* DIRITTO URBANISTICO – Sede delle associazioni di promozione sociale – Deroga alla destinazione urbanistica di zona – Presupposto – Iscrizione nel registro nazionale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Gennaio 2013
Numero: 210
Data di udienza: 27 Marzo 2012
Presidente: Giaccardi
Estensore: Spagnoletti
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Sede delle associazioni di promozione sociale – Deroga alla destinazione urbanistica di zona – Presupposto – Iscrizione nel registro nazionale.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 15 gennaio 2013, n. 210
DIRITTO URBANISTICO – Sede delle associazioni di promozione sociale – Deroga alla destinazione urbanistica di zona – Presupposto – Iscrizione nel registro nazionale.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come chiarito dall’art. 7 comma 1 e ribadito dall’art. 1 comma 2 del d.m. n. 471/2001 in modo specifico in ordine alla fruizione dei benefici previsti dalla medesima, ivi compresa la possibilità di avvalersi della deroga alla destinazione urbanistica di zona di cui all’art. 32 comma 4, è essenziale che l’associazione di promozione sociale comprovi l’iscrizione nel registro nazionale (salva quella eventuale ai registri regionali e provinciali) in via diretta, con estensione degli effetti alle sue articolazioni territoriali, o quanto meno attraverso l’affiliazione quale circolo di associazione di promozione sociale regolarmente iscritta nel registro nazionale.
(Riforma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 4590/2008) – Pres. Giaccardi, Est. Spagnoletti – Comune di Desio (avv. Viviani) c. Associazione C. (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 15 gennaio 2013, n. 210SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 15 gennaio 2013, n. 210
N. 00210/2013REG.PROV.COLL.
N. 01053/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2009, proposto da:
Comune di Desio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Viviani, ed elettivamente domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez & Associati, per mandato in calce all’appello;
contro
Associazione “City Club”, con sede in Desio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ricorrente vittoriosa in primo grado e appellata, non costituita;
nei confronti di
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, già costituita nel giudizio di primo grado e non costituita nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 4590 del 30 settembre 2008, notificata il 1° dicembre 2008, riuniti i ricorsi, con la quale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso n. 1488/2007 ed è stato accolto il ricorso n. 101/2008, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati (provvedimento n. 42689 del 29 ottobre 2007 del Dirigente dello Sportello unico per le imprese del Comune di Desio, di conferma della ordinanza n. 242 del 3 agosto 2007, come integrata con note n. 36633 del 4 settembre 2007 e n. 38180 del 17 settembre 2007, nonché quest’ultima e la predetta ordinanza n. 242 recante diffida a non intraprendere le attività indicate nelle denunzie d’inizio di attività n. 19214 e n. 19217 del registro cronologico del protocollo d’entrata in data 2 agosto 2007), limitatamente all’accoglimento del ricorso n. 101/2008, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Mario Viviani per il Comune di Desio appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con appello spedito per la notifica il 2 febbraio 2009 e ricevuto il 12 febbraio 2009, depositato l’11 febbraio 2009, il Comune di Desio, in persona del Sindaco pro-tempore, ha impugnato la sentenza in epigrafe meglio indicata, limitatamente all’accoglimento del ricorso n. 101/2008.
A sostegno dell’appello sono stati dedotti i seguenti motivi, in sintesi:
1) Irricevibilità per tardività delle impugnative dell’ordinanza n.242 del 3.8.2007 e della nota comunale prot. n.38180 del 17.9.2007 – Inammissibilità per acquiescenza e/o per carenza di interesse dell’impugnativa della nota comunale prot. n. 42689 del 29.10.2007
Il T.A.R. ha disatteso, in modo erroneo, le eccezioni pregiudiziali in epigrafe, già spiegate in primo grado, poiché:
– l’ordinanza dirigenziale n. 242 del 3 agosto 2007 è stata notificata all’Associazione “City Club” sin dal 3 agosto 2007, onde essa doveva essere impugnata, al più tardi entro il 14 novembre 2007, laddove il ricorso in primo grado è stato notificato soltanto il 28 dicembre 2007;
– la nota n. 38180 del 17 settembre 2007, a sua volta, era stata notificata il 20 settembre 2007, onde il termine decadenziale era irrimediabilmente scaduto sin dal 19 novembre 2007:
– la nota n. 42689 del 29 ottobre 2007, in quanto priva di autonomo contenuto ed effetti provvedimentali, era atto non impugnabile, inidonea a restituire l’Associazione nei termini d’impugnazione dell’ordinanza e della nota anzidette, cui essa aveva prestato acquiescenza, non avendo nemmeno impugnato la nota n. 36633 del 4 settembre 2007.
2) Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
L’Associazione “City Club” non aveva documentato che l’affiliazione al C.S.E.N. (Centro sportivo educativo nazionale), associazione di promozione sociale, documentatamente riferibile al solo 2007, fosse stata rinnovata e comunque estesa al 2008, e che quindi persistesse, in funzione di detto peculiare requisito soggettivo, l’interesse all’annullamento degli atti gravati in relazione alla perdurante possibilità di avvalersi della disciplina speciale di cui all’art. 32 della legge n. 383 del 2000.
E’ erroneo il rilievo del T.A.R. secondo cui la preclusione all’avvio dell’attività abbia determinato l’impossibilità di “…reperire i fondi per il finanziamento del rinnovo dell’affiliazione, soprattutto stante l’incertezza sull’esito della vicenda giudiziaria e, quindi, sulla sopravvivenza dell’associazione stessa”; tale assunto peraltro non è sostenuto da alcuna comprovata deduzione dell’Associazione “City Club” al riguardo.
3) Comunque: infondatezza del ricorso al TAR n.101/08 R.G.
L’Associazione “City Club” non aveva documentato l’affiliazione ad un’associazione di promozione sociale regolarmente iscritta nel relativo registro nazionale, posto che l’E.N.T.E.S. (Ente nazionale trattenimenti enogastronomia sport) non risulta rivestire tale qualifica né essere iscritto al registro, mentre l’attestazione rilasciata da C.S.E.N. è strutturalmente inidonea, perché senza data e con sottoscrizione non autenticata, e comunque priva dei requisiti prescritti dall’art. 5 del d.m. n. 471/2001, né risultando colmate tali lacune dall’ulteriore documentazione prodotta, sia in sede amministrativa, sia in corso di causa.
All’udienza pubblica del 27 marzo 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.
DIRITTO
1.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda d’annullamento proposta con il ricorso in primo grado.
1.1) Giova premettere in punto di fatto che:
– l’associazione “City Club” fu costituita con atto del 5 aprile 2007, con sede fissata in Desio, alla via Milano n. 89, in unità immobiliari condotte in locazione dalla Eurò S.r.l. (con sede al medesimo indirizzo), e da questa sublocate alla predetta associazione (di cui era presidente Roberto Pupi, amministratore altresì della Eurò S.r.l.) con scrittura privata del 9 aprile 2007, nella quale si indicava che tali unità immobiliari erano “…attrezzate ed arredate a cura dell’Eurò S.r.l. in modo da rendere tutto l’ambiente atto all’esercizio di attività di intrattenimento e similari…”;
– con due distinti atti, protocollati in arrivo al Comune di Desio rispettivamente al n. 19214 di prot. e al n. 19217 di prot. in data 2 maggio 2007, l’associazione, in persona del suo presidente, provvedeva a formalizzare denuncia d’inizio di attività, per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci (d.i.a. n. 19214) e per lo svolgimento di attività di gioco, biliardo e apparecchi e congegni leciti (d.i.a. n. 19217), accompagnate da un’unica nota, protocollata in arrivo al n. 19212, nella quale si evidenziava che l’associazione rientrava nel novero delle associazioni di promozione sociale, onde essa poteva avvalersi del beneficio previsto dall’art. 32 comma 4 della legge n. 383/2000, e quindi localizzare la propria sede e attività in una qualsiasi delle zone omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1968, a prescindere dalla specifica destinazione urbanistica di zona;
– con una prima ordinanza n. 156/20783 di prot. del 15 maggio 2007 il Dirigente dello Sportello unico per le imprese del Comune di Desio, richiamate le due dd.ii.aa. e nota della polizia municipale da cui risultava l’esecuzione in atto di opere edilizie nei locali, diffidava l’associazione dall’intraprendere le attività denunciate, in base al duplice rilievo che:
— l’art. 52 comma 3 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 assoggettava comunque a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, per la realizzazione di luoghi di culto e di luoghi destinati a centri sociali;
— l’identità tra presidente dell’associazione e legale rappresentante della Eurò S.r.l., nella persona di Roberto Pupi, nonché la coeva qualità di un socio della società commerciale e vicepresidente dell’associazione in capo a Eugenio Cocozza, e la circostanza che la società avesse sublocato l’immobile all’associazione, deponevano nel senso che l’associazione fosse stata costituita al fine di superare i vincoli rivenienti dalla destinazione urbanistica della zona, tipizzata come produttiva (B5);
– impugnata tale determinazione con il ricorso n. 1488/2007, essa veniva sospesa con ordinanza del T.A.R. n. 1096 del 10 luglio 2007, onde con nota procollata in arrivo al n. 30552 in data 20 luglio 2007, il Pupi chiedeva l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 156/20783 di prot. del 15 maggio 2007;
– tale istanza era riscontrata con ordinanza n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007, con cui il Dirigente dello Sportello unico per le imprese, richiamata anche l’ordinanza cautelare, ribadiva il divieto di avvio delle attività di cui alle due denuncie di inizio perché:
— l’insediamento dell’associazione in zona B5 produttiva era ammissibile, non anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per ragioni attinenti al superamento del limite massimo di superficie lorda di pavimento sia in valore assoluto (300 mq.) sia in percentuale (40%), come stabilita dall’art. 18 delle N.T.A. del P.R.G.;
— dagli atti esibiti non risultava che l’associazione fosse iscritta in uno dei registri (nazionale, regionale o provinciale) delle associazioni di promozione sociale, condizione essenziale per potersi avvalere del beneficio previsto dall’art. 32 comma 4 della legge n. 383/2000;
– in riscontro il difensore dell’associazione, con nota del 6 agosto 2007, protocollata in arrivo al n. 34154 il 10 agosto 2007, stigmatizzata l’elusività della nuova ordinanza, segnalava che l’associazione era “affiliata” a due associazioni di promozione sociale (Ente nazionale trattenimenti enogastronomici sport – E.N.T.E.S. e Centro sportivo educativo nazionale – C.S.E.N.), ossia ad “associazioni di promozione a carattere nazionale”, dovendosi quindi intendere essa pure automaticamente iscritta, quale circolo affiliato, al registro nazionale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge n. 382/2000, allegando documentazione;
– con nota n. 36633 di prot. del 4 settembre 2007 il Dirigente dello Sportello unico per le imprese, a sua volta, negava che l’ordinanza n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007 ribadisse rilievi già svolti nella precedente ordinanza sospesa dal T.A.R., richiamando il dato della mancata dimostrazione dell’iscrizione dell’associazione nei registri ex lege n. 383/2000, e ritenendolo non superato nemmeno dalla nuova documentazione presentata;
– in replica il difensore di “City Club”, con nota del 6 settembre 2007, protocollata in arrivo sotto la stessa data al n. 37060, insisteva sulla valenza assorbente dell’affiliazione, e a sua volta con nota n. 38180 di prot. del 17 settembre 2007 il Dirigente significava che l’iscrizione automatica per affiliazione doveva essere comunque comprovata mediante la specifica certificazione di cui all’art. 5 del d.m. n. 471/2001 (di esecuzione della legge n. 383/2000), laddove mentre l’E.N.T.E.S. non risultava affatto iscritto al registro, l’attestazione dello C.S.E.N. era priva di data, con sottoscrizione non autenticata e comunque limitata al 2007, né dava conto della conformità dello statuto dell’affiliata ai requisiti di legge e non conteneva l’elenco dei soggetti affiliati con relativi legali rappresentanti;
– seguiva trasmissione di ulteriore documentazione da parte dell’Associazione, con nota del 28 settembre 2007, protocollata in arrivo al n. 39719 sotto la stessa data, a cui dava ulteriore riscontro, con nota n. 42689 di prot. del 29 ottobre 2007, il Dirigente comunale, ribadendo che l’ulteriore documentazione non conteneva alcun elemento innovativo idoneo a superamento dei rilievi già svolti nella precorsa corrispondenza;
– con il ricorso n. 101/2008 l’Associazione “City Club” ha quindi impugnato anche le note n. 42689 del 29 ottobre 2007, n. 38180 del 17 settembre 2007 e l’ordinanza n. 242 del 3 agosto 2007.
