* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Art. 35, c. 1 c.p.a. – Sopravvenuta carenza di interesse – Cessazione della materia del contendere – Differenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2012
Numero: 2135
Data di udienza: 20 Marzo 2012
Presidente: Giovannini
Estensore: Contessa
Premassima
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Art. 35, c. 1 c.p.a. – Sopravvenuta carenza di interesse – Cessazione della materia del contendere – Differenza.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^– 16 aprile 2012, n. 2135
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Art. 35, c. 1 c.p.a. – Sopravvenuta carenza di interesse – Cessazione della materia del contendere – Differenza.
Ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c), c.p.a. la sopravvenuta carenza d’interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso; la sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte e qualora sia determinata dal sopravvenire di un nuovo provvedimento, questo non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la p.a. e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Cons.Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1413).
(Riforma T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 2992/2007) – Pres. Giovannini, Est. Contessa – M. s.r.l. (avv.ti Luperto e Cretì) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv.ti Mocci e Nardelli)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^– 16 aprile 2012, n. 2135SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^– 16 aprile 2012, n. 2135
N. 02135/2012REG.PROV.COLL.
N. 02326/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2008, proposto dalla società Marcon S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo, mandataria di A.T.I. costituenda, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Luperto e Paride Cesare Creti’, con domicilio eletto presso Ciro Castaldo in Roma, via Angelo Emo, 106;
A.T.I. – Impresa Pepe Srl;
A.T.I. – Impresa Eredi di Pasca Michele Sas;
A.T.I. – Impresa La Meridionale Costruzioni Srl;
A.T.I. – Impresa Congedi Srl;
contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Mocci e Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso Ernesto Mocci in Roma, via Germanico, 143;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 2992/2007
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi per delega dell’avvocato Luperto , Mocci e Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Marcon s.r.l. riferisce di aver partecipato, in qualità di capogruppo mandataria di un’A.T.I. costituenda alla gara indetta dall’Acquedotto Pugliese per l’affidamento dei lavori di recupero delle reti idriche nella provincia di Lecce – lotto 11, per un importo a base d’asta pari ad euro 5.264.904,77, comprensivo degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Con provvedimento in data 22 dicembre 2006, l’Amministrazione aggiudicatrice disponeva l’esclusione dell’A.T.I. partecipata dall’odierna appellante dalla procedura di gara, ritenendo che quest’ultima non fosse in possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e tecnica ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554 del 1999.
Avverso il provvedimento di esclusione, la società Marcon s.r.l. proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio con contestuale istanza di sospensione in via cautelare del provvedimento di esclusione (n. 194/2007).
Con ordinanza n. 165/2007 il Tribunale adìto respingeva l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione, ma l’ordinanza in parola veniva riformata in sede di appello da questo Consiglio di Stato.
A questo punto della vicenda, la AQP – Acquedotto Pugliese s.p.a. provvedeva a riammettere l’odierna appellante alla gara, senza fare riserva alcuna dell’esito del giudizio di merito (atto in data 20 giugno 2007).
Pertanto, l’Amministrazione provvedeva a valutare le offerte pervenute, a stilare la graduatoria (nel cui ambito l’odierna appellante si collocava in posizione non utile) e ad aggiudicare la gara.
L’odierna appellante non proponeva ricorso avverso gli atti di aggiudicazione.
Con la sentenza oggetto del presente appello, il T.A.R. della Puglia dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua prosecuzione e condannava l’odierna appellante alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, i primi Giudici hanno ritenuto determinante ai fini del decidere il fatto che l’odierna appellante non abbia proposto impugnativa avverso gli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, in tal modo ponendo in essere una condotta processuale incompatibile con l’aspirazione a conseguire una pronuncia giudiziale di carattere effettivamente satisfattivo.
La sentenza in questione è stata gravata in sede di appello dalla società Marcon s.r.l. la quale ne ha chiesto l’integrale riforma articolando i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 97, Cost. – Violazione del principio chiesto-pronunciato – Travisamento ed errata ricostruzione dei fatti – Falsa ed erronea presupposizione – Illogicità e contraddittorietà manifesta – Sviamento dell’azione giudiziaria – Error in procedendo – Violazione ed errata applicazione di princìpi giurisprudenziali
I primi Giudici avrebbero omesso di considerare che, a seguito dell’atto di riammissione alla gara, l’odierna appellante aveva visto tutelato in forma specifica il proprio interesse giuridicamente qualificato, il quale coincideva con la legittima partecipazione alla gara e non poteva farsi consistere necessariamente con il vittorioso esito della stessa.
In definitiva, siccome il ricorso di primo grado era prioritariamente rivolto al mantenimento della partecipazione al procedimento di gara (e non necessariamente all’utilità mediata costituita dall’aggiudicazione), il T.A.R. avrebbe dovuto riconoscere che l’atto di riammissione aveva soddisfatto per intero l’interesse dell’odierna appellante, rimuovendo dal mondo giuridico l’atto che, in prima battuta, aveva frustrato l’interesse alla partecipazione in quanto tale.
Conseguentemente, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, bensì la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
.II) Sotto differente profilo: Eccesso di potere – Violazione dell’art. 97, Cost. – Travisamento ed errata ricostruzione dei fatti – Falsa ed erronea presupposizione – Illogicità ed incongruenza della motivazione.
La sentenza in epigrafe sarebbe affetta da profili di incoerenza, contraddittorietà ed illogicità con i fatti di causa per non aver rilevato che, a seguito dell’atto di riammissione alla gara, la società Marcon s.r.l. fosse “moralmente e giudizialmente” vincitrice, e non già soccombente.
Anche sotto tale aspetto, la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (con condanna alle spese di lite) non troverebbe alcuna giustificazione.
Si è costituita in giudizio la società AQP – Acquedotto Pugliese s.p.a., la quale ha concluso nel senso della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore del recupero delle reti idriche avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia con cui è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originariamente proposto avverso il provvedimento con cui la società Acquedotto Pugliese s.p.a. aveva disposto la sua esclusione da una gara di appalto per l’affidamento dei lavori di recupero delle reti idriche nella provincia di Lecce.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini di seguito indicati.
2.1. In particolare, è condivisibile l’argomento secondo cui, dal momento che il ricorso al T.A.R. era stato proposto avverso l’atto di esclusione dalla gara, la circostanza per cui l’amministrazione avesse poi disposto la riammissione dell’appellante senza subordinarne gli effetti all’esito del giudizio, aveva determinato una situazione in fatto interamente satisfattiva per l’interesse sotteso alla proposizione del giudizio.
In tal modo operando, l’amministrazione aveva sancito la definitiva rimozione del provvedimento lesivo oggetto di impugnativa, così da concretare i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L’interesse immediato e diretto sotteso alla domanda di giustizia proposta dalla società appellante era, infatti, quello di ottenere la riammissione alla gara e tale interesse è stato interamente soddisfatto con l’atto in data 20 giugno 2007, richiamato in narrativa.
Al contrario, non può essere condivisa la tesi esposta dai primi Giudici, secondo cui la permanenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso si traslerebbe necessariamente sugli ulteriori e successivi arresti del procedimento di gara, trattandosi di atti in relazione ai quali l’interesse del ricorrente assume un carattere soltanto indiretto e mediato, e in quanto tale insuscettibile di giustificare (in assenza di una loro impugnativa) una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, quale quella odiernamente impugnata.
Impostati in tal modo i termini concettuali della questione, il ricorso in epigrafe risulta fondato laddove lamenta che il Tribunale abbia reso una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in luogo di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che sarebbe stata più corretta in relazione all’esito della vicenda.
Al riguardo deve essere richiamato il (condiviso) orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c), c.p.a. la sopravvenuta carenza d’interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso; la sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte e qualora sia determinata dal sopravvenire di un nuovo provvedimento, questo non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la p.a. e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (Cons.Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1413).
3. In base a tali considerazioni, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel primo ricorso, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Puglia – Bari e recante il n. 194/07.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)