* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Inesistenza della procura – Norma di sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. – Decadenze specificamente comminate dal codice del processo amministrativo – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano casa – L. r. Toscana n. 24/2009 – Complesso di più unità abitative – Condominio – Limiti di superficie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Febbraio 2017
Numero: 588
Data di udienza: 9 Febbraio 2017
Presidente: Santoro
Estensore: Gambato Spisani
Premassima
* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Inesistenza della procura – Norma di sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. – Decadenze specificamente comminate dal codice del processo amministrativo – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano casa – L. r. Toscana n. 24/2009 – Complesso di più unità abitative – Condominio – Limiti di superficie.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 13 febbraio 2017, n. 588
PROCESSO AMMINISTRATIVO – Inesistenza della procura – Norma di sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. – Decadenze specificamente comminate dal codice del processo amministrativo.
L’art. 39 c.p.a. stabilisce che le norme del codice di procedura civile si applichino al processo amministrativo in quanto compatibili ovvero espressione di principi generali. Ciò comporta che la norma di sanatoria dell’art. 182 c.p.c. , per inesistenza della procura, non si possa applicare (C.G.A. Sicilia 11 marzo 2014 n.117) per sanare decadenze specificamente comminate dal codice del processo amministrativo.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Piano casa – L. r. Toscana n. 24/2009 – Complesso di più unità abitative – Condominio – Limiti di superficie.
Un complesso di più unità abitative rappresentate da edifici autonomi, dotato di parti e servizi comuni, costituisce condominio: è quindi corretta la valutazione di eccedenza dei limiti previsti per avvalersi del piano casa, di cui alla l.r. Toscana n. 24/2009, operata con riferimento alla superficie di tutto il complesso, e non solo quella della singola unità; oltretutto, la normativa in esame prevede una deroga eccezionale alle comuni norme edilizie che consente di realizzare nuovi volumi, e quindi va interpretata in modo restrittivo.
(Conferma TAR Toscana, n. 1676/2016) – Pres. Santoro, Est. Gambato Spisani – P.S. (avv. Lupi) c. Comune di Monte Argentario (avv. Piochi)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 13 febbraio 2017, n. 588SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 13 febbraio 2017, n. 588
Pubblicato il 13/02/2017
N. 00588/2017REG.PROV.COLL.
N. 09951/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9951 del 2016, proposto da:
Paolo Suriano, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Lupi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Capodistria, 12;
contro
Comune di Monte Argentario, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, 26;
nei confronti di
Cristina Scianca, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Melucco in Roma, via Antonio Bortolini, 27;
per l’annullamento, previa sospensione
della sentenza del TAR Toscana, sezione III 23 novembre 2016 n.1676, resa fra le parti, con la quale il giudice ha pronunciato sulla domanda di annullamento dei seguenti atti del Comune di Monte Argentario: a) della determinazione 9 luglio 2014 n.420, di annullamento di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica (ricorso principale); b) della determinazione 28 agosto 2015 prot. n. 32427, di annullamento della precedente e di nuovo annullamento del permesso di costruire (primi motivi aggiunti); c) della determinazione 27 ottobre 2015 n.23, con ordine di rimessione in pristino delle opere di cui al titolo edilizio annullato (secondi motivi aggiunti), ed ha deciso nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo e inammissibili i motivi aggiunti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario e di Cristina Scianca
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Lupi, Jouvenal Long per delega di Piochi e Viciconte Marilena per delega di Viciconte Gaetano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
– che il ricorrente appellante è proprietario in Comune di Monte Argentario, località Porto Ercole, di un immobile costituito da un villino comprendente la sua unità ed altre due, inserito in un più ampio complesso denominato “Gli Oleandri” composto da quattordici unità;
– che di tale immobile ha realizzato un ampliamento, previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, avvalendosi delle disposizioni del cd. piano casa, previste dalla l.r. Toscana 8 maggio 2009 n.24;
– che del permesso e dell’autorizzazione ha subito l’annullamento con un primo provvedimento, impugnato col ricorso principale di primo grado;
– che con due successivi atti di motivi aggiunti ha impugnato rispettivamente l’atto con il quale il Comune ha proceduto a nuovo annullamento del permesso e dell’autorizzazione, previo ritiro del precedente, e ad ingiungere la rimessione in pristino;
– che con la sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha ritenuto improcedibile il ricorso principale, stante la sostituzione del provvedimento impugnato con altro autonomo. Ha poi constatato, su rituale eccezione, che i due atti di motivi aggiunti sono stati notificati non presso il procuratore costituito, ma presso il domicilio reale dell’amministrazione intimata. Ha quindi ritenuto che essi fossero inammissibili come motivi aggiunti, né potessero essere riqualificati come ricorsi autonomi, perché proposti in base all’unica procura apposta in calce al ricorso principale. Ha ritenuto in particolare, a fronte di una procura ritenuta inesistente, non applicabile la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. e quindi non rilevanti le procure notarili prodotte a regolarizzazione dal ricorrente appellante;
– che il ricorrente appellante in primo luogo critica tale decisione, sostenendo la possibilità della sanatoria; ripropone poi i motivi non esaminati in primo grado. In proposito, premette che l’annullamento è stato disposto poiché il Comune ha ritenuto, in sintesi, che l’immobile ampliato facesse parte di un più ampio condominio, eccedente i limiti di superficie previsti per avvalersi del piano casa. Sempre in sintesi, impugna tale provvedimento sostenendo che il suo immobile farebbe invece parte di un villino autonomo, non costituente condominio con gli altri villini del complesso, e quindi che esso rispetterebbe i limiti di legge;
– che l’appello è infondato e va respinto. La sentenza di primo grado va condivisa nella sua conclusione, di inammissibilità dei motivi aggiunti, se pure con la diversa motivazione di cui subito. L’’art. 39 c.p.a. stabilisce infatti che le norme del codice di procedura civile si applichino al processo amministrativo in quanto compatibili ovvero espressione di principi generali. Ciò comporta che la norma di sanatoria dell’art. 182 c.p.c. non si possa applicare per sanare decadenze specificamente comminate dal codice del processo amministrativo, così come ritenuto da C.G.A. Sicilia 11 marzo 2014 n.117, correttamente citata dalla difesa della controinteressata appellata. Nel caso presente, la decadenza che rileva è quella di cui all’art. 41 c.p.a., per cui l’impugnazione dell’atto amministrativo deve essere validamente proposta nel termine di decadenza;
– che comunque, anche a prescindere da ciò, il ricorso risulterebbe infondato nel merito. Così come ritenuto in un caso analogo da C.d.S. sez. IV 31 luglio 2014 n.4043 un complesso di più unità abitative rappresentate da edifici autonomi, come il complesso “Gli Oleandri” per cui è causa costituisce condominio, perché dotato di parti e servizi comuni. Nella specie quindi, il comportamento del Comune, il quale ha considerato la superficie di tutto il complesso, e non solo quella della singola unità, è stato conforme al disposto della l.r. 24/2009, la quale prevede oltretutto una deroga eccezionale alle comuni norme edilizie che consente di realizzare nuovi volumi, e quindi va interpretata in modo restrittivo;
– che vi è giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello così come in epigrafe proposto, lo respinge (ricorso n.9951/2016 R.G.). Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani
IL PRESIDENTE
Sergio Santoro
IL SEGRETARIO