1.2) Con la sentenza impugnata il T.A.R. per la Lombardia, riuniti i ricorsi n. 1488/2007 e n. 101/2008, ha:
– dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il primo ricorso, proposto per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 156/20783 di prot. del 15 maggio 2007, perché sostituita, a seguito di rinnovazione del procedimento, dall’ordinanza dirigenziale n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007;
– respinto le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità per tardività dell’impugnativa dell’ordinanza dirigenziale da ultimo richiamata (perché alla sua emanazione è seguita ulteriore interlocuzione tra amministrazione comunale e associazione “City Club”, con emanazione delle ulteriori note, ivi compresa quella n. 42689 di prot. del 29 ottobre 2007, recante indicazione di termine e autorità giurisdizionale, e quindi in ogni caso idonea a configurare errore scusabile con rimessione nei termini d’impugnazione dell’ordinanza) e d’improcedibilità in relazione alla carente dimostrazione del rinnovo dell’affiliazione allo C.S.E.N. per il 2008 (sia perché essa sarebbe stata comunque possibile entro il 1° marzo 2008 e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008, sia perché l’associazione non avendo potuto avviare l’attività si sarebbe “…trovata nell’impossibilità di reperire i fondi per il finanziamento del rinnovo dell’affiliazione…”, sia e infine perché persisterebbe interesse ad ottenere pronuncia giudiziale onde scongiurare che per il futuro sia riproponibile divieto d’inizio dell’attività oggetto delle dd.ii.aa.);
– accolto il ricorso n. 101/2008, perché l’associazione avrebbe documentato l’affiliazione allo C.S.E.N., e quindi l’iscrizione automatica, producendo il certificato richiesto dal modulo predisposto dal Comune per la d.i.a., competendo semmai all’associazione nazionale di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 5 del d.m. n. 471/2001, né potendo assumere rilievo profili formali (mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni delle attestazioni dello C.S.E.N. , di cui il Comune non ha comunque dedotto la falsità e/o non veridicità).
1.3) Con l’appello, limitato all’accoglimento del ricorso n. 101/2008, il Comune di Desio ha riproposto le eccezioni pregiudiziali disattese dal primo giudice, sottoponendo a censura i rilievi svolti in sentenza (1° e 2° motivo), e ha contestato altresì nel merito le conclusioni del giudice meneghino (3° motivo).
1.4) Il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’approfondimento delle suddette eccezioni pregiudiziali, per quanto esse siano tutt’altro che destituite di fondamento, posto che:
– la successiva serrata interlocuzione tra l’associazione e il dirigente comunale non può assumersi come interruttiva della decorrenza del termine d’impugnazione dell’ordinanza n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007, non avendo, peraltro, le successive note dirigenziali un’autonoma e distinta valenza ed efficacia provvedimentale, limitandosi a evidenziare l’insufficienza della documentazione volta a volta presentata dall’associazione, né potendo ragionevolmente indurre in errore in ordine alla decorrenza del termine d’impugnativa dell’ordinanza;
– il difetto di allegazione e prova del rinnovo dell’affiliazione -in disparte i profili concernenti la sufficienza della documentazione prodotta in corso di procedimento amministrativo-, e quindi di requisito essenziale ai fini dell’applicabilità del disposto dell’art. 32 comma 4 della legge n. 383/2000-, revoca effettivamente in dubbio la persistenza dell’interesse a coltivare l’impugnazione dell’ordinanza dirigenziale, atteso che, in difetto del rinnovo dell’affiliazione, deve escludersi che un’attività amministrativa rinnovatoria, conformata al contenuto della sentenza, potesse condurre ad altro risultato diverso da nuovo divieto d’avvio dell’attività oggetto delle due dd.ii.aa.
1.5) Ciò posto deve rammentarsi che, nell’ambito delle disposizioni della legge 7 dicembre 2000, n. 383, intesa alla disciplina delle associazioni di promozione sociale (ossia delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, movimenti, gruppi, coordinamenti e loro federazioni costituite “…al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati…”: art. 2 comma 1), l’art. 32 comma 4 dispone che:
“La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Trattasi di disposizione speciale, che consente la localizzazione di sede e attività in deroga alla destinazione urbanistica di zona, e che assume rilievo nel caso di specie poiché, come rammentato, le unità immobiliari ubicate alla via Milano n. 89 ricadono in zona produttiva B5, tenuto conto che l’associazione “City Club” ivi intendeva allocarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande (nonché attività di esercizio di giochi, anche elettronici, da intrattenimento).
L’art. 7 della legge n. 383/2000 ha previsto l’istituzione presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri di apposito registro nazionale “…al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno…”.
Il successivo comma 3 precisa che “L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4” (ossia nei registri regionali e provinciali eventualmente istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano per le associazioni che svolgano attività “…rispettivamente, in ambito regionale o provinciale”).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 sono state dettate le disposizioni regolamentari di attuazione relative all’iscrizione e cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel registro nazionale.
L’art. 5 del decreto ministeriale, quanto all’iscrizione prevista dal comma 3 dell’art. 7 della legge, ha testualmente stabilito che:
“Il diritto di automatica iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge, si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale attestante l’appartenenza dei suddetti soggetti all’associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge; alla certificazione è allegato l’elenco dei soggetti affiliati con l’indicazione dei loro legali rappresentanti”.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge, come chiarito dall’art. 7 comma 1 e ribadito dall’art. 1 comma 2 del d.m. n. 471/2001 in modo specifico in ordine alla fruizione dei benefici previsti dalla medesima -ivi compresa dunque la possibilità di avvalersi della deroga alla destinazione urbanistica di zona di cui all’art. 32 comma 4-, è quindi essenziale che l’associazione di promozione sociale comprovi l’iscrizione nel registro nazionale (salva quella eventuale ai registri regionali e provinciali) in via diretta, con estensione degli effetti alle sue articolazioni territoriali, o quanto meno attraverso l’affiliazione quale circolo di associazione di promozione sociale regolarmente iscritta nel registro nazionale.
Nel caso di specie, l’Associazione “City Club” non ha documentato tale requisito soggettivo, onde l’ordinanza n. 242/33142 di prot. del 3 agosto 2007, recante divieto d’avvio delle attività oggetto delle due dd.ii.aa., fondata, tra l’altro, sul richiamo dell’assenza del requisito, nonché le successive note interlocutorie del dirigente comunale, che hanno ribadito l’assenza del requisito in relazione alla documentazione successivamente prodotta, sono affatto legittime.
Infatti, mentre non risulta che l’E.N.T.E.S. sia ente iscritto al registro nazionale di promozione sociale (mancando ogni indicazione al riguardo, peraltro, nel “certificato di affiliazione” esibito in allegato alla d.i.a. n. 19214 di prot. del 2 maggio 2007), il “certificato di affiliazione” relativo allo C.S.E.N. non contiene alcuna indicazione circa la conformità dello statuto dell’associazione “City Club” alle prescrizioni della legge n. 382/2000 e nemmeno del legale rappresentante della medesima.
In disparte profili formali pure evidenziati dal Comune appellante, quali la mancanza di data e di autenticazione della sottoscrizione del detto “certificato”, le chiare modalità indicate dall’art. 5 del d.m. n. 471/2001 per documentare il diritto all’iscrizione automatica di “City Club”, in quanto circolo affiliato a associazione nazionale iscritta, non risultano rispettate, risultando del tutto inidoneo, perché carente di elementi contenutistici strutturali, il “certificato” esibito.
Tale lacuna non può ritenersi colmata dalla documentazione allegata alla nota protocollata in arrivo al n. 39719 del 28 settembre 2007, e in specie dalla fotocopia di atto datato 19 settembre 2007 e indirizzato al “Ministero della solidarietà sociale” da parte del presidente dello C.S.E.N., che peraltro non si riferisce all’affiliazione di “City Club”, ivi qualificata invece come “articolazione territoriale”, a sua volta contrastante con altra “dichiarazione” del 18 settembre 2007, quest’ultima sottoscritta dal segretario nazionale dello C.S.E.N. che nuovamente “certifica” che l’associazione è “affiliata”.
2.) Alla stregua delle osservazioni che precedono, risulta fondato il terzo motivo dell’appello, in accoglimento del quale deve quindi, in riforma della sentenza gravata, rigettarsi l’impugnativa proposta con il ricorso in primo grado.
3.) Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello di cui al ricorso n. 1053/2009:
1) accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 4590 del 30 settembre 2008, rigetta la domanda di annullamento degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso in primo grado n. 101/2008;
2) condanna l’Associazione “City Club”, in persona del suo presidente e/o legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore del Comune di Desio, in persona del Sindaco pro-tempore, delle spese e onorari del doppio grado di giudizio, liquidati in complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)