* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Provincia autonoma di Bolzano – L.p. n. 14/1987, artt. 5 e 8 – Costituzione di nuove riserve private di caccia – Possibilità – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2012
Numero: 843
Data di udienza: 17 Gennaio 2012
Presidente: Severini
Estensore: Vigotti
Premassima
* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Provincia autonoma di Bolzano – L.p. n. 14/1987, artt. 5 e 8 – Costituzione di nuove riserve private di caccia – Possibilità – Esclusione.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 17 febbraio 2012, n. 843
DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Provincia autonoma di Bolzano – L.p. n. 14/1987, artt. 5 e 8 – Costituzione di nuove riserve private di caccia – Possibilità – Esclusione.
In forza del combinato disposto degli artt. 8 e 5 della legge provinciale di Bolzano n. 14 del 1987, non è possibile la costituzione di nuove riserve private di caccia. L’art. 5 della legge citata suddivide il territorio della provincia di Bolzano in comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica, tra i quali riserve di caccia di diritto, riserve private di caccia, oasi di protezione, bandite; per ognuna di tali tipologie le norme successive delineano una specifica disciplina. Per le riserve private, l’art. 8 chiaramente prevede la possibilità di rinnovo della concessione per quelle esistenti all’ entrata in vigore della medesima legge, indipendentemente dalla loro estensione: tale norma esaurisce l’ambito della autorizzabilità delle riserve private, dato che tale è lo scopo e la ratio della disciplina dedicata alle varie tipologie di comprensori in precedenza elencati.
(Conferma T.R.G.A., Bolzano n.53/2007) -Pres. Severini, Est. Vigotti – Z.J. e altro (avv.ti Melee e Piccolruaz) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 17 febbraio 2012, n. 843SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 17 febbraio 2012, n. 843
N. 00843/2012REG.PROV.COLL.
N. 04321/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4321 del 2007, proposto da:
Zelger Josef e Rainer Josef, rappresentati e difesi dagli avvocati Caterina Melee Thomas Piccolruaz, con domicilio eletto presso la prima in Roma, via S.Agatone Papa, 50;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Costa, presso lo stesso elettivamente domicilitata in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00053/2007, resa tra le parti, concernente RIGETTO AUTORIZZAZIONE APERTURA RISERVA DI CACCIA PRIVATA NEL COMPLESSO KLAUSHOF
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Mele e Costa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori Zelger Josef e Rainer Josef chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige – Sezione autonoma della provincia di Bolzano, ha respinto il ricorso avverso il decreto del Direttore dell’ufficio caccia e pesca della Provincia autonoma di Bolzano in data 1° marzo 2004 , recante rigetto dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione a costituire una riserva di caccia privata nel complesso fondiario Klaushof.
I) Espongono gli appellanti che il decreto impugnato in primo grado è illegittimo in quanto, tra l’altro, contrastante con i principi fissati negli artt. 14 e 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, in ragione dell’omissione degli obblighi partecipativi al procedimento e con gli artt. 1, 7 e 8 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14. In primo grado lamentavano, tra l’altro, i ricorrenti che la costituzione ex novo di riserva di caccia private, addotto a motivazione del diniego in quanto lesivo del regime riservistico sociale generale, non è previsto dalla legge provinciale da ultimo citata, recante norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia; inoltre, il secondo motivo del diniego, relativo alla inesistenza della concessione al momento dell’entrata in vigore della predetta legge provinciale n. 14 (il cui art. 8 fa salve solo le riserve di caccia private esistenti in tale momento) viola l’art. 5 della medesima legge provinciale, che suddivide il territorio provinciale tra le varie zone di caccia, ivi incluse le riserve private. Ove la predetta legge provinciale fosse da interpretare nel senso ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo i ricorrenti ne sarebbe evidente l’illegittimità costituzionale per omesso tempestivo adeguamento a quanto prevede con l’art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, e con l’appello in esame i ricorrenti ripropongono le censure avanzate in primo grado.
Esse non sono condivisibili.
II) Non sussiste, innanzitutto, la pretesa violazione delle norme partecipative di cui all’invocata legge provinciale n. 17 del 1993, artt. 14 e 15, concernenti l’avviso di avvio del procedimento e la possibilità, per gli interessati, di produrre memorie, dal momento che, come ha rilevato il primo giudice, il procedimento è iniziato su istanza di parte, con l’ovvia conseguenza che, da una parte, non è configurabile a carico dell’Amministrazione alcun obbligo di avviso e, dall’altra, che a supporto della propria domanda gli interessati ben potevano produrre, fin dall’inizio, tutte le argomentazioni ritenute necessarie.
III) La sentenza merita conferma anche nella parte in cui ha ritenuto che, in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 5 della legge provinciale n. 14 del 1987, non è possibile la costituzione di nuove riserve private di caccia.
Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, il senso della normativa in esame è precisamente quello ritenuto dalla sentenza impugnata: l’art. 5 della legge citata suddivide il territorio della provincia di Bolzano in comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica, tra i quali riserve di caccia di diritto, riserve private di caccia, oasi di protezione, bandite; per ognuna di tali tipologie le norme successive delineano una specifica disciplina: ad esempio disponendo (art. 6) la costituzione di nuove riserve di diritto, le quali possono essere aumentate di numero e di estensione (art. 7). Per le riserve private, l’art. 8 chiaramente prevede la possibilità di rinnovo della concessione per quelle esistenti all’ entrata in vigore della medesima legge, indipendentemente dalla loro estensione: tale norma esaurisce l’ambito della autorizzabilità delle riserve private, dato che tale è lo scopo e la ratio della disciplina dedicata alle varie tipologie di comprensori in precedenza elencati.
Ne deriva che il diniego impugnato in primo grado costituisce, sotto l’aspetto considerato, puntuale applicazione alla normativa vigente.
IV) Neppure può pretendersi, con gli appellanti, l’incostituzionalità della citata legge provinciale con i principi dell’ordinamento della Repubblica e/o con quelli stabiliti dalla legge sulla caccia,11 febbraio 1992, n. 157, che attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano funzioni relative alla pianificazione faunistico-venatoria e dalla quale non è dato desumere alcun principio attinente all’obbligo di costituire nuove riserve private di caccia.
V) La legittimità della motivazione addotta dal provvedimento impugnato in primo grado in ragione della estraneità della domanda all’ambito di quelle autorizzabili in forza della normativa sopra esposta priva di interesse l’ulteriore capo dell’appello, relativo alla insussistenza della lesione al regime riservistico sociale, aspetto, del resto, neppure trattato dal primo giudice.
I profili introdotti dagli appellanti con la memoria depositata in prossimità dell’udienza sono, infine, inammissibili (in quanto non dedotti in primo grado), e infondati, posto che l’eventuale rilascio di nuove concessioni non varrebbe, comunque, a legittimare un provvedimento contrario alla normativa sopra richiamata.
VI) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, nella misura di 3.000 (tremila) euro, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)