182 e seguenti del d. lgs n.163/2006 (che ha sostituito l’originario art.17 del d. lgs n.190/2002)”.
In sostanza, la valutazione ambientale strategica riguarda i piani, i programmi e le loro modifiche e non i progetti di opere (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 3353/2009).
3.5. Con il quinto motivo il Comune si duole che la sentenza non abbia considerato il mancato accoglimento delle osservazioni presentate al CIPE, nonché la carenza di motivazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
Il motivo non può essere accolto.
Si è già rilevato come l’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione resistente si è regolarmente svolto anche con riferimento alle fasi di partecipazione degli enti locali.
Le osservazioni del Comune hanno comunque trovato un momento di valutazione.
E, d’altra parte, la mancata attribuzione, in materia di opere strategiche, di poteri codecisionali agli enti locali risulta coerente con la finalità acceleratoria della legislazione sulle grandi opere (cfr. legge obiettivo n. 443/2001).
Il provvedimento impugnato poi risulta adeguatamente motivato, anche per relationem, con i richiami all’istruttoria compiuta.
3.6. Con sesto motivo il Comune appellante censura la parte della sentenza del TAR nella quale non si è tenuto conto della prospettata irragionevolezza della decisione di allineare il tracciato autostradale con quello ferroviario.
Il Comune ha evidenziato che: “ad oggi la realizzazione della Gronda Ferroviaria si può solo ipotizzare, non essendo ancora approvato il relativo progetto, e non essendo neppure stati effettuati gli stanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera”.
Il motivo non è fondato.
Il coordinamento del tracciato autostradale con quello ferroviario appare del tutto ragionevole e l’attuale mancato avvio dei lavori non compromette l’interesse pubblico ad evitare gravi pregiudizi per l’area al momento della sua realizzazione.
Anche l’altro profilo dedotto dal ricorrente non appare condivisibile.
Le modifiche introdotte nel progetto definitivo, con l’innalzamento della livelletta e la riduzione della lunghezza della galleria, in conseguenza dell’allineamento con il tracciato ferroviario, non sono state recessive rispetto a quelle previste per quest’ultima opera, ma si sono contemperate con quelle.
D’altra parte, il profilo evocato dall’appellante rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica sulla quale il sindacato del giudice amministrativo si deve comunque limitare all’apprezzamento della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 966/2015).
Il CIPE non ha quindi imposto apoditticamente una determinata quota, ma ha richiesto che la livelletta fosse posta alla maggiore profondità possibile e, in ogni caso, in coerenza con la livelletta della ferrovia (cfr prescrizione n. 82). La galleria, inoltre, non è stata stralciata, ma è stata definita di una lunghezza di 150 metri in quanto la livelletta autostradale doveva seguire quella della ferrovia (cfr relazione di ottemperanza alla prescrizione n. 83).
3.7. Con il settimo motivo il Comune ha contestato gli atti con i quali è stato consentito alla Autostrada Pedemontana di effettuare le attività di progettazione, in assenza di procedura di evidenza pubblica.
Il motivo è inammissibile.
Il TAR ha correttamente rilevato il difetto di legittimazione del comune di Sulbiate: “la legittimazione a contestare detta scelta sussisteva unicamente in capo ai soggetti direttamente pregiudicati dall’affidamento, e pertanto agli operatori economici che potevano aspirare a concorrere all’aggiudicazione della progettazione esecutiva.”
3.8. Con l’ottavo motivo l’appellante lamenta, infine, che il TAR nella sentenza impugnata non ha tenuto conto che la delibera non sarebbe stata approvata con una deliberazione collegiale del CIPE.
La stessa delibera sarebbe stata sottoscritta dal solo Sottosegretario e non sarebbe stata preceduta da una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri.
La sentenza, in proposito, rileva invece che: “Il motivo è infondato in fatto atteso che, malgrado l’estratto del medesimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, per ragioni di sintesi, indichi effettivamente la sottoscrizione del solo Sottosegretario, il provvedimento impugnato è stato in realtà correttamente adottato collegialmente”.
Il motivo pertanto non può essere accolto, tenuto conto anche che la sottoscrizione del Segretario del CIPE non è atto per il quale sia richiesta la preventiva delibera del Consiglio dei Ministri, rientrando tale attività nella delega conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. D.P.C.M. 22 maggio 2008).
La delibera CIPE impugnata non doveva comunque essere preceduta da una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri in quanto sia la legge obiettivo (n.443/2001) che gli artt. 161 e 162 del d. lgs. n. 163/2006 individuano lo stesso organo quale sede per l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere strategiche.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
Tenuto conto della complessità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Nicola D’Angelo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Nicola D’Angelo
IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